Sentenza 13 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 13/12/2022, n. 1951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1951 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/12/2022
N. 01951/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01071/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1071 del 2022, proposto da
DIMO Group S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Vincenzo Mangione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castel Morrone, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
del Decreto ingiuntivo n. 166/2021, emesso dal Giudice di Pace di Casarano per il mancato saldo pari ad € 913,09 relativo alla fattura di vendita n. 5/137 del 31.07.2017, atto ritualmente notificato a mezzo PEC, non opposto nei termini di cui all’art. 641 c.p.c. e passato in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti il difensore avv.to V. Mangione per la ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 19.9.2022 e depositato il successivo 30.9, la DIMO Group S.r.l. ha agito per l’esecuzione del decreto ingiuntivo in epigrafe indicato, con il quale il Giudice di Pace di Casarano ha accolto il ricorso da essa proposto nei confronti del Comune di Castel Morrone (CE) e, per l’effetto, ha ingiunto a detta Amministrazione comunale “di pagare in favore della società ricorrente […] la residua somma di € 913,04, oltre interessi di mora dalla domanda del credito all’effettivo soddisfo nonché le competenze del presente procedimento che si liquidano in complessivi € 151,50 di cui € 130,00 per competenze e € 21,50 per spese, oltre alle spese successive occ., I.V.A. e C.A.P. come per legge” .
Parte ricorrente ha chiesto, inoltre, che il Comune di Castel Morrone sia ordinata la rifusione delle spese dell’atto di precetto ritualmente notificato e che sia nominato un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento; il tutto con vittoria delle spese e competenze di lite.
Il Comune intimato non si è costituito in giudizio.
All’udienza in camera di consiglio 30 novembre 2022, la causa è passata in decisione.
2. Il ricorso è parzialmente fondato.
Occorre premettere che il decreto ingiuntivo non opposto, in quanto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, essendo impugnabile solo con la revocazione o con l’opposizione di terzo nei limitati casi di cui all’articolo 656 c.p.c., ha valore di cosa giudicata (cfr. Cons. Stato, sez. III, 9 giugno 2014 n. 2894; sez. V, 8 settembre 2011 n. 5045 e 19 marzo 2007 n. 1301; sez. IV, 10 dicembre 2007 n. 6318 e 31 maggio 2003 n. 7840; nonché Cass. Civ., sez. III, 13 febbraio 2002 n. 2083; sez. I, 13 giugno 2000 n. 8026), anche ai fini della proposizione del ricorso per l’ottemperanza.
Condizione essenziale perché il ricorso possa essere proposto anche per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo non opposto, di cui agli articoli 633 e ss. c.p.c., è che lo stesso sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. (cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 marzo 2015 n. 1609 e sez. IV, 3 aprile 2006, n. 1713).
3. Nel caso di specie, il titolo sul quale si fonda l’azione non è stato opposto ed è divenuto esecutivo, in virtù di decreto di esecutorietà del 31.11.2021, in esecuzione del quale il Cancelliere dell’Ufficio del Giudice di Pace di Casarano vi ha apposto la formula esecutiva.
In tale forma è stato notificato al Comune intimato in data 1.12.2021 e da tale data è, altresì, decorso il termine dilatorio di 120 giorni, previsto ex lege per le esecuzioni contro le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici.
4. Va, conseguentemente, dichiarato l’obbligo del Comune intimato di adottare ogni atto necessario per dare corretta esecuzione al titolo esecutivo in epigrafe, provvedendo al pagamento delle somme ivi indicate entro il termine di giorni 90 dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione, se anteriore, della presente pronuncia.
5. Per il caso di ulteriore inadempienza, viene fin da ora nominato Commissario ad acta il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Caserta, affinché si insedi e provveda, entro il successivo termine di giorni 90, a dare completa ed esatta esecuzione al decreto.
6. Deve essere rigettata, invece, la domanda avente ad oggetto il pagamento delle spese dell’atto di precetto notificato.
Il Collegio ritiene, infatti di aderire al consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale “le somme richieste in relazione alle spese successive alla formazione del giudicato sono dovute per le sole spese relative ad atti accessori, quali quelle di registrazione e di notificazione. Non sono invece dovute le spese di notifica del precetto, riguardando esse il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dal codice di rito civile, perché l ’ uso di strumenti di esecuzione diversi dall ’ ottemperanza al giudicato, di cui agli art. 112 e ss. c.p.a., è imputabile soltanto alla libera scelta del creditore” (cfr. ex multis , T.A.R. Roma, sez. III, sentenza n. 2840 del 24 febbraio 2017).
7. Le spese del presente giudizio sono poste a carico dell’Amministrazione soccombente e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e per l’effetto:
- ordina al Comune di Castel Morrone, in persona del legale rappresentante pro tempore , di adottare i provvedimenti necessari per dare esecuzione al provvedimento giurisdizionale indicato in epigrafe, all’uopo assegnando all’Amministrazione stessa il termine di gg. 90 dalla notificazione (o, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa) della presente pronuncia;
- in difetto di adempimento, nomina, quale Commissario ad acta , il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Caserta, affinché provveda in luogo dell’Amministrazione, nei successivi 90 giorni, a dare esecuzione al giudicato;
- respinge la domanda relativa al pagamento delle spese di precetto;
- condanna il Comune di Castel Morrone, in persona del legale rappresentante pro tempore , al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 500,00 (cinquecento/00) oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato.
Manda alla Segreteria di comunicare il presente provvedimento alla parte ricorrente, al Comune intimato, ancorché non costituito, e al Commissario ad acta nominato, per gli adempimenti di competenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO