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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 18/09/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 536/2022 L.P. Il Giudice, Dott. Michela Mignucci Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. SCIPIO GIOIA MARIA per la parte ricorrente e che non risultano depositate note per conto di Controparte_1
************
visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 17/09/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dott.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 536 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2022 vertente TRA
(C.F. = , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Viterbo, via Orologio Vecchio, 29, presso lo studio dell'Avv. Gioia Maria Scipio, che la rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTE E
Controparte_2
[...]
, rappresentato e difeso dai funzionari incaricati della rappresentanza in giudizio
[...]
Dott.ssa Anna Maria Volpi, Dott. Eugenio Cetrini e Dr.ssa . Controparte_3
RESISTENTE
OGGETTO: risarcimento danni. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 20.4.2022 ha adito questo Tribunale in funzione Parte_1 di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “- confermare nel merito l'ordinanza resa ex art.700 cpc dal Giudice del lavoro di Viterbo in data 27.10.2021 nel procedimento Rg. 1064/2021 e, per l'effetto, riconoscere il diritto della ricorrente alla conferma del suo valido inserimento nella graduatoria di III fascia del Personale ATA profilo AT per il triennio 2021/2024 e nei successivi aggiornamenti, essendo la stessa in possesso di valido titolo di accesso al predetto profilo, costituito dalla licenza di scuola media integrata da attestato di qualifica professionale, così come dichiarato già a far data dalla domanda di inserimento nelle graduatorie per il triennio 2005/2008 e successivi trienni, con conseguente convalida del punteggio relativo al titolo di accesso;
- dichiarare e accertare il diritto della ricorrente al riconoscimento del punteggio per i servizi prestati nell'anno scolastico 2020/2021, sulla base dei contratti n. 2413 del 15/10/2020 (decorrenza 15.10.20-31.12.20) e n. 2 del 04.01.2021 (decorrenza 01.01.21-30.06.21), per complessivi 3 punti nella graduatoria del profilo di AT, nonché per complessivi 0.90 per gli altri profili (salvo errori ed omissioni); - accertare il diritto della ricorrente ad ottenere il risarcimento del danno economico per equivalente, da parametrarsi alla retribuzione lorda che la stessa avrebbe ricevuto quale titolare di una supplenza per l'intero anno scolastico nel profilo di AT, relativamente ai periodi 23.09.2021-16.01.2022 e 09.06.2022-30.06.2022, durante i quali non è stata messa nelle condizioni di lavorare a seguito dei provvedimenti illegittimi di decadenza dalle graduatorie;
- condannare quindi l'Amministrazione al pagamento in favore della ricorrente della somma di €. 7.217,00, corrispondente alla retribuzione mensile lorda del personale ATA profilo AT comprensiva anche di tutti gli assegni, indennità e ritenute previdenziali previste per legge, per il periodo 23.09.2021-16.01.2022 e per il periodo 09.06.2022-30.06.2022, come da conteggi allegati;
- accertare altresì il diritto della ricorrente ad ottenere il risarcimento del danno in forma specifica, sotto forma di attribuzione del punteggio per il servizio che la stessa avrebbe potuto prestare per il periodo 23.09.2021-16.01.2022 e per il periodo 09.06.2022-30.06.2022, pari ad almeno 2.50 punti (salvo errori od omissioni), ai fini dei prossimi scorrimenti nelle graduatorie e ai fini dell'eventuale inserimento nelle graduatorie di I fascia. Con vittoria di spese e compensi di giudizio”. Si è costituito in giudizio il deducendo la correttezza dell'operato CP_1 dell'amministrazione e la conseguente infondatezza del ricorso. La causa, istruita con sole prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è solo in parte fondato e va pertanto accolto nei termini e limiti di seguito indicati. La ricorrente – inserita nelle graduatorie del personale ATA per i profili Assistente Tecnico (AT) e Assistente Amministrativo (AM) – agisce per il risarcimento del danno da perdita di chance lavorative derivante dall'illegittima esclusione dalla graduatoria di III fascia personale ATA, triennio 2021/2024, per il profilo di Assistente Tecnico. La ricorrente, infatti, successivamente al depennamento avvenuto con decreto 2445/U del 23.7.2021 della Dirigente Scolastica dell'ICS Monaci di RI nel Cimino, è stata reinserita in graduatoria solo in data 29.11.2021, in esecuzione dell'ordinanza cautelare n. 5147/2021 emessa da questo Tribunale il 27.10.2021. La deduce che se il proprio nominativo non fosse Pt_1 stato illegittimamente espunto dalle graduatorie avrebbe sicuramente ottenuto una supplenza per l'intero anno scolastico (segnatamente dal 23.9.2021 al 30.6.2022), anziché le tre supplenze brevi (dal 17.1.2022 al 24.1.2022, dal 25.1.2022 al 31.1.2022 e dall'1.2.2022 all'8.6.2022) nella specie assegnatele. Quanto all'illegittimità dell'operato del , si condivide quanto già affermato in sede CP_1 cautelare. L'intestato Tribunale, in particolare, si è espresso nei termini che seguono.
“Ritiene questo giudicante che la lettura dei fatti fornita dall'amministrazione sia estremamente formalista, ignorando il dato sostanziale incontestato, consistente nel possesso, in capo alla ricorrente, del titolo professionale utile all'accesso alle graduatorie per il profilo AT per il triennio 2005/2008, e che, nonostante le innovazioni introdotte dal DM 59/2008, le avrebbe consentito di permanervi anche nei trienni successivi in virtù dell'eccezione introdotta dall'art.
