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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/06/2025, n. 5776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5776 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Sesta Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Anna Maria Diana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, N.R.G. 18519/2019, avente ad oggetto: risarcimento danni lesione personale, riservata in decisione all'udienza del
04.03.2025 con concessione dei termini ex. art. 190 c.p.c., promossa da:
(C.F. ), rapp.ta e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Gianluca Amendola (C.F. ), come da mandato in C.F._2
calce all'atto di citazione, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Trentola Ducenta (Ce), alla Via Pietro Nenni n. 47, con domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni di rito al seguente indirizzo pec: Email_1
attrice
e
(C.F. ), in persona del legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Fernando Chianese (C.F.
), giusta mandato a margine della comparsa di C.F._3
costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Napoli, alla Via Carlo Poerio n. 86, con domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni di rito al seguente indirizzo pec:
Email_2
1 Convenuta nonché
(C.F. , residente in [...], CP_2 C.F._4
alla Via Giuseppe Ciotti n. 48, 25018;
Convenuto contumace
Conclusioni: All'udienza del 04.03.25, le parti si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi e chiesto la concessione dei termini ex art 190
c.p.c.
* * * * * * * * * * * *
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Va premesso che la presente sentenza viene redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c. come novellato dall'art. 45 comma 17 della legge
69/2009 per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, per quanto non di seguito esposto si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio il sig. e la nelle CP_2 Controparte_1
rispettive qualità di proprietario e compagnia assicurativa che garantiva per la r.c.a. il veicolo auto modello “Fiat 600” tg. BH337WJ, per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento delle lesioni dalla stessa patite a seguito del sinistro stradale verificatosi il 18.02.2016, alle ore
15:45, in Napoli, alla Salita Capodimonte, all'altezza del civico n. 105.
2) A sostegno delle proprie ragioni, parte attrice deduceva:
- che il giorno 18/02/2016, alle ore 15,45 circa, in Napoli alla Salita
Capodimonte, all'altezza del civico n. 105, mentre attraversava la
2 strada, veniva investita dal veicolo “Fiat 600” tg. BH337WJ di proprietà di e condotto, nell'occasione, da CP_2 CP_3
;
[...]
- che il conducente del veicolo auto modello “Fiat 600” tg.
BH337WJ, nelle suindicate circostanze di tempo e di luogo, nel percorrere la strada a velocità non moderata, nonostante la strada fosse molto inclinata in discesa, non riusciva ad arrestare la propria marcia ed andava ad investire la intenta ad attraversare Parte_1
la Salita Capodimonte, scaraventandola al suolo;
- che a seguito dell'investimento, l'istante subiva lesioni personali, tali da rendersi necessario il trasporto presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale “Cardarelli” di Napoli ove i sanitari provvedevano a redigere apposita diagnosi: “Politrauma con trauma toracoaddominale e fratture multiple” con prognosi di giorni 30, come da referto medico in atti;
- che l'autovettura investitrice Fiat “Seicento” tg. BH 337WJ di proprietà di esponeva contrassegno assicurativo CP_2
della con polizza in corso di validità; Controparte_1
- che i postumi invalidanti di natura biologica sono pari al 35% con una I.T.T. di giorni 90 ed infine una I.T.P. di giorni 90 al 50% come da consulenza medico legale di parte in atti;
- che il danno patrimoniale e non patito dall'istante veniva quantificato in € 250.257,50 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- che, in data 15.06.2018, veniva inviata a mezzo p.e.c. richiesta di risarcimento danni, ai sensi e per gli effetti degli artt. 145 e 148
D.lgs. 209/2005 alla Controparte_1
3 - che, in data 29.04.2019, a mezzo p.e.c. inviata alla Controparte_1
veniva rimessa istanza di negoziazione assistita ai sensi e per
[...]
gli effetti degli art. 3-4- del Decreto-legge n. 132/2014.
3) Incardinata la pendente lite, con numero di R.G. 18519/2019, si costituiva in giudizio, a mezzo comparsa di costituzione e risposta dell'avv. Fernando Chianese, la in persona del Controparte_1
l.r.p.t., la quale impugnava la domanda attorea, in quanto del tutto destituita di fondamento in fatto ed in diritto e provvedeva ad allegare alla comparsa di costituzione e risposta le dichiarazioni spontanee rilasciate da e alla CP_2 Persona_1 Controparte_3
convenuta compagnia assicurativa. Invero, secondo la difesa della l'istruttoria preliminare espletata dalla Controparte_1
Compagnia ha fornito dati diametralmente opposti a quelli denunciati dall'istante e dal presunto investitore , Parte_1 Controparte_3
concludendo per il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
4) Nel corso del giudizio, il Giudice dichiarava la contumacia di
[...]
non costituito benché regolarmente evocato, e, rilevato che CP_2
l'invito alla procedura di negoziazione assistita, era stato disposto solo nei confronti della , il G.I. concedeva termine Controparte_1
per notificare l'invito alla negoziazione assistita anche nei confronti del
CP_2
Ammessa ed espletata la prova testimoniale con l'escussione di un teste indotto da parte attrice, eseguita una ctu medico-legale sulla persona dell'istante ad opera del dott. , all'udienza del 12.04.2024, Persona_2
dopo vari rinvii per escutere la teste, all'udienza del 4.3.2025, il GI, ritenuta superflua la testimonianza del teste , in quanto i tre capi di prova Persona_1
4 articolati nella memoria istruttoria della sono meramente CP_4
confermativi delle dichiarazioni già in atti e che non sono state contestate con querela di falso o disconoscimento della firma apposta in calce alle dichiarazioni medesime, revocava l'ordinanza istruttoria limitatamente alla prova articolata da parte convenuta ed invitata le parti alla precisazione delle conclusioni.
5) Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda avversaria sollevata dalla compagnia assicurativa.
Difatti, la domanda dell'istante è proponibile e procedibile: in atti Parte_1
vi è la prova documentale dell'inizio dell'azione legale entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla data di invio alla Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., della richiesta di risarcimento danni
[...]
a mezzo lettera di costituzione in mora inviata a mezzo pec, ricevuta dalla il 15.06.2018. Controparte_1
Quest'ultima lettera contiene tutti i requisiti richiesti dal combinato disposto degli artt. 145 e 148 del D. Lgs. n. 209/05 sussistendo nella fattispecie tutti i presupposti processuali e le condizioni dell'azione.
Difatti, nella richiamata lettera di costituzione in mora sono stati indicati tutti i dati richiesti dalla normativa vigente relativi all'età, alla data di nascita, al codice fiscale, all'attività lavorativa, al reddito, nonché alla dichiarazione di non avere diritto ad alcuna prestazione da parte di enti e/o istituti italiani o stranieri – assistenziali, previdenziali, e mutualistici, o che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie, documentazione medica (referto di pronto soccorso e certificato di avvenuta guarigione con postumi).
Nella stessa lettera sono state indicate esattamente le circostanze di luogo e di tempo e come ebbe a verificarsi l'incidente per cui è causa.
5 Inoltre, giova precisare che l'odierna istante in data 29.04.2019, Parte_1
avviava procedura di negoziazione assistita nei confronti della
[...]
e successivamente, in data 15.11.2019, anche nei confronti del CP_1
convenuto contumace come da documentazione in atti. CP_2
6) La legittimazione attiva di risulta dalle dichiarazioni Parte_1
testimoniali, dalla documentazione medica prodotta agli atti di causa nonché dalle risultanze della C.T.U. medico legale del Dott.
[...]
eseguita sulla sua persona. La legittimazione passiva della Per_2
risulta dalla prova testimoniale, dai documenti Controparte_1
di causa ed è, in ogni caso, circostanza non contestata.
