TAR Perugia, sez. I, sentenza 07/02/2026, n. 43
TAR
Sentenza 7 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, comma 2, lett. l), della l.r. BR n. 11 del 2013

    Il potere di AU di programmare i flussi di rifiuti speciali deriva dal quadro normativo statale e regionale che impone la minimizzazione dello smaltimento in discarica e l’integrazione tra gestione di rifiuti urbani e speciali. Il PRGIR e le delibere impugnate recepiscono tali disposizioni, limitando i conferimenti per preservare le volumetrie residue e garantire la tenuta del sistema.

  • Improcedibile
    Eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di istruttoria, disparità di trattamento, non proporzionalità

    La censura ha perso attualità in quanto la programmazione definitiva ha modificato le proporzioni tra i quantitativi assegnati alle discariche. Nel merito, la scelta dell’amministrazione di privilegiare una discarica rispetto ad altre è giustificata dalla soddisfazione dell’interesse pubblico, non dalla tutela della concorrenza tra operatori.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di istruttoria e non proporzionalità

    La riduzione dei flussi era prevedibile in base al PRGIR approvato nel 2023. Il carattere provvisorio della programmazione iniziale era giustificato da approfondimenti. La legittimazione a far valere la censura sull’incidenza tariffaria è contestata, e in ogni caso prevale l’interesse pubblico a non realizzare nuove discariche.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, comma 2, lett. l), della l.r. BR n. 11 del 2013

    Il potere di AU di programmare i flussi di rifiuti speciali deriva dal quadro normativo statale e regionale che impone la minimizzazione dello smaltimento in discarica e l’integrazione tra gestione di rifiuti urbani e speciali. Il PRGIR e le delibere impugnate recepiscono tali disposizioni, limitando i conferimenti per preservare le volumetrie residue e garantire la tenuta del sistema.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di istruttoria, disparità di trattamento, non proporzionalità, ingiustizia manifesta, contraddittorietà, disparità di trattamento e sviamento di potere

    La scelta di privilegiare il conferimento di rifiuti urbani regionali in un impianto "minimo" è ragionevole e rientra nella discrezionalità di AU, anche a scapito dei rifiuti speciali, per salvaguardare le volumetrie disponibili per il futuro.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Perugia, sez. I, sentenza 07/02/2026, n. 43
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
    Numero : 43
    Data del deposito : 7 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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