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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/02/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
n. rg. 10206 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConSIlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10206 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
nata a [...] il [...] C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. C.F._1
VERDE FLORINDA presso il quale elettivamente domicilia
E
nato a [...] il [...] C.F. , CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. UCCELLA MARIAPIA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31/05/2024, e - premesso di aver Parte_1 CP_1
contratto matrimonio in PORTICI il 22/09/2017 e che dalla loro unione sono nati i figli Per_1
(28.12.2018) e (30.11.2020) – rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una Per_2
insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc.
Acquisito il parere del PM, all'udienza in presenza del 10.12.2024 comparivano personalmente le parti.
La SI.ra dichiarava: “confermo il ricorso e preciso che da quando lo abbiamo Parte_1 depositato io ho cambiato la mia residenza e mi sono recata ad abitare a via A. Diaz n 3/d a Portici ed ho stipulato un contratto di locazione. La ex casa coniugale di via Vico Ritiro n. 6 è di mia proprietà e dopo averla divisa in due unità l'ho concessa in locazione con due separati contratti. I bambini stanno bene e vivono una settimana da me ed una settimana dal padre. Chiedo la residenza privilegiata presso di me”.
Il SI. dichiarava: “confermo il ricorso e le parole di;
da quando abbiamo CP_1 Pt_1 depositato il ricorso mi sono trasferito a Portici a via Poli 72 provvisoriamente. Tra qualche giorno firmerò il contratto di locazione con un nuovo locatore in via Fosso Grande ad Ercolano. La casa mia e di sono vicinissime. I bambini stanno bene ed io e abbiamo un ottimo rapporto Pt_1 Pt_1
e ci sentiamo ogni volta che sorge un problema”.
Previa acquisizione del parere del PM, il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi SI.ri e si danno il reciproco consenso di vivere CP_1 Parte_1 separatamente, con facoltà per ciascuno di essi di fissare liberamente il proprio rispettivo domicilio, residenza o dimora, ove meglio ritengono opportuno, dandone reciproca comunicazione. Il SI.
[...]
, avendo già di fatto rilasciato la casa coniugale, si obbliga di trasferire la propria residenza CP_1 anagrafica entro 7 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.
2) La SInora invece, si trasferirà unitamente ai figli minori presso l'abitazione via Parte_1
A. Diaz n 3/d a Portici. La casa coniugale sita in Portici (NA), Vico Ritiro n. 6, piano 1, int. 1, di proprietà piena ed esclusiva della SI.ra , verrà assegnata a quest' ultima la quale Parte_1 la concederà in affitto a terze persone percependo in via esclusiva il relativo canone di locazione.
3) La SI. verserà interamente la rata mensile del mutuo fino alla scadenza dello Parte_1 stesso, e si accollerà ogni altra spesa relativa alla casa quali utenze domestiche, spese condominiali.
Le parti stabiliscono anche che nella eventualità che la SI. dovesse vendere l'immobile Pt_1 adibito fino ad oggi a casa coniugale, dal ricavato corrisponderà al SI. unicamente CP_1
l'importo di euro 11.000,00 a titolo di restituzione delle somme da costui anticipate per le spese di ristrutturazione eseguite. Infine resta concordato che il SI. verserà interamente le rate CP_1 mensili afferenti al finanziamento ancora in corso fino alla scadenza, contratto con la banca BIPER recante numero 0704/000000136263;
3) I figli minori e sono affidati congiuntamente alla madre e al padre con Per_1 Per_2 collocazione paritetica tra entrambi i genitori, ma avranno residenza privilegiata presso la madre in
Portici (NA), via A. Diaz n 3/d . I coniugi di comune accordo, ne cureranno l' istruzione e l' educazione, restando, dunque, l'esercizio della responsabilità genitoriale attribuita ad entrambi i genitori, anche alla luce del concordato piano genitoriale in seguito enucleato. I genitori sono tenuti a collaborare nel rapporto educativo, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione, ed ogni decisione di maggior interesse per i figliuoli minori, relative all'educazione, all' istruzione ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, e, comunque, nel solo interesse dei figli, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati in ordine a qualsivoglia problematica relativa ai figli. In particolare, a modifica della già effettuata iscrizione di entrambi i minori presso il plesso scolastico DA VINCI sito in Portici, al Viale Bernini, le parti ritengono di dover chiedere il nulla osta onde consentire al figlio per l' anno scolastico a Per_1 venire di frequentare il plesso COMES nella classe prima ed al figlio di continuare a Per_2 frequentare l' asilo comunale sito nel Parco Edilmare, entrambi in Portici. Resta inteso che in mancanza di concessione di nullaosta, i minori frequenteranno il plesso scolastico DA VINCI.
Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza, e per eventuali solleciti e tempestivi interventi che si dovessero rendere necessari, entrambi i genitori avranno il diritto di esercitare la responsabilità genitoriale separata su di essi. I genitori si comunicheranno, nell' interesse di figliuoli, eventuali cambi di contatti telefonici ed eventuali spostamenti o cambio dimora, seppur temporaneo, mettendo sempre a conoscenza l' altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i minori. Resta inteso che ogni eventuale spostamento e/o cambio di residenza e/o cambio dimora pur se temporaneo dei figli e Per_1 Per_2 dovrà essere sempre previamente concordato tra entrambi i genitori.
Calendario Ordinario: Le parti espressamente concordano di confermare la suddivisione paritetica dei tempi di frequentazione dei minori presso l'abitazione di ciascun genitore, secondo lo schema di settimane alternate.
