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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 12/12/2025, n. 2291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2291 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2311 /2021 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Parte_1
Fisc. , elettivamente domiciliato in Via Cristoforo C.F._1
Colombo N.5 98061 Brolo ITALIA presso lo studio dell'Avv. BONINA
AR che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA TOMMASO CAPRA CP_1 P.IVA_1
301 MESSINA presso lo studio dell'Avv. MITTONI ENRICO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato, bracciante agricola, ha Parte_1 adito questo Tribunale deducendo di avere regolarmente prestato attività lavorativa subordinata, nell'anno 2012, per n. 51 giornate, alle dipendenze del
, come da DMAG, buste paga e Controparte_2 Controparte_3 dichiarazioni prodotte, e di essere stata, per tale anno, iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di residenza.
Espone che, solo in occasione della consultazione dell'estratto conto previdenziale nel marzo 2021, avrebbe appreso della mancata iscrizione e/o intervenuta cancellazione dagli elenchi anagrafici per l'anno 2012, con conseguente disconoscimento da parte dell' delle relative giornate CP_1 lavorative;
deduce l'assenza di qualsivoglia notifica o comunicazione del provvedimento di cancellazione, nonché l'illegittimità del comportamento dell' , chiedendo l'accertamento del rapporto di lavoro e la reiscrizione CP_4 negli elenchi per n. 51 giornate nel 2012, con ogni conseguenza previdenziale.
Si è costituito l' , eccependo in via preliminare la decadenza dal CP_1 diritto e dall'azione giudiziaria ex art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito in l.
11 marzo 1970 n. 83, assumendo che la cancellazione delle giornate in contestazione è stata pubblicata nella terza variazione trimestrale per l'anno 2014
(Comune di Tortorici), resa disponibile sul sito istituzionale dell'Istituto dal
15.12.2014 al 10.01.2015, e che la ricorrente non ha proposto tempestivo ricorso amministrativo né azione giudiziaria nel termine di 120 giorni dalla data in cui il provvedimento è divenuto definitivo.
Nel merito, l' ha comunque insistito per il rigetto del ricorso, CP_1 richiamando il verbale ispettivo redatto nei confronti del , dal CP_2 quale emergerebbe il carattere fittizio di gran parte dei rapporti di lavoro denunciati e l'insussistenza, per la ricorrente, di effettive prestazioni lavorative nel
2012.
La causa è stata trattata ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., mediante deposito di note scritte da parte dell' , che ha ribadito l'eccezione di inammissibilità CP_1 del ricorso per intervenuta decadenza, in ragione dell'avvenuta pubblicazione della cancellazione delle giornate nel terzo elenco trimestrale 2014 e dell'iscrizione a ruolo del giudizio solo nel 2021.
L'art. 22, comma 1, del d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito in l. 11 marzo
1970 n. 83, stabilisce che, contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del decreto, da cui derivi lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria innanzi al giudice competente nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza.
In materia di accertamento dei lavoratori agricoli, l'art. 11 d.lgs. 11 agosto
1993 n. 375 prevede, poi, un sistema di ricorsi amministrativi (alla commissione provinciale per la manodopera agricola e, quindi, alla commissione centrale), da proporre nel termine di 30 giorni, stabilendo che il decorso dei termini per la decisione comporta il rigetto tacito dell'istanza. Tale sistema si coordina con l'art. 22 d.l. n. 7/1970, nel senso che il termine decadenziale di 120 giorni decorre dalla definitività del provvedimento, sia essa determinata dal mancato esercizio del rimedio amministrativo, sia dal decorso dei termini del procedimento contenzioso.
Con il d.l. 6 luglio 2011 n. 98, conv. in l. 15 luglio 2011 n. 111, il legislatore è intervenuto sulle modalità di formazione e pubblicazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, introducendo la notifica mediante pubblicazione telematica sul sito dell' degli elenchi annuali e delle variazioni CP_1 trimestrali, avente ad ogni effetto valore di notifica ai lavoratori interessati (art. 38, comma 6 e 7, d.l. 98/2011; inserimento dell'art. 12-bis nel r.d. 24 settembre
1940 n. 1949).
La Corte costituzionale ha chiarito che il termine di 120 giorni ex art. 22
d.l. n. 7/1970 ha natura sostanziale ed è funzionale all'esigenza, di rilievo pubblicistico, di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici, con conseguente definitività delle determinazioni incidenti su prestazioni gravanti su bilanci pubblici.