La legittimazione passiva di risulta dal certificato cronologico CP_2
PRA relativo al veicolo auto modello “Fiat 6002 tg. BH 337WJ in atti.
7) Nel merito, la domanda dell'istante è fondata e, pertanto, dovrà essere accolta per i motivi che seguono.
Il Tribunale ritiene provate - sulla base della deposizione testimoniale assunta in corso di causa e dei documenti emersi nel corso del giudizio - le circostanze del sinistro così come prospettate nell'atto introduttivo del giudizio de quo.
Nel caso in esame, la genuinità del narrato del teste, il suo essere indifferente alle parti in causa, la precisione, nell'indicare la posizione dell'istante e del veicolo auto modello “Fiat 600” tg. BH 337WJ, nonché i punti d'impatto e la direzione dell'autoveicolo investitore, le lesioni riportate da Parte_1
l'intervento dell'autoambulanza del 118, le dichiarazioni rese dall' istante al momento dell'arrivo, a mezzo autoambulanza del 118, al Pronto Soccorso, rendono quanto dallo stesso riferito pienamente attendibile.
Nel merito, l'effettiva dinamica del sinistro la si ricava dalla deposizione testimoniale, precisa e persuasiva, della quale non vi è motivo di dubitare, di
, indifferente, il quale all'udienza del 29.03.2022 così Controparte_5
6 dichiarava: “…era la metà del mese di febbraio del 2016, verso le 15,30 e mi trovavo all'altezza del civico numero 105 della salita di Capodimonte in
Napoli. Io ero fermo in attesa che arrivasse mia suocera ed ho visto una signora dell'età apparente di 48 – 50 anni che stava attraversando la strada.
Quasi a metà dell'attraversamento fu investita da una Fiat 600 che scendeva la detta strada e nonostante un tentativo di frenata investiva la signora sul lato destro del corpo scaraventandola al suolo. La signora cadde con il lato destro del corpo a terra. Mi avvicinai per prestare soccorso e la signora lamentava fortissimi dolori alla spalla e gamba destra. A quel punto qualcuno contattò la figlia che abitava nelle vicinanze e questa ultima venne di lì a poco insieme al marito. Chiamarono l'autoambulanza e dopo la seconda telefonata sopraggiunse la stessa che la trasportò in ospedale. Io lasciai le mie generalità al genero dell'attrice rendendomi disponibile ad un'eventuale testimonianza. La strada su cui è avvenuto il fatto è a senso unico. Il conducente dell'auto si fermò e riconobbe la sua responsabilità, era un ragazzo di circa 25 – 26 anni. Non è intervenuta nessuna autorità”.
Dall'analisi della deposizione testimoniale del teste indotto dall'istante si ricavano dati rilevanti: innanzitutto l'odierna istante nelle Parte_1
circostanze di tempo e di luogo di cui all'atto introduttivo del giudizio de quo, si trovava ad attraversare la strada alla Salita di Capodimonte in Napoli ed era giunta a metà dell'attraversamento quando è stata investita.
Il teste ha precisato, altresì, la direzione dell'autoveicolo Fiat 600 nonché il punto d'impatto con la riferendo: il veicolo investitore Fiat 600 Parte_1
che scendeva la detta strada e nonostante un tentativo di frenata investiva la signora sul lato destro del corpo scaraventandola al suolo”.
Così gravi risultavano le lesioni patite dall'istante a seguito del sinistro per cui è causa che si rendeva necessario l'intervento dell'ambulanza a mezzo del
7 servizio sanitario nazionale del 118. Infine, il teste escusso ha precisato che la strada su cui è avvenuto il fatto è a senso unico: dunque, l'impatto appare univocamente addebitabile alla condotta del conducente del veicolo investitore e non dal concomitante contributo di altre auto o dalla condotta della stessa attrice.
Il teste ha pure precisato che il conducente dell'auto si fermò e riconobbe la sua responsabilità, era un ragazzo di circa 25 – 26 anni, che ben potrebbe identificarsi nella persona di il quale nella dichiarazione Controparte_3
spontanee resa agli accertatori della compagnia assicurativa in atti, così dichiarava: “…che il giorno 18 febbraio dell'anno scorso verso le ore
15:30/16.00 mi trovavo alla guida Fiat 600 targata BH 337WJ che avevo avuto in prestito dal mio amico e percorrevo la via Salita CP_2
Capodimonte, strada in discesa, quando per mia distrazione investivo una signora di mezza età che cadeva a terra. Scesi subito dall'auto Parte_1
ed insieme all'aiuto di alcuni passanti ci avvicinammo alla pedone infortunata a terra… quando riconsegnai l'auto al mio amico lo avvisai circa questo incidente che avevo provocato. Sono un amico della famiglia . CP_2
9. Nel merito, l'eccezione sollevata da parte convenuta, compagnia assicurativa circa le contraddizioni in cui sono Controparte_1
incorse le parti proprietario del veicolo Fiat 600 tg. BH337WJ CP_2
investitore, conducente dello stesso al momento del sinistro Controparte_3
e la sorella del nelle dichiarazioni spontanee, CP_2 Persona_1
stragiudiziali, rese agli accertatori della medesima compagnia assicurativa, deve essere disattesa.
Invero, il Tribunale si uniforma al principio di cui alla L. 24 dicembre 1969,
n. 90, art. 18, poi trasfuso nell'art. 144 cod. ass., il quale stabilisce che nel giudizio proposto dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti
8 dell'assicuratore del responsabile debba essere convenuto anche il responsabile civile.
La norma ha portata generale e si applica in tutte le ipotesi di azione diretta: quella ordinaria prevista dall'art. 144 cod. ass., quella prevista dall'art. 149 cod. ass. nel caso di risarcimento diretto;
quella prevista dall'art. 141 cod. ass. nel caso di danni al trasportato.
Essa, infatti, ha la funzione di rendere opponibile all'assicurato l'accertamento della sua condotta colposa, al fine di facilitare l'eventuale regresso dell'assicuratore, nel caso in cui eventuali clausole contrattuali limitative del rischio, inopponibili al terzo danneggiato, gli avessero consentito di rifiutare l'indennizzo.
Per costante ed unanime giurisprudenza di legittimità, il "responsabile" di cui
è menzione nell'art. 144 cod. ass. è unicamente il proprietario del veicolo che ha causato il danno, di cui all'art. 2054, comma 3, c.c.: solo questi, infatti, può essere agevolmente individuato in base ai pubblici registri (ex multis;
. Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 11885 del 22/05/2007; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2665 del
08/02/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1976 del 24/02/1998).
A tale regola si può fare eccezione nei soli casi previsti dalla legge, ovvero:
- quando il veicolo sia dato in usufrutto, nel qual caso litisconsorte necessario sarà l'usufruttuario (art. 2054, comma 3, c.c.);
- quando il veicolo sia stato venduto prima del sinistro con patto di riservato dominio, nel qual caso litisconsorte necessario sarà l'acquirente (art. 2054 c.c., comma 3;
- quando il veicolo sia stato concesso in leasing, nel qual caso litisconsorte necessario sarà l'utilizzatore (art. 91 C.d.S.);
- quando il veicolo abbia circolato prohibente domino, nel qual caso litisconsorte necessario sarà il conducente, non essendo configurabile in tal
9 caso una responsabilità civile del proprietario (combinato disposto dell'art. 2054, comma 3, ultimo periodo, e art. 122, comma 3, cod. ass.).