2.6 e replicata nei successivi decreti. L'utilizzo di un modello di domanda errato nei trienni successivi non giustifica la deduzione formulata dall'Amministrazione, ovvero che la abbia inteso rinunciare alla facoltà di avvalersi dell'originario Pt_1 titolo di accesso, per presentare una domanda di immissione in graduatoria sulla base di un nuovo e diverso titolo, da ritenersi tuttavia inidoneo allo scopo: l'errore di modulo resta un errore e sembra contrario a buona fede interpretarlo nel senso di una volontaria rinuncia ad avvalersi dell'unico titolo utile per l'accesso alle graduatorie. Partendo da tali premesse si tratta a questo punto di stabilire se nonostante la disponibilità di un idoneo titolo di accesso, sia consentita l'esclusione in ragione dell'impiego di un errato modello di domanda di inserimento/conferma/aggiornamento nelle graduatorie dei trienni a decorrere dal 2011/2014 in poi. Ebbene l'art. 6 del DM 50/2021, dopo aver previsto che "le dichiarazioni inserite attraverso le apposite procedure informatizzate sono rese dall'aspirante sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445" e che "nella fase di costituzione delle graduatorie si fa esclusivo riferimento ai dati riportati dall'aspirante nel modello di domanda, per verificare l'ammissibilità della stessa, l'inclusione nelle singole graduatorie richieste, il punteggio assegnato in base alla tabella di valutazione dei titoli e la conseguente posizione occupata, l'indicazione dei titoli di accesso ai laboratori per il solo profilo di assistente tecnico, nonché eventuali preferenze", dispone che "11. L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro, sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate. Tali controlli devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso. 12. All'esito dei controlli di cui al comma 11, il dirigente scolastico che li ha effettuati convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all'interessato 13. In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che, ai sensi del comma 11, ha effettuato i controlli, adotta il relativo provvedimento registrando a sistema l'esclusione di cui all'articolo 7, ovvero la rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante. Il dirigente scolastico comunica il provvedimento di esclusione o di rideterminazione del punteggio all'aspirante e alle scuole da quest'ultimo individuate in fase di presentazione dell'istanza. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui all'articolo 76 del citato DPR 445/2000. 14. Il positivo accertamento dei titoli di servizio e di cultura dichiarati comporta la validazione degli stessi alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, anche per i periodi di vigenza delle graduatorie di circolo e di istituto dei trienni successivi. 15. Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma 13, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al comma 11, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall'interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura". Il successivo art. 7 dispone inoltre che "L'Amministrazione scolastica dispone l'esclusione degli aspiranti che: a. risultino privi di qualcuno dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3; b. abbiano reso, nella compilazione della domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità e non riconducibili a mero errore materiale". …3. Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di certificazioni false o, comunque, la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie, nel caso di inserimento nelle stesse, e comportano, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni di cui alla vigente normativa, come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445. 4. Tutti gli aspiranti sono inclusi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione, in qualsiasi momento, può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione degli aspiranti non in possesso dei citati requisiti di ammissione". L'esame della richiamata disciplina rende evidente che ciascun candidato sia inserito nelle graduatorie con riserva sulla base dei titoli dichiarati nelle rispettive domande;
che all'atto del primo incarico i suddetti titoli debbano essere sottoposti a verifica ad opera dello stesso istituto che ha conferito il primo incarico;
che l'esito positivo dei controlli impone la validazione dei titoli di servizio e di cultura dichiarati nella domanda;
che l'esclusione dalle graduatorie o la rideterminazione del punteggio possa invece seguire solo all'esito negativo dei controlli;
che l'esclusione dalla graduatoria possa essere disposta solo in mancanza di un utile titolo di accesso alle graduatorie o di dichiarazioni o certificazioni false non riconducibili a "mero errore materiale"; che il tal caso il servizio fornito medio tempore debba essere dichiarato giuridicamente inefficace e dunque improduttivo di punteggio e anzianità. Nel caso in esame, assodato il possesso di un valido titolo di accesso alle graduatorie e l'inserimento nelle graduatorie sin dal triennio 2005/2008, circostanze come detto non contestabili in virtù del solo errore di modulo nella proposizione della domanda, l'esclusione doveva ritenersi ingiustificata sotto diversi profili:
- non potendo seriamente sostenersi la tesi della consapevole rinuncia della ricorrente, ad avvalersi, nell'anno 2008, del titolo idoneo all'inserimento dichiarato nel 2005 per sostituirlo con altro palesemente e incontestabilmente inidoneo all'inserimento nella graduatoria del profilo AT;
- costituendo l'errore di modulo "mero errore materiale" non sufficiente per disconoscere il titolo di accesso alla graduatoria;
- non ricorrendo quindi nella specie le ipotesi legittimanti l'esclusione, rappresentate dalla mancanza di titolo di accesso e dalla falsità delle dichiarazioni e delle certificazioni. In buona sostanza deve ritenersi che tanto la ricorrente quanto l'amministrazione abbiano sempre ritenuto di riconoscere quale titolo di ingresso e conferma nelle graduatorie il medesimo titolo di accesso. Contrariamente a quanto sostenuto nella memoria di costituzione deve infatti ritenersi che la convalida dei titoli operata dall'Istituto Scolastico di Orte nel 2008 fosse del tutto coerente con le intenzioni della ricorrente e giustificata dall'esito positivo della verifica sul titolo di accesso dichiarato, rappresentato dal Diploma di licenza media integrato da attestato di qualifica specifica rilasciato al termine di corsi regionali ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/78: da tale convalida deve trarsi la conferma del fatto che il titolo preso in considerazione dall'amministrazione scolastica, a scapito del modulo di domanda utilizzato, fosse la qualifica di programmatore ed elaborazione dati, poiché ove lo avesse individuato nel Diploma di maturità linguistica, avrebbe dovuto disporne l'esclusione già da allora. In ogni altra successiva domanda di conferma/aggiornamento (ivi compresa quella del 2017) la ricorrente aveva esplicitamente sempre dichiarato quale titolo di accesso per il profilo di AT la qualifica di "Programmatore" conseguita il 7/3/1990 presso la Regione Lazio;
