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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/10/2025, n. 7896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7896 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 10040/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel est.
Giudice Dott. Fulvia De Luca
GiudiceDott. Valentina Maderna
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 17/03/2025 promossa da
1) Parte 1
Data e luogo di nascita: il 15/03/1968 a OTRANTO (LE) cittadinanza: italiana
Cod. Fisc. C.F. 1 residente in [...]2 20100 MILANO ITALIA con l'Avv. PIETRAMALE PATRIZIA elettivamente domiciliato CORSO EUROPA, 10 20123
MILANO
Parte attrice nei confronti di
2) Controparte 1 data e luogo di nascita: 16/12/1964 a CORNAREDO (MI) cittadinanza: italiana
Cod. Fisc. C.F. 2
Parte convenuta contumace con i seguenti figli:
Per 1 nato a [...] il [...]
Per 2 nata a [...] il [...]
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto -
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data
OGGETTO: SEPARAZIONE
All'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. parte attrice ha chiesto la pronuncia di sentenza parziale sullo stato delle persone dovendo il procedimento proseguire per la definizione delle ulteriori domande.
*** MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e Controparte 1 hanno contratto matrimonio con rito concordatario Parte 2
in Milano il 26/04/1997 (anno 1997 atto n. 114 parte II serie A);
Dal matrimonio sono nati i Per 1 nato a [...] il [...] e Per_2 nata a [...] il 4 aprile
2005
Con ricorso iscritto a ruolo in data 17/03/2025 Parte 2 ha chiesto a questo
Tribunale di dichiarare la separazione personale dei coniugi e al passaggio in giudicato della stessa la cassazione degli effetti civili del matrimonio. Ha chiesto l'assegnazione a sé della casa coniugale in comproprietà tra i coniugi e gravata da mutuo con termine al marito per il rilascio della stessa.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc del 3.10.2025 nella quale è compassa la sola ricorrente il Giudice
Delegato ha dichiarato la contumacia del convenuto. La ricorrente, sentita dal Giudice Delegato ha confermato la volontà di separarsi precisando: “intendo separarmi. Mio marito è certamente al corrente del presente giudizio di separazione e di divorzio. Ha ricevuto l'atto che mio figlio gli ha consegnato. L'ha letto ed è andato in escandescenze dicendo che non mi avrebbe mai dato la separazione e che se noi non stiamo bene ce ne possiamo andare. Io mi voglio separare perché da anni non abbiamo alcun dialogo, non andiamo d'accordo, lui da almeno 2 anni e mezzo non si preoccupa di alcuna esigenza della famiglia. Dormiamo separati da anni e lui dorme sul divano. Non abbiamo più alcuna comunione materiale e spirituale. Io lavoro come impiegata e ho un reddito di circa 1000/1100 mensili per 14 mensilità. La casa dove viviamo è in comproprietà ed è gravata da un mutuo con una rata di 400 mensili che da circa 2 anni e mezzo sto pagando solo io. Mio marito è barista dipendente ma non so dire quale sia il suo reddito. Non da nulla in casa e non provvede in via diretta ad alcuna spesa famigliare. Per 1 è libero professionista: ha iniziato da poco e non è del tutto economicamente autosufficiente perché ha iniziato la libera professione da poco. Per_2 fa la commessa part time in un negozio di gioielli: il suo reddito varia in base alle ore lavorate ma è di circa 900 euro mensili. Vivono in casa con me. Insisto nelle mie domande.
Il Giudice Delegato, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e non ha non adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti ed in particolare nulla ha disposto con riferimento all'assegnazione della casa coniugale non sussistendo i presupposti per la relativa assegnazione in quanto i figli delle parti sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti e ritenuta la causa matura per la decisione tenuto conto che parte attrice non ha articolato istanze istruttorie e che non è necessaria l'attivazione dei poteri ufficiosi ex art 473 bis. 2 c.p.c. a tutela della prole ha invitato parte attrice a precisare le conclusioni.
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione, con riserva di riferire al Collegio, sulla richiesta di pronuncia di sentenza parziale sullo stato delle persone dovendo il procedimento proseguire per la definizione delle ulteriori domande
Sulla domanda di separazione personale
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita. Lo stesso comportamento processuale del convenuto - non costituitosi in giudizio- conferma il suo totale disinteresse verso la propria vicenda matrimoniale e 1 'intollerabilità e improseguibilità del matrimonio
Sull'ulteriore corso del giudizio
Il procedimento deve essere rimesso sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione alla svolta domanda di divorzio
Sulle spese di lite
La regolamentazione delle spese processuali deve essere demandata alla statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio civile n.10040/2025 R.G.., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte 2 e CP 1 che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il 26/04/1997
[...]
(anno 1997 atto n. 114 parte II serie A);
2) Provvede come da separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo del Giudice Delegato dott. Laura Maria Cosmai;
3) Spese di lite al definitivo;
4) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Milano, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio dell'8.10.2025
Il Presidente rel est.
