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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 22/12/2025, n. 1147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1147 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO – PRIMA SEZIONE CIVILE – COMPOSTA
DAGLI ILLUSTRISSIMI SIGNORI MAGISTRATI:
DOTT. Gabriella RATTI PRESIDENTE
DOTT. Emanuela GERMANO CORTESE CONSIGLIERE
DOTT. Marco Leone COCCETTI CONSIGLIERE AUS. REL.
HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE
SENTENZA
Nella causa civile di appello n.r.g. 1124/2022
PROMOSSA DA
(P. IVA in persona dell'Amministratore Unico e Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore signor elettivamente domiciliato Parte_2 presso la sede della società in Vimercate (MB), via Rossino n. 3, rappresentata e difesa dall'avv. Bartolomeo Falcone (C.F. ) del Foro di Milano, ed C.F._1 elettivamente domiciliata in Torino, via Vespucci n. 8, presso lo studio dell'avv. Maria
CR IO di Monale del Foro di Torino (C.F. ), giusta C.F._2 procura in atti APPELLANTE
CONTRO
(CF ), con sede in Torino, Piazza San Carlo, 156, in Controparte_1 P.IVA_2 persona del Dott. , in forza di procura del 20.02.2019 a rogito Notaio CP_2 [...]
di Milano, rep. n. 42433 – racc. n. 13755, rappresentata e difesa dall'Avvocato Per_1
NI NT (CF , elettivamente domiciliata presso il suo C.F._3
Studio in Torino, Via Ettore De Sonnaz n. 21, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta del primo grado di giudizio APPELLATA
Udienza collegiale del 21.1.2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante
“VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI TORINO
- Ogni contraria istanza eccezione e difesa disattesa;
NEL MERITO
A. IN VIA PRINCIPALE
- in riforma parziale della sentenza n. 2771/2022 – REP. 6915/2022, emessa dal Tribunale di Torino, sez. I civile, in persona del G.I. dott. Alberto La Manna, nel procedimento
Pag. n. 1 di 14 rubricato al n. R.G. 14112/2020, in data 27.06.2022, pubblicata in pari data 27.06.2022 e non notificata:
- accertare e dichiarare la illegittima corresponsione, in sede di estinzione anticipata del mutuo del 28.03.2014 a rogito Notaio dott. rep. 79.761 – racc. 22.726, di una Per_2 penale/commissione di mancato utilizzo dell'importo di € 30.000,00 nonostante l'utilizzo dell'intero importo oggetto di mutuo e, per l'effetto, condannare la società
[...] al pagamento in restituzione in favore della società CP_3 Parte_1 dell'importo di € 30.000,00, oltre interessi ex. art. 1284, co. I dal 06.03.2016 al 30.07.2020 ed ex. art. 1284, co. IV dal 31.07.2020 sino al saldo;
- condannare la appellata al pagamento delle spese e dei compensi di lite del giudizio di primo grado nella misura dello scaglione di riferimento in cui la domanda a seguito della riforma della sentenza appellata è stata accolta, ponendo altresì i compensi di CTU interamente a carico della appellata;
- condannare la appellata alla restituzione in favore dell'appellante di quanto corrisposto da questa ultima in esecuzione della sentenza di primo grado;
B. IN VIA SUBORDINATA
- in riforma parziale della sentenza n. 2771/2022 – REP. 6915/2022, emessa dal Tribunale di Torino, sez. I civile, in persona del G.I. dott. Alberto La Manna, nel procedimento rubricato al n. R.G. 14112/2020, in data 27.06.2022, pubblicata in pari data 27.06.2022 e non notificata:
- accertare e dichiarare la illegittima corresponsione, in sede di estinzione anticipata del mutuo del 28.03.2014 a rogito Notaio dott. rep. 79.761 – racc. 22.726, di una Per_2 penale/commissione di mancato utilizzo dell'importo di € 30.000,00 nonostante l'utilizzo dell'intero importo oggetto di mutuo e, per l'effetto, condannare la società
[...] al pagamento in restituzione in favore della società CP_3 Parte_1 dell'importo di € 30.000,00, oltre interessi ex. art. 1284, co. I dal 06.03.2016 al 30.07.2020 ed ex. art. 1284, co. IV dal 31.07.2020 sino al saldo;
- compensare integralmente tra le parti le spese ed i compensi di lite nonché i compensi del CTU del giudizio di primo grado;
- condannare la appellata alla restituzione in favore dell'appellante di quanto corrisposto da questa ultima in esecuzione della sentenza di primo grado in misura superiore a quanto dovuto;
C. IN OGNI CASO:
- condannare la appellata al pagamento delle spese e dei compensi di lite del presente grado di giudizio, oltre accessori di legge".
