Articolo 13 della Legge 23 settembre 2025, n. 132
Articolo 12Articolo 14
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10 ottobre 2025
Art. 13. Disposizioni in materia di professioni intellettuali 1. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali e' finalizzato al solo esercizio delle attivita' strumentali e di supporto all'attivita' professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera.
2. Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.
Entrata in vigore il 10 ottobre 2025
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