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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/07/2025, n. 1052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1052 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Claudia Ummarino - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7629 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
[...]
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta Parte_1 procura a margine del ricorso, dall'avv. PETRUCCI STRATO presso il quale elettivamente domicilia
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura a margine del CP_1 ricorso, dall'avv. PETRUCCI STRATO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15/04/2025 e , Parte_1 CP_1
premettendo di aver contratto matrimonio in Bacoli il 07/04/2001, dalla cui unione nascevano le figlie ( nata a [...] il [...]) e Persona_1 Persona_2
( nata a [...] il [...]) maggiorenni non economicamente autosufficienti,
[...]
riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 16.01.2017 , era intervenuta separazione in forza di decreto di omologa n. 999/2017 del
24.01.2017, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio .
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L
55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “ A)- i coniugi vivranno separati, liberi ognuno di fissare la propria dimora ove meglio ritengano opportuno, con obbligo reciproco di comunicarsi ogni eventuale cambio di domicilio;
B)- i coniugi si danno reciproca autorizzazione
a recarsi all'estero ed a ottenere i relativi documenti e permessi per l'espatrio; C)- la piena proprietà della casa coniugale sita in Bacoli alla via Faro n° 39 è stata trasferita, a titolo gratuito, dal IG. in favore della IG.ra ; D)- il IG. Parte_1 CP_1 [...]
si impegna ha trasferito, a titolo gratuito, alla IG.ra anche il Parte_1 CP_1
50% del suo diritto di piena proprietà, unitamente a tutti i diritti e servitù ad essa collegati, dell'appartamento sito in Bacoli alla via Faro n° 37, piano primo (ovvero nel medesimo immobile ma al piano superiore rispetto alla casa coniugale), attualmente utilizzato dalla stessa signora
per la sua attività di Bed and Breakfast;
E)- il IG. ha CP_1 Parte_1
trasferito a titolo gratuito alla IG.ra la piccolissima zona di terreno sita in Bacoli, CP_1
località via Faro, estesa catastalmente centiare trentotto, ma della reale superficie di centiare sedici, identificata in catasto terreni al foglio 20, particella 354, vigneto II CL., centiare 38; F)- i predetti trasferimenti a titolo gratuito sono stati effettuati, a mezzo atto pubblico, a totale tacitazione di quanto spetterebbe, a qualsiasi titolo, alla IG.ra a seguito dalla CP_1 separazione, con esplicita rinuncia di quest'ultima ad ogni ulteriore pretesa. Le spese di trasferimento dei suddetti immobili restano in capo alla sola IG.ra ; G)- CP_1
Mantenimento delle figlie maggiorenni: Le figlie e hanno espresso la Persona_1 Per_2
volontà di continuare a vivere con la madre, con la quale convivono già stabilmente, pertanto continueranno a vivere presso l'abitazione della stessa, che le accoglie, nel rispetto della loro autonomia e responsabilità personale, stante la maggiore età. Il padre, quindi, contribuirà al mantenimento delle figlie e , nella misura mensile di euro 250,00 Persona_1 Per_2 ciascuna (€ 500,00 complessivi), da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico
2 bancario sul conto intestato alla genitrice, che provvederà alla gestione delle spese quotidiane delle figlie. H)- Spese straordinarie: Le spese straordinarie (sanitarie non coperte dal SSN, universitarie, viaggi studio, ecc.) saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, previa concertazione e presentazione di idonea documentazione giustificativa. I)-
Modalità di rapporti personali: Considerata la maggiore età, saranno le figlie a decidere liberamente ed in modo spontaneo i tempi e le modalità di frequentazione con ciascun genitore, nel rispetto della loro autonomia e della disponibilità affettiva dei genitori. L)- Durata dell'obbligo di mantenimento: L'obbligo di mantenimento proseguirà fino al raggiungimento dell'autonomia economica da parte delle figlie. Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro eventuali variazioni significative della situazione delle figlie e l'avverarsi di tale condizione.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Bacoli il
07/04/2001 (atto n. 7,parte II , S. A, reg. Atti Matrimonio anno 2001 );
• Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 13/06/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott. Raffaele Sdino
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