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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XII, sentenza 28/01/2026, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 804/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
23/09/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
QUARTARARO BALDASSARE, Presidente
PILATO SA, TO
INNOCENTE ALFIO, Giudice
in data 23/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 345/2024 depositato il 19/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo - Piazza Giulio Cesare 6 90127 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1220/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 11 e pubblicata il 19/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 91145 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 91280 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 91204 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 215/2024 depositato il
25/09/2024 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento appello e riforma sentenza impugnata;
Resistente/Appellato: rigetto appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 1220/2023 depositata il 19/06/2023 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo, Sez. 11, ha rigettato il ricorso proposto dal Ricorrente_1 s.r.l., Società Sportiva Dilettantistica, avverso gli avvisi di accertamento nn. 91204, 91280 e 91145 emessi per la TARI relativa, rispettivamente agli anni 2017, 2018 e 2019.
Avverso la sentenza di rigetto, la società contribuente ha proposto appello, deducendo la violazione della normativa vigente e del contraddittorio sull'istanza di accertamento con adesione ed il difetto del presupposto impositivo per inidoneità dei locali a produrre rifiuti.
Nella costituzione in giudizio, il Comune di Palermo ha contestato puntualmente i motivi di gravame ed ha concluso per il rigetto dell'appello.
Il giudizio è stato discusso nella pubblica udienza del 23/9/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riesaminati gli atti del giudizio, il Collegio ravvisa l'infondatezza del gravame, per le ragioni che si espongono con criteri di sintesi, a conferma della motivazione adottata dal primo Giudice, la quale è esente da vizi fattuali e/o di logica giuridica.
Invero, non sussiste alcuna violazione di legge in relazione all'invocato contraddittorio sull'istanza d'accertamento con adesione, poiché -nella specie- il Comune di Palermo non ha riscontrato alcuna ipotesi di omessa od infedele dichiarazione, ma ha proceduto alla liquidazione dei tributi all'esito dell'attività di controllo formale dei dati offerti dalla stessa parte contribuente, la quale è stata edotta di tutti gli elementi utilizzati per la quantificazione analitica della pretesa impositiva, senza alcuna lesione né impedimento all'esercizio del diritto di difesa.
Quanto alle rivendicate riduzioni, agevolazioni ed esenzioni, come già rilevato dal primo Giudice, queste non operano con automatismo giuridico, ma presuppongono l'apposita dichiarazione preventiva della parte interessata/avente diritto.
Al rigetto dell'appello con la conferma integrale della sentenza impugnata, segue la condanna alle spese del giudizio poste a carico della parte appellante, rimasta soccombente, che si liquidano per il grado d'appello in complessivi euro 1.400 (millequattrocento), oltre accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello del Contribuente che condanna al pagamento delle spese del giudizio liquidate in euro 1.400 (millequattrocento), oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
23/09/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
QUARTARARO BALDASSARE, Presidente
PILATO SA, TO
INNOCENTE ALFIO, Giudice
in data 23/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 345/2024 depositato il 19/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo - Piazza Giulio Cesare 6 90127 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1220/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 11 e pubblicata il 19/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 91145 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 91280 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 91204 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 215/2024 depositato il
25/09/2024 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento appello e riforma sentenza impugnata;
Resistente/Appellato: rigetto appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 1220/2023 depositata il 19/06/2023 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo, Sez. 11, ha rigettato il ricorso proposto dal Ricorrente_1 s.r.l., Società Sportiva Dilettantistica, avverso gli avvisi di accertamento nn. 91204, 91280 e 91145 emessi per la TARI relativa, rispettivamente agli anni 2017, 2018 e 2019.
Avverso la sentenza di rigetto, la società contribuente ha proposto appello, deducendo la violazione della normativa vigente e del contraddittorio sull'istanza di accertamento con adesione ed il difetto del presupposto impositivo per inidoneità dei locali a produrre rifiuti.
Nella costituzione in giudizio, il Comune di Palermo ha contestato puntualmente i motivi di gravame ed ha concluso per il rigetto dell'appello.
Il giudizio è stato discusso nella pubblica udienza del 23/9/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riesaminati gli atti del giudizio, il Collegio ravvisa l'infondatezza del gravame, per le ragioni che si espongono con criteri di sintesi, a conferma della motivazione adottata dal primo Giudice, la quale è esente da vizi fattuali e/o di logica giuridica.
Invero, non sussiste alcuna violazione di legge in relazione all'invocato contraddittorio sull'istanza d'accertamento con adesione, poiché -nella specie- il Comune di Palermo non ha riscontrato alcuna ipotesi di omessa od infedele dichiarazione, ma ha proceduto alla liquidazione dei tributi all'esito dell'attività di controllo formale dei dati offerti dalla stessa parte contribuente, la quale è stata edotta di tutti gli elementi utilizzati per la quantificazione analitica della pretesa impositiva, senza alcuna lesione né impedimento all'esercizio del diritto di difesa.
Quanto alle rivendicate riduzioni, agevolazioni ed esenzioni, come già rilevato dal primo Giudice, queste non operano con automatismo giuridico, ma presuppongono l'apposita dichiarazione preventiva della parte interessata/avente diritto.
Al rigetto dell'appello con la conferma integrale della sentenza impugnata, segue la condanna alle spese del giudizio poste a carico della parte appellante, rimasta soccombente, che si liquidano per il grado d'appello in complessivi euro 1.400 (millequattrocento), oltre accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello del Contribuente che condanna al pagamento delle spese del giudizio liquidate in euro 1.400 (millequattrocento), oltre accessori di legge se dovuti.