Rilevante nel caso che ci occupa è, altresì, l'Ordinanza della
Cassazione n. 15237 del 30/05/2024, secondo la quale in tema di circolazione prohibente domino, il proprietario risponde dei danni causati dal veicolo se lo affida a persona a cui venga, poi, sottratto da un terzo con violenza, minaccia o effrazione, se l'affidatario non ha adottato tutte le concrete misure esigibili, in base all'ordinaria diligenza, per evitarne la circolazione.
La responsabilità del proprietario di cui all'art. 2054, comma terzo, c.c., viene meno solo se questi dia prova che il mezzo abbia circolato “contro la sua volontà”.
La formula della legge (“contro la volontà”), per pacifico orientamento, va interpretata nel senso che per escludere la responsabilità del proprietario non basta dimostrare il suo dissenso alla circolazione (e cioè che la circolazione sia avvenuta invito domino).
Circolazione del veicolo “contro la volontà” del proprietario, per i fini di cui all'art. 2054, comma terzo, c.c., va, invece, interpretata nel senso che il proprietario d'un veicolo a motore, per andare esente da responsabilità, deve dimostrare di avere adottato ogni concreta misura per impedire in facto la circolazione.
Non, è sufficiente, dunque, il mero dissenso alla circolazione per escludere la responsabilità del proprietario, ma occorre una condotta concreta ed efficacemente intesa ad impedire la circolazione (ex multis: Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 1820 del 29/01/2016, ma il principio è risalente e consolidato: così già Cass. Sez. 3, Sentenza n. 778 del 07/04/1964).
10 Per la stessa ragione, nemmeno il furto del veicolo può escludere la responsabilità del proprietario, se egli non abbia adottato idonee misure per prevenirlo: misure, per quanto detto, che debbono consistere in comportamenti, e non in semplici dichiarazioni (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 20373 del 09/10/2015).
Da questo principio deriva che la responsabilità del proprietario non è affatto esclusa dalla circostanza che questi abbia affidato il proprio veicolo ad un terzo. Infatti, colui il quale affida il proprio mezzo a terzi - quali che siano questi terzi: parenti, dipendenti, amici - accetta per ciò solo il rischio che il mezzo sia concesso in uso dall'affidatario ad altre persone e non può sottrarsi alla responsabilità nel caso di sinistro.
In applicazione di tale principio la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che l'affidamento d'un veicolo a terzi, con espresso divieto di farne uso, non vale ad escludere la responsabilità del proprietario, se all'affidatario siano anche consegnate - come nel caso di specie - le chiavi del veicolo (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 3299 del 13/10/1975; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8461 del
17/10/1994; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12255 del 03/12/1998; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 10027 del 01/08/2000; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15478 del
14/07/2011).
I princìpi sin qui esposti trovano applicazione anche nelle ipotesi in cui il proprietario affidi il proprio veicolo a persona la quale, a sua volta, lo affidi ad un terzo. Il proprietario, infatti, in quanto soggetto risultante dai pubblici registri, è individuato dalla legge come responsabile civile a tutela dei diritti del terzo danneggiato.
Pertanto, la circostanza che il mezzo sia affidato “a cascata” a più soggetti non esclude la responsabilità del proprietario, perché non costituisce una ipotesi di circolazione “prohibente domino”. Chi, infatti, affida il proprio
11 mezzo a terzi accetta per ciò solo l'eventualità o il rischio che il veicolo possa essere consegnato dall'affidatario ad altre persone, del cui operato il proprietario è perciò tenuto a rispondere (Csss. Sez. 3, Sentenza n. 591 del
14/02/1975, Rv. 373907 - 01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3138 del 12/04/1990).
La responsabilità del proprietario, anche nel caso di affidamento del mezzo a terzi, potrebbe essere esclusa nel solo caso in cui il mezzo sia stato sottratto alla disponibilità dell'affidatario senza colpa di quest'ultimo. Ma per quanto detto, la colpa dell'affidatario potrebbe essere esclusa solo nel caso in cui risultassero da quello adottate tutte le misure concrete, esigibili alla stregua dell'ordinaria diligenza, intese a prevenire la circolazione del mezzo.
Il proprietario di un veicolo pertanto risponderà dei danni causati dalla circolazione:
-se il mezzo gli viene sottratto contro la sua volontà, se non aveva adottato concrete ed efficaci misure, in base alle circostanze, per impedirne la circolazione;
- se il mezzo viene da lui consensualmente affidato a persona che poi dovesse causare un sinistro;
- se il mezzo viene da lui consensualmente affidato a persona che, a sua volta, lo affidi ad un terzo il quale causi un sinistro;
- se il mezzo viene da lui consensualmente affidato a persona che se lo lasci sottrarre da un terzo per incuria o trascuratezza.
Il proprietario, invece, non risponderà dei danni causati dalla circolazione del veicolo se lo affidi a persona alla quale venga poi sottratto da un terzo con violenza, minaccia o effrazione, nonostante l'affidatario avesse adottato tutte le concrete misure esigibili, alla stregua dell'ordinaria diligenza per evitarne la circolazione.
12 Dirimente, nella fattispecie in esame, è anche la Sentenza della Cassazione
III n. 8461 del 17/10/1994, secondo la quale per vincere la presunzione di colpa stabilita dall'art. 2054 comma terzo cod. civ. non è sufficiente dimostrare che la circolazione del veicolo sia avvenuta senza il consenso del proprietario ("invito domino"), ma è necessario che detta circolazione sia avvenuta contro la sua volontà ("prohibente domino"), la quale deve estrinsecarsi in un concreto comportamento, specificamente idoneo a vietare ed impedire la circolazione del veicolo.
Nel caso in esame, non vi è stata alcuna circolazione del veicolo auto Fiat
600 tg. BH 337WJ contro la volontà del proprietario (“prohibente domino”)
a nulla vale, infatti, la dichiarazione spontanea resa dal proprietario del veicolo Fiat 600 tg. BH337WJ, all'accertatore della convenuta CP_2
compagnia assicurativa datata 01.03.2017, il quale dichiarava che nel periodo in cui si è verificato il sinistro per cui è causa, l'auto l'aveva prestata alla sorella che abita ad Ercolano. In particolare, ha dichiarato “in CP_2
quel periodo, la mia autovettura Fiat 600… era in uso a mia sorella, che poi lei aveva prestato quel giorno al sig. , mio conoscente, a titolo di CP_3
cortesia…”
L'unica sorella del riferiva, invece, nella CP_2 Persona_1 dichiarazione spontanea resa all'accertatore della convenuta compagnia assicurativa “di non aver mai avuto in affido l'auto Fiat 600 tg. BH 337 WJ di proprietà di mio fratello e “di non conoscere e di non aver CP_2
mai conosciuto il Sig. , quale conducente indicato alla guida Controparte_3 della Fiat 600 di mio fratello”.
Invece, il conducente , nella dichiarazione spontanea resa Controparte_3
agli accertatori della convenuta compagnia assicurativa, datata 28.03.2017, ha dichiara espressamente: “che il giorno 18 febbraio dell'anno scorso verso
13 le ore 15:30/16.00 mi trovavo alla guida Fiat 600 targata BH 337WJ che avevo avuto in prestito dal mio amico e percorrevo la via Salita CP_2
Capodimonte, strada in discesa, quando per mia distrazione investivo una signora di mezza età che cadeva a terra. Scesi subito dall'auto Parte_1
ed insieme all'aiuto di alcuni passanti ci avvicinammo alla pedone infortunata a terra… quando riconsegnai l'auto al mio amico lo avvisai circa questo incidente che avevo provocato. Sono un amico della famiglia . CP_2
In conclusione, nel giudizio per cui è causa è lo stesso proprietario del veicolo investitore modello Fiat 600 tg. BH 337WJ, a dichiarare di CP_2 aver dato in uso alla sorella l'autoveicolo di sua proprietà e ad ammettere che il giorno del sinistro la sorella aveva prestato il veicolo auto al sig. , CP_3
conoscente del a titolo di cortesia. E' indifferente, pertanto, CP_2 che l'auto investitrice sia stata affidata dal proprietario alla CP_2
sorella o all'amico , ai fini del riconoscimento Persona_1 Controparte_3
del danno a parte attrice, in quanto, nel caso che ci occupa, né il proprietario del veicolo investitore né la sorella hanno provato che la guida del sig. CP_3
sia avvenuta contro la volontà del proprietario, né tantomeno vi è in
[...]
atti la prova di una sottrazione del veicolo contro la volontà del proprietario, in quanto non è stata sporta innanzi alle Autorità alcuna denuncia di furto prima del sinistro.