Su tale base, la giurisprudenza di legittimità – anche in epoca recente – ha affermato in modo costante che:
l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto indefettibile per l'attribuzione delle prestazioni previdenziali;
la mancata impugnazione, nel termine decadenziale di 120 giorni, del provvedimento (espresso o tacito) di mancata iscrizione o cancellazione preclude in via definitiva la possibilità di ottenere, in sede giurisdizionale, il riconoscimento delle relative prestazioni;
la decadenza è di ordine pubblico, sottratta alla disponibilità delle parti, non sanabile ai sensi dell'art. 8 l. n. 533/1973 e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Inoltre, la Cassazione ha ribadito che, a seguito della riforma del 2011, il termine decadenziale decorre dalla pubblicazione telematica degli elenchi sul sito dell' , trattandosi di forma di pubblicità legale idonea ad assicurare la CP_1 conoscibilità dell'atto e a far decorrere il termine, a prescindere dalla prova di una conoscenza soggettiva effettiva da parte del lavoratore. Coerentemente, diversi Tribunali del lavoro – compreso questo Ufficio in precedenti controversie inerenti la cancellazione di giornate lavorative in agricoltura a seguito di verbali ispettivi relativi al medesimo – CP_2 hanno ritenuto che la pubblicazione della variazione trimestrale sul sito CP_1 valga come notifica del provvedimento, facendo decorrere da tale momento il termine per l'esperimento dei ricorsi amministrativi e, quindi, dell'azione giudiziaria, con conseguente declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti oltre il termine di 120 giorni.
Dalla documentazione prodotta dall' e non specificamente contestata CP_1 dalla ricorrente risulta che: il rapporto di lavoro asseritamente svolto da per 51 Parte_1 giornate nell'anno 2012, alle dipendenze del , è stato oggetto di CP_2 accertamento ispettivo conclusosi con il disconoscimento di quasi tutti i rapporti denunciati;
a seguito di tale accertamento, l' ha proceduto alla cancellazione CP_4 delle giornate in questione dagli elenchi nominativi degli OTD del Comune di
Tortorici, inserendo il nominativo della ricorrente nella terza variazione trimestrale 2014; detta terza variazione è stata pubblicata sul sito istituzionale dell' per CP_1
15 giorni, dal 15.12.2014 al 10.01.2015.
Alla luce del quadro normativo richiamato, la pubblicazione telematica della variazione trimestrale costituisce modalità idonea di notifica del provvedimento di cancellazione, con conseguente decorrenza, da tale momento, del termine per proporre ricorso alla Commissione provinciale CISOA e, comunque, del termine di 120 giorni per l'azione giudiziaria ex art. 22 d.l. n.
7/1970.
La ricorrente deduce di non avere mai ricevuto comunicazioni individuali relativamente alla cancellazione, affermando di averne avuto contezza solo nel marzo 2021, in occasione della consultazione dell'estratto conto previdenziale.
Tale circostanza, tuttavia, non è idonea a spostare il dies a quo del termine decadenziale, poiché la legge attribuisce espressamente alla pubblicazione sul sito istituzionale dell' efficacia legale di notifica, proprio allo scopo di garantire CP_1 certezza e uniformità dei termini di impugnazione.
Non risulta, né è stato dedotto in modo puntuale, che la ricorrente abbia proposto tempestivo ricorso amministrativo avverso la cancellazione;
il ricorso richiamato in atti attiene, piuttosto, al successivo provvedimento di indebito relativo alle prestazioni di disoccupazione agricola, e, comunque, è temporalmente collocato a distanza di anni rispetto alla pubblicazione della variazione 2014.
Pertanto, il provvedimento di cancellazione deve ritenersi divenuto definitivo allo spirare del termine previsto per il ricorso amministrativo;
in ogni caso, il ricorso giudiziale è stato proposto ben oltre il termine di 120 giorni dalla data, non successiva al 10.01.2015, in cui la cancellazione è stata resa conoscibile in via legale mediante pubblicazione telematica.
La domanda giudiziale, introdotta nel 2021, è dunque palesemente intempestiva rispetto al termine di decadenza sostanziale fissato dall'art. 22 d.l. n.
7/1970.
La natura sostanziale e di ordine pubblico della decadenza comporta che essa sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e non sia suscettibile di sanatoria, nemmeno per effetto dell'eventuale successivo comportamento dell'ente previdenziale. La lavoratrice, una volta trascorso inutilmente il termine, perde in via definitiva la possibilità di far valere in giudizio il diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici per l'anno considerato.
Ne deriva che l'azione proposta da deve essere Parte_1 dichiarata inammissibile per intervenuta decadenza ex art. 22, comma 1, d.l. n.
7/1970, restando assorbito ogni ulteriore profilo di merito, ivi compresi quelli attinenti all'effettività del rapporto di lavoro e alla valenza probatoria del verbale ispettivo e della documentazione prodotta.
La ricorrente ha reso dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., attestando il possesso di un reddito inferiore al limite ivi previsto.
Tenuto conto della natura previdenziale della controversia, della peculiarità delle questioni trattate e del consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale in epoca successiva ai fatti di causa, si ritiene equo compensare integralmente tra le parti le spese di lite. In tal modo si realizza un corretto bilanciamento tra l'esigenza di tutela dell'affidamento del lavoratore e l'interesse pubblico alla definitività delle determinazioni in materia di iscrizione negli elenchi agricoli.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' , ogni diversa domanda, Controparte_5 eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1. dichiara inammissibile, per intervenuta decadenza ex art. 22 d.l. 3 febbraio
1970 n. 7, convertito in l. 11 marzo 1970 n. 83, il ricorso proposto da
; Parte_1
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Patti 12/12/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo