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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 15/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, Sezione civile, in composizione collegiale, nella persona dei giudici:
- Michele Fornaciari presidente, relatore-estensore
- Michela Boi componente
- Giovanni Piccioli componente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 2725/24 RG, fra le seguenti parti:
- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
IL RT
- parte convenuta (contumace):
Controparte_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni
Parte attrice ha concluso come da verbale dell'udienza del 10.1.25
Oggetto del processo
La causa ha ad oggetto la modifica delle condizioni del divorzio delle parti, sposatesi religiosamente a Lucca l'1.7.00 (il matrimonio è stato trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune con i seguenti estremi: n. 120, parte II, serie A, anno 2000), con un figlio minorenne , nato il [...]), separate in forza di sentenza di questo Tribunale ER
(comparizione davanti al Presidente il 19.2.10) e divorziate in forza di sentenza sempre di questo
Tribunale, su accordo delle parti, pubblicata il 31.5.16.
Le condizioni del divorzio, concordate fra le parti e recepite dalla predetta sentenza, sono le seguenti: “[Affidamento del] figlio minore , ad entrambi i genitori, con dimora presso la madre e diritto del padre di ER vederlo e tenerlo con sé nei tempi che concorderà con la madre, tenendo conto dei loro impegni scolastici e sociali;
in caso di disaccordo potrà vedere e tenere con sé il figlio, a settimane alternate: a) le settimane pari il martedì dall'uscita della scuola alle ore 19 e dall'uscita della scuola del venerdì alle ore 19 della domenica;
b) le settimane pari il martedì dall'uscita della scuola alle ore 19 e dall'uscita della scuola del giovedì al rientro a scuola del venerdì; in modo alternato nelle feste di Natale (dal 23 al 30 dicembre), Capodanno (dal 31 dicembre al 6 gennaio) e Pasqua (l'intero periodo di vacanze scolastiche ad anni alternati), secondo calendario da concordare tra i genitori entro il 10 dicembre di ciascun anno;
nelle vacanze estive per 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il termine dell'anno scolastico.
[Obbligo] a carico del RT […]di versare entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, la somma di Euro 1.250,00 rivalutabile annualmente in base agli indici forniti dall'I.S.T.A.T.; oltre alla metà delle spese straordinarie, previamente concordate e documentate.
Al riguardo per spese straordinarie devono intendersi;
1) quelle mediche, odontoiatriche, farmaceutiche, compresi i tickets, che dovranno essere comprovate da prescrizione medica, con l'indicazione del codice fiscale sullo scontrino, e il consenso preventivo non sarà necessario ove si tratti di spese urgenti;
2) quelle scolastiche (rette, tasse di iscrizione, libri di testo, corredo di inizio anno scolastico, scuolabus, gite scolastiche, ripetizioni, alloggio e utenze nella sede universitaria); 3) quelle per attività sportive, artistiche, ricreative, per frequentazione di corsi;
quelle per baby sitter, quando necessarie per impegni lavorativi dei genitori, ovvero per il caso di malattia della prole e/o del Persona_2 genitore collocatario, in mancanza di altri parenti, ovvero di persone gratuitamente disponibili Si da atto che tra le parti
è intervenuto un accordo in base al quale il RT, in sostituzione dell'assegno assegno divorzile, quale somma una tantum, ai sensi dell'articolo 5, comma otto, della legge 1 dicembre 1970 n. 898, si obbliga a trasferire alla CP_1 entro e non oltre il 30 Settembre 2016 il diritto di usufrutto vita natural durante nell'immobile posto a Lucca, Via
Guinigi 37, totalmente a proprie spese”.
L'attore ha chiesto la modifica delle predette condizioni, sia in punto di entità del contributo versato alla ex moglie per il mantenimento del figlio, sia in punto di affidamento, deducendo il mutamento della propria situazione sia personale che patrimoniale, nonché il mutamento di quella patrimoniale della convenuta, nei seguenti termini:
1) il IG. RT, dopo il divorzio, si è unito in matrimonio con una cittadina brasiliana e, attualmente, divide la sua vita tra il Brasile e l'Italia, affrontando viaggi di andata e ritorno, dal continente americano a quello europeo, con una spesa annua media pari ad Euro 2.800,00 circa come si evince da copia dei biglietti che si allegano (all. 2); costo, peraltro, in netto aumento anno dopo anno;
2) […] il IG. RT sopravvive solo grazie al contributo della madre, IG.ra che, mensilmente, Controparte_2 eroga al figlio la somma di Euro 3.000,00, come si evince dall'estratto conto di che si allega al presente Parte_1 atto, anche al fine di rendere edotto il Tribunale di Lucca sulle spese che il ricorrente deve affrontare mensilmente (all.