Dott. Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel est.
Giudice Dott. Fulvia De Luca
GiudiceDott. Valentina Maderna
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 17/03/2025 promossa da
1) Parte 1
Data e luogo di nascita: il 15/03/1968 a OTRANTO (LE) cittadinanza: italiana
Cod. Fisc. C.F. 1 residente in [...]2 20100 MILANO ITALIA con l'Avv. PIETRAMALE PATRIZIA elettivamente domiciliato CORSO EUROPA, 10 20123
MILANO
Parte attrice nei confronti di
2) Controparte 1 data e luogo di nascita: 16/12/1964 a CORNAREDO (MI) cittadinanza: italiana
Cod. Fisc. C.F. 2
Parte convenuta contumace con i seguenti figli:
Per 1 nato a [...] il [...]
Per 2 nata a [...] il [...]
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto -
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data
OGGETTO: SEPARAZIONE
All'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. parte attrice ha chiesto la pronuncia di sentenza parziale sullo stato delle persone dovendo il procedimento proseguire per la definizione delle ulteriori domande.
*** MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e Controparte 1 hanno contratto matrimonio con rito concordatario Parte 2
in Milano il 26/04/1997 (anno 1997 atto n. 114 parte II serie A);
Dal matrimonio sono nati i Per 1 nato a [...] il [...] e Per_2 nata a [...] il 4 aprile
2005
Con ricorso iscritto a ruolo in data 17/03/2025 Parte 2 ha chiesto a questo
Tribunale di dichiarare la separazione personale dei coniugi e al passaggio in giudicato della stessa la cassazione degli effetti civili del matrimonio. Ha chiesto l'assegnazione a sé della casa coniugale in comproprietà tra i coniugi e gravata da mutuo con termine al marito per il rilascio della stessa.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc del 3.10.2025 nella quale è compassa la sola ricorrente il Giudice
Delegato ha dichiarato la contumacia del convenuto. La ricorrente, sentita dal Giudice Delegato ha confermato la volontà di separarsi precisando: “intendo separarmi. Mio marito è certamente al corrente del presente giudizio di separazione e di divorzio. Ha ricevuto l'atto che mio figlio gli ha consegnato. L'ha letto ed è andato in escandescenze dicendo che non mi avrebbe mai dato la separazione e che se noi non stiamo bene ce ne possiamo andare. Io mi voglio separare perché da anni non abbiamo alcun dialogo, non andiamo d'accordo, lui da almeno 2 anni e mezzo non si preoccupa di alcuna esigenza della famiglia. Dormiamo separati da anni e lui dorme sul divano. Non abbiamo più alcuna comunione materiale e spirituale. Io lavoro come impiegata e ho un reddito di circa 1000/1100 mensili per 14 mensilità. La casa dove viviamo è in comproprietà ed è gravata da un mutuo con una rata di 400 mensili che da circa 2 anni e mezzo sto pagando solo io. Mio marito è barista dipendente ma non so dire quale sia il suo reddito. Non da nulla in casa e non provvede in via diretta ad alcuna spesa famigliare. Per 1 è libero professionista: ha iniziato da poco e non è del tutto economicamente autosufficiente perché ha iniziato la libera professione da poco. Per_2 fa la commessa part time in un negozio di gioielli: il suo reddito varia in base alle ore lavorate ma è di circa 900 euro mensili. Vivono in casa con me. Insisto nelle mie domande.
Il Giudice Delegato, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e non ha non adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti ed in particolare nulla ha disposto con riferimento all'assegnazione della casa coniugale non sussistendo i presupposti per la relativa assegnazione in quanto i figli delle parti sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti e ritenuta la causa matura per la decisione tenuto conto che parte attrice non ha articolato istanze istruttorie e che non è necessaria l'attivazione dei poteri ufficiosi ex art 473 bis. 2 c.p.c. a tutela della prole ha invitato parte attrice a precisare le conclusioni.
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione, con riserva di riferire al Collegio, sulla richiesta di pronuncia di sentenza parziale sullo stato delle persone dovendo il procedimento proseguire per la definizione delle ulteriori domande
Sulla domanda di separazione personale
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita. Lo stesso comportamento processuale del convenuto - non costituitosi in giudizio- conferma il suo totale disinteresse verso la propria vicenda matrimoniale e 1 'intollerabilità e improseguibilità del matrimonio
Sull'ulteriore corso del giudizio
Il procedimento deve essere rimesso sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione alla svolta domanda di divorzio
Sulle spese di lite
La regolamentazione delle spese processuali deve essere demandata alla statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio civile n.10040/2025 R.G.., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte 2 e CP 1 che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il 26/04/1997
[...]
(anno 1997 atto n. 114 parte II serie A);
2) Provvede come da separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo del Giudice Delegato dott. Laura Maria Cosmai;
3) Spese di lite al definitivo;
4) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Milano, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio dell'8.10.2025
Il Presidente rel est.
Dott. Laura Maria Cosmai