Articolo 6 della Legge 10 maggio 1976, n. 317
Articolo 5Articolo 7
Versione
13 giugno 1976
Art. 6.
Gli insegnanti elementari, forniti del titolo di speciale abilitazione e in servizio nell'anno scolastico 1974-1975 con incarico a tempo indeterminato nelle scuole elementari degli istituti statali per sordomuti, sono nominati nel ruolo organico del personale docente di cui alla tabella annessa alla legge 30 luglio 1973, n. 488 , con la qualifica di straordinario, a decorrere dal 1 ottobre 1975.
Parimenti, con la medesima decorrenza, sono nominati nel ruolo organico del personale assistente di cui alla tabella annessa alla legge 30 luglio 1973, n. 488 , gli assistenti forniti del prescritto titolo di studio, nonche' dello specifico titolo di assistente per sordomuti, e in servizio nell'anno scolastico 1974-75 con incarico a tempo indeterminato presso gli Istituti statali per sordomuti.
Sono del pari nominati in ruolo con decorrenza 1 ottobre 1976 gli insegnanti elementari e gli assistenti che nell'anno scolastico 1975-76 abbiano ottenuto l'incarico a tempo indeterminato e abbiano prestato servizio nello stesso anno scolastico.
Entrata in vigore il 13 giugno 1976