3)
3) […] il IG. RT ha chiesto a sua madre, IG.ra , di donare al nipote , figlio Controparte_2 Parte_2 del ricorrente e della odierna convenuta, un'intera casa, cioè l'immobile sito in Lucca, frazione S. Lorenzo a Vaccoli, località “Corte Martello”, Via di Vaccoli 173/N, con riserva di usufrutto allo stesso RT, come da atto di donazione del 13.10.2022 (Rep- 67.647) che qui si allega (all. 4), acquistata apposta per la donazione con atto ai rogito del notaio per la somma di Euro 220.000,00 (all. 5); si ricorda che, in sede di divorzio, che il ricorrente aveva concesso Per_3 in usufrutto l'immobile di Via Guinigi 37, alla odierna convenuta, intestando l'immobile stesso al figlio : ER trattasi, peraltro, di un immobile di pregio, di quasi 200 mq, sito del cuore della città, con altissimo valore locativo (per gli affitti turistici anche Euro 1500,00 a settimana);
4) con scrittura privata del 13.10.2022, il sig. RT si accollava tutti i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile di cui al precedente punto 3, sollevando da ogni onere sia la madre , Controparte_2 sia la moglie , come da copia di atto che si allega (all. 6); Controparte_1
5) […] per rendere abitabile la casa il IG. RT (che come sopra detto ormai divide la propria vita tra il Brasile e l'Italia) ha dovuto ristrutturare la stessa, con relative spese che, a titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano in:
Euro 16.405,00 per la consulenza del Geom. come da copia di fatture 37 e 109 del 2021 (all. 7 e 8); Controparte_3
Euro 26.000,00 per la ristrutturazione dell'immobile, versati all'impresa edile Controparte_4
, come da copia di fatture 132/22 e 137/23 che si producono (all. 9 e 10), con conseguenti estratti bancari;
[...]
6) […] l'immobile in questione deve anche essere arredato e pertanto si sono rese necessarie altre rilevanti spese, per la mobilia, la cucina e quant'altro, che qui si allegano sotto il numero di allegato 11, per un totale complessivo di Euro 30-
40.000 circa;
7) […] medio-tempore il IG. IL RT, in Brasile, ha dovuto acquistare n. 2 unità immobiliari, stante il fatto che la moglie non ha reddito alcuno ed è priva di occupazione: l'acquisto è stato effettuato per un corrispettivo pari ad Euro
111.000,00 e 117.000,00, come da documento che si allega (all. 12), per sistemare anche anziana madre della moglie, affetta da grave patologia deambulatoria;
8) […] d'altro canto, la IG.ra , rispetto alle condizioni economiche del 2016, ha nettamente migliorato Controparte_1 la propria situazione reddituale, introitando, annualmente, la somma di Euro 22.000 circa, come risulta dalle dichiarazioni dei redditi della stessa che si allegano (all. 13 14 e 15), oltre all'usufrutto sull'immobile di Via Guinigi e la quota di proprietà di un immobile sito in Lucca, Via di Filettole (all. 16);
9) […] tali dichiarazioni dei redditi sono state esibite dall'agenzia delle Entrate, su apposita istanza (all. 17), visto il netto rifiuto della stessa all'esibizione, come risulta dallo scambio epistolare intercorso con l'avv. Marcantonio
Gambardella, procuratore della convenuta (all. 18);
10) […] per il IG. RT è, ad oggi, quasi impossibile far fronte ad una spesa di circa 1.500,00 euro (oltre al 50% delle spese extra in favore del figlio minore), corrispondenti alla metà (al netto delle straordinarie) del proprio unico introito, pari ad euro 3.000,00 mensile, che egli riceve come sussidio alla propria sussistenza dalla madre, oltre a doversi mantenere per se stesso e per il suo nuovo nucleo familiare in Brasile;
11) […] la permanenza in Brasile per circa la metà del tempo, comporta anche la revisione degli accordi di calendario, chiedendo che il ragazzo, vista l'età, possa liberamente stare col padre, in considerazione degli Parte_2 impegni scolastici e ludici, con possibilità dello stesso di potersi recare col padre in Brasile, ove egli lo desideri e con facoltà di poter vedere e sentire il padre tramite sistemi di video conferenza, con cadenza quotidiana;
12) per il periodo che il padre si trova in Italia (normalmente nel periodo compreso tra il mese di Maggio ed il mese di
Novembre, il minore potrà recarsi a stare dal padre nella casa oggetto di donazione, sita in San Lorenzo a Vaccoli.