Per l'appellata
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita,
Pag. n. 2 di 14 ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattese, rigettare l'appello proposto dalla in quanto inammissibile ex art. 348 bis Parte_1
c.p.c. e, comunque, del tutto infondato e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 2771/2022 resa inter partes dal Tribunale di Torino, G.U. Dott. Alberto La
Manna, pubblicata il 27 giugno 2022.
In ogni caso, respingere perché infondate le domande tutte formulate dalla Parte_1 mandando assolta da ogni avversaria pretesa per i motivi esposti Controparte_1 in narrativa.
Con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio, rimborso forfettario
(15%), nonché la maggiorazione dovuta ex D.M. 8.03.2018, n. 37 per essere gli atti redatti con modalità ipertestuali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in Parte_1 giudizio contestando l'esecuzione del rapporto di conto corrente n. Controparte_1
3888 del 4.03.2014, del contratto di mutuo ipotecario fondiario n. 0073127838 del
28.03.2014 e del contratto di mutuo ipotecario wide credito alle imprese n. 0367073833064 del 09.03.2015, e richiedendo la restituzione delle somme indebitamente versate.
La parte attrice rappresentava di aver stipulato il contratto di conto corrente
(contraddistinto dal n. 3888) in data 4.03.2014 e di averlo estinto in data 05.12.2017; dichiarava altresì che, in data 29.01.2015, le veniva concessa un'apertura di credito su tale rapporto, cessata in data 28.07.2015, per un importo pari a € 500.000,00.
Evidenziava ancora l'attrice che, con riferimento al rapporto di conto corrente, aveva conferito un incarico al perito rag. affinchè venisse verificata la correttezza Persona_3 dell'esecuzione del rapporto da parte della convenuta e che, a fronte di questa perizia, era emerso un indebito pari ad € 9.764,04 per usura oggettiva contrattuale ab origine, di cui €
5.233,13 a titolo di interessi debitori, € 4.330,91 a titolo di cdc ed € 200,00 a titolo di spese.
Il perito evidenziava inoltre l'esistenza della nullità parziale di alcune clausole da cui emergeva l'ulteriore indebito di € 10.698,25#, di cui € 28,08 a titolo di anatocismo, € 2,32
a titolo di interessi su spese, € 19,95 a titolo di interessi su commissioni, € 4.687,22 a titolo di delta interessi, € 1.412,91 a titolo di delta interessi dare, € 3.722,22 a titolo di cdf per indeterminatezza ed € 825,55 a titolo di usura.
L'attrice rappresentava, inoltre, di aver stipulato con la convenuta in data 28.03.2014 un contratto di mutuo ipotecario fondiario (n. 0073127838) per l'importo di € 6.000.000,00 per la costruzione di una struttura alberghiera in Vimercate, Via Rossino n. 3.
In particolare, sottolineava che l'erogazione della somma era avvenuta alle seguenti condizioni: “la Banca potrà perfezionare il mutuo mediante la stipulazione di uno o più
Atti di erogazione - denominati Atti di utilizzo - correlati al compimento delle singole
Pag. n. 3 di 14 iniziative previste nel programma di investimento” e “l'atto o gli atti di utilizzo, dell'intero importo concesso a mutuo dovranno essere stipulati, mettendo altresì in ammortamento le eventuali erogazioni a stato avanzamento lavori, entro il 9 gennaio 2016. In difetto,
l'ammontare complessivo del finanziamento s'intenderà definitivamente determinato nella somma utilizzata entro il termine sopra pattuito, fatta salva la facoltà della Banca di ritenere risolto il presente contratto”.
Era inoltre previsto che “Sull'importo non utilizzato, entro la predetta data sarà dovuta dalla Parte Mutuataria una commissione pari allo 0,50% sull'importo medesimo”.
La sottolineava di aver usufruito dell'intero importo oggetto di mutuo alla Parte_1 data del 9.01.2016, come pattuito da contratto, e di aver provveduto all'estinzione anticipata del mutuo corrispondendo l'importo complessivo di € 6.067.117,53#, di cui €
6.000.000,00 di capitale, € 37.117,53 per interessi e accessori ed € 30.000,00 per “altre partite”.
Dopo la chiusura del rapporto di mutuo, incaricò il perito rag. di svolgere Parte_1 Per_3 un'analisi sul rapporto di mutuo: da questa perizia emergeva il diritto dell'attrice a vedersi restituire, a fronte della pattuizione ab origine di interessi usurari, l'importo di €
462.339,69# di cui € 391.989,69 a titolo di interessi, € 36.000,00 a titolo di spese erogazione, € 4.350,00 spese perizia ed € 30.000,00 per commissioni di estinzione.