e al contenuto della domanda del 2017 la stessa aveva fatto richiamo anche in sede di aggiornamento per il triennio 2021/2024. Valutazioni del tutto corrispondenti risultano eseguite dall'amministrazione scolastica nei trienni successivi (2011/2014, 2014/2017 e 2017/2021) e ciò appare coerente con la rettifica del punteggio operata dallo stesso di RI nel Cimino in data 20.4.2021 con il provvedimento prot. 1340/U: Controparte_4 anche in questa occasione l'amministrazione scolastica aveva dato atto dell'inserimento in graduatoria della ricorrente, sin dal 2005, in virtù del titolo rappresentato dal suddetto Diploma di licenza media integrato da attestato di qualifica;
aveva inoltre rappresentato che erroneamente, per il triennio 2018/21, era stato riconosciuto quale titolo di accesso il Diploma di Liceo Linguistico (in realtà inidoneo) e parimenti erroneo aveva ritenuto il punteggio assegnato in difetto rispetto a quello spettante per il titolo di programmatore. Anche in tale occasione l'amministrazione aveva quindi valorizzato l'aspetto sostanziale a scapito di quello formale, non solo riconoscendo l'esistenza di un utile titolo di accesso alle graduatorie, ma addirittura rettificando in meglio il relativo punteggio. In ciascuna delle citate occasioni era stata quindi riconosciuta la validità e l'idoneità del titolo di accesso dichiarato dalla ricorrente sia ai fini dell'inserimento che della permanenza in graduatoria;
appare conseguentemente contrario a buona fede il mutamento di indirizzo disposto con il provvedimento in contestazione, in virtù del quale, per la prima volta dopo svariati trienni, aveva inteso attribuire rilievo dirimente al modello di domanda utilizzato, desumendo irragionevolmente da esso una rinuncia al titolo di accesso originario (Diploma di licenza media integrato da attestato di qualifica specifica) e il contestuale ricorso ad un titolo diverso (Diploma di Liceo Linguistico) incontestabilmente inidoneo all'accesso in graduatoria per il profilo di Assistente Tecnico. Per le ragioni esposte il provvedimento di esclusione dalle graduatorie per il profilo di AT e disconoscimento della efficacia giuridica del servizio reso medio termine, deve ritenersi illegittimo.” Appurata la condotta illegittima del , è necessario stabilire se sussistano gli ulteriori CP_1 elementi costitutivi della responsabilità della P.A., da qualificarsi come responsabilità da inadempimento di obbligazioni ex lege ai sensi dell'art. 1218 c.c. (cfr., ex multis, Cass. 9215/2015; Cass. n. 9807/2012). In tema giova premettere che venendo in rilievo nella specie procedure di selezione non discrezionali, ma vincolate da decreti ministeriali, non è astrattamente configurabile una responsabilità per danno da perdita di chance da assunzione. Come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, infatti, “il risarcimento per perdita di chance, in tale ambito, ha per oggetto la perdita della mera possibilità di conseguire un dato risultato utile (v. Cass. 29 maggio 2018, n. 13483) ed è propria delle selezioni che si basino su valutazioni discrezionali, di idoneità o di merito, non ripetibili in sede giudiziale, per la spettanza esclusiva di esse a chi sia preposto alla loro conduzione, sicchè è giustificato soltanto il rifacimento totale (domanda di adempimento) o appunto il ristoro per equivalente della perdita di chance (domanda di risarcimento); la perdita di chance, per essere accolta, secondo costante orientamento di questa Corte, richiede poi la dimostrazione, anche presuntiva, ma in termini, almeno per quanto riguarda le procedure lato sensu selettive, di "elevate probabilità, prossime alla certezza" di ottenimento del risultato utile (Cass. 9 maggio 2018, n. 11165; Cass. 12 maggio 2017, n. 2017; Cass. 1 marzo 2016, n. 4014, ove si è fatto riferimento ad una probabilità del 90%) e, in caso positivo, consente il riconoscimento del diritto su base equitativa calcolata tenendo conto, in abbattimento rispetto al valore del risultato perseguito e non ottenuto, del grado di probabilità che è stato leso dall'illecito nel caso concreto (Cass. 13483/2018 cit.; Cass. 15 marzo 1996, n. 2167).” (così Cass. n. 12489/2020 in tema di reclutamento dei docenti nella scuola pubblica secondo il sistema delle GAE). Risultano invece astrattamente proponibili nella specie la domanda di risarcimento del danno per equivalente da c.d. mancata/tardiva assunzione e la domanda di risarcimento in forma specifica per mancato riconoscimento del trattamento giuridico che sarebbe spettato. Con riferimento alla prima domanda, la Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: “in materia di impiego pubblico contrattualizzato, in caso di tardiva assunzione dovuta a provvedimento illegittimo della P.A., non sussiste il diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni relative al periodo di mancato impiego che non siano state riconosciute nei successivi atti di assunzione, in quanto tali voci presuppongono l'avvenuto perfezionamento ex tunc del rapporto di lavoro;
il lavoratore può invece agire, in ragione della violazione degli obblighi sussistenti in capo alla P.A. ed in presenza di mora della medesima, a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., ivi compreso, per il periodo anteriore a quello per il quale vi sia stata retrodatazione economica, il mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui sia accerti che l'assunzione fosse dovuta, detratto l'aliunde perceptum, qualora risulti, anche in via presuntiva, che l'interessato sia rimasto privo di occupazione nel periodo di ritardo nell'assunzione o sia stato occupato, ma a condizioni deteriori” (così, Cass. n. 16665/2020). Quanto all'onere della prova, la giurisprudenza ha precisato che il risarcimento in forma specifica (ma analoghe considerazioni valgono anche per il risarcimento per equivalente da mancata/tardiva assunzione), a differenza del risarcimento per equivalente della chance perduta, postula un giudizio che va condotto secondo parametri di certezza e non di mera probabilità logica, in quanto ha ad oggetto il riconoscimento degli effetti di un diritto che si assume spettasse pienamente e non la lesione della mera possibilità di perseguirlo (così, Cass. n. 12489/2020, la quale in motivazione ha affermato che “deriva che rispetto ad una procedura concorsuale o selettiva, in cui il bene perseguito è ontologicamente limitato (spettando solo ai vincitori e non agli altri concorrenti), va da sè che, in presenza di più candidati, il riconoscimento del fatto che, adempiendo regolarmente, si sarebbe ottenuto il posto perseguito, ha quale presupposto che il medesimo posto non spettasse ad altro concorrente, sicchè chi agisce è comunque onerato di dimostrare la prevalenza sugli altri candidati potenzialmente destinati a colmare i posti per i quali vi era capienza;
il parametro di certezza richiesto consegue ad un procedimento valutativo che deve dunque chiudersi, pur a fronte della ricostruzione ipotetica di un evento mancato, non in forza di un giudizio meramente probabilistico, ma di certezza, per quanto pur sempre di natura processuale, destinata come tale a realizzarsi sulla base di criteri giuridico-convenzionali attinenti al riparto degli oneri probatori;
in osservanza dell'art. 2697 c.c., è del resto a carico di chi agisce la dimostrazione che, osservando i comportamenti dovuti, vi sia certezza di raggiungimento del risultato utile perseguito partecipando alla selezione, mentre è a carico di chi resiste la prova dei corrispondenti fatti impeditivi, estintivi e modificativi” (in tal senso Cass. n. 12489/2020 cit.). In conformità ai principi giurisprudenziali richiamati, è onere di chi agisce per ottenere il risarcimento per equivalente da tardiva assunzione e/o il risarcimento in forma specifica l'onere di provare che lo svolgimento della procedura in osservanza delle regole violate avrebbe determinato, secondo criteri processuali di certezza, l'esito positivo in suo favore. Con l'ulteriore precisazione secondo la quale, per il risarcimento per equivalente, è altresì necessario provare il danno - consistente nel mancato guadagno da perdita delle retribuzioni solo ove risulti che l'interessato sia rimasto privo di occupazione o sia stato occupato a condizioni deteriori nel periodo di ritardo nell'assunzione – e la messa in mora dell'amministrazione nel procedere all'assunzione. Nella specie se non vi fosse stata l'illegittima esclusione con disconoscimento della validità giuridica del servizio reso nell'a.s. 2020/2021, la ricorrente avrebbe avuto un punteggio di 12.50 nelle graduatorie del personale ATA per il profilo AT. La ha documentato Pt_1 che altro aspirante con il medesimo punteggio è stato assegnatario di supplenza dal 23.9.2021 al 30.6.2022 presso l'Istituto Tecnico Industriale Leonardo Da Vinci di Viterbo. Sussiste pertanto un nesso causale fra l'inadempimento della P.A. ed il danno patrimoniale lamentato, pari alla differenza tra il complessivo trattamento economico percepito a fronte degli incarichi per supplenze c.d. brevi dell'anno 2021/2022, da un lato, ed il trattamento economico che la ricorrente avrebbe percepito in caso di attribuzione di incarico dal 23.9.2021 al 30.6.2022. È infatti presumibile con sufficiente grado di certezza che lo svolgimento della procedura in osservanza delle regole violate avrebbe determinato l'attribuzione in favore della ricorrente di un incarico sino al 30 giugno per il profilo di AT. Ciò posto, non può non attribuirsi rilievo nella quantificazione del risarcimento al concorso di colpa della ricorrente nella causazione del danno, secondo la regola dettata dall'art. 1227, comma 1, c.c., che consente la riduzione del risarcimento in presenza della colpa del danneggiato, da intendersi non in senso psicologico o come criterio di imputazione del fatto, ma nell'ambito del rapporto causale come entità della diligenza violata e requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato, che può porsi come determinante nella causazione del danno, con esclusione del relativo obbligo risarcitorio, oppure apprezzarsi quale concausa dell'evento dannoso, con riduzione del risarcimento rapportato alla gravità della colpa e all'entità delle conseguenza derivatene (cfr., da ultimo, Cass. n. 258/2025; conforme, ex multis, Cass. n. 5677/2006). Nella specie l'errore materiale commesso dalla ricorrente nella domanda di conferma di inserimento in graduatoria, consistente nell'utilizzo del modulo D1 (per le domande di nuovo inserimento in graduatoria con titolo diverso) anziché del modulo D2 (per le domande di conferma dei titoli già dichiarati), può certamente ritenersi concausa della determinazione illegittima del nella misura del 50%, con conseguente relativa CP_1 riduzione del risarcimento per equivalente spettante. Circa il quantum, i conteggi depositati dalla parte ricorrente, non contestati dalla resistente, sono stati correttamente elaborati sulla base dello stipendio tabellare per il profilo AT e considerati i periodi dal 23.9.2021 al 16.1.2022 e dal 9.6.2022 al 30.6.2022. In merito giova richiamare inoltre il consolidato principio giurisprudenziale in forza del quale nel rito del lavoro grava sul convenuto l'ulteriore onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato (così, ex multis, Cass. n. 29236/2017; Cass. n. 10116/2015; Cass. n. 4051/2011). Nel caso di specie la parte resistente ha omesso di muovere rilievi alla quantificazione operata dalla ricorrente. L'importo spettante è pertanto pari ad € 3.608,5 (50% di € 7.217,00). Il va pertanto condannato alla corresponsione in favore della ricorrente CP_1 della complessiva somma di € 3.608,50, oltre interessi legali. Va invece respinta la domanda di risarcimento in forma specifica consistente nell'attribuzione del punteggio ulteriore che la ricorrente avrebbe maturato in caso di svolgimento del servizio nel periodo dal 23.9.2021 al 16.1.2022 e dal 9.6.2022 al 30.6.2022. In tema si ritiene di dar seguito all'orientamento seguito da questo Tribunale e da parte della giurisprudenza di merito in forza del quale l'attribuzione del punteggio è strettamente connesso all'esperienza professionale maturata, ovvero all'espletamento della prestazione lavorativa ed al conseguimento del corrispondente titolo di servizio, con la conseguenza che nessun punteggio può essere riconosciuto per la parte dell'incarico che la ricorrente non ha svolto, a prescindere dalle ragioni della mancata esecuzione della prestazione. Le spese di lite, stante l'accoglimento solo parziale della domanda, possono essere compensate per la metà e per la restante metà poste a carico del . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- condanna il , in persona del Controparte_5
al pagamento in favore di della somma di € CP_6 Parte_1
3.608,50, oltre interessi legali, a titolo di risarcimento del danno;
- respinge la domanda di attribuzione del punteggio per il servizio non reso;
- compensa per metà le spese di lite tra le parti e condanna la parte resistente al pagamento in favore della ricorrente della restante parte, che si liquida in € 1.347,5 per compensi professionali, oltre rimb. C.U. (€ 118,50), rimborso forf. spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Viterbo lì, 17 settembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Michela Mignucci
Proc. R.G.L.P. n. 536/2022 L.P. Il Giudice, Dott. Michela Mignucci Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. SCIPIO GIOIA MARIA per la parte ricorrente e che non risultano depositate note per conto di Controparte_1
************
visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 17/09/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dott.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 536 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2022 vertente TRA
(C.F. = , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Viterbo, via Orologio Vecchio, 29, presso lo studio dell'Avv. Gioia Maria Scipio, che la rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTE E
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, rappresentato e difeso dai funzionari incaricati della rappresentanza in giudizio
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Dott.ssa Anna Maria Volpi, Dott. Eugenio Cetrini e Dr.ssa . Controparte_3
RESISTENTE
OGGETTO: risarcimento danni. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 20.4.2022 ha adito questo Tribunale in funzione Parte_1 di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “- confermare nel merito l'ordinanza resa ex art.700 cpc dal Giudice del lavoro di Viterbo in data 27.10.2021 nel procedimento Rg. 1064/2021 e, per l'effetto, riconoscere il diritto della ricorrente alla conferma del suo valido inserimento nella graduatoria di III fascia del Personale ATA profilo AT per il triennio 2021/2024 e nei successivi aggiornamenti, essendo la stessa in possesso di valido titolo di accesso al predetto profilo, costituito dalla licenza di scuola media integrata da attestato di qualifica professionale, così come dichiarato già a far data dalla domanda di inserimento nelle graduatorie per il triennio 2005/2008 e successivi trienni, con conseguente convalida del punteggio relativo al titolo di accesso;
- dichiarare e accertare il diritto della ricorrente al riconoscimento del punteggio per i servizi prestati nell'anno scolastico 2020/2021, sulla base dei contratti n. 2413 del 15/10/2020 (decorrenza 15.10.20-31.12.20) e n. 2 del 04.01.2021 (decorrenza 01.01.21-30.06.21), per complessivi 3 punti nella graduatoria del profilo di AT, nonché per complessivi 0.90 per gli altri profili (salvo errori ed omissioni); - accertare il diritto della ricorrente ad ottenere il risarcimento del danno economico per equivalente, da parametrarsi alla retribuzione lorda che la stessa avrebbe ricevuto quale titolare di una supplenza per l'intero anno scolastico nel profilo di AT, relativamente ai periodi 23.09.2021-16.01.2022 e 09.06.2022-30.06.2022, durante i quali non è stata messa nelle condizioni di lavorare a seguito dei provvedimenti illegittimi di decadenza dalle graduatorie;
- condannare quindi l'Amministrazione al pagamento in favore della ricorrente della somma di €. 7.217,00, corrispondente alla retribuzione mensile lorda del personale ATA profilo AT comprensiva anche di tutti gli assegni, indennità e ritenute previdenziali previste per legge, per il periodo 23.09.2021-16.01.2022 e per il periodo 09.06.2022-30.06.2022, come da conteggi allegati;
- accertare altresì il diritto della ricorrente ad ottenere il risarcimento del danno in forma specifica, sotto forma di attribuzione del punteggio per il servizio che la stessa avrebbe potuto prestare per il periodo 23.09.2021-16.01.2022 e per il periodo 09.06.2022-30.06.2022, pari ad almeno 2.50 punti (salvo errori od omissioni), ai fini dei prossimi scorrimenti nelle graduatorie e ai fini dell'eventuale inserimento nelle graduatorie di I fascia. Con vittoria di spese e compensi di giudizio”. Si è costituito in giudizio il deducendo la correttezza dell'operato CP_1 dell'amministrazione e la conseguente infondatezza del ricorso. La causa, istruita con sole prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è solo in parte fondato e va pertanto accolto nei termini e limiti di seguito indicati. La ricorrente – inserita nelle graduatorie del personale ATA per i profili Assistente Tecnico (AT) e Assistente Amministrativo (AM) – agisce per il risarcimento del danno da perdita di chance lavorative derivante dall'illegittima esclusione dalla graduatoria di III fascia personale ATA, triennio 2021/2024, per il profilo di Assistente Tecnico. La ricorrente, infatti, successivamente al depennamento avvenuto con decreto 2445/U del 23.7.2021 della Dirigente Scolastica dell'ICS Monaci di RI nel Cimino, è stata reinserita in graduatoria solo in data 29.11.2021, in esecuzione dell'ordinanza cautelare n. 5147/2021 emessa da questo Tribunale il 27.10.2021. La deduce che se il proprio nominativo non fosse Pt_1 stato illegittimamente espunto dalle graduatorie avrebbe sicuramente ottenuto una supplenza per l'intero anno scolastico (segnatamente dal 23.9.2021 al 30.6.2022), anziché le tre supplenze brevi (dal 17.1.2022 al 24.1.2022, dal 25.1.2022 al 31.1.2022 e dall'1.2.2022 all'8.6.2022) nella specie assegnatele. Quanto all'illegittimità dell'operato del , si condivide quanto già affermato in sede CP_1 cautelare. L'intestato Tribunale, in particolare, si è espresso nei termini che seguono.
“Ritiene questo giudicante che la lettura dei fatti fornita dall'amministrazione sia estremamente formalista, ignorando il dato sostanziale incontestato, consistente nel possesso, in capo alla ricorrente, del titolo professionale utile all'accesso alle graduatorie per il profilo AT per il triennio 2005/2008, e che, nonostante le innovazioni introdotte dal DM 59/2008, le avrebbe consentito di permanervi anche nei trienni successivi in virtù dell'eccezione introdotta dall'art.
2.6 e replicata nei successivi decreti. L'utilizzo di un modello di domanda errato nei trienni successivi non giustifica la deduzione formulata dall'Amministrazione, ovvero che la abbia inteso rinunciare alla facoltà di avvalersi dell'originario Pt_1 titolo di accesso, per presentare una domanda di immissione in graduatoria sulla base di un nuovo e diverso titolo, da ritenersi tuttavia inidoneo allo scopo: l'errore di modulo resta un errore e sembra contrario a buona fede interpretarlo nel senso di una volontaria rinuncia ad avvalersi dell'unico titolo utile per l'accesso alle graduatorie. Partendo da tali premesse si tratta a questo punto di stabilire se nonostante la disponibilità di un idoneo titolo di accesso, sia consentita l'esclusione in ragione dell'impiego di un errato modello di domanda di inserimento/conferma/aggiornamento nelle graduatorie dei trienni a decorrere dal 2011/2014 in poi. Ebbene l'art. 6 del DM 50/2021, dopo aver previsto che "le dichiarazioni inserite attraverso le apposite procedure informatizzate sono rese dall'aspirante sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445" e che "nella fase di costituzione delle graduatorie si fa esclusivo riferimento ai dati riportati dall'aspirante nel modello di domanda, per verificare l'ammissibilità della stessa, l'inclusione nelle singole graduatorie richieste, il punteggio assegnato in base alla tabella di valutazione dei titoli e la conseguente posizione occupata, l'indicazione dei titoli di accesso ai laboratori per il solo profilo di assistente tecnico, nonché eventuali preferenze", dispone che "11. L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro, sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate. Tali controlli devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso. 12. All'esito dei controlli di cui al comma 11, il dirigente scolastico che li ha effettuati convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all'interessato 13. In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che, ai sensi del comma 11, ha effettuato i controlli, adotta il relativo provvedimento registrando a sistema l'esclusione di cui all'articolo 7, ovvero la rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante. Il dirigente scolastico comunica il provvedimento di esclusione o di rideterminazione del punteggio all'aspirante e alle scuole da quest'ultimo individuate in fase di presentazione dell'istanza. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui all'articolo 76 del citato DPR 445/2000. 14. Il positivo accertamento dei titoli di servizio e di cultura dichiarati comporta la validazione degli stessi alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, anche per i periodi di vigenza delle graduatorie di circolo e di istituto dei trienni successivi. 15. Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma 13, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al comma 11, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall'interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura". Il successivo art. 7 dispone inoltre che "L'Amministrazione scolastica dispone l'esclusione degli aspiranti che: a. risultino privi di qualcuno dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3; b. abbiano reso, nella compilazione della domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità e non riconducibili a mero errore materiale". …3. Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di certificazioni false o, comunque, la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie, nel caso di inserimento nelle stesse, e comportano, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni di cui alla vigente normativa, come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445. 4. Tutti gli aspiranti sono inclusi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione, in qualsiasi momento, può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione degli aspiranti non in possesso dei citati requisiti di ammissione". L'esame della richiamata disciplina rende evidente che ciascun candidato sia inserito nelle graduatorie con riserva sulla base dei titoli dichiarati nelle rispettive domande;
che all'atto del primo incarico i suddetti titoli debbano essere sottoposti a verifica ad opera dello stesso istituto che ha conferito il primo incarico;
che l'esito positivo dei controlli impone la validazione dei titoli di servizio e di cultura dichiarati nella domanda;
che l'esclusione dalle graduatorie o la rideterminazione del punteggio possa invece seguire solo all'esito negativo dei controlli;
che l'esclusione dalla graduatoria possa essere disposta solo in mancanza di un utile titolo di accesso alle graduatorie o di dichiarazioni o certificazioni false non riconducibili a "mero errore materiale"; che il tal caso il servizio fornito medio tempore debba essere dichiarato giuridicamente inefficace e dunque improduttivo di punteggio e anzianità. Nel caso in esame, assodato il possesso di un valido titolo di accesso alle graduatorie e l'inserimento nelle graduatorie sin dal triennio 2005/2008, circostanze come detto non contestabili in virtù del solo errore di modulo nella proposizione della domanda, l'esclusione doveva ritenersi ingiustificata sotto diversi profili:
- non potendo seriamente sostenersi la tesi della consapevole rinuncia della ricorrente, ad avvalersi, nell'anno 2008, del titolo idoneo all'inserimento dichiarato nel 2005 per sostituirlo con altro palesemente e incontestabilmente inidoneo all'inserimento nella graduatoria del profilo AT;
- costituendo l'errore di modulo "mero errore materiale" non sufficiente per disconoscere il titolo di accesso alla graduatoria;
- non ricorrendo quindi nella specie le ipotesi legittimanti l'esclusione, rappresentate dalla mancanza di titolo di accesso e dalla falsità delle dichiarazioni e delle certificazioni. In buona sostanza deve ritenersi che tanto la ricorrente quanto l'amministrazione abbiano sempre ritenuto di riconoscere quale titolo di ingresso e conferma nelle graduatorie il medesimo titolo di accesso. Contrariamente a quanto sostenuto nella memoria di costituzione deve infatti ritenersi che la convalida dei titoli operata dall'Istituto Scolastico di Orte nel 2008 fosse del tutto coerente con le intenzioni della ricorrente e giustificata dall'esito positivo della verifica sul titolo di accesso dichiarato, rappresentato dal Diploma di licenza media integrato da attestato di qualifica specifica rilasciato al termine di corsi regionali ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/78: da tale convalida deve trarsi la conferma del fatto che il titolo preso in considerazione dall'amministrazione scolastica, a scapito del modulo di domanda utilizzato, fosse la qualifica di programmatore ed elaborazione dati, poiché ove lo avesse individuato nel Diploma di maturità linguistica, avrebbe dovuto disporne l'esclusione già da allora. In ogni altra successiva domanda di conferma/aggiornamento (ivi compresa quella del 2017) la ricorrente aveva esplicitamente sempre dichiarato quale titolo di accesso per il profilo di AT la qualifica di "Programmatore" conseguita il 7/3/1990 presso la Regione Lazio;
e al contenuto della domanda del 2017 la stessa aveva fatto richiamo anche in sede di aggiornamento per il triennio 2021/2024. Valutazioni del tutto corrispondenti risultano eseguite dall'amministrazione scolastica nei trienni successivi (2011/2014, 2014/2017 e 2017/2021) e ciò appare coerente con la rettifica del punteggio operata dallo stesso di RI nel Cimino in data 20.4.2021 con il provvedimento prot. 1340/U: Controparte_4 anche in questa occasione l'amministrazione scolastica aveva dato atto dell'inserimento in graduatoria della ricorrente, sin dal 2005, in virtù del titolo rappresentato dal suddetto Diploma di licenza media integrato da attestato di qualifica;
aveva inoltre rappresentato che erroneamente, per il triennio 2018/21, era stato riconosciuto quale titolo di accesso il Diploma di Liceo Linguistico (in realtà inidoneo) e parimenti erroneo aveva ritenuto il punteggio assegnato in difetto rispetto a quello spettante per il titolo di programmatore. Anche in tale occasione l'amministrazione aveva quindi valorizzato l'aspetto sostanziale a scapito di quello formale, non solo riconoscendo l'esistenza di un utile titolo di accesso alle graduatorie, ma addirittura rettificando in meglio il relativo punteggio. In ciascuna delle citate occasioni era stata quindi riconosciuta la validità e l'idoneità del titolo di accesso dichiarato dalla ricorrente sia ai fini dell'inserimento che della permanenza in graduatoria;
appare conseguentemente contrario a buona fede il mutamento di indirizzo disposto con il provvedimento in contestazione, in virtù del quale, per la prima volta dopo svariati trienni, aveva inteso attribuire rilievo dirimente al modello di domanda utilizzato, desumendo irragionevolmente da esso una rinuncia al titolo di accesso originario (Diploma di licenza media integrato da attestato di qualifica specifica) e il contestuale ricorso ad un titolo diverso (Diploma di Liceo Linguistico) incontestabilmente inidoneo all'accesso in graduatoria per il profilo di Assistente Tecnico. Per le ragioni esposte il provvedimento di esclusione dalle graduatorie per il profilo di AT e disconoscimento della efficacia giuridica del servizio reso medio termine, deve ritenersi illegittimo.” Appurata la condotta illegittima del , è necessario stabilire se sussistano gli ulteriori CP_1 elementi costitutivi della responsabilità della P.A., da qualificarsi come responsabilità da inadempimento di obbligazioni ex lege ai sensi dell'art. 1218 c.c. (cfr., ex multis, Cass. 9215/2015; Cass. n. 9807/2012). In tema giova premettere che venendo in rilievo nella specie procedure di selezione non discrezionali, ma vincolate da decreti ministeriali, non è astrattamente configurabile una responsabilità per danno da perdita di chance da assunzione. Come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, infatti, “il risarcimento per perdita di chance, in tale ambito, ha per oggetto la perdita della mera possibilità di conseguire un dato risultato utile (v. Cass. 29 maggio 2018, n. 13483) ed è propria delle selezioni che si basino su valutazioni discrezionali, di idoneità o di merito, non ripetibili in sede giudiziale, per la spettanza esclusiva di esse a chi sia preposto alla loro conduzione, sicchè è giustificato soltanto il rifacimento totale (domanda di adempimento) o appunto il ristoro per equivalente della perdita di chance (domanda di risarcimento); la perdita di chance, per essere accolta, secondo costante orientamento di questa Corte, richiede poi la dimostrazione, anche presuntiva, ma in termini, almeno per quanto riguarda le procedure lato sensu selettive, di "elevate probabilità, prossime alla certezza" di ottenimento del risultato utile (Cass. 9 maggio 2018, n. 11165; Cass. 12 maggio 2017, n. 2017; Cass. 1 marzo 2016, n. 4014, ove si è fatto riferimento ad una probabilità del 90%) e, in caso positivo, consente il riconoscimento del diritto su base equitativa calcolata tenendo conto, in abbattimento rispetto al valore del risultato perseguito e non ottenuto, del grado di probabilità che è stato leso dall'illecito nel caso concreto (Cass. 13483/2018 cit.; Cass. 15 marzo 1996, n. 2167).” (così Cass. n. 12489/2020 in tema di reclutamento dei docenti nella scuola pubblica secondo il sistema delle GAE). Risultano invece astrattamente proponibili nella specie la domanda di risarcimento del danno per equivalente da c.d. mancata/tardiva assunzione e la domanda di risarcimento in forma specifica per mancato riconoscimento del trattamento giuridico che sarebbe spettato. Con riferimento alla prima domanda, la Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: “in materia di impiego pubblico contrattualizzato, in caso di tardiva assunzione dovuta a provvedimento illegittimo della P.A., non sussiste il diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni relative al periodo di mancato impiego che non siano state riconosciute nei successivi atti di assunzione, in quanto tali voci presuppongono l'avvenuto perfezionamento ex tunc del rapporto di lavoro;
il lavoratore può invece agire, in ragione della violazione degli obblighi sussistenti in capo alla P.A. ed in presenza di mora della medesima, a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., ivi compreso, per il periodo anteriore a quello per il quale vi sia stata retrodatazione economica, il mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui sia accerti che l'assunzione fosse dovuta, detratto l'aliunde perceptum, qualora risulti, anche in via presuntiva, che l'interessato sia rimasto privo di occupazione nel periodo di ritardo nell'assunzione o sia stato occupato, ma a condizioni deteriori” (così, Cass. n. 16665/2020). Quanto all'onere della prova, la giurisprudenza ha precisato che il risarcimento in forma specifica (ma analoghe considerazioni valgono anche per il risarcimento per equivalente da mancata/tardiva assunzione), a differenza del risarcimento per equivalente della chance perduta, postula un giudizio che va condotto secondo parametri di certezza e non di mera probabilità logica, in quanto ha ad oggetto il riconoscimento degli effetti di un diritto che si assume spettasse pienamente e non la lesione della mera possibilità di perseguirlo (così, Cass. n. 12489/2020, la quale in motivazione ha affermato che “deriva che rispetto ad una procedura concorsuale o selettiva, in cui il bene perseguito è ontologicamente limitato (spettando solo ai vincitori e non agli altri concorrenti), va da sè che, in presenza di più candidati, il riconoscimento del fatto che, adempiendo regolarmente, si sarebbe ottenuto il posto perseguito, ha quale presupposto che il medesimo posto non spettasse ad altro concorrente, sicchè chi agisce è comunque onerato di dimostrare la prevalenza sugli altri candidati potenzialmente destinati a colmare i posti per i quali vi era capienza;
il parametro di certezza richiesto consegue ad un procedimento valutativo che deve dunque chiudersi, pur a fronte della ricostruzione ipotetica di un evento mancato, non in forza di un giudizio meramente probabilistico, ma di certezza, per quanto pur sempre di natura processuale, destinata come tale a realizzarsi sulla base di criteri giuridico-convenzionali attinenti al riparto degli oneri probatori;
in osservanza dell'art. 2697 c.c., è del resto a carico di chi agisce la dimostrazione che, osservando i comportamenti dovuti, vi sia certezza di raggiungimento del risultato utile perseguito partecipando alla selezione, mentre è a carico di chi resiste la prova dei corrispondenti fatti impeditivi, estintivi e modificativi” (in tal senso Cass. n. 12489/2020 cit.). In conformità ai principi giurisprudenziali richiamati, è onere di chi agisce per ottenere il risarcimento per equivalente da tardiva assunzione e/o il risarcimento in forma specifica l'onere di provare che lo svolgimento della procedura in osservanza delle regole violate avrebbe determinato, secondo criteri processuali di certezza, l'esito positivo in suo favore. Con l'ulteriore precisazione secondo la quale, per il risarcimento per equivalente, è altresì necessario provare il danno - consistente nel mancato guadagno da perdita delle retribuzioni solo ove risulti che l'interessato sia rimasto privo di occupazione o sia stato occupato a condizioni deteriori nel periodo di ritardo nell'assunzione – e la messa in mora dell'amministrazione nel procedere all'assunzione. Nella specie se non vi fosse stata l'illegittima esclusione con disconoscimento della validità giuridica del servizio reso nell'a.s. 2020/2021, la ricorrente avrebbe avuto un punteggio di 12.50 nelle graduatorie del personale ATA per il profilo AT. La ha documentato Pt_1 che altro aspirante con il medesimo punteggio è stato assegnatario di supplenza dal 23.9.2021 al 30.6.2022 presso l'Istituto Tecnico Industriale Leonardo Da Vinci di Viterbo. Sussiste pertanto un nesso causale fra l'inadempimento della P.A. ed il danno patrimoniale lamentato, pari alla differenza tra il complessivo trattamento economico percepito a fronte degli incarichi per supplenze c.d. brevi dell'anno 2021/2022, da un lato, ed il trattamento economico che la ricorrente avrebbe percepito in caso di attribuzione di incarico dal 23.9.2021 al 30.6.2022. È infatti presumibile con sufficiente grado di certezza che lo svolgimento della procedura in osservanza delle regole violate avrebbe determinato l'attribuzione in favore della ricorrente di un incarico sino al 30 giugno per il profilo di AT. Ciò posto, non può non attribuirsi rilievo nella quantificazione del risarcimento al concorso di colpa della ricorrente nella causazione del danno, secondo la regola dettata dall'art. 1227, comma 1, c.c., che consente la riduzione del risarcimento in presenza della colpa del danneggiato, da intendersi non in senso psicologico o come criterio di imputazione del fatto, ma nell'ambito del rapporto causale come entità della diligenza violata e requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato, che può porsi come determinante nella causazione del danno, con esclusione del relativo obbligo risarcitorio, oppure apprezzarsi quale concausa dell'evento dannoso, con riduzione del risarcimento rapportato alla gravità della colpa e all'entità delle conseguenza derivatene (cfr., da ultimo, Cass. n. 258/2025; conforme, ex multis, Cass. n. 5677/2006). Nella specie l'errore materiale commesso dalla ricorrente nella domanda di conferma di inserimento in graduatoria, consistente nell'utilizzo del modulo D1 (per le domande di nuovo inserimento in graduatoria con titolo diverso) anziché del modulo D2 (per le domande di conferma dei titoli già dichiarati), può certamente ritenersi concausa della determinazione illegittima del nella misura del 50%, con conseguente relativa CP_1 riduzione del risarcimento per equivalente spettante. Circa il quantum, i conteggi depositati dalla parte ricorrente, non contestati dalla resistente, sono stati correttamente elaborati sulla base dello stipendio tabellare per il profilo AT e considerati i periodi dal 23.9.2021 al 16.1.2022 e dal 9.6.2022 al 30.6.2022. In merito giova richiamare inoltre il consolidato principio giurisprudenziale in forza del quale nel rito del lavoro grava sul convenuto l'ulteriore onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato (così, ex multis, Cass. n. 29236/2017; Cass. n. 10116/2015; Cass. n. 4051/2011). Nel caso di specie la parte resistente ha omesso di muovere rilievi alla quantificazione operata dalla ricorrente. L'importo spettante è pertanto pari ad € 3.608,5 (50% di € 7.217,00). Il va pertanto condannato alla corresponsione in favore della ricorrente CP_1 della complessiva somma di € 3.608,50, oltre interessi legali. Va invece respinta la domanda di risarcimento in forma specifica consistente nell'attribuzione del punteggio ulteriore che la ricorrente avrebbe maturato in caso di svolgimento del servizio nel periodo dal 23.9.2021 al 16.1.2022 e dal 9.6.2022 al 30.6.2022. In tema si ritiene di dar seguito all'orientamento seguito da questo Tribunale e da parte della giurisprudenza di merito in forza del quale l'attribuzione del punteggio è strettamente connesso all'esperienza professionale maturata, ovvero all'espletamento della prestazione lavorativa ed al conseguimento del corrispondente titolo di servizio, con la conseguenza che nessun punteggio può essere riconosciuto per la parte dell'incarico che la ricorrente non ha svolto, a prescindere dalle ragioni della mancata esecuzione della prestazione. Le spese di lite, stante l'accoglimento solo parziale della domanda, possono essere compensate per la metà e per la restante metà poste a carico del . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- condanna il , in persona del Controparte_5
al pagamento in favore di della somma di € CP_6 Parte_1
3.608,50, oltre interessi legali, a titolo di risarcimento del danno;
- respinge la domanda di attribuzione del punteggio per il servizio non reso;
- compensa per metà le spese di lite tra le parti e condanna la parte resistente al pagamento in favore della ricorrente della restante parte, che si liquida in € 1.347,5 per compensi professionali, oltre rimb. C.U. (€ 118,50), rimborso forf. spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Viterbo lì, 17 settembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Michela Mignucci