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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 10/03/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3054/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ravenna in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. PIETRO
BARONIO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3054/2023 promossa da:
(p. iva ), con il patrocinio dell'avv. Carmelina Arcuri, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata presso il difensore in Ravenna Via Fiume Abbandonato n°280
OPPONENTE contro
(p. iva ), con il patrocinio dell'avv. Mauro Cellarosi, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso il difensore in Ravenna Via A. Oriani n°58
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 10/03/2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti difensivi.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato la società proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Ravenna n°994/2023 del 28/10/2023 RG
n°2645/2023 a richiesta della er l'importo di € 15.973,94 per canoni di Controparte_1
locazione e spese condominiali insoluti, quale conduttrice dell'immobile ad uso commerciale sito in
Ravenna loc. Bassette Via G. Di Vittorio n°22 in relazione al contratto di locazione stipulato in data
30/12/2019.
L'opponente, previa contestazione dell'efficacia probatoria della documentazione sottesa al ricorso monitorio, affermava che le proprie attrezzature informatiche, a seguito di infiltrazioni d'acqua, avevano subito danni tali da aver pregiudicato l'operatività aziendale nei confronti dei clienti.
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 1 di 3 In conseguenza di ciò proponeva domanda riconvenzionale per € 25.000,00 comprensiva di danno emergente e lucro cessante derivanti dai fatti descritti.
Si costituiva la società opposta sottolineando la strumentalità dell'opposizione in quanto in realtà la società ingiunta aveva espressamente riconosciuto il proprio debito, sia per canoni che per condominiali, senza mai nulla eccepire ed anzi chiedendo un piano di rientro.
Con ordinanza 11/03/2024 veniva concessa la provvisoria esecuzione e disposta la mediazione che sortiva esito negativo.
La causa, ritenuta di natura documentale e matura per la decisione senza necessità di istruttoria orale, veniva discussa all'udienza del 10/03/2025 con lettura del dispositivo.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Il credito dell'opposta è positivamente provato, quanto ai canoni locatizi, dall'esistenza del contratto
30/12/2019 cui corrispondono le fatture emesse e non saldate peraltro non contestate e, quanto alle spese condominiali, dall'estratto conto emesso dall'amministrazione condominiale (cfr. doc. 21 fasc. monitorio) al quale, stante l'insolvenza dell'opponente, ha fatto seguito il saldo diretto da parte della locatrice (cfr. doc. 1 memoria integrativa) con corrispondente diritto di regresso.
In ogni caso appare dirimente sotto questo profilo l'espresso riconoscimento dell'intero debito da parte dell'opponente con altrettanta espressa proposta di un piano di rientro rateale e di cui alla mail
28/04/2023 (cfr. doc. 24 fasc. monitorio).
Il tentativo dell'opponente di invalidare tale documento affermando che non proviene dall'amministratore bensì da una dipendente ” non ha alcuna rilevanza in quanto non solo la Pt_2
mail proviene da un indirizzo di posta elettronica qualificato ( ma risulta Email_1 anche contestualmente inviata per conoscenza all'amministratore il quale, se tale Persona_1
riconoscimento fosse stato falso, è lecito pensare che si sarebbe immediatamente attivato per contrastarlo e disconoscerlo.
Ma nulla di tutto ciò è avvenuto, con ciò confermando indirettamente il contenuto del documento.
Per quanto attiene la domanda riconvenzionale svolta dall'opponente se ne rileva l'assoluta mancanza di credibilità.
Già dalle foto allegate (cfr. doc. 17 opponente) si evince, più che la prova di un danneggiamento di materiale elettronico (hardware) da infiltrazioni d'acqua, un ammasso indistinto di rifiuti delle specie più varie senza alcun riferimento ad uno specifico evento asseritamente dannoso.
