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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 1267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1267 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1267/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
MINNITI MASSIMO, Presidente e Relatore
BARBARO CARMELO, Giudice
PETRONE FRANCESCO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6462/2025 depositato il 26/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0942025900468737700 IVA-ALTRO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato, con ricorso sospinto avverso l'Agenzia delle Entrate Riscossione, l'intimazione di pagamento in atti già indicata, notificata il 19.9.2025.
In particolare, ha chiesto annullarsi la predetta intimazione limitatamente ai crediti tributari di cui alle cartelle oltre elencate:
1. cartella n° 09420170016392086000, (per IVA 2014), che ha indicato come presuntivamente notificata il 23.01.2018;
2. cartella n° 09420180023931743000, (per IVA 2015), asseritamente notificata in data 1.1.2019;
3. cartella di pagamento n° 09420190012943671000, (per IRPEF 2015), asseritamente notificata il
03.05.2019;
4. cartella di pagamento n° 09420190021177714000, (per IVA 2016), asseritamente notificata il 19.09.2019.
Ha dedotto l'illegittimità dell'atto e dunque la non debenza delle imposte sopra indicate causa l'omessa notifica delle richiamate cartelle di pagamento, prodromiche rispetto all'atto opposto in questa sede;
ancora, causa la decadenza dal potere impositivo e riscossivo, la prescrizione delle imposte, assumendo essere quinquennale il correlato termine, nonché per la prescrizione, in ogni caso, delle sanzioni e degli interessi applicati.
Ha quindi formulato le seguenti richieste conclusive:
<<1 Accogliere il ricorso e, conseguentemente, dichiarare nulla, illegittima e/o inefficace l'intimazione di pagamento n. 09420259004687377000 per tutti i motivi di cui al presente ricorso.
2. Accogliere il ricorso e, conseguentemente, dichiarare la maturata prescrizione e/o la decadenza dei singoli sottesi crediti tributari.
3. Ordinare alla resistente l'immediata cancellazione dei singoli ruoli sottesi alle cartelle n°
09420170016392086000, n° 09420180023931743000, n° 09420190012943671000 e n° 09420190021177714000, portati dall'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione tenendo indenne il ricorrente dal pagamento di alcunché.
4. In via gradata, prescrizione sanzioni e interessi.
5. Condannare la resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi ex art. 93 cpc in favore dei sottoscritti procuratori antistatari che dichiarano di avere anticipato le prime e non avere avuto corrisposte le seconde>>.
Il concessionario si è costituito in giudizio invocando il rigetto del ricorso a fronte della rituale notifica delle cartelle (non opposte) e della infondatezza delle eccezioni sollevata dalla ricorrente, ha controdedotto, poi, la rituale notifica di ulteriori atti dopo la notifica delle cartelle;
nel caso di specie il termine prescrizionale al momento della notifica dell'intimazione impugnata non risultava essere trascorso per la difesa di AD in quanto interrotto dalla notifica delle intimazioni n. 09420199005451206000, avvenuta in data 28.03.2019;
n. 09420229003093702000, avvenuta in data 25.07.2022; n. 09420239008748279000, avvenuta in data
05.02.2024; il preavviso di fermo n. 09480201900011027000, avvenuta in data 10.07.2019 e la comunicazione preventiva di ipoteca n. 09476202300001405000, avvenuta in data 05.02.2024, per come di seguito riportato:
Cartella n. 09420170016392086000, notificata in data 23.01.2018; IVA - Int. n. 09420199005451206000, not. 28.03.2019 - PFA n. 09480201900011027000, not. 10.07.2019 - Int. n. 09420229003093702000, not.
25.07.2022 - Int. n. 09420239008748279000, not. 05.02.2024 - CPI n. 09476202300001405000, not.
05.02.2024;
Cartella n. 09420180023931743000, notificata in data 01.01.2019; IVA - PFA n. 09480201900011027000, not. 10.07.2019 - Int. n. 09420229003093702000, not. 25.07.2022 - Int. n. 09420239008748279000, not.
05.02.2024 - CPI n.09476202300001405000, not. 05.02.2024;
Cartella n. 09420190012943671000, notificata in data 03.05.2019; IRPEF - Int. n. 09420229003093702000, not. 25.07.2022 - Int. n. 09420239008748279000, not. 05.02.2024 - CPI n. 09476202300001405000, not.
05.02.2024;
Cartella n. 09420190021177714000, notificata in data 19.09.2019; IVA - Int. n. 09420229003093702000, not. 25.07.2022 - Int. n. 09420239008748279000, not. 05.02.2024 - CPI n. 09476202300001405000, not.
05.02.2024.
