Sentenza 14 novembre 2006
Massime • 1
In tema di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, il periodo di tempo trascorso in custodia cautelare in relazione ad un reato antecedentemente commesso e per il quale é intervenuta sentenza irrevocabile di assoluzione può essere computato ai fini della durata dell'obbligo di soggiorno.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/11/2006, n. 41316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41316 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 14/11/2006
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 3359
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 023070/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LO OR, N. IL 07/11/1970;
avverso ORDINANZA del 01/12/2005 TRIBUNALE di VIBO VALENTIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CASSANO MARGHERITA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. GIALANELLA Antonio che ha chiesto l'annullamento con rinvio del decreto impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Il giorno 1 dicembre 2005 il Tribunale di Vibo Valentia rigettava l'istanza formulata da LV CU, volta ad ottenere la dichiarazione di cessazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, cui CU è stato sottoposto in data 10 agosto 2000.
Il Tribunale osservava che:
- con decreto del Tribunale di Vibo Valentia in data 23 giugno 2000 nei confronti di CU era stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di anni tre;
- con decreto del 4 febbraio 2003 era stato disposto l'aggravamento della misura per l'ulteriore periodo di anni uno e mesi sei e, quindi, per la durata complessiva di anni quattro e mesi sei;
- durante l'esecuzione della misura, iniziata il 10 agosto 2002, era intervenuta custodia in carcere nei seguenti periodi: 1) dal 24 agosto 2000 al 14 settembre 2000 per un totale di giorni ventidue;
2) il 26 aprile 2002 per un solo giorno;
3) dall'8 ottobre 2003 fino all'epoca di adozione del provvedimento impugnato. Il Tribunale, pertanto, escludeva la fungibilità tra misura di prevenzione e la custodia cautelare in carcere, ritenendo che lo stato di detenzione non possa essere computato nella durata della sorveglianza speciale che resta sospesa durante la detenzione. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per ZI CU, il quale lamenta violazione ed erronea interpretazione di legge e carenza di motivazione.
Con nota del 10 novembre 2006, pervenuta in pari data via fax alla Cancelleria della Prima Sezione Penale di questa Corte, il difensore di fiducia di CU dichiarava di aderire all'astensione proclamata dagli organismi forensi italiani.
L'istanza di differimento, implicitamente sottesa alla nota del legale del ricorrente, veniva rigettata dalla Corte, vertendosi in ambito di procedura camerale non partecipata.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
1. Il tema oggetto del ricorso è quello relativo al computo, in pretesa violazione della L. n. 1423 del 1956, art. 12, del periodo di sottoposizione a misura coercitiva cautelare, imposta a CU LV nel lasso di tempo di sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Secondo un orientamento più risalente, è da escludere la possibilità di computare la carcerazione preventiva sofferta nella durata delle misure di prevenzione (Sez. 1^, 18 marzo 1980, ric. Accardo;
Sez. 1^, 30 giugno 1981, ric. Carista;
Sez. 1^, 6 dicembre 1982, ric. Salamone). Di conseguenza anche il periodo di carcerazione preventiva sofferto per un reato in ordine al quale sia poi intervenuta sentenza di proscioglimento non può essere computato nella durata di una misura di prevenzione anteriormente applicata (Sez. 1^, 29 ottobre 1969, ric. Genco Russo;
Sez. 1^, 15 novembre 1967, ric. Brusca;
Sez. 1^, 17 ottobre 1967, ric. Reda). Successivamente, tale indirizzo è stato sottoposto a critica da parte di talune decisioni (Sez. 1^, 16 giugno 1981, ric. Barracco;
Sez. 1^, 5 febbraio 1990, ric. Evola) che, facendo leva sul dato testuale della L. n. 1423 del 1956, art. 12, comma 2, hanno optato in favore della tesi della continuità del decorso del termine di durata della misura di prevenzione per il tempo della custodia cautelare ad essa sopravvenuta.