In via subordinata, parte attrice chiedeva la restituzione dell'importo di € 424.546,86 per indeterminatezza contrattuale, comprensiva di € 30.000,00 per commissioni di estinzione illegittimamente applicate.
Relativamente al contratto di mutuo ipotecario wide credito alle imprese (contrassegnato dal n. 0367073833064) con cui era stata erogata la somma di € 1.500.000,00 in data
09.03.2015, rappresentava l'attrice di aver fatto svolgere una perizia dal medesimo ragioniere, che aveva rilevato il diritto alla restituzione dell'importo di € 108.987,04 di cui
€ 95.483,54 a titolo di interessi pagati al 19.02.2016, € 3,50 per spese di incasso rata ed €
13.500,00 per spese di erogazione.
In via subordinata, era comunque dovuto l'importo di € 95.889,92#, pari alla differenza tra gli interessi corrisposti e quelli che avrebbe dovuto corrispondere ex. art. 117 TUB.
Si costituiva la banca convenuta contestando le pretese di parte attrice, eccependone l'infondatezza in fatto e in diritto, nonché i criteri utilizzati nelle perizie prodotte.
All'udienza del 10.12.2020 il Giudice concedeva alle parti i termini per la presentazione delle memorie ex art.183 co. VI c.p.c.
La causa veniva istruita a mezzo CTU tecnico contabile con riferimento al solo rapporto di conto corrente.
All'udienza del 19.01.2022, il Giudice si riservava in merito alle osservazioni sollevate alla CTU e confermava l'udienza per la precisazione delle conclusioni, fissata in data
Pag. n. 4 di 14 16.03.2022.
Alla predetta udienza, il Giudice tratteneva la causa a decisione e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Con sentenza n. 2771/2022, pubblicata in data 27.6.2022, il Tribunale di Torino:
- respingeva le domande proposte da parte attrice in relazione ai contratti di mutuo oggetto di causa;
- condannava a pagare alla l'importo di € 75,12#, oltre Controparte_1 Parte_1 interessi di legge dalla domanda al saldo;
- compensava le spese nella misura del 10% e, per l'effetto, condannava la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite nella misura del 90%;
- poneva la spese di CTU per il 90% a carico di parte attrice e per il 10% a carico di parte convenuta.
La sentenza non veniva notificata.
3. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato ha proposto Parte_1 tempestiva impugnazione contro la predetta decisione per ottenere l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate, deducendo che il Tribunale ha errato:
- laddove ha respinto l'eccezione diretta a contestare la illegittima applicazione della penale di € 30.000,00 (trentamila) in riferimento al contratto di mutuo del 2014;
- laddove ha statuito sulle spese di lite.
4. Con comparsa depositata in data 27.1.2023 si costituiva la eccependo CP_4
l'inammissibilità del gravame ex art. 348 bis cpc e, nel merito, chiedendone il rigetto siccome infondato, con la conferma della sentenza impugnata.
5. Precisate le conclusioni, con ordinanza pubblicata in data 31.1.2025 la Corte rimetteva la causa a decisione assegnando alla parti termine sino al 21 marzo 2025 per il deposito delle comparse conclusionali e successivo termine di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame ex artt.
348 bis cpc formulata da parte appellata.
In effetti, la presente sede decisoria esclude la valutazione positiva in ordine alla sussistenza dei presupposti per una pronuncia ex art.348 bis e ter c.p.c., senza necessità di approfondimenti ulteriori sul punto.
Si passa ora ad esaminare i singoli motivi di gravame.
6.1 Con il primo motivo di gravame si censura la sentenza appellata laddove ha rigettato l'eccezione relativa alla illegittimità della “penale” di € 30.000,00 corrisposta dall'appellante in relazione al rapporto di mutuo ipotecario del 28.03.2014.
Pag. n. 5 di 14 Precisa l'appellante che il contenuto degli accordi intercorsi tra le parti prevedeva che l' erogazione all'appellante della somma di € 6.000,00,00 sarebbe avvenuta periodicamente in relazione allo stato di avanzamento dei lavori per la costruzione della richiamata struttura alberghiera e nello specifico veniva convenuto che “la potrà perfezionare CP_4 il mutuo mediante la stipulazione di uno o più Atti di erogazione – denominati Atti di utilizzo - correlati al compimento delle singole iniziative previste nel programma di investimento”.
Nell'atto di mutuo veniva previsto altresì che “l'atto o gli atti di utilizzo, dell'intero importo concesso a mutuo dovranno essere stipulati, mettendo altresì in ammortamento le eventuali erogazioni a stato avanzamento lavori, entro il 9 gennaio 2016. In difetto,
l'ammontare complessivo del finanziamento s'intenderà definitivamente determinato nella somma utilizzata entro il termine sopra pattuito, fatta salva la facoltà della Banca di ritenere risolto il presente contratto”.