Ha pertanto insistito nel rigetto del ricorso con vittoria di spese e competenze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che il termine di prescrizione utile all'estinzione del credito dato – come in specie - da imposte erariali, è decennale (e non quinquennale, come opinato dalla ricorrente) .
In particolare, i tributi erariali si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo, tempestivamente notificato al contribuente (articolo 2946 c.c.). La Corte di Cassazione ha specificato che a questi crediti non può applicarsi la prescrizione breve di cinque anni, prevista dall'articolo 2948 numero 4 c.c. per le cosiddette "prestazioni periodiche". I crediti erariali, infatti, non possono considerarsi "prestazioni periodiche", in quanto derivano anno per anno da una nuova ed autonoma valutazione riguardo alla sussistenza dei presupposti impositivi;
in altri termini, i singoli periodi di imposta e le relative obbligazioni sono tra loro autonomi e manca dunque la "causa debendi continuativa", che caratterizza le prestazioni periodiche. Vale, dunque, il termine ordinario di dieci anni, in mancanza di altra disposizione speciale (Cass., Sez. Trib., sentenza 23 febbraio 2010, numero 4283).
Tanto detto, la Corte rileva come parte resistente abbia allegato documentazione da cui risulta la notifica di intimazioni di pagamento successive alle cartelle che non sono state opposte dalla contribuente con conseguente definitività del credito.
La mancata contestazione dei tali atti esattoriali, contenenti la richiesta di adempimento dell'obbligazione tributaria oggetto della qui opposta intimazione, implica infatti l'irretrattabilità del credito tributario;
deve al riguardo rammentarsi che, per costante orientamento del S.C. (tra più, Cass. n. 22108/2024), in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^,
10 aprile 2013, n. 8704; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n.
37259; Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34902); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (vds. anche Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2024, n. 10736 nonché
Cass. n. 20476/2025).
Non è dunque possibile per la parte ricorrente dolersi dell'atto successivo se non per vizi propri di quest'ultimo, stanti quelli precedenti già ricevuti e non contestati.
Ne deriva l'infondatezza del ricorso, non essendo peraltro maturati né i termini di decadenza né quelli di prescrizione (anche in riferimento a sanzioni ed interessi).
Le spese, che seguono la soccombenza, vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di legge.
P.Q.M.
Respinge il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 780,00, oltre accessori come per legge, in favore di AD.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
MINNITI MASSIMO, Presidente e Relatore
BARBARO CARMELO, Giudice
PETRONE FRANCESCO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6462/2025 depositato il 26/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0942025900468737700 IVA-ALTRO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato, con ricorso sospinto avverso l'Agenzia delle Entrate Riscossione, l'intimazione di pagamento in atti già indicata, notificata il 19.9.2025.
In particolare, ha chiesto annullarsi la predetta intimazione limitatamente ai crediti tributari di cui alle cartelle oltre elencate:
1. cartella n° 09420170016392086000, (per IVA 2014), che ha indicato come presuntivamente notificata il 23.01.2018;
2. cartella n° 09420180023931743000, (per IVA 2015), asseritamente notificata in data 1.1.2019;
3. cartella di pagamento n° 09420190012943671000, (per IRPEF 2015), asseritamente notificata il
03.05.2019;
4. cartella di pagamento n° 09420190021177714000, (per IVA 2016), asseritamente notificata il 19.09.2019.
Ha dedotto l'illegittimità dell'atto e dunque la non debenza delle imposte sopra indicate causa l'omessa notifica delle richiamate cartelle di pagamento, prodromiche rispetto all'atto opposto in questa sede;
ancora, causa la decadenza dal potere impositivo e riscossivo, la prescrizione delle imposte, assumendo essere quinquennale il correlato termine, nonché per la prescrizione, in ogni caso, delle sanzioni e degli interessi applicati.
Ha quindi formulato le seguenti richieste conclusive:
<<1 Accogliere il ricorso e, conseguentemente, dichiarare nulla, illegittima e/o inefficace l'intimazione di pagamento n. 09420259004687377000 per tutti i motivi di cui al presente ricorso.
2. Accogliere il ricorso e, conseguentemente, dichiarare la maturata prescrizione e/o la decadenza dei singoli sottesi crediti tributari.
3. Ordinare alla resistente l'immediata cancellazione dei singoli ruoli sottesi alle cartelle n°
09420170016392086000, n° 09420180023931743000, n° 09420190012943671000 e n° 09420190021177714000, portati dall'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione tenendo indenne il ricorrente dal pagamento di alcunché.
4. In via gradata, prescrizione sanzioni e interessi.
5. Condannare la resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi ex art. 93 cpc in favore dei sottoscritti procuratori antistatari che dichiarano di avere anticipato le prime e non avere avuto corrisposte le seconde>>.