Dunque, la guida del non è assolutamente avvenuta Controparte_3
“prohibente domino”, risultando del tutto irrilevanti le dichiarazioni spontanee rese da . Persona_1
8) Con riferimento al quantum debeatur, l'istante ha, Parte_1
innanzitutto, richiesto il risarcimento dei danni non patrimoniali patiti in conseguenza del sinistro.
14 In primo luogo, ha dimostrato, producendo ampia Parte_1
documentazione medica, le lesioni riportate in conseguenza del sinistro e l'iter clinico seguito fino alla guarigione.
Dalla consulenza medico-legale del dot. , sulla persona di Persona_2
espletata nel corso del giudizio, esente da vizi e meritevole di Parte_1
pieno consenso, è risultato quanto segue: danno biologico permanente patito da nella misura del 45%, successivo ad un periodo di I.T.T. al Parte_1
100% di 50 giorni, di I.T.P. al 75% di 60 giorni, di I.T.P. al 50% di giorni 60.
Pertanto, il danno non patrimoniale subito dall'attrice, con riferimento alla sua diretta incidenza sia sugli aspetti anatomo- funzionali, sia sulla sofferenza psichica connessa alle lesioni può essere liquidato in via equitativa, in attuali
€ 228.089,00 per l'invalidità permanente al 45 % in un soggetto leso di anni
52 ed in € 14.375,00 per l'inabilità temporanea assoluta e relativa quantificata ponendo a base di calcolo la somma di € 115,00 per ciascun giorno.
Tale somma complessiva di € 242.464,00 si determina facendo riferimento alla Tabelle attualmente in uso presso il Tribunale di Milano 2024, che prevedono una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", sia nei suoi risvolti anatomo- funzionali e relazionali medi ovvero peculiari sia del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione.
Al riguardo, deve osservarsi che, sulla base della più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici
15 compromessi (in tal senso, Cass. n. 910/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass. n.
28989/2019). Tale danno, dunque, non è suscettibile di accertamento medico- legale e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato.
Sulla base di tale premessa, Cass. 25164/2020 ha recentemente chiarito che è compito del giudice di merito accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale e solo in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, il quantum risarcitorio dovrà essere determinato sulla base di entrambe le voci di danno previste dalla Tabelle di Milano.
Per converso, in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno, occorrerà considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente, il solo danno dinamico-relazionale, come effettuato proprio nel caso in esame, in cui non vi sono prove o allegazioni che possano giustificare la componente morale del danno o la personalizzazione.
Inoltre, va chiarito che ai fini della liquidazione, sono stati adottati valori monetari medi, che si reputano idonei a ristorare la danneggiata del pregiudizio subito, non risultando allegate e provate specifiche circostanze di fatto che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate nella liquidazione forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari, sì da consentire la personalizzazione del danno entro le percentuali massime di aumento previste nelle stesse Tabelle.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha chiarito che «in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento
16 prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento» (Cass. 28988/2019).
Nel caso in oggetto, non si ritiene di procedere al riconoscimento del danno morale soggettivo del danno stante l'assoluta carenza, in termini di allegazione e prova, di pregiudizi peculiari (sul punto la domanda è del tutto carente in termini di allegazioni e prove), che possano giustificare un risarcimento o/e una personalizzazione ulteriore che superi quello già liquidato nelle suindicate tabelle.
Deve essere, poi, riconosciuto, in favore dell'istante, il danno patrimoniale correlato agli esborsi sostenuti per cure mediche, per l'importo di € 1.112,50, giudicato congruo dal CTU.
9) In definitiva, l'importo complessivo da riconoscersi a è Parte_1
pari complessivamente ad € 243.576,50 (€ 228.089,00 + € 14.375,00
+ € 1.112,50).
In base all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza del 17 dicembre 1995 n. 1712, pur non potendo il danno da ritardo presumersi per legge, è possibile affermare la sua esistenza in forza di circostanze concrete. Nella fattispecie in esame, il pregiudizio da ritardo può essere ritenuto soprattutto in considerazione dello scarto temporale intercorrente tra la data dell'evento dannoso e quello della sua liquidazione, potendosi ragionevolmente sostenere che il creditore avrebbe impiegato fruttuosamente la somma riconosciutale.
17 Nella concreta liquidazione di tali interessi, richiamandosi ai criteri fissati dalla Suprema Corte con la sentenza sopra citata, la quale ha escluso di poter compiere il calcolo sulla somma riconosciuta al danneggiato per il danno emergente già rivalutata, pena “il verificarsi di una sorta di anatocismo all'infuori dei casi previsti dall'art. 1283 c.c.”, essi sono determinati, con decorrenza dal giorno del fatto (18.02.2016) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, al tasso legale sulla somma devalutata alla data del sinistro e poi di anno in anno rivalutata secondo indici Istat FOI.
Sulla somma così liquidata, poi, per quanto attiene al secondo periodo, intercorrente tra la data della presente decisione ed il giorno dell'effettivo saldo, dovranno essere corrisposti, per effetto della condanna al pagamento, che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, gli interessi annui al tasso legale dal giorno della presente decisione sino a quello del conseguimento in concreto dell'importo risarcitorio (art. 1282 c.c.).
10) Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.
55/2014, aggiornati in forza del D.M. 147/2022, secondo lo scaglione tariffario di riferimento fino ad € 260.000,00 applicabile in ragione della domanda così come accolta - liquidando le stesse secondo valori medi stante l'assenza di attività difensiva complessa - per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, con distrazione in favore dell'avv. Gianluca Amendola, dichiaratosi antistatario. Va posto a carico dei convenuti soccombenti anche il pagamento dei compensi al
CTU medico-legale, così come liquidati.
P.Q.M
.
18 Il Tribunale di Napoli, 6^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, nella causa tra in persona del Parte_1 Controparte_1
l.r.p.t., e così definitivamente provvede: CP_2
1- accoglie per quanto di ragione la domanda proposta dall'attrice Parte_1
e, per l'effetto:
2 - condanna in persona del l.r.p.t., e Controparte_1 CP_2
in solido tra loro, a pagare all'attrice a titolo risarcimento dei Parte_1 danni, la somma complessiva di € 243.576,50 oltre accessori come in motivazione;
3- condanna in persona del l.r.p.t., e Controparte_1 CP_2
in solido tra loro, a pagare all'attrice, le spese del presente giudizio che si liquidano in € 800,00 per spese ed € 14.103,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. Gianluca
Amendola dichiaratosi anticipatario;
4- pone definitivamente le spese di CTU medico-legale, espletata nel corso del giudizio, già liquidate in istruttoria, a carico di in Controparte_1
persona del l.r.p.t., e in solido tra loro e, per l'effetto, li CP_2
condanna al rimborso in favore della di quanto da questa Parte_1
eventualmente versato al ctu in adempimento del decreto di liquidazione.