La convenuta non si è costituita. Motivi della decisione
Le allegate modifiche della situazione personale e patrimoniale dell'attore e di quella patrimoniale della convenuta risultano dalla documentazione allegata.
In considerazione di tali modifiche, il mantenimento, a carico dell'attore, dell'ingente somma pari attualmente ad € 1.416,00 mensili (oltre il 50 % delle spese straordinarie) per il mantenimento del figlio non appare in effetti più giustificata.
Essa risulta infatti eccessiva dal punto di vista delle entrate dell'attore e non necessaria dal punto di vista di quelle della convenuta.
La domanda di riduzione va dunque accolta, quantificandosi l'importo del mantenimento in questione in € 500,00 mensili, da rivalutare annualmente in base agli indici istat.
Per quanto concerne poi i rapporti fra l'attore ed il figlio, data la nuova situazione personale del primo e considerata anche la prossimità del secondo alla maggiore età, la soluzione migliore appare quella di svincolare tali rapporti da previsioni rigide, rimettendone la gestione agli accordi fra le parti, tenuto conto degli impegni vuoi dell'attore, vuoi della convenuta, vuoi del figlio.
Le spese, liquidate in dispositivo seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale riduce ad € 500,00 mensili, da rivalutare annualmente in base agli indici istat, l'importo dovuto dall'attore alla convenuta per il mantenimento del figlio;
dispone che, fermo restando il collocamento del figlio presso la convenuta, i rapporti dello stesso con l'attore siano rimessi agli accordi fra le parti, tenuto conto degli impegni di tutti i soggetti in questione;
condanna la convenuta a rifondere all'attore le spese di lite, che liquida in € 2.500,00 per compenso del difensore ed € 98,00 per spese non imponibili, oltre spese generali, cap ed iva di legge.
Così deciso in Lucca, nella camera di consiglio del 11.1.25
Michele Fornaciari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, Sezione civile, in composizione collegiale, nella persona dei giudici:
- Michele Fornaciari presidente, relatore-estensore
- Michela Boi componente
- Giovanni Piccioli componente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 2725/24 RG, fra le seguenti parti:
- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
IL RT
- parte convenuta (contumace):
Controparte_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni
Parte attrice ha concluso come da verbale dell'udienza del 10.1.25
Oggetto del processo
La causa ha ad oggetto la modifica delle condizioni del divorzio delle parti, sposatesi religiosamente a Lucca l'1.7.00 (il matrimonio è stato trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune con i seguenti estremi: n. 120, parte II, serie A, anno 2000), con un figlio minorenne , nato il [...]), separate in forza di sentenza di questo Tribunale ER
(comparizione davanti al Presidente il 19.2.10) e divorziate in forza di sentenza sempre di questo
Tribunale, su accordo delle parti, pubblicata il 31.5.16.
Le condizioni del divorzio, concordate fra le parti e recepite dalla predetta sentenza, sono le seguenti: “[Affidamento del] figlio minore , ad entrambi i genitori, con dimora presso la madre e diritto del padre di ER vederlo e tenerlo con sé nei tempi che concorderà con la madre, tenendo conto dei loro impegni scolastici e sociali;
in caso di disaccordo potrà vedere e tenere con sé il figlio, a settimane alternate: a) le settimane pari il martedì dall'uscita della scuola alle ore 19 e dall'uscita della scuola del venerdì alle ore 19 della domenica;
b) le settimane pari il martedì dall'uscita della scuola alle ore 19 e dall'uscita della scuola del giovedì al rientro a scuola del venerdì; in modo alternato nelle feste di Natale (dal 23 al 30 dicembre), Capodanno (dal 31 dicembre al 6 gennaio) e Pasqua (l'intero periodo di vacanze scolastiche ad anni alternati), secondo calendario da concordare tra i genitori entro il 10 dicembre di ciascun anno;
nelle vacanze estive per 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il termine dell'anno scolastico.
[Obbligo] a carico del RT […]di versare entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, la somma di Euro 1.250,00 rivalutabile annualmente in base agli indici forniti dall'I.S.T.A.T.; oltre alla metà delle spese straordinarie, previamente concordate e documentate.