Il concessionario si è costituito in giudizio invocando il rigetto del ricorso a fronte della rituale notifica delle cartelle (non opposte) e della infondatezza delle eccezioni sollevata dalla ricorrente, ha controdedotto, poi, la rituale notifica di ulteriori atti dopo la notifica delle cartelle;
nel caso di specie il termine prescrizionale al momento della notifica dell'intimazione impugnata non risultava essere trascorso per la difesa di AD in quanto interrotto dalla notifica delle intimazioni n. 09420199005451206000, avvenuta in data 28.03.2019;
n. 09420229003093702000, avvenuta in data 25.07.2022; n. 09420239008748279000, avvenuta in data
05.02.2024; il preavviso di fermo n. 09480201900011027000, avvenuta in data 10.07.2019 e la comunicazione preventiva di ipoteca n. 09476202300001405000, avvenuta in data 05.02.2024, per come di seguito riportato:
Cartella n. 09420170016392086000, notificata in data 23.01.2018; IVA - Int. n. 09420199005451206000, not. 28.03.2019 - PFA n. 09480201900011027000, not. 10.07.2019 - Int. n. 09420229003093702000, not.
25.07.2022 - Int. n. 09420239008748279000, not. 05.02.2024 - CPI n. 09476202300001405000, not.
05.02.2024;
Cartella n. 09420180023931743000, notificata in data 01.01.2019; IVA - PFA n. 09480201900011027000, not. 10.07.2019 - Int. n. 09420229003093702000, not. 25.07.2022 - Int. n. 09420239008748279000, not.
05.02.2024 - CPI n.09476202300001405000, not. 05.02.2024;
Cartella n. 09420190012943671000, notificata in data 03.05.2019; IRPEF - Int. n. 09420229003093702000, not. 25.07.2022 - Int. n. 09420239008748279000, not. 05.02.2024 - CPI n. 09476202300001405000, not.
05.02.2024;
Cartella n. 09420190021177714000, notificata in data 19.09.2019; IVA - Int. n. 09420229003093702000, not. 25.07.2022 - Int. n. 09420239008748279000, not. 05.02.2024 - CPI n. 09476202300001405000, not.
05.02.2024.
Ha pertanto insistito nel rigetto del ricorso con vittoria di spese e competenze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che il termine di prescrizione utile all'estinzione del credito dato – come in specie - da imposte erariali, è decennale (e non quinquennale, come opinato dalla ricorrente) .
In particolare, i tributi erariali si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo, tempestivamente notificato al contribuente (articolo 2946 c.c.). La Corte di Cassazione ha specificato che a questi crediti non può applicarsi la prescrizione breve di cinque anni, prevista dall'articolo 2948 numero 4 c.c. per le cosiddette "prestazioni periodiche". I crediti erariali, infatti, non possono considerarsi "prestazioni periodiche", in quanto derivano anno per anno da una nuova ed autonoma valutazione riguardo alla sussistenza dei presupposti impositivi;
in altri termini, i singoli periodi di imposta e le relative obbligazioni sono tra loro autonomi e manca dunque la "causa debendi continuativa", che caratterizza le prestazioni periodiche. Vale, dunque, il termine ordinario di dieci anni, in mancanza di altra disposizione speciale (Cass., Sez. Trib., sentenza 23 febbraio 2010, numero 4283).
Tanto detto, la Corte rileva come parte resistente abbia allegato documentazione da cui risulta la notifica di intimazioni di pagamento successive alle cartelle che non sono state opposte dalla contribuente con conseguente definitività del credito.
La mancata contestazione dei tali atti esattoriali, contenenti la richiesta di adempimento dell'obbligazione tributaria oggetto della qui opposta intimazione, implica infatti l'irretrattabilità del credito tributario;
deve al riguardo rammentarsi che, per costante orientamento del S.C. (tra più, Cass. n. 22108/2024), in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^,
10 aprile 2013, n. 8704; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n.
37259; Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34902); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (vds. anche Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2024, n. 10736 nonché
Cass. n. 20476/2025).
Non è dunque possibile per la parte ricorrente dolersi dell'atto successivo se non per vizi propri di quest'ultimo, stanti quelli precedenti già ricevuti e non contestati.
Ne deriva l'infondatezza del ricorso, non essendo peraltro maturati né i termini di decadenza né quelli di prescrizione (anche in riferimento a sanzioni ed interessi).
Le spese, che seguono la soccombenza, vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di legge.
P.Q.M.
Respinge il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 780,00, oltre accessori come per legge, in favore di AD.