Sempre nell'atto di mutuo, le parti prevedevano altresì che “Sull'importo non utilizzato, entro la predetta data sarà dovuta dalla Parte Mutuataria una commissione pari allo
0,50% (zero virgola cinquanta per cento) sull'importo medesimo”.
Nel corso del tempo, la provvedeva ad una serie di erogazioni in favore CP_4 dell'appellante mediante accredito sul rapporto di conto corrente n. 3888 intestato a quest' ultima: risulta documentalmente provato che entro il 09.01.2016, la Banca erogò in favore della l' importo di € 6.000.000,00. Pt_1
In ossequio alla facoltà riconosciuta dall'art. 13 delle condizioni generali di contratto, dopo aver ricevuto apposito conteggio da parte della l'appellante provvide alla estinzione CP_4 anticipata del mutuo mediante il versamento, in data 19.02.2016, del complessivo importo di € 6.067.117,53#, di cui € 6.000.000,00 a titolo di capitale, € 37.117,53 per interessi e accessori ed € 30.000,00 per “altre partite”.
Con nota del 03.03.2016, evidenziando di aver utilizzato entro la data del 09.01.2016
l'intero importo del mutuo concesso di € 6.000.000,00 e non residuando alcuna ulteriore somma non utilizzata, nonché rappresentando di aver liquidato l'importo di € 30.000,00
“unicamente per addivenire alla chiusura del mutuo”, parte appellante reclamava la restituzione della “penale” corrisposta di € 30.000,00.
Secondo il Tribunale non si sarebbe invece perfezionato il contratto di mutuo con relativa messa in ammortamento e dunque non sarebbe stato utilizzato il mutuo.
Per confutare quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, richiama l'art. 1 del Pt_1 contratto di mutuo del 28.03.2014 laddove veniva previsto che “l'atto o gli atti di utilizzo, dell'intero importo concesso a mutuo dovranno essere stipulati, mettendo altresì in ammortamento le eventuali erogazioni a stato avanzamento lavori, entro il 9 gennaio 2016.
In difetto, l'ammontare complessivo del finanziamento s'intenderà definitivamente
Pag. n. 6 di 14 determinato nella somma utilizzata entro il termine sopra pattuito, fatta salva la facoltà della Banca di ritenere risolto il presente contratto. Sull'importo non utilizzato, entro la predetta data sarà dovuta dalla Parte Mutuataria una commissione pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) sull'importo medesimo”.
Detta clausola non lascerebbe margine di interpretazione, in quanto afferma che la commissione di mancato utilizzo sarebbe stata applicata unicamente a quell'importo residuo del mutuo eventualmente non utilizzato alla data del 09.01.2016.
Ma nel caso che ci occupa, l'importo di € 6.000.000,00 sarebbe stato interamente erogato con n. 11 atti di erogazione diversi prima del 09.01.2016.
Siccome la “commissione di mancato utilizzo” si applica solamente nel caso che l'importo messo a disposizione della mutuataria non sia stato utilizzato, il totale utilizzo dell'importo mutuato escluderebbe l'applicazione della commissione.
Secondo l'appellante non potrebbe nemmeno dirsi che il contratto di mutuo non si sarebbe mai perfezionato, poichè detto contratto è stato stipulato dinanzi a Notaio ed è regolato dalle norme di credito fondiario nonché dai patti e dalle condizioni generali, salvo laddove incompatibili con la natura del finanziamento.
In altre parole, le parti avrebbero sottoscritto un mutuo fondiario con obbligo di destinazione gravante sul mutuatario, nello specifico la costruzione di una struttura ricettiva composta da motel e residence, pena la risoluzione.
Si ricorda che il contratto di mutuo è un contratto reale che trova la propria attuazione con la consegna della cosa oggetto del contratto.
Peraltro, sarebbe anche documentalmente sconfessato che il mutuo non sia entrato in ammortamento posto che vi sono state plurime erogazioni a stato avanzamento lavori e non vi sarebbe stata necessità di alcun ulteriore atto.
L'intero importo di € 6.000.000,00 sarebbe stato erogato e messo in ammortamento con plurime erogazioni prima del 09.01.2016, non residuando alcun importo non utilizzato su cui applicare la commissione per mancato utilizzo.
Dunque, essendo indebito il pagamento effettuato dall'appellante per l'importo di €
30.000,00 in data 19.02.2016 per la voce “altre partite” (poi qualificata dalla stessa CP_4 come commissione per mancato utilizzo), parte appellante chiede la riforma della sentenza impugnata con la condanna della alla restituzione dell'importo di € 30.000,00 oltre CP_4 interessi dal dovuto al saldo.