Al riguardo per spese straordinarie devono intendersi;
1) quelle mediche, odontoiatriche, farmaceutiche, compresi i tickets, che dovranno essere comprovate da prescrizione medica, con l'indicazione del codice fiscale sullo scontrino, e il consenso preventivo non sarà necessario ove si tratti di spese urgenti;
2) quelle scolastiche (rette, tasse di iscrizione, libri di testo, corredo di inizio anno scolastico, scuolabus, gite scolastiche, ripetizioni, alloggio e utenze nella sede universitaria); 3) quelle per attività sportive, artistiche, ricreative, per frequentazione di corsi;
quelle per baby sitter, quando necessarie per impegni lavorativi dei genitori, ovvero per il caso di malattia della prole e/o del Persona_2 genitore collocatario, in mancanza di altri parenti, ovvero di persone gratuitamente disponibili Si da atto che tra le parti
è intervenuto un accordo in base al quale il RT, in sostituzione dell'assegno assegno divorzile, quale somma una tantum, ai sensi dell'articolo 5, comma otto, della legge 1 dicembre 1970 n. 898, si obbliga a trasferire alla CP_1 entro e non oltre il 30 Settembre 2016 il diritto di usufrutto vita natural durante nell'immobile posto a Lucca, Via
Guinigi 37, totalmente a proprie spese”.
L'attore ha chiesto la modifica delle predette condizioni, sia in punto di entità del contributo versato alla ex moglie per il mantenimento del figlio, sia in punto di affidamento, deducendo il mutamento della propria situazione sia personale che patrimoniale, nonché il mutamento di quella patrimoniale della convenuta, nei seguenti termini:
1) il IG. RT, dopo il divorzio, si è unito in matrimonio con una cittadina brasiliana e, attualmente, divide la sua vita tra il Brasile e l'Italia, affrontando viaggi di andata e ritorno, dal continente americano a quello europeo, con una spesa annua media pari ad Euro 2.800,00 circa come si evince da copia dei biglietti che si allegano (all. 2); costo, peraltro, in netto aumento anno dopo anno;
2) […] il IG. RT sopravvive solo grazie al contributo della madre, IG.ra che, mensilmente, Controparte_2 eroga al figlio la somma di Euro 3.000,00, come si evince dall'estratto conto di che si allega al presente Parte_1 atto, anche al fine di rendere edotto il Tribunale di Lucca sulle spese che il ricorrente deve affrontare mensilmente (all.
3)
3) […] il IG. RT ha chiesto a sua madre, IG.ra , di donare al nipote , figlio Controparte_2 Parte_2 del ricorrente e della odierna convenuta, un'intera casa, cioè l'immobile sito in Lucca, frazione S. Lorenzo a Vaccoli, località “Corte Martello”, Via di Vaccoli 173/N, con riserva di usufrutto allo stesso RT, come da atto di donazione del 13.10.2022 (Rep- 67.647) che qui si allega (all. 4), acquistata apposta per la donazione con atto ai rogito del notaio per la somma di Euro 220.000,00 (all. 5); si ricorda che, in sede di divorzio, che il ricorrente aveva concesso Per_3 in usufrutto l'immobile di Via Guinigi 37, alla odierna convenuta, intestando l'immobile stesso al figlio : ER trattasi, peraltro, di un immobile di pregio, di quasi 200 mq, sito del cuore della città, con altissimo valore locativo (per gli affitti turistici anche Euro 1500,00 a settimana);
4) con scrittura privata del 13.10.2022, il sig. RT si accollava tutti i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile di cui al precedente punto 3, sollevando da ogni onere sia la madre , Controparte_2 sia la moglie , come da copia di atto che si allega (all. 6); Controparte_1
5) […] per rendere abitabile la casa il IG. RT (che come sopra detto ormai divide la propria vita tra il Brasile e l'Italia) ha dovuto ristrutturare la stessa, con relative spese che, a titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano in:
Euro 16.405,00 per la consulenza del Geom. come da copia di fatture 37 e 109 del 2021 (all. 7 e 8); Controparte_3
Euro 26.000,00 per la ristrutturazione dell'immobile, versati all'impresa edile Controparte_4
, come da copia di fatture 132/22 e 137/23 che si producono (all. 9 e 10), con conseguenti estratti bancari;
[...]