Napoli, così deciso il 10/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Diana
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Sesta Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Anna Maria Diana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, N.R.G. 18519/2019, avente ad oggetto: risarcimento danni lesione personale, riservata in decisione all'udienza del
04.03.2025 con concessione dei termini ex. art. 190 c.p.c., promossa da:
(C.F. ), rapp.ta e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Gianluca Amendola (C.F. ), come da mandato in C.F._2
calce all'atto di citazione, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Trentola Ducenta (Ce), alla Via Pietro Nenni n. 47, con domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni di rito al seguente indirizzo pec: Email_1
attrice
e
(C.F. ), in persona del legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Fernando Chianese (C.F.
), giusta mandato a margine della comparsa di C.F._3
costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Napoli, alla Via Carlo Poerio n. 86, con domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni di rito al seguente indirizzo pec:
Email_2
1 Convenuta nonché
(C.F. , residente in [...], CP_2 C.F._4
alla Via Giuseppe Ciotti n. 48, 25018;
Convenuto contumace
Conclusioni: All'udienza del 04.03.25, le parti si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi e chiesto la concessione dei termini ex art 190
c.p.c.
* * * * * * * * * * * *
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Va premesso che la presente sentenza viene redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c. come novellato dall'art. 45 comma 17 della legge
69/2009 per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, per quanto non di seguito esposto si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio il sig. e la nelle CP_2 Controparte_1
rispettive qualità di proprietario e compagnia assicurativa che garantiva per la r.c.a. il veicolo auto modello “Fiat 600” tg. BH337WJ, per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento delle lesioni dalla stessa patite a seguito del sinistro stradale verificatosi il 18.02.2016, alle ore
15:45, in Napoli, alla Salita Capodimonte, all'altezza del civico n. 105.
2) A sostegno delle proprie ragioni, parte attrice deduceva:
- che il giorno 18/02/2016, alle ore 15,45 circa, in Napoli alla Salita
Capodimonte, all'altezza del civico n. 105, mentre attraversava la
2 strada, veniva investita dal veicolo “Fiat 600” tg. BH337WJ di proprietà di e condotto, nell'occasione, da CP_2 CP_3
;
[...]
- che il conducente del veicolo auto modello “Fiat 600” tg.
BH337WJ, nelle suindicate circostanze di tempo e di luogo, nel percorrere la strada a velocità non moderata, nonostante la strada fosse molto inclinata in discesa, non riusciva ad arrestare la propria marcia ed andava ad investire la intenta ad attraversare Parte_1
la Salita Capodimonte, scaraventandola al suolo;
- che a seguito dell'investimento, l'istante subiva lesioni personali, tali da rendersi necessario il trasporto presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale “Cardarelli” di Napoli ove i sanitari provvedevano a redigere apposita diagnosi: “Politrauma con trauma toracoaddominale e fratture multiple” con prognosi di giorni 30, come da referto medico in atti;
- che l'autovettura investitrice Fiat “Seicento” tg. BH 337WJ di proprietà di esponeva contrassegno assicurativo CP_2
della con polizza in corso di validità; Controparte_1
- che i postumi invalidanti di natura biologica sono pari al 35% con una I.T.T. di giorni 90 ed infine una I.T.P. di giorni 90 al 50% come da consulenza medico legale di parte in atti;
- che il danno patrimoniale e non patito dall'istante veniva quantificato in € 250.257,50 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- che, in data 15.06.2018, veniva inviata a mezzo p.e.c. richiesta di risarcimento danni, ai sensi e per gli effetti degli artt. 145 e 148
D.lgs. 209/2005 alla Controparte_1
3 - che, in data 29.04.2019, a mezzo p.e.c. inviata alla Controparte_1
veniva rimessa istanza di negoziazione assistita ai sensi e per
[...]
gli effetti degli art. 3-4- del Decreto-legge n. 132/2014.
3) Incardinata la pendente lite, con numero di R.G. 18519/2019, si costituiva in giudizio, a mezzo comparsa di costituzione e risposta dell'avv. Fernando Chianese, la in persona del Controparte_1
l.r.p.t., la quale impugnava la domanda attorea, in quanto del tutto destituita di fondamento in fatto ed in diritto e provvedeva ad allegare alla comparsa di costituzione e risposta le dichiarazioni spontanee rilasciate da e alla CP_2 Persona_1 Controparte_3
convenuta compagnia assicurativa. Invero, secondo la difesa della l'istruttoria preliminare espletata dalla Controparte_1
Compagnia ha fornito dati diametralmente opposti a quelli denunciati dall'istante e dal presunto investitore , Parte_1 Controparte_3
concludendo per il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
4) Nel corso del giudizio, il Giudice dichiarava la contumacia di
[...]
non costituito benché regolarmente evocato, e, rilevato che CP_2
l'invito alla procedura di negoziazione assistita, era stato disposto solo nei confronti della , il G.I. concedeva termine Controparte_1
per notificare l'invito alla negoziazione assistita anche nei confronti del
CP_2
Ammessa ed espletata la prova testimoniale con l'escussione di un teste indotto da parte attrice, eseguita una ctu medico-legale sulla persona dell'istante ad opera del dott. , all'udienza del 12.04.2024, Persona_2
dopo vari rinvii per escutere la teste, all'udienza del 4.3.2025, il GI, ritenuta superflua la testimonianza del teste , in quanto i tre capi di prova Persona_1
4 articolati nella memoria istruttoria della sono meramente CP_4
confermativi delle dichiarazioni già in atti e che non sono state contestate con querela di falso o disconoscimento della firma apposta in calce alle dichiarazioni medesime, revocava l'ordinanza istruttoria limitatamente alla prova articolata da parte convenuta ed invitata le parti alla precisazione delle conclusioni.
5) Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda avversaria sollevata dalla compagnia assicurativa.
Difatti, la domanda dell'istante è proponibile e procedibile: in atti Parte_1
vi è la prova documentale dell'inizio dell'azione legale entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla data di invio alla Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., della richiesta di risarcimento danni
[...]
a mezzo lettera di costituzione in mora inviata a mezzo pec, ricevuta dalla il 15.06.2018. Controparte_1
Quest'ultima lettera contiene tutti i requisiti richiesti dal combinato disposto degli artt. 145 e 148 del D. Lgs. n. 209/05 sussistendo nella fattispecie tutti i presupposti processuali e le condizioni dell'azione.
Difatti, nella richiamata lettera di costituzione in mora sono stati indicati tutti i dati richiesti dalla normativa vigente relativi all'età, alla data di nascita, al codice fiscale, all'attività lavorativa, al reddito, nonché alla dichiarazione di non avere diritto ad alcuna prestazione da parte di enti e/o istituti italiani o stranieri – assistenziali, previdenziali, e mutualistici, o che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie, documentazione medica (referto di pronto soccorso e certificato di avvenuta guarigione con postumi).
Nella stessa lettera sono state indicate esattamente le circostanze di luogo e di tempo e come ebbe a verificarsi l'incidente per cui è causa.
5 Inoltre, giova precisare che l'odierna istante in data 29.04.2019, Parte_1
avviava procedura di negoziazione assistita nei confronti della
[...]
e successivamente, in data 15.11.2019, anche nei confronti del CP_1
convenuto contumace come da documentazione in atti. CP_2
6) La legittimazione attiva di risulta dalle dichiarazioni Parte_1
testimoniali, dalla documentazione medica prodotta agli atti di causa nonché dalle risultanze della C.T.U. medico legale del Dott.
[...]
eseguita sulla sua persona. La legittimazione passiva della Per_2
risulta dalla prova testimoniale, dai documenti Controparte_1
di causa ed è, in ogni caso, circostanza non contestata.
