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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/11/2025, n. 10833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10833 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI - QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Maria Luisa Buono, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 2915 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto “opposizione ex art. 617 cpc”, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Valentino (C.f.: Parte_1
), in virtù di procura in calce all'atto di citazione C.F._1
-attore opponente-
E
, (C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Domenico Valle (C.F.: ), in virtù di procura in calce alla comparsa C.F._3 di costituzione e risposta
- convenuta opposta-
CONCLUSIONI COME IN ATTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. si opponeva al precetto notificatogli in data 29/01/2022, con cui il Parte_1 [...]
aveva intimato il pagamento di euro 11.171,13, in virtù del decreto n. 9698/2021 del CP_1
Tribunale di Napoli, emesso in data 31.12.2021 nel procedimento n. 27320/2021, dovuti per morosità nel pagamento di oneri condominiali ordinari. In particolare, l'opponente deduceva la nullità dell'atto di precetto per mancata apposizione della formula esecutiva e/o mancata indicazione della stessa, nonché l'assenza del decreto di esecutorietà.
Si costituiva in giudizio il che deduceva l'improponibilità e Controparte_1
l'inammissibilità dell'opposizione in quanto da introdursi nelle forme del 617 c.p.c. e non del 615
c.p.c., e ne chiedeva il rigetto in quanto nel merito infondata. La causa veniva riservata in decisione con l'ordinanza del 17.09.2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20).
MOTIVI DELLA DECISIONE 2. Preliminarmente va rilevato che la domanda da qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi, è stata proposta nei termini dell'art. 617 c.p.c., in quanto il precetto qui opposto è stato, infatti, notificato il giorno 29.1.2022, mentre l'atto introduttivo del presente giudizio risulta notificato in data
4.2.2022.
Tanto detto, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Questo Giudice ritiene, infatti, di aderire al recente orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo quale “Il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c. costituisce titolo perfettamente valido per l'esecuzione forzata, essendo sufficiente che l'atto di precetto, successivamente notificato al debitore, contenga gli estremi della notificazione del decreto ingiuntivo stesso. Non è, invece, applicabile, in tal caso, la disposizione di cui all'art. 654, comma 2, c.p.c., secondo cui è necessario che nel precetto si faccia menzione del provvedimento che ha disposto
l'esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva, trattandosi di norma dettata per l'ipotesi in cui il decreto ingiuntivo diventi esecutivo dopo la sua emanazione, per essere stata rigettata
l'opposizione all'ingiunzione o per essersi estinto il relativo giudizio.” (Cass. ord. n. 8870 del
18/03/2022; Cass. ord. 11376 del 2/05/2023).
Va ancora evidenziato che, in base all'art. 653 cpc, co. 1, l'esecutorietà del decreto ingiuntivo può essere disposta con la sentenza che rigetta l'opposizione o con l'ordinanza che dichiara l'estinzione del giudizio di opposizione, altrimenti essa è conferita con decreto del giudice che ha pronunciato l'ingiunzione ai sensi dell'art. 654 c.p.c., ma ciò solo laddove il decreto non ne sia già munito. Se ne deduce che la necessità della dichiarazione di esecutorietà ex art. 654 c.p.c. va ricollegata alla circostanza che non sia stata dichiarata ab origine o sia venuta meno, nel corso o all'esito del giudizio di opposizione, la provvisoria esecutività ex art. 642 c.p.c., non risultando necessaria in caso contrario.
Deve, dunque, ritenersi che il decreto ingiuntivo munito di clausola di provvisoria esecuzione, confermato nel giudizio di opposizione o comunque non revocato, in quanto dotato ab origine di efficacia esecutiva sua propria, non necessiti di una ulteriore dichiarazione di esecutorietà ex art. 654
c.p.c.. E', pertanto, valido il precetto in cui non si faccia menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva, essendo tale norma dettata per l'ipotesi in cui il decreto ingiuntivo diventi esecutivo dopo la sua emanazione.
Alla luce di quanto detto sopra rileva che, nel caso concreto, il decreto ingiuntivo posto alla base del notificato precetto era stato già dichiarato provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 642 c.p.c. al momento della sua emissione. Ciò significa che il titolo azionato costituiva titolo perfettamente valido per l'esecuzione forzata e non necessitava di una ulteriore dichiarazione di esecutorietà ex art. 654
c.p.c.. Va, infine, rilevato che la questione sollevata circa la mancanza della formula esecutiva è stata, in ogni caso, superata sia dal rilascio successivo della formula esecutiva con notifica di un nuovo atto precetto sia dall'evoluzione normativa con l'abrogazione della formula esecutiva.
Sulla base di queste circostanze ricorrono, pertanto, le condizioni per l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del G.U. dott.ssa Maria Luisa Buono, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, disattesa ogni contraria eccezione e conclusione, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) compensa integralmente le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli il 21.11.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Luisa Buono