6) […] l'immobile in questione deve anche essere arredato e pertanto si sono rese necessarie altre rilevanti spese, per la mobilia, la cucina e quant'altro, che qui si allegano sotto il numero di allegato 11, per un totale complessivo di Euro 30-
40.000 circa;
7) […] medio-tempore il IG. IL RT, in Brasile, ha dovuto acquistare n. 2 unità immobiliari, stante il fatto che la moglie non ha reddito alcuno ed è priva di occupazione: l'acquisto è stato effettuato per un corrispettivo pari ad Euro
111.000,00 e 117.000,00, come da documento che si allega (all. 12), per sistemare anche anziana madre della moglie, affetta da grave patologia deambulatoria;
8) […] d'altro canto, la IG.ra , rispetto alle condizioni economiche del 2016, ha nettamente migliorato Controparte_1 la propria situazione reddituale, introitando, annualmente, la somma di Euro 22.000 circa, come risulta dalle dichiarazioni dei redditi della stessa che si allegano (all. 13 14 e 15), oltre all'usufrutto sull'immobile di Via Guinigi e la quota di proprietà di un immobile sito in Lucca, Via di Filettole (all. 16);
9) […] tali dichiarazioni dei redditi sono state esibite dall'agenzia delle Entrate, su apposita istanza (all. 17), visto il netto rifiuto della stessa all'esibizione, come risulta dallo scambio epistolare intercorso con l'avv. Marcantonio
Gambardella, procuratore della convenuta (all. 18);
10) […] per il IG. RT è, ad oggi, quasi impossibile far fronte ad una spesa di circa 1.500,00 euro (oltre al 50% delle spese extra in favore del figlio minore), corrispondenti alla metà (al netto delle straordinarie) del proprio unico introito, pari ad euro 3.000,00 mensile, che egli riceve come sussidio alla propria sussistenza dalla madre, oltre a doversi mantenere per se stesso e per il suo nuovo nucleo familiare in Brasile;
11) […] la permanenza in Brasile per circa la metà del tempo, comporta anche la revisione degli accordi di calendario, chiedendo che il ragazzo, vista l'età, possa liberamente stare col padre, in considerazione degli Parte_2 impegni scolastici e ludici, con possibilità dello stesso di potersi recare col padre in Brasile, ove egli lo desideri e con facoltà di poter vedere e sentire il padre tramite sistemi di video conferenza, con cadenza quotidiana;
12) per il periodo che il padre si trova in Italia (normalmente nel periodo compreso tra il mese di Maggio ed il mese di
Novembre, il minore potrà recarsi a stare dal padre nella casa oggetto di donazione, sita in San Lorenzo a Vaccoli.
La convenuta non si è costituita. Motivi della decisione
Le allegate modifiche della situazione personale e patrimoniale dell'attore e di quella patrimoniale della convenuta risultano dalla documentazione allegata.
In considerazione di tali modifiche, il mantenimento, a carico dell'attore, dell'ingente somma pari attualmente ad € 1.416,00 mensili (oltre il 50 % delle spese straordinarie) per il mantenimento del figlio non appare in effetti più giustificata.
Essa risulta infatti eccessiva dal punto di vista delle entrate dell'attore e non necessaria dal punto di vista di quelle della convenuta.
La domanda di riduzione va dunque accolta, quantificandosi l'importo del mantenimento in questione in € 500,00 mensili, da rivalutare annualmente in base agli indici istat.
Per quanto concerne poi i rapporti fra l'attore ed il figlio, data la nuova situazione personale del primo e considerata anche la prossimità del secondo alla maggiore età, la soluzione migliore appare quella di svincolare tali rapporti da previsioni rigide, rimettendone la gestione agli accordi fra le parti, tenuto conto degli impegni vuoi dell'attore, vuoi della convenuta, vuoi del figlio.
Le spese, liquidate in dispositivo seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale riduce ad € 500,00 mensili, da rivalutare annualmente in base agli indici istat, l'importo dovuto dall'attore alla convenuta per il mantenimento del figlio;
dispone che, fermo restando il collocamento del figlio presso la convenuta, i rapporti dello stesso con l'attore siano rimessi agli accordi fra le parti, tenuto conto degli impegni di tutti i soggetti in questione;
condanna la convenuta a rifondere all'attore le spese di lite, che liquida in € 2.500,00 per compenso del difensore ed € 98,00 per spese non imponibili, oltre spese generali, cap ed iva di legge.
Così deciso in Lucca, nella camera di consiglio del 11.1.25
Michele Fornaciari