La legittimazione passiva di risulta dal certificato cronologico CP_2
PRA relativo al veicolo auto modello “Fiat 6002 tg. BH 337WJ in atti.
7) Nel merito, la domanda dell'istante è fondata e, pertanto, dovrà essere accolta per i motivi che seguono.
Il Tribunale ritiene provate - sulla base della deposizione testimoniale assunta in corso di causa e dei documenti emersi nel corso del giudizio - le circostanze del sinistro così come prospettate nell'atto introduttivo del giudizio de quo.
Nel caso in esame, la genuinità del narrato del teste, il suo essere indifferente alle parti in causa, la precisione, nell'indicare la posizione dell'istante e del veicolo auto modello “Fiat 600” tg. BH 337WJ, nonché i punti d'impatto e la direzione dell'autoveicolo investitore, le lesioni riportate da Parte_1
l'intervento dell'autoambulanza del 118, le dichiarazioni rese dall' istante al momento dell'arrivo, a mezzo autoambulanza del 118, al Pronto Soccorso, rendono quanto dallo stesso riferito pienamente attendibile.
Nel merito, l'effettiva dinamica del sinistro la si ricava dalla deposizione testimoniale, precisa e persuasiva, della quale non vi è motivo di dubitare, di
, indifferente, il quale all'udienza del 29.03.2022 così Controparte_5
6 dichiarava: “…era la metà del mese di febbraio del 2016, verso le 15,30 e mi trovavo all'altezza del civico numero 105 della salita di Capodimonte in
Napoli. Io ero fermo in attesa che arrivasse mia suocera ed ho visto una signora dell'età apparente di 48 – 50 anni che stava attraversando la strada.
Quasi a metà dell'attraversamento fu investita da una Fiat 600 che scendeva la detta strada e nonostante un tentativo di frenata investiva la signora sul lato destro del corpo scaraventandola al suolo. La signora cadde con il lato destro del corpo a terra. Mi avvicinai per prestare soccorso e la signora lamentava fortissimi dolori alla spalla e gamba destra. A quel punto qualcuno contattò la figlia che abitava nelle vicinanze e questa ultima venne di lì a poco insieme al marito. Chiamarono l'autoambulanza e dopo la seconda telefonata sopraggiunse la stessa che la trasportò in ospedale. Io lasciai le mie generalità al genero dell'attrice rendendomi disponibile ad un'eventuale testimonianza. La strada su cui è avvenuto il fatto è a senso unico. Il conducente dell'auto si fermò e riconobbe la sua responsabilità, era un ragazzo di circa 25 – 26 anni. Non è intervenuta nessuna autorità”.
Dall'analisi della deposizione testimoniale del teste indotto dall'istante si ricavano dati rilevanti: innanzitutto l'odierna istante nelle Parte_1
circostanze di tempo e di luogo di cui all'atto introduttivo del giudizio de quo, si trovava ad attraversare la strada alla Salita di Capodimonte in Napoli ed era giunta a metà dell'attraversamento quando è stata investita.
Il teste ha precisato, altresì, la direzione dell'autoveicolo Fiat 600 nonché il punto d'impatto con la riferendo: il veicolo investitore Fiat 600 Parte_1
che scendeva la detta strada e nonostante un tentativo di frenata investiva la signora sul lato destro del corpo scaraventandola al suolo”.
Così gravi risultavano le lesioni patite dall'istante a seguito del sinistro per cui è causa che si rendeva necessario l'intervento dell'ambulanza a mezzo del
7 servizio sanitario nazionale del 118. Infine, il teste escusso ha precisato che la strada su cui è avvenuto il fatto è a senso unico: dunque, l'impatto appare univocamente addebitabile alla condotta del conducente del veicolo investitore e non dal concomitante contributo di altre auto o dalla condotta della stessa attrice.
Il teste ha pure precisato che il conducente dell'auto si fermò e riconobbe la sua responsabilità, era un ragazzo di circa 25 – 26 anni, che ben potrebbe identificarsi nella persona di il quale nella dichiarazione Controparte_3
spontanee resa agli accertatori della compagnia assicurativa in atti, così dichiarava: “…che il giorno 18 febbraio dell'anno scorso verso le ore
15:30/16.00 mi trovavo alla guida Fiat 600 targata BH 337WJ che avevo avuto in prestito dal mio amico e percorrevo la via Salita CP_2
Capodimonte, strada in discesa, quando per mia distrazione investivo una signora di mezza età che cadeva a terra. Scesi subito dall'auto Parte_1
ed insieme all'aiuto di alcuni passanti ci avvicinammo alla pedone infortunata a terra… quando riconsegnai l'auto al mio amico lo avvisai circa questo incidente che avevo provocato. Sono un amico della famiglia . CP_2
9. Nel merito, l'eccezione sollevata da parte convenuta, compagnia assicurativa circa le contraddizioni in cui sono Controparte_1
incorse le parti proprietario del veicolo Fiat 600 tg. BH337WJ CP_2
investitore, conducente dello stesso al momento del sinistro Controparte_3
e la sorella del nelle dichiarazioni spontanee, CP_2 Persona_1
stragiudiziali, rese agli accertatori della medesima compagnia assicurativa, deve essere disattesa.
Invero, il Tribunale si uniforma al principio di cui alla L. 24 dicembre 1969,
n. 90, art. 18, poi trasfuso nell'art. 144 cod. ass., il quale stabilisce che nel giudizio proposto dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti
8 dell'assicuratore del responsabile debba essere convenuto anche il responsabile civile.
La norma ha portata generale e si applica in tutte le ipotesi di azione diretta: quella ordinaria prevista dall'art. 144 cod. ass., quella prevista dall'art. 149 cod. ass. nel caso di risarcimento diretto;
quella prevista dall'art. 141 cod. ass. nel caso di danni al trasportato.
Essa, infatti, ha la funzione di rendere opponibile all'assicurato l'accertamento della sua condotta colposa, al fine di facilitare l'eventuale regresso dell'assicuratore, nel caso in cui eventuali clausole contrattuali limitative del rischio, inopponibili al terzo danneggiato, gli avessero consentito di rifiutare l'indennizzo.
Per costante ed unanime giurisprudenza di legittimità, il "responsabile" di cui
è menzione nell'art. 144 cod. ass. è unicamente il proprietario del veicolo che ha causato il danno, di cui all'art. 2054, comma 3, c.c.: solo questi, infatti, può essere agevolmente individuato in base ai pubblici registri (ex multis;
. Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 11885 del 22/05/2007; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2665 del
08/02/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1976 del 24/02/1998).
A tale regola si può fare eccezione nei soli casi previsti dalla legge, ovvero:
- quando il veicolo sia dato in usufrutto, nel qual caso litisconsorte necessario sarà l'usufruttuario (art. 2054, comma 3, c.c.);
- quando il veicolo sia stato venduto prima del sinistro con patto di riservato dominio, nel qual caso litisconsorte necessario sarà l'acquirente (art. 2054 c.c., comma 3;
- quando il veicolo sia stato concesso in leasing, nel qual caso litisconsorte necessario sarà l'utilizzatore (art. 91 C.d.S.);
- quando il veicolo abbia circolato prohibente domino, nel qual caso litisconsorte necessario sarà il conducente, non essendo configurabile in tal
9 caso una responsabilità civile del proprietario (combinato disposto dell'art. 2054, comma 3, ultimo periodo, e art. 122, comma 3, cod. ass.).