In particolare si è ritenuto (Sez. 1^, 5 febbraio 1990, ric. Evola, cit.) che il tempo trascorso in custodia cautelare seguita da condanna oppure in espiazione di pena definitiva non è computabile nella durata dell'obbligo di soggiorno in corso di esecuzione, sicché per quest'ultima misura, argomentando a contrariis, la custodia cautelare non seguita da condanna è, invece, computabile (Sez. 1^, 16 giugno 1981, ric. Barracco, cit.; Sez. 1^, 5 febbraio 1990, ric. Evola, cit.). Si è, inoltre, sottolineato che la L. n. 1423 del 1956, art. 11, comma 2, ricollega un effetto interruttivo della sorveglianza speciale in corso di esecuzione soltanto alla commissione di un reato per il quale il sorvegliato speciale riporti successivamente condanna, mentre non è stata presa in esame dal legislatore l'ipotesi dell'ingiusta carcerazione subita per reati per i quali intervenga l'assoluzione, sicché a tale evento non può essere riconosciuto valore ne' interruttivo ne' sospensivo. Secondo un indirizzo minoritario (Sez. 1^, 27 novembre 1996, ric. Ennemoser), qualora il termine di durata della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno vada a scadenza mentre il procedimento penale è ancora pendente e non sia ancora intervenuta la pronunzia della sentenza nei confronti del sottoposto, il periodo di tempo trascorso in custodia cautelare deve essere computato nella durata dell'obbligo di soggiorno, non potendo quest'ultimo automaticamente prolungarsi per un periodo pari a quello della detenzione cautelare. L'affermazione di tale principio si pone, però, obiettivamente in contrasto con altre decisioni che escludono la fungibilità tra custodia cautelare e misura di prevenzione, anche se la custodia sia stata inutiliter data, tanto che, anche con riguardo al caso della sopravenuta detenzione in espiazione di pena, l'esecuzione della misura di prevenzione resta sospesa per la durata della detenzione e il periodo di esecuzione della misura deve essere completato dopo la scarcerazione (Sez. 1^, 6 dicembre 1982, ric. Salomone, cit;
Sez. 1^, 10 giugno 21985, ric. Pola;
Sez. 6^, 26 novembre 1980, ric. Spina). Tale orientamento si colloca in una linea di continuità con altre pronunzie alla stregua delle quali il tempo trascorso in vinculis per sopravvenuta detenzione non può mai computarsi ai fini della durata della sorveglianza speciale, il cui decorso resta sospeso durante l'esecuzione della misura cautelare, sempre che non sia cessata, a seguito della detenzione subita, la pericolosità e non intervenga la revoca si sensi della L. n. 1423 del 1956, art. 7, comma 2, (Sez. 1^, 22 gennaio 1997, ric. Annarelli;
Sez. 1^, 27 maggio 1998, ric. Cangitano).
Si registra, quindi, l'oscillazione della giurisprudenza di questa Corte tra due diversi indirizzi interpretativi, l'uno che ritiene sospesa la misura di prevenzione personale per sopravvenuta custodia cautelare, con conseguente non commutabilità di quest'ultima nella durata della prima (Sez. 1^, 22 gennaio 1997, ric. Annarelli, cit.;
Sez. 1^, 27 maggio 1998, ric. Cangiano, cit. Sez. 1^, 22 settembre 200, ric. Ladurner;
Sez. 1^, 21 ottobre 2004, ric. Medri), l'altro che afferma che non si determina alcuna sospensione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, qualora la persona, nello stesso periodo, abbia sofferto una custodia cautelare non seguita da condanna e che, perciò, il tempo trascorso in custodia cautelare va computato nella durata di detta misura (Sez. 6^, 25 settembre 2003, ric. Brunetto;
Sez. 6^, 2 dicembre 2002, ric. Filosa). La concorrente decorrenza della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno con il tempo trascorso in custodia cautelare è esclusa soltanto se per il fatto in relazione al quale è stata disposta la custodia sia stata successivamente pronunziata sentenza irrevocabile di condanna (Sez. 1^, 20 novembre 2003, ric. Ascione).
