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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/11/2025, n. 6997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6997 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE PERSONA, FAMIGLIA E MINORI
La Corte, composta dai magistrati
NA RI LI Presidente relatore
NA Chiara Giammusso Consigliere
Antonella Marrone Consigliere riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in secondo grado al n. R.G. 1964/2023, trattenuta in decisione alla scadenza delle note scritte sostitutive dell'udienza del 18.9.2025, vertente tra rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Zordan e presso Parte_1 quest'ultima elettivamente domiciliata in Roma, via G. Nicotera n. 29, per procura allegata al ricorso in appello appellante e
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Caterina Leonardi e Controparte_1
LA TT e presso questi ultimi elettivamente domiciliato in Roma, viale Liegi n. 48-a/50, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta appellato/appellante incidentale e con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1066/23 del Tribunale di Roma del 28.12.2022/23.1.2023
1 Conclusioni
Parte appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, in riforma parziale della Sentenza n. 1066/2023 pubbl. il 23/01/2023 RG n. 69787/2016 emessa dal Tribunale civile di Roma, Prima Sezione: -addebitare la separazione dei coniugi in capo al Sig. fissando un mantenimento Controparte_1 mensile per la moglie nella somma che si riterrà di giustizia o comunque un risarcimento del danno;
- disporre, previa audizione del minore, l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, con modifica delle modalità di frequentazioni così come indicate nelle note del 17.9.2025 , revocando l'affido ai servizi sociali. - condannare il Sig. a corrispondere alla CP_1 moglie: - euro 300,00 quale contributo al mantenimento di quest'ultima, considerando la permanenza della precarietà lavorativa come da originario provvedimento presidenziale;
-condannare il Sig. a corrispondere il 70% delle spese CP_1 straordinarie per il figlio per le ragioni sopra indicate. -confermare il contenuto Per_1 della Sentenza n. 1066/2023 pubbl. il 23/01/2023 RG n. 69787/2016 emessa dal Tribunale civile di Roma, Prima Sezione, con riferimento ai capi non impugnati. -con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In subordine nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'll.ma Corte d'Appello non dovesse accogliere la domanda relativa alla corresponsione da parte del marito alla moglie, quale contributo al mantenimento, nell'importo di euro 300,00, si chiede che, quanto meno, il contributo al mantenimento del figlio venga aumentato ad euro 500,00 come peraltro già richiesto nella memoria di costituzione nel giudizio di primo grado.”
Parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, I. rigettare l'appello proposto da ad eccezione della avversa domanda di riforma parziale della Parte_1 sen 23, resa inter partes dal Tribunale di Roma, Prima Sezione Civile, in data 16.12.2022, pubblicata il successivo 23.01.2023, nel procedimento n. 69787/2016 R.G, nella parte in cui affida il minore ai servizi sociali piuttosto che ad entrambi i genitori;
II. accogliere l'appello incidentale proposto dal Sig.
[...]
e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 1066/2023, r CP_1 ribunale di Roma, Prima Sezione Civile, in data 16.12.2022, pubblicata il successivo 23.01.2023, nel procedimento n. 69787/2016 R.G: a) disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori;
b) condannare la Sig.ra Pt_1 al pagamento delle spese legali in favore del Sig. in relazione a t
[...] CP_1 imenti contra principiati nel primo grado di giud ettati dal Tribunale;
III. condannare la Sig.ra al pagamento in favore del Sig. Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite de di giudizio.”