Rilevante nel caso che ci occupa è, altresì, l'Ordinanza della
Cassazione n. 15237 del 30/05/2024, secondo la quale in tema di circolazione prohibente domino, il proprietario risponde dei danni causati dal veicolo se lo affida a persona a cui venga, poi, sottratto da un terzo con violenza, minaccia o effrazione, se l'affidatario non ha adottato tutte le concrete misure esigibili, in base all'ordinaria diligenza, per evitarne la circolazione.
La responsabilità del proprietario di cui all'art. 2054, comma terzo, c.c., viene meno solo se questi dia prova che il mezzo abbia circolato “contro la sua volontà”.
La formula della legge (“contro la volontà”), per pacifico orientamento, va interpretata nel senso che per escludere la responsabilità del proprietario non basta dimostrare il suo dissenso alla circolazione (e cioè che la circolazione sia avvenuta invito domino).
Circolazione del veicolo “contro la volontà” del proprietario, per i fini di cui all'art. 2054, comma terzo, c.c., va, invece, interpretata nel senso che il proprietario d'un veicolo a motore, per andare esente da responsabilità, deve dimostrare di avere adottato ogni concreta misura per impedire in facto la circolazione.
Non, è sufficiente, dunque, il mero dissenso alla circolazione per escludere la responsabilità del proprietario, ma occorre una condotta concreta ed efficacemente intesa ad impedire la circolazione (ex multis: Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 1820 del 29/01/2016, ma il principio è risalente e consolidato: così già Cass. Sez. 3, Sentenza n. 778 del 07/04/1964).
10 Per la stessa ragione, nemmeno il furto del veicolo può escludere la responsabilità del proprietario, se egli non abbia adottato idonee misure per prevenirlo: misure, per quanto detto, che debbono consistere in comportamenti, e non in semplici dichiarazioni (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 20373 del 09/10/2015).
Da questo principio deriva che la responsabilità del proprietario non è affatto esclusa dalla circostanza che questi abbia affidato il proprio veicolo ad un terzo. Infatti, colui il quale affida il proprio mezzo a terzi - quali che siano questi terzi: parenti, dipendenti, amici - accetta per ciò solo il rischio che il mezzo sia concesso in uso dall'affidatario ad altre persone e non può sottrarsi alla responsabilità nel caso di sinistro.
In applicazione di tale principio la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che l'affidamento d'un veicolo a terzi, con espresso divieto di farne uso, non vale ad escludere la responsabilità del proprietario, se all'affidatario siano anche consegnate - come nel caso di specie - le chiavi del veicolo (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 3299 del 13/10/1975; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8461 del
17/10/1994; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12255 del 03/12/1998; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 10027 del 01/08/2000; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15478 del
14/07/2011).
I princìpi sin qui esposti trovano applicazione anche nelle ipotesi in cui il proprietario affidi il proprio veicolo a persona la quale, a sua volta, lo affidi ad un terzo. Il proprietario, infatti, in quanto soggetto risultante dai pubblici registri, è individuato dalla legge come responsabile civile a tutela dei diritti del terzo danneggiato.
Pertanto, la circostanza che il mezzo sia affidato “a cascata” a più soggetti non esclude la responsabilità del proprietario, perché non costituisce una ipotesi di circolazione “prohibente domino”. Chi, infatti, affida il proprio
11 mezzo a terzi accetta per ciò solo l'eventualità o il rischio che il veicolo possa essere consegnato dall'affidatario ad altre persone, del cui operato il proprietario è perciò tenuto a rispondere (Csss. Sez. 3, Sentenza n. 591 del
14/02/1975, Rv. 373907 - 01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3138 del 12/04/1990).
La responsabilità del proprietario, anche nel caso di affidamento del mezzo a terzi, potrebbe essere esclusa nel solo caso in cui il mezzo sia stato sottratto alla disponibilità dell'affidatario senza colpa di quest'ultimo. Ma per quanto detto, la colpa dell'affidatario potrebbe essere esclusa solo nel caso in cui risultassero da quello adottate tutte le misure concrete, esigibili alla stregua dell'ordinaria diligenza, intese a prevenire la circolazione del mezzo.
Il proprietario di un veicolo pertanto risponderà dei danni causati dalla circolazione:
-se il mezzo gli viene sottratto contro la sua volontà, se non aveva adottato concrete ed efficaci misure, in base alle circostanze, per impedirne la circolazione;
- se il mezzo viene da lui consensualmente affidato a persona che poi dovesse causare un sinistro;
- se il mezzo viene da lui consensualmente affidato a persona che, a sua volta, lo affidi ad un terzo il quale causi un sinistro;
- se il mezzo viene da lui consensualmente affidato a persona che se lo lasci sottrarre da un terzo per incuria o trascuratezza.
Il proprietario, invece, non risponderà dei danni causati dalla circolazione del veicolo se lo affidi a persona alla quale venga poi sottratto da un terzo con violenza, minaccia o effrazione, nonostante l'affidatario avesse adottato tutte le concrete misure esigibili, alla stregua dell'ordinaria diligenza per evitarne la circolazione.
12 Dirimente, nella fattispecie in esame, è anche la Sentenza della Cassazione
III n. 8461 del 17/10/1994, secondo la quale per vincere la presunzione di colpa stabilita dall'art. 2054 comma terzo cod. civ. non è sufficiente dimostrare che la circolazione del veicolo sia avvenuta senza il consenso del proprietario ("invito domino"), ma è necessario che detta circolazione sia avvenuta contro la sua volontà ("prohibente domino"), la quale deve estrinsecarsi in un concreto comportamento, specificamente idoneo a vietare ed impedire la circolazione del veicolo.
Nel caso in esame, non vi è stata alcuna circolazione del veicolo auto Fiat
600 tg. BH 337WJ contro la volontà del proprietario (“prohibente domino”)
a nulla vale, infatti, la dichiarazione spontanea resa dal proprietario del veicolo Fiat 600 tg. BH337WJ, all'accertatore della convenuta CP_2
compagnia assicurativa datata 01.03.2017, il quale dichiarava che nel periodo in cui si è verificato il sinistro per cui è causa, l'auto l'aveva prestata alla sorella che abita ad Ercolano. In particolare, ha dichiarato “in CP_2
quel periodo, la mia autovettura Fiat 600… era in uso a mia sorella, che poi lei aveva prestato quel giorno al sig. , mio conoscente, a titolo di CP_3
cortesia…”
L'unica sorella del riferiva, invece, nella CP_2 Persona_1 dichiarazione spontanea resa all'accertatore della convenuta compagnia assicurativa “di non aver mai avuto in affido l'auto Fiat 600 tg. BH 337 WJ di proprietà di mio fratello e “di non conoscere e di non aver CP_2
mai conosciuto il Sig. , quale conducente indicato alla guida Controparte_3 della Fiat 600 di mio fratello”.
Invece, il conducente , nella dichiarazione spontanea resa Controparte_3
agli accertatori della convenuta compagnia assicurativa, datata 28.03.2017, ha dichiara espressamente: “che il giorno 18 febbraio dell'anno scorso verso
13 le ore 15:30/16.00 mi trovavo alla guida Fiat 600 targata BH 337WJ che avevo avuto in prestito dal mio amico e percorrevo la via Salita CP_2
Capodimonte, strada in discesa, quando per mia distrazione investivo una signora di mezza età che cadeva a terra. Scesi subito dall'auto Parte_1
ed insieme all'aiuto di alcuni passanti ci avvicinammo alla pedone infortunata a terra… quando riconsegnai l'auto al mio amico lo avvisai circa questo incidente che avevo provocato. Sono un amico della famiglia . CP_2
In conclusione, nel giudizio per cui è causa è lo stesso proprietario del veicolo investitore modello Fiat 600 tg. BH 337WJ, a dichiarare di CP_2 aver dato in uso alla sorella l'autoveicolo di sua proprietà e ad ammettere che il giorno del sinistro la sorella aveva prestato il veicolo auto al sig. , CP_3
conoscente del a titolo di cortesia. E' indifferente, pertanto, CP_2 che l'auto investitrice sia stata affidata dal proprietario alla CP_2
sorella o all'amico , ai fini del riconoscimento Persona_1 Controparte_3
del danno a parte attrice, in quanto, nel caso che ci occupa, né il proprietario del veicolo investitore né la sorella hanno provato che la guida del sig. CP_3
sia avvenuta contro la volontà del proprietario, né tantomeno vi è in
[...]
atti la prova di una sottrazione del veicolo contro la volontà del proprietario, in quanto non è stata sporta innanzi alle Autorità alcuna denuncia di furto prima del sinistro.