2. Tanto premesso, questa Corte condivide l'orientamento favorevole alla frangibilità fra misura di prevenzione e custodia cautelare, sofferta per un reato commesso prima dell'inizio della misura di prevenzione cui sia seguita sentenza irrevocabile di assoluzione (Cass., Sez. 1^, 5 febbraio 1990, ric. Evola, cit;
Sez. 6^, 18 settembre 2002, ric. Filosa, cit.; Sez. 6^, 14 maggio 2003, ric. Brunetto, cit.; Sez. 6^, 8 ottobre 2003, ric. Ascione, cit.; Sez. 1^, 24 ottobre 2006, ric. Cordi;
contra, da ultimo, Sez. 1^, 21 ottobre 2004, ric. Medri, cit.), ritenendo pregnante, con ragionamento deduttivo a contrario, l'argomento esegetico offerto dalla lettura della L. n. 1423 del 1956, art. 12, comma 2, secondo il quale "il tempo trascorso in custodia cautelare seguita da condanna o in espiazione di pena detentiva non è computato nella durata dell'obbligo di soggiorno", nel senso che debba essere, invece, computato l'analogo tempo nel caso in cui alla misura coercitiva segua l'assoluzione del prevenuto con sentenza irrevocabile. Esistono, poi, ulteriori argomenti sistematici.
Poiché le norme del codice penale riguardanti le misure di sicurezza sono applicabili alla proposizione e alla decisione di ricorsi in tema di misure di prevenzione (L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 11,), ne consegue l'estensibilità, in via analogica, al procedimento di prevenzione, dell'art. 212 c.p., il quale stabilisce che la misura di sicurezza applicata a persona imputabile rimanga sospesa durante la sopravvenuta detenzione e riprenda il suo corso dopo la cessazione della misura (Sez. 1^, 27 gennaio 1965, ric. La Manna). Sempre con riferimento alle misure di sicurezza, l'art. 657 c.p.p., comma 1, consente la computabilità nella pena detentiva soltanto di una misura di sicurezza parimenti detentiva, provvisoriamente applicata, qualora non segua l'applicazione definitiva, con la conseguenza che, al di fuori di questa ipotesi, non è consentita la computabilità nella detenzione di una misura di sicurezza ne' è possibile detrarre dalla misura di sicurezza la detenzione. Infine, a seguito dell'introduzione della L. 24 luglio 1993, n. 256, art. 2, comma 3, è stato espressamente disciplinato in modo specifico il caso in cui intervenga la sospensione di una qualsiasi misura di prevenzione personale a seguito di: a) intervenuta detenzione del soggetto già sottoposto a misura di prevenzione;
b) sottoposizione alla misura di un soggetto che si trovi già detenuto;
c) obblighi imposti dal giudice penale, incompatibili con quelli inerenti alla misura di prevenzione;
d) servizio militare di leva. Occorre, da ultimo, osservare che la legge prevede un sistema che esclude l'intervento del giudice (evidente è, al riguardo, la differenza tra la sospensione dell'esecuzione e la reiterazione della misura con necessario provvedimento del giudice ai sensi della L. n.1423 del 1956, art. 11, comma 2) e impone all'interessato di presentarsi alla Questura o al Commissariato della P.S. territorialmente competente per il luogo in cui si trova al momento della "cessazione della causa di sospensione". Se si tratta di comune diverso da quello di residenza o dimora abituale, l'interessato deve raggiungere quest'ultimo nel tempo strettamente necessario a presentarsi, senza ritardo, all'Autorità di P.S. competente. Sarà, poi, il Questore competente a provvedere all'esecuzione della misura (L. n. 1423 del 1956, art. 2, comma 4).
3. Alla luce dei principi sinora esposti il ricorso deve essere rigettato.
Con riferimento ai due periodi di custodia cautelare da collocare, rispettivamente, il primo dal 24 agosto 2000 al 14 settembre 2000, per un totale di giorni ventidue, e il secondo il 26 aprile 2002 (un solo giorno) l'interessato ha omesso di adempiere all'onere di allegazione di eventuali pronunzie assolutorie in ordine alle condotte oggetto dei distinti periodi di custodia cautelare patiti. Relativamente al periodo di custodia cautelare iniziato l'8 ottobre 2003 il Collegio osserva che, in presenza del protrarsi dello stato detentivo, la sospensione opera di diritto;
diversamente sarebbe stato onere del ricorrente allegare eventuali cause di proscioglimento, non risultanti dagli atti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 novembre 2006. Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2006