A fronte di una situazione descritta come disastrosa sotto il profilo delle conseguenze informatiche per l'utenza, l'opponente non ha posto in essere alcun tipo di accertamento conservativo, né stragiudiziale
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 2 di 3 né giudiziale, limitandosi ad una mail (cfr. doc. 18 opponente) in cui, in modo estremamente generico, segnala un disservizio per i propri clienti peraltro limitato da sabato 25/02/2023 al martedì 28/02/2023.
Va rilevato inoltre che non risulta allegata alcuna foto dei locali allagati e/o semplicemente bagnati, nessun riferimento all'accadimento dannoso viene segnalato nel verbale di riconsegna dell'immobile locato del 26/06/2023 (cfr. doc. 23 fasc. monitorio), neppure vi è traccia dell'accaduto nella già citata mail 28/04/2023 ed ancora appare incomprensibile che la parte conduttrice, a fronte del danno lamentato, abbia comunque dato corso al piano di rientro proposto versando € 1.300,00 in data 12/05 e
30/06/2023 (cfr. docc. 26 – 27 fasc. monitorio) anziché tutelarsi ex art. 1460 c.c.
In buona sostanza la domanda riconvenzionale proposta appare solo un maldestro tentativo di creare ad arte un contro credito da opporre all'azione monitoria.
L'opposizione va pertanto respinta con conferma del decreto opposto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate alla stregua del DM n°55/2014 tab. 2 e successive modifiche, tenendo conto dell'effettiva attività svolta, in ragione di € 900,00 per la fase di studio della controversia, € 700,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.400,00 per la fase di trattazione ed €
1.500,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale Parte_1
di Ravenna a favore di °994/2023 del 28/10/2023 RG n°2645/2023 che Controparte_1
dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna l'opponente società alla rifusione a favore dell'opposta Parte_1 CP_1
delle spese di lite che liquida nell'importo di € 4.500,00 per compenso oltre 15% spese
[...]
generali, IVA e CPA.
Ravenna, 10 marzo 2025
Il Giudice
dott. Pietro Luigi Giuseppe Baronio
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ravenna in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. PIETRO
BARONIO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3054/2023 promossa da:
(p. iva ), con il patrocinio dell'avv. Carmelina Arcuri, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata presso il difensore in Ravenna Via Fiume Abbandonato n°280
OPPONENTE contro
(p. iva ), con il patrocinio dell'avv. Mauro Cellarosi, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso il difensore in Ravenna Via A. Oriani n°58
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 10/03/2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti difensivi.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato la società proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Ravenna n°994/2023 del 28/10/2023 RG
n°2645/2023 a richiesta della er l'importo di € 15.973,94 per canoni di Controparte_1
locazione e spese condominiali insoluti, quale conduttrice dell'immobile ad uso commerciale sito in
Ravenna loc. Bassette Via G. Di Vittorio n°22 in relazione al contratto di locazione stipulato in data
30/12/2019.
L'opponente, previa contestazione dell'efficacia probatoria della documentazione sottesa al ricorso monitorio, affermava che le proprie attrezzature informatiche, a seguito di infiltrazioni d'acqua, avevano subito danni tali da aver pregiudicato l'operatività aziendale nei confronti dei clienti.
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 1 di 3 In conseguenza di ciò proponeva domanda riconvenzionale per € 25.000,00 comprensiva di danno emergente e lucro cessante derivanti dai fatti descritti.
Si costituiva la società opposta sottolineando la strumentalità dell'opposizione in quanto in realtà la società ingiunta aveva espressamente riconosciuto il proprio debito, sia per canoni che per condominiali, senza mai nulla eccepire ed anzi chiedendo un piano di rientro.
Con ordinanza 11/03/2024 veniva concessa la provvisoria esecuzione e disposta la mediazione che sortiva esito negativo.