Dunque, la guida del non è assolutamente avvenuta Controparte_3
“prohibente domino”, risultando del tutto irrilevanti le dichiarazioni spontanee rese da . Persona_1
8) Con riferimento al quantum debeatur, l'istante ha, Parte_1
innanzitutto, richiesto il risarcimento dei danni non patrimoniali patiti in conseguenza del sinistro.
14 In primo luogo, ha dimostrato, producendo ampia Parte_1
documentazione medica, le lesioni riportate in conseguenza del sinistro e l'iter clinico seguito fino alla guarigione.
Dalla consulenza medico-legale del dot. , sulla persona di Persona_2
espletata nel corso del giudizio, esente da vizi e meritevole di Parte_1
pieno consenso, è risultato quanto segue: danno biologico permanente patito da nella misura del 45%, successivo ad un periodo di I.T.T. al Parte_1
100% di 50 giorni, di I.T.P. al 75% di 60 giorni, di I.T.P. al 50% di giorni 60.
Pertanto, il danno non patrimoniale subito dall'attrice, con riferimento alla sua diretta incidenza sia sugli aspetti anatomo- funzionali, sia sulla sofferenza psichica connessa alle lesioni può essere liquidato in via equitativa, in attuali
€ 228.089,00 per l'invalidità permanente al 45 % in un soggetto leso di anni
52 ed in € 14.375,00 per l'inabilità temporanea assoluta e relativa quantificata ponendo a base di calcolo la somma di € 115,00 per ciascun giorno.
Tale somma complessiva di € 242.464,00 si determina facendo riferimento alla Tabelle attualmente in uso presso il Tribunale di Milano 2024, che prevedono una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", sia nei suoi risvolti anatomo- funzionali e relazionali medi ovvero peculiari sia del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione.
Al riguardo, deve osservarsi che, sulla base della più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici
15 compromessi (in tal senso, Cass. n. 910/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass. n.
28989/2019). Tale danno, dunque, non è suscettibile di accertamento medico- legale e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato.
Sulla base di tale premessa, Cass. 25164/2020 ha recentemente chiarito che è compito del giudice di merito accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale e solo in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, il quantum risarcitorio dovrà essere determinato sulla base di entrambe le voci di danno previste dalla Tabelle di Milano.
Per converso, in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno, occorrerà considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente, il solo danno dinamico-relazionale, come effettuato proprio nel caso in esame, in cui non vi sono prove o allegazioni che possano giustificare la componente morale del danno o la personalizzazione.
Inoltre, va chiarito che ai fini della liquidazione, sono stati adottati valori monetari medi, che si reputano idonei a ristorare la danneggiata del pregiudizio subito, non risultando allegate e provate specifiche circostanze di fatto che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate nella liquidazione forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari, sì da consentire la personalizzazione del danno entro le percentuali massime di aumento previste nelle stesse Tabelle.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha chiarito che «in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento
16 prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento» (Cass. 28988/2019).
Nel caso in oggetto, non si ritiene di procedere al riconoscimento del danno morale soggettivo del danno stante l'assoluta carenza, in termini di allegazione e prova, di pregiudizi peculiari (sul punto la domanda è del tutto carente in termini di allegazioni e prove), che possano giustificare un risarcimento o/e una personalizzazione ulteriore che superi quello già liquidato nelle suindicate tabelle.
Deve essere, poi, riconosciuto, in favore dell'istante, il danno patrimoniale correlato agli esborsi sostenuti per cure mediche, per l'importo di € 1.112,50, giudicato congruo dal CTU.
9) In definitiva, l'importo complessivo da riconoscersi a è Parte_1
pari complessivamente ad € 243.576,50 (€ 228.089,00 + € 14.375,00
+ € 1.112,50).
In base all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza del 17 dicembre 1995 n. 1712, pur non potendo il danno da ritardo presumersi per legge, è possibile affermare la sua esistenza in forza di circostanze concrete. Nella fattispecie in esame, il pregiudizio da ritardo può essere ritenuto soprattutto in considerazione dello scarto temporale intercorrente tra la data dell'evento dannoso e quello della sua liquidazione, potendosi ragionevolmente sostenere che il creditore avrebbe impiegato fruttuosamente la somma riconosciutale.
17 Nella concreta liquidazione di tali interessi, richiamandosi ai criteri fissati dalla Suprema Corte con la sentenza sopra citata, la quale ha escluso di poter compiere il calcolo sulla somma riconosciuta al danneggiato per il danno emergente già rivalutata, pena “il verificarsi di una sorta di anatocismo all'infuori dei casi previsti dall'art. 1283 c.c.”, essi sono determinati, con decorrenza dal giorno del fatto (18.02.2016) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, al tasso legale sulla somma devalutata alla data del sinistro e poi di anno in anno rivalutata secondo indici Istat FOI.
Sulla somma così liquidata, poi, per quanto attiene al secondo periodo, intercorrente tra la data della presente decisione ed il giorno dell'effettivo saldo, dovranno essere corrisposti, per effetto della condanna al pagamento, che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, gli interessi annui al tasso legale dal giorno della presente decisione sino a quello del conseguimento in concreto dell'importo risarcitorio (art. 1282 c.c.).
10) Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.
55/2014, aggiornati in forza del D.M. 147/2022, secondo lo scaglione tariffario di riferimento fino ad € 260.000,00 applicabile in ragione della domanda così come accolta - liquidando le stesse secondo valori medi stante l'assenza di attività difensiva complessa - per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, con distrazione in favore dell'avv. Gianluca Amendola, dichiaratosi antistatario. Va posto a carico dei convenuti soccombenti anche il pagamento dei compensi al
CTU medico-legale, così come liquidati.
P.Q.M
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18 Il Tribunale di Napoli, 6^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, nella causa tra in persona del Parte_1 Controparte_1
l.r.p.t., e così definitivamente provvede: CP_2
1- accoglie per quanto di ragione la domanda proposta dall'attrice Parte_1
e, per l'effetto:
2 - condanna in persona del l.r.p.t., e Controparte_1 CP_2
in solido tra loro, a pagare all'attrice a titolo risarcimento dei Parte_1 danni, la somma complessiva di € 243.576,50 oltre accessori come in motivazione;
3- condanna in persona del l.r.p.t., e Controparte_1 CP_2
in solido tra loro, a pagare all'attrice, le spese del presente giudizio che si liquidano in € 800,00 per spese ed € 14.103,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. Gianluca
Amendola dichiaratosi anticipatario;
4- pone definitivamente le spese di CTU medico-legale, espletata nel corso del giudizio, già liquidate in istruttoria, a carico di in Controparte_1
persona del l.r.p.t., e in solido tra loro e, per l'effetto, li CP_2
condanna al rimborso in favore della di quanto da questa Parte_1
eventualmente versato al ctu in adempimento del decreto di liquidazione.
Napoli, così deciso il 10/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Diana
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