Ne consegue che i minori e resteranno affidati per 7 giorni consecutivi, con 7 Per_1 Per_2 pernottamenti, alla mamma (dall' uscita della scuola del lunedì fino all' accompagnamento a scuola del lunedì successivo) ed ancora i successivi 7 giorni resteranno affidati al padre (dall' uscita della scuola del lunedì fino all' accompagnamento a scuola del lunedì successivo). Resta espressamente convenuto che essi coniugi, nei rispettivi periodi di convivenza con i minore, garantiranno almeno un contatto al giorno con l' altro genitore (telefonata o videochiamata). Resta altresì convenuto tra le parti che il SI. provvederà a trasmettere alla SI.ra , entro il 31.3 di CP_1 Parte_1 ciascun anno, il proprio piano annuale dei turni di lavoro.
Ferie estive: nel periodo estivo, all'esito della conoscenza dei turni e del piano feriale di entrambi i coniugi, ciascun genitore potrà tenere con sé i figli minori due settimane consecutive, tra luglio e agosto, in ragione del proprio periodo di ferie, previo accordo tra gli stessi coniugi entro il 30.05 di ogni anno e tenendo conto degli impegni lavorativi di ciascuno di essi.
Vacanze Natalizie: durante le vacanze natalizie e di fine anno, i figli trascorreranno i giorni festivi del 24, 25, 26 con un genitore e i giorni del 31, 01, 02 con l' altro genitore, e ciò alternativamente di anno in anno, affinché venga garantito alla prole di trascorrere le festività in egual misura con ciascun genitore. Il tutto salvo diverse modalità che i coniugi potranno concordare in ragione di specifiche ed eccezionali eSIenze valutate di comune accordo.
Vacanze Pasquali: Per le festività pasquali, essi genitori, in alternanza annuale, terranno con sè i figli minori dalle ore 16,00 del Venerdì Santo fino alle 18,00 della Domenica di Pasqua, ovvero dalle ore 18,00 della Domenica di Pasqua fino al martedì successivo.
Il tutto salvo diverse modalità che i coniugi potranno concordare in ragione di specifiche ed eccezionali eSIenze valutate di comune accordo;
Giorni festivi durante l'anno: I figliuoli e , nei giorni del 6 gennaio, 25 aprile, 1 Per_1 Per_2 maggio, 2 giugno, 1 novembre ed 8 dicembre, resteranno affidati, ad anni alterni, a ciascun genitore, con possibilità per questi ultimi di poter variare e concordare tra loro, di volta in volta, la relativa alternanza.
Festività familiari: I piccoli e trascorreranno con il padre il giorno del suo Per_1 Per_2 onomastico, del suo compleanno e della festa del papà, mentre trascorreranno con la madre il giorno del suo onomastico, del suo compleanno e della festa della mamma.
Qualora non fosse possibile festeggiare il compleanno e l'onomastico dei bambini insieme, i genitori, ad anni alterni, trascorreranno il giorno del compleanno o quello dell'onomastico con il bambino che festeggia. Infine essi genitori si obbligano di comunicare tempestivamente, ed almeno 30 giorni prima, ogni eventuale variazione delle modalità di visita, anche in dipendenza di trasferte di lavoro, onde consentire una più compiuta organizzazione dei figliuoli. A tal riguardo si pattuisce che eventuali spostamenti e/o recuperi richiesti da uno dei due genitori saranno possibili solo se compatibili con le eSIenze dell' altro genitore. Qualora i giorni delle festività sopra indicate dovessero sovrapporsi a quelli del calendario ordinario i coniugi concordano che le festività avranno prevalenza sul calendario ordinario e pertanto non ci sarà recupero.
4) I coniugi si impegnano altresì a garantire che i propri figli continuino a frequentare liberamente le rispettive famiglie di origine, intesi come nonni e zii con i quali trascorreranno il loro tempo libero anche in assenza dei genitori;
5) Tenuto conto della riferita collocazione paritaria dei minori presso entrambi i genitori, le parti convengono espressamente che, in ordine alle spese ordinarie, ciascuno di essi provvederà direttamente al mantenimento dei figli minori nel periodo di rispettiva convivenza, e quindi essi coniugi non verseranno reciprocamente alcun contributo per i minori.
6) Resta, altresì, espressamente convenuto tra le parti che le spese straordinarie che si rendono necessarie per i figli minori, nonché quelle mediche non coperte dal S.S.N., saranno a carico di ciascun coniuge nella misura del 50%, giusto protocollo di intesa del Tribunale di Napoli del
7.3.2018, prot. n. 2018/003180. Le parti si danno atto che l' eventuale costo per il trasporto dei minori da e per la scuola, da chiunque necessitato, sarà suddiviso in parti uguali tra entrambi i genitori. Per quanto riguarda gli importi erogati dall'INPS per il nucleo familiare (attualmente cd.
Assegno Unico), le parti concordano che detto importo sarà riscosso da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, manifestando fin d'ora, ciascuno di essi il suo completo assenso al riguardo, ovvero obbligandosi a prestare ogni più opportuno ulteriore consenso per ogni successiva e relativa richiesta e/o adempimento.
7) In ordine all'assegno di mantenimento per il coniuge, le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti.
8) Le spese di lite si intendono interamente compensate tra le parti con rinunzia dei procuratori costituiti al vincolo di solidarietà professionale”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio (punto 2 degli accordi) , prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai loro interessi. Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
(atto n.106, parte II, S. A, reg. Atti Matrimonio anno 2017);
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PORTICI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di conSIlio il 13/12/2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino