Art. 2.
L'articolo 132-bis dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229 , inserito con l' articolo 13 della legge 11 giugno 1962, n. 546 , e modificato dal decreto presidenziale 5 giugno 1965, n. 757 , e' sostituito dal seguente:
Articolo 132-bis. - "Quando la richiesta pervenga a mezzo del servizio postale, all'ufficiale giudiziario spetta, oltre al rimborso delle spese relative a tutta la corrispondenza che si rende necessaria per l'espletamento della richiesta e per dare notizia alla parte interessata dell'esito di essa, il diritto di carteggio nella misura di lire trecentonovanta. Tale diritto non e' dovuto quando la richiesta provenga da una pubblica amministrazione".
L'articolo 132-bis dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229 , inserito con l' articolo 13 della legge 11 giugno 1962, n. 546 , e modificato dal decreto presidenziale 5 giugno 1965, n. 757 , e' sostituito dal seguente:
Articolo 132-bis. - "Quando la richiesta pervenga a mezzo del servizio postale, all'ufficiale giudiziario spetta, oltre al rimborso delle spese relative a tutta la corrispondenza che si rende necessaria per l'espletamento della richiesta e per dare notizia alla parte interessata dell'esito di essa, il diritto di carteggio nella misura di lire trecentonovanta. Tale diritto non e' dovuto quando la richiesta provenga da una pubblica amministrazione".