Premesso che con ricorso depositato il 17.10.2016 adiva il Tribunale di Roma per Controparte_1
chiedere la pronuncia di separazione dalla coniuge, con la quale aveva Parte_1
2 contratto matrimonio il 15.9.2009, chiedendo altresì l'addebito della separazione alla moglie, l'affidamento condiviso del figlio (n. il 16.1.2012) con collocamento Per_1
presso la madre nella casa familiare a lei assegnata e regolamentazione della permanenza del minore presso di sé, la fissazione di un contributo paterno per il mantenimento ordinario del figlio dell'importo mensile di 200,00 euro con ripartizione paritaria delle spese straordinarie da sostenere per il minore;
costituitasi in giudizio, non si opponeva alla domanda di separazione Parte_1
né a quella di affidamento condiviso del minore con collocamento presso di sé ma chiedeva in via riconvenzionale l'addebito della separazione al coniuge, l'attribuzione di un assegno di mantenimento per sé dell'importo mensile di 500,00 euro e la fissazione di un contributo paterno per il mantenimento ordinario del minore di 800,00 euro mensili;
chiedeva, inoltre, di essere autorizzata a trasferirsi ad Enna con il figlio;
con ordinanza in data 9.5.2017 il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori collocandolo presso la madre a cui assegnava la casa familiare, poneva a carico del l'importo CP_1
complessivo mensile di 500,00 euro per il mantenimento del figlio e della moglie;
rigettava la domanda della di autorizzazione al trasferimento in Sicilia, Pt_1
disponendo il rientro del minore a Roma;
espletata consulenza tecnica d'ufficio, con ordinanza emessa in data 30.6.2018 il
Tribunale, a modifica dei provvedimenti presidenziali provvisori e urgenti, affidava il figlio al Servizio Sociale confermando il collocamento presso la madre e Per_1
prevedendo che, qualora la avesse deciso di trasferirsi in Sicilia, il minore Pt_1
sarebbe stato collocato presso il padre a Roma;
con sentenza non definitiva n. 14708/2019 in data 11.7.2019 il Tribunale pronunciava la separazione personale dei coniugi;
con ordinanza del 18.2.2022 il Giudice istruttore riduceva l'importo mensile posto a carico del a titolo di mantenimento della moglie alla misura di 150,00 euro;
CP_1
all'esito dell'istruttoria, con la sentenza impugnata, il Tribunale così definiva le domande accessorie alla separazione: -rigettava le domande di addebito della separazione formulata da entrambi;
-confermava l'affidamento del minore al Servizio Sociale con
3 collocamento presso la madre e regolava la permanenza del minore presso il padre;
- assegnava la casa familiare alla -revocava l'assegno di mantenimento alla Pt_1
-imponeva al un contributo paterno per il mantenimento ordinario Pt_1 CP_1
del figlio dell'importo mensile di 200,00 euro con ripartizione paritaria tra i genitori delle spese straordinarie;
compensava le spese di lite tra le parti;
con ricorso depositato il 13.4.2023 la a proposto appello avverso la sentenza Pt_1
contestando la decisione in punto di addebito, di affidamento del minore e di mantenimento per sé e per il figlio;
ha pertanto chiesto, in riforma della decisione,
l'addebito della separazione al coniuge, l'affidamento condiviso del figlio, l'attribuzione di un assegno di mantenimento per sé dell'importo mensile di 300,00 euro o, in via subordinata, l'aumento del contributo paterno per il mantenimento di a 500,00 Per_1
euro, con condanna del alle spese di entrambi i gradi di giudizio;
in via CP_1
istruttoria, ha chiesto l'audizione del minore;
costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 27.6.2024, il ha contestato il CP_1
fondamento dell'appello nel merito e ne ha chiesto il rigetto ad eccezione del motivo di impugnazione sull'affidamento del figlio, cui ha aderito, proponendo anch'egli appello sul punto chiedendo, in riforma della decisione impugnata, l'affidamento condiviso del minore;
con il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di comparizione le parti sono state invitate a produrre documentazione aggiornata sulle rispettive condizioni economico- patrimoniali ed autorizzate al deposito di successive note e repliche difensive;
è stata altresì richiesta al Servizio Sociale affidatario una relazione aggiornata sulla condizione del minore;
con le note depositate il 14.11.2024 l'appellante, mutando le conclusioni sul punto proposte con l'appello, ha chiesto la modifica delle modalità di permanenza del figlio presso il padre, cui l'appellato, con le note depositate il 9.5.2025, si è opposto;
con decreto presidenziale del 16.6.2025 si è provveduto alla sostituzione del relatore;
il Procuratore Generale ha espresso il proprio parere con atto depositato il 22.6.2025;
4 l'udienza del 18.9.2025 è stata sostituita con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; nelle note a tal fine depositate i procuratori delle parti si sono riportati alle conclusioni in atti e la Corte ha deciso nella camera di consiglio di seguito indicata
Motivazione
Addebito della separazione
Il Tribunale, premessi corretti richiami giurisprudenziali in ordine all'indagine sulla intollerabilità della convivenza coniugale da effettuarsi sulla valutazione dei reciproci comportamenti dei coniugi come emergenti nel processo al fine di accertare se le eventuali violazioni dei doveri matrimoniali fossero intervenuti in una situazione già sussistente di crisi coniugale ovvero ne fossero la causa nonché sull'onere della relativa prova, individuata con precisione la rispettiva prospettazione delle parti in punto di addebito della separazione, ha respinto le reciproche domande ritenendo provato dall'istruttoria espletata che l'intollerabilità della convivenza tra i coniugi sia stata effetto di un deterioramento dell'affetto coniugale reciprocamente maturato nel tempo e non imputabile, pertanto, ad un'esclusiva responsabilità dell'uno o dell'altro coniuge come rispettivamente richiesto dalle parti. Il primo giudice, in particolare, ritenute prive di valenza probatoria le audioregistrazioni depositate dalla parzialmente trascritte Pt_1
e contestate dalla controparte, ha evidenziato, a fondamento del proprio convincimento, che le reciproche querele e le dichiarazioni rese dai testi da ciascuna parte citati comprovavano certamente un rapporto coniugale compromesso da una forte conflittualità coinvolgente anche le rispettive famiglie di origine e caratterizzato da frequenti discussioni tra i coniugi anche in presenza di terzi, senza tuttavia poter supportare un'attribuzione di esclusiva responsabilità dell'uno o dell'altro; ha osservato ancora il primo giudice che, anche alla luce del vissuto di coppia narrato dai coniugi in sede di consulenza tecnica, trasparivano risalenti contrasti di approccio genitoriale alla cura ed educazione del figlio e altrettanto risalenti relazioni conflittuali coinvolgenti i rispettivi nuclei familiari.