6.1.1. Ritiene la Corte che il motivo di gravame sia infondato e non meritevole di accoglimento.
Il Tribunale ha rilevato che nessuna invalidità potesse ravvisarsi nella previsione della commissione di estinzione (rectius, commissione di mancato utilizzo), correttamente applicata dalla banca in presenza dei presupposti previsti dall'art. 1 del contratto di mutuo,
Pag. n. 7 di 14 laddove non risultava che entro il 9.1.12016 fosse stato stipulato un atto di utilizzo prodromico alla messa in ammortamento, come espressamente previsto dal contratto citato, per cui l'importo da considerarsi al fine del calcolo della commissione era quello di 6 milioni di euro.
La motivazione del Tribunale è condivisibile.
Dalle evidenze documentali in atti risulta che in data 28.03.2014 la stipulava Parte_1 con un contratto di mutuo fondiario ipotecario ventennale dell'importo di Controparte_1
€ 6.000.000,00 (numerazione interna: ) finalizzato alla costruzione di una PartitaIVA_3 struttura ricettiva alberghiera in Vimercate (cfr. doc. 2 fasc. . CP_4
In particolare “acconsentiva a dare a titolo di mutuo” a Controparte_1 [...] la somma di € 6.000.000,00. Parte_1
Le intese contrattuali prevedevano che il mutuo sarebbe stato perfezionato mediante la stipulazione di uno o più atti di erogazione (“Atti di utilizzo”) correlati al completamento delle singole iniziative previste nel programma di investimento presentato.
La Banca mutuante si riservava la possibilità di effettuare l'erogazione della somma in unica soluzione, ovvero anteriormente mediante erogazioni a stato di avanzamento lavori ai sensi degli artt. 1, 3 e 7 delle Condizioni generali, nonché delle pattuizioni di cui al contratto: su tali erogazioni sarebbero maturati interessi calcolati ad un tasso composto da una parte fissa (4,50%) e una variabile (pari all''Euribor 6 mesi, base 360).
All'art. 4 del contratto la parte mutuataria concedeva ipoteca di primo grado sugli immobili meglio ivi descritti a garanzia del mutuo e dell'adempimento di tutte le obbligazioni connesse, per un totale di € 12.000.000,00.
La mutuataria era obbligata a restituire il capitale ed a corrispondere semestralmente un interesse che sarebbe stato determinato nell'Atto o negli Atti di erogazione e quietanza (art. 2 del contratto), oltre a “comprovare la completa e regolare ultimazione dei beni offerti in garanzia e/o oggetto dell'investimento” (cfr. art. 7 del contratto, cfr. doc. 2 fasc. . CP_4
Come detto, il contratto del 28.3.2014 prevedeva la concessione da parte della banca in favore di di un mutuo dell'importo di € 6.000.000,00 che si sarebbe, però, Parte_1 perfezionato, vale a dire sarebbe venuto ad esistenza, mediante uno o più Atti di utilizzo solo nel momento del completamento delle singole iniziative previste nel programma di investimento (cfr. art. 1 del contratto).
Dunque il contratto stipulato per atto notarile in data 28.3.2014 con riferimento alla somma di € 6.000.000,00 non era un vero contratto di mutuo, poiché in tale data nessuna somma veniva consegnata alla società mutuataria, ma era un finanziamento che si sarebbe perfezionato mediante la stipulazione di uno o più atti di erogazione al completamento delle singole iniziative previste nel programma di investimento presentato: ad esclusiva facoltà della era prevista la possibilità di erogazioni rateali del mutuo, in base a stati CP_4
Pag. n. 8 di 14 di avanzamento lavori.
Le parti concordavano altresì che l'Atto e/o gli Atti di utilizzo dell'intero importo concesso a mutuo avrebbero dovuto essere stipulati entro il 09.01.2016 e che entro tale data avrebbero dovuto essere messe in ammortamento le eventuali erogazioni a stato avanzamento lavori prima d'allora effettuate.
In difetto, sull'importo non utilizzato del mutuo, sarebbe stata calcolata una commissione a debito della mutuataria pari allo 0,50% dell'importo medesimo (cfr. doc. 2, art. 1, penultimo paragrafo).
Con comunicazione in data 03.02.2016 la chiedeva alla Banca l'estinzione Parte_1 anticipata del finanziamento n. 0019073127838 per cui è causa sollecitando l'invio del relativo conteggio (doc. 3 fasc. Banca).
L'odierna appellante estingueva quindi il finanziamento in data 19.02.2016 corrispondendo, in particolare, l'importo di € 30.000,00 a titolo di commissione di mancato utilizzo dell'importo oggetto di contratto.
Il gravame si incentra sul fatto che avendo la beneficiato di erogazioni a stato Parte_1 avanzamento lavori per complessivi sei milioni di euro entro la data del 09.01.2016, non avrebbe dovuto vedersi addebitare la commissione di mancato utilizzo prevista all'art. 1 dell'atto di mutuo.