La causa, ritenuta di natura documentale e matura per la decisione senza necessità di istruttoria orale, veniva discussa all'udienza del 10/03/2025 con lettura del dispositivo.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Il credito dell'opposta è positivamente provato, quanto ai canoni locatizi, dall'esistenza del contratto
30/12/2019 cui corrispondono le fatture emesse e non saldate peraltro non contestate e, quanto alle spese condominiali, dall'estratto conto emesso dall'amministrazione condominiale (cfr. doc. 21 fasc. monitorio) al quale, stante l'insolvenza dell'opponente, ha fatto seguito il saldo diretto da parte della locatrice (cfr. doc. 1 memoria integrativa) con corrispondente diritto di regresso.
In ogni caso appare dirimente sotto questo profilo l'espresso riconoscimento dell'intero debito da parte dell'opponente con altrettanta espressa proposta di un piano di rientro rateale e di cui alla mail
28/04/2023 (cfr. doc. 24 fasc. monitorio).
Il tentativo dell'opponente di invalidare tale documento affermando che non proviene dall'amministratore bensì da una dipendente ” non ha alcuna rilevanza in quanto non solo la Pt_2
mail proviene da un indirizzo di posta elettronica qualificato ( ma risulta Email_1 anche contestualmente inviata per conoscenza all'amministratore il quale, se tale Persona_1
riconoscimento fosse stato falso, è lecito pensare che si sarebbe immediatamente attivato per contrastarlo e disconoscerlo.
Ma nulla di tutto ciò è avvenuto, con ciò confermando indirettamente il contenuto del documento.
Per quanto attiene la domanda riconvenzionale svolta dall'opponente se ne rileva l'assoluta mancanza di credibilità.
Già dalle foto allegate (cfr. doc. 17 opponente) si evince, più che la prova di un danneggiamento di materiale elettronico (hardware) da infiltrazioni d'acqua, un ammasso indistinto di rifiuti delle specie più varie senza alcun riferimento ad uno specifico evento asseritamente dannoso.
A fronte di una situazione descritta come disastrosa sotto il profilo delle conseguenze informatiche per l'utenza, l'opponente non ha posto in essere alcun tipo di accertamento conservativo, né stragiudiziale
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 2 di 3 né giudiziale, limitandosi ad una mail (cfr. doc. 18 opponente) in cui, in modo estremamente generico, segnala un disservizio per i propri clienti peraltro limitato da sabato 25/02/2023 al martedì 28/02/2023.
Va rilevato inoltre che non risulta allegata alcuna foto dei locali allagati e/o semplicemente bagnati, nessun riferimento all'accadimento dannoso viene segnalato nel verbale di riconsegna dell'immobile locato del 26/06/2023 (cfr. doc. 23 fasc. monitorio), neppure vi è traccia dell'accaduto nella già citata mail 28/04/2023 ed ancora appare incomprensibile che la parte conduttrice, a fronte del danno lamentato, abbia comunque dato corso al piano di rientro proposto versando € 1.300,00 in data 12/05 e
30/06/2023 (cfr. docc. 26 – 27 fasc. monitorio) anziché tutelarsi ex art. 1460 c.c.
In buona sostanza la domanda riconvenzionale proposta appare solo un maldestro tentativo di creare ad arte un contro credito da opporre all'azione monitoria.
L'opposizione va pertanto respinta con conferma del decreto opposto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate alla stregua del DM n°55/2014 tab. 2 e successive modifiche, tenendo conto dell'effettiva attività svolta, in ragione di € 900,00 per la fase di studio della controversia, € 700,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.400,00 per la fase di trattazione ed €
1.500,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale Parte_1
di Ravenna a favore di °994/2023 del 28/10/2023 RG n°2645/2023 che Controparte_1
dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna l'opponente società alla rifusione a favore dell'opposta Parte_1 CP_1
delle spese di lite che liquida nell'importo di € 4.500,00 per compenso oltre 15% spese
[...]
generali, IVA e CPA.
Ravenna, 10 marzo 2025
Il Giudice
dott. Pietro Luigi Giuseppe Baronio
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 3 di 3