La pretesa è, come detto, infondata alla luce delle intese contrattuali.
In particolare, l'art. 1 del contratto di mutuo prevedeva che: “la potrà perfezionare CP_4 il mutuo mediante la stipulazione di uno o più Atti di erogazione - denominati Atti di utilizzo - correlati al completamento delle singole iniziative previste nel programma di investimento. La Banca potrà altresì effettuare, a sua esclusiva facoltà, anteriormente ad ogni Atto di utilizzo, erogazioni a stato avanzamento lavori del mutuo alla Parte
Mutuataria, ai sensi degli artt. 1, 3 e 7 delle “Condizioni Generali” nonché delle pattuizioni di cui infra (…) L'atto o gli atti di utilizzo dell'intero rapporto concesso a mutuo dovranno essere stipulati, mettendo altresì in ammortamento le eventuali erogazioni
a stato avanzamento lavori, entro il 9 gennaio 2016. In difetto, l'ammontare complessivo del finanziamento si intenderà definitivamente determinato nella somma utilizzata entro il termine sopra pattuito, fatta salva la facoltà della Banca di ritenere risolto il presente contratto. Sull'importo non utilizzato entro la predetta data sarà dovuta alla Parte
Mutuataria una commissione pari allo 0,50% sull'importo medesimo”.
Dunque la commissione dello 0,5% andava applicata sull'intera somma di € 6.000.000,00 perché integralmente “non utilizzata”: in effetti, secondo le pattuizioni contrattuali, la messa in ammortamento del mutuo entro il 9 gennaio 2016 costituiva condizione necessaria per evitare l'addebito della commissione di non utilizzo.
E' pacifico che l'ultima erogazione a stato di avanzamento lavori era stata disposta in
Pag. n. 9 di 14 favore della in data 17 dicembre 2015 e che in data 3 febbraio 2016 veniva Pt_1 notificato alla Banca l'ordine di estinzione del mutuo, con l'invito a predisporre il conteggio estintivo e a provvedere all'atto di cancellazione dell'ipoteca sull'immobile oggetto di intervento.
Nel caso di specie, il perfezionamento del contratto di mutuo era espressamente condizionato alla stipulazione di uno o più atti di erogazione – denominati atti di utilizzo
– correlati al completamento delle singole iniziative previste nel programma di investimento. Ogni atto di utilizzo avrebbe potuto essere preceduto, ad esclusiva facoltà della banca, da “erogazioni a stato avanzamento lavori”.
Pertanto, il finanziamento concesso alla ricorrente si sarebbe perfezionato solo con la stipula dell'atto o degli atti di utilizzo dell'importo pattuito, tanto è vero che, ai fini della determinazione del tasso di interesse, le parti rinviavano proprio alla conclusione di tali ulteriori accordi.
Il saggio di interesse espressamente previsto dal contratto di mutuo, infatti, era applicabile esclusivamente alle somme concesse a stato avanzamento lavori: somme la cui erogazione era rimessa alla facoltà della banca, non sussistendo a carico di quest'ultima un obbligo di pagamento in favore del mutuatario (obbligo che sarebbe sorto, per l'intermediario, soltanto con l'atto o gli atti di utilizzo).
Le erogazioni a stato di avanzamento lavori, secondo quanto previsto all'art. 1 del
Contratto, erano regolate dagli artt. 1, 3 e 7 delle Condizioni Generali (allegato B al contratto).
In particolare, l'art. 1 delle Condizioni Generali rubricato “Condizioni per l'erogazione delle somme mutuate” prevedeva, al primo comma, che le erogazioni avrebbero potuto avere luogo solo dopo che la parte mutuataria avesse comprovato (tra l'altro) l'avvenuto adempimento a tutti gli obblighi contrattuali.
Il successivo art. 3, primo e secondo comma, delle Condizioni Generali rubricato
“Erogazioni rateali” prevedeva che: “Se il mutuo è destinato al finanziamento di opere edilizie, o comunque di un investimento in corso di realizzazione, la potrà erogarlo CP_4 mediante versamenti rateali in base a stati avanzamento lavori o alle fasi di realizzazione del programma di investimenti. L'accertamento dello stato dei lavori e la determinazione della misura, delle modalità e della forma dei versamenti rateali sono riservati alla CP_4 che, in corso d'opera, avrà diritto di far eseguire i controlli relativi agli stati di avanzamento e della conformità delle opere alla legge, agli strumenti urbanistici, al progetto e/o al programma di investimenti consegnato alla medesima”. CP_4
Ancora, l'art. 7 delle Condizioni Generali, rubricato “Esecuzione delle opere finanziate” recita: “Nell'ipotesi che al momento del contratto di mutuo siano ancora in corso lavori relativi ai beni ipotecati a garanzia del mutuo, o comunque finanziati con il mutuo
Pag. n. 10 di 14 medesimo (quali che siano i lavori: di edificazione, ampliamento, sopraelevazione, modificazione, ecc.), come pure nell'ipotesi che sia ancora in fase di realizzazione il programma di investimenti finanziato, l'erogazione della somma mutuata è subordinata all'ultimazione dei lavori o alla completa realizzazione dell'investimento finanziato, salva la facoltà della Banca di effettuare versamenti rateali del mutuo a stato avanzamento lavori”.
Ritiene la Corte che alla luce di tali disposizioni non vi siano dubbi sul fatto che quello stipulato tra le parti fosse un contratto consensuale nel quale l'erogazione della somma di denaro era successiva rispetto alla stipula, e costituiva l'oggetto dell'obbligazione principale gravante sul mutuante (cfr. art. 7 delle condizioni generali di contratto): sul mutuatario gravava, tra le altre, l'obbligazione di completare la realizzazione dell'investimento finanziato, a cui sarebbe seguita la stipula dell'atto di utilizzo e la conseguente messa in ammortamento del mutuo.
Il contratto prevedeva un preciso termine (il 9 gennaio 2016) entro il quale il finanziamento avrebbe dovuto perfezionarsi mediante stipula dell'atto o degli atti di utilizzo.
L'inutile decorso di tale termine avrebbe determinato due conseguenze: la facoltà della banca di ritenere risolto il contratto e l'obbligo della mutuataria di corrispondere una commissione sull'importo non utilizzato.
Così recita il contratto: “L'Atto o gli Atti di utilizzo dell'intero importo concesso a mutuo dovranno essere stipulati, mettendo altresì in ammortamento le eventuali erogazioni a stato avanzamento lavori, entro il 9 gennaio 2016. In difetto, l'ammontare complessivo del finanziamento s'intenderà definitivamente determinato nella somma utilizzata entro il termine sopra pattuito, fatta salva la facoltà della Banca di ritenere risolto il presente contratto.
Sull'importo non utilizzato entro la predetta data sarà dovuta dalla Parte Mutuataria una commissione pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) sull'importo medesimo”.
Il 9 gennaio 2016 costituiva quindi la data entro cui si sarebbe dovuto stipulare l'Atto di utilizzo, determinandone l'importo (che, correlativamente, sarebbe stato posto in ammortamento).
Solo tali importi sarebbero stati considerati “somma utilizzata” e avrebbero determinato
“l'ammontare complessivo del finanziamento”.
AI contrario, gli importi non oggetto dell'Atto di utilizzo alla predetta data sarebbero stati considerati importi "non utilizzati' (i.e., non concessi mediante la stipula di quell'Atto o quegli Atti a cui le parti avevano condizionato il perfezionamento del mutuo) e sugli stessi sarebbe stata applicata la “Commissione di mancato utilizzo" prevista dal predetto art. 1, nonché dall'Allegato “A" del contratto e pari allo 0,50% delle somme non utilizzate entro la data pattuita.
Pag. n. 11 di 14 Per completezza, si rileva che l'art. 13, terzo comma, delle “Condizioni generali” (Allegato
“"B” del contratto - cfr. doc. 2 prevede che : “Qualora il mutuo dovesse essere CP_4 stipulato con doppio contratto e la parte mutuataria non addivenisse alla stipulazione dell'atto di erogazione e quietanza, essa dovrà rimborsare le eventuali erogazioni a stato avanzamento lavori ad essa effettuate, mediante pagamento del loro importo e degli interessi maturati al saggio di cui all'art. 3, e corrispondere l'eventuale compenso contrattualmente pattuito per tale evenienza”.
Il contratto per cui è causa rientra in questa tipologia (mutuo con erogazione non contestuale alla stipula), posto che nel contratto in atti era espressamente previsto che il perfezionamento del mutuo sarebbe avvenuto solo alla stipula di uno o più Atti di utilizzo.
Alla data del 9 gennaio 2016, le parti non avevano stipulato alcun atto di utilizzo con la conseguenza che la somma da considerarsi “non utilizzata” a quella data era pari a €
6.000.000.
Su tale importo è stata calcolata la commissione di non utilizzo concordata (0,50%) pagata dalla ricorrente in sede di rimborso delle somme erogate a stato avanzamento lavori.
Alla luce delle intese contrattuali, diventa irrilevante il fatto che la somma di € 6 milioni venne posta nella disponibilità della odierna appellante anteriormente al 9 gennaio 2016: a norma di contratto, infatti, le somme di cui la ricorrente ha beneficiato sono state erogate in seguito ad una mera scelta discrezionale della banca a stato avanzamento lavori, e non a seguito della stipula dell'atto o degli atti di utilizzo, ovvero del negozio giuridico mediante il quale il finanziamento si sarebbe perfezionato.
Ne consegue che l'addebito della commissione di non utilizzo risulta legittimo e coerente con le pattuizioni intercorse tra le parti.
Contrariamente a quanto dedotto da parte appellante, quindi, il fatto che la somma € 6 milioni sia stata posta nella sua disponibilità anteriormente al 9.01.2016 non configura alcun atto di utilizzo, che escluderebbe l'applicazione della contestata commissione: tale interpretazione non considera il contenuto delle intese contrattuali.
6.2 Con il secondo motivo di gravame si censura la sentenza appellata laddove ha compensato le spese di lite nella misura del 10% ed ha conseguentemente condannato l'appellante “a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite nella misura del 90%”, con identico trattamento anche per le spese di CTU.
precisa che l'accoglimento del motivo di appello esposto al punto precedente, Parte_1 dovrà comportare anche la riforma della pronuncia di primo grado in punto di ripartizione di spese di lite che chiede vengano liquidate integralmente in favore dell'appellante ovvero, in via subordinata, che vengano compensate integralmente tra le parti.
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Per quanto riguarda invece le spese di CTU, in riforma della pronuncia appellata, si chiede
Pag. n. 12 di 14 che vengano poste interamente a carico della che ha dato luogo alla necessità CP_4 dell'indagine tecnica, con la condanna alla restituzione degli importi versati in esecuzione della sentenza di prime cure.
6.2.1. La censura è in parte inammissibile ed in parte infondata.
La doglianza secondo cui l'accoglimento del primo motivo di gravame dovrà comportare la riforma della sentenza in punto spese è inammissibile, poiché non è diretta a censurare la sentenza di primo grado in punto spese, ma si configura come conseguenza dell'accoglimento dell'appello.
La doglianza avente ad oggetto la ripartizione delle spese di CTU in primo grado è invece infondata, posto che il Tribunale ha compensato le spese di lite nella misura del 10% in considerazione del fatto che le domande relative ai mutui erano risultate infondate e che la domanda relativa al conto corrente era risultata fondata unicamente in punto capitalizzazione successiva al 31.12.2013, per l'importo di € 75,00# a fronte di un petitum
(tra conto corrente e mutui) di circa seicentomila euro.
Nella stessa misura sono state correttamente compensate le spese di CTU, dunque in proporzione al grado di soccombenza da ritenersi, nel caso di specie, pressoché integrale.
7. L'appello proposto appare, alla luce delle considerazioni esposte, esaustive ai fini della decisione e assorbenti rispetto alle questioni ulteriori non affrontate espressamente, totalmente infondato, e deve essere respinto.
Le spese processuali del presente grado di giudizio si regolano con applicazione del principio della soccombenza, non essendo giustificabile una loro compensazione, nemmeno parziale.
Dunque parte appellante andrà condannata alla rifusione a delle Controparte_1 spese di lite del presente grado che si liquidano in base alle disposizioni vigenti in materia di compensi professionali, tenuto conto del valore della causa (ricompreso nello scaglione da € 26.000,00 ad € 52.000,00) delle fasi di studio, introduttiva e decisionale nei loro valori medi, nei seguenti importi: per fase di studio € 2.058,00#, per fase introduttiva € 1.418,00#, per fase decisoria € 3.470,00# e così in complessivi € 6.946,00# per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA e IVA se non detraibile dalla parte vittoriosa.
Dagli atti non risultano spese vive documentate.
Ai sensi dell'art. 13 T.U. 30.5.2002 n. 115, come modificato dall'art. 1 comma 17 L.
24.12.2012 n. 228, sussistono i presupposti di cui al comma 1-quater della citata norma ossia del versamento da parte di di un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per la presente causa.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile,
Pag. n. 13 di 14 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
- respinge l'appello proposto da e per l'effetto conferma la sentenza Parte_1
n. 2771/2022 del Tribunale di Torino, pronunciata nella causa iscritta al n. 14112/2020 RG, pubblicata in data 27.6.2022;
- dichiara tenuta e condanna rimborsare a le Parte_1 Controparte_1 spese del giudizio di secondo grado liquidate in € 6.946,00# oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA e IVA.;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 30.5.2002
n. 115 ossia del versamento ad opera di un ulteriore importo a titolo Parte_3 di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente causa.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 5 dicembre 2025 della Sezione Prima Civile della Corte d'Appello di Torino.
IL PRESIDENTE
(dr. ssa Gabriella Ratti)
L'ESTENSORE
(dr. Marco Leone Coccetti)
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