L'appellante contesta la statuizione argomentando l'erronea valutazione dei riscontri istruttori forniti sulle condotte violente attuate dal coniuge nei suoi confronti, di per sé sufficienti alla pronuncia di addebito, censurando: -la negazione di valenza probatoria
5 delle audioregistrazioni prodotte;
-l'omessa valutazione dei fatti di violenza fisica e verbale descritti dai testi e;
- la valutazione Testimone_1 Testimone_2
della personalità del coniuge emergente dalla relazione di consulenza tecnica;
-il rinvio a giudizio del coniuge per i fatti di maltrattamenti da lei denunciati, confortati dall'istruttoria testimoniale svolta nel procedimento penale in corso, depositando e chiedendo l'ammissione in giudizio dei relativi verbali di udienza.
L'appellato ha contestato il fondamento dell'appello e ne ha chiesto il rigetto fatta eccezione per la censura della statuizione relativa all'affido del minore che anch'egli ha chiesto riformarsi nei termini prospettati dalla controparte.
La decisione del Tribunale non è censurabile.
L'istruttoria per testi compiuta in primo grado ha fornito riscontri dei seguenti fatti, di conoscenza diretta dei testi, rispettivamente posti dalle parti a fondamento della propria domanda di addebito della separazione e valutabili ai fini di far emergere i reciproci comportamenti: -la mpediva al coniuge una gestione in autonomia del figlio, Pt_1
del quale attuava una gestione diretta in via esclusiva, non consentendo a padre e figlio normali occasioni di socialità con altri padri e figli né che il padre potesse riprendere da scuola il figlio, ove non lei presente (teste amico di entrambi i coniugi;
teste Tes_3
cugino del teste , fratello dell'appellato); -in Testimone_4 CP_1 Testimone_5
occasione di una cena con amici (collocabile temporalmente nel 2015/2016), all'opinione di dover la coniuge lavorare, espressa dal la reagiva CP_1 Pt_1
sputando addosso al coniuge e lanciandogli un piatto con del cibo (teste ; -il Tes_3
marito desiderava che la coniuge svolgesse una propria attività di lavoro mentre la ifiutava l'idea, l'argomento era motivo di frequenti discussioni tra i coniugi in Pt_1
presenza di terzi (teste ; -nell'estate 2016/2027 la nveiva con Testimone_4 Pt_1
toni accesi nei confronti del marito, che cercava di calmarla, poi ella allontanandosi alla guida dell'autovettura (teste persona estranea alle amicizie dei coniugi, Tes_6
trovatasi ad assistere all'episodio); -nel 2014, durante una permanenza dei coniugi presso l'abitazione dei genitori della il fu visto picchiare la coniuge tenendola Pt_1 CP_1
ferma sul letto (teste , nipote della dodicenne all'epoca Testimone_1 Pt_1
dei fatti); poco dopo, rivolto alla suocera, che appena prima era intervenuta su allerta
6 del nipote trovando la propria figlia in lacrime, profferiva insulti e minacce nei confronti della coniuge;
il aveva avuto un simile tono offensivo e minaccioso anche CP_1
durante una telefonata (teste , madre della -in occasione di una Tes_2 Pt_1
venuta dei familiari della coniuge a Roma, il al telefono con la he si CP_1 Pt_1
era recata ad incontrare i suddetti congiunti, si esprimeva con insulti e minacce perchè contrariato dall'iniziativa della coniuge (teste sorella dell'appellante). Testimone_7
Anche volendo trascurare il corretto rilievo sollevato dal Tribunale circa la provenienza delle dichiarazioni testimoniali di parte sclusivamente da stretti congiunti della Pt_1
stessa, e, quanto all'unica testimonianza oculare di una condotta violenta attribuita al addirittura dai ricordi di un teste dodicenne all'epoca dei fatti, come anche CP_1
trascurando le contraddizioni riscontrabili tra le versioni dei testi circa l'imputabilità alla volontà dell'uno o dell'altro coniuge di mancate opportunità lavorative della Pt_1
deve osservarsi che emergono -al più- reciproche condotte offensive e violente, attestate quanto alla dagli unici testi non riconducibili alla sfera familiare Pt_1 Tes_3 [...]
. Suddetta reciprocità, se pure non giustifica le singole rispettive condotte, Tes_4
di per sé gravi e riprovevoli, elide tuttavia di per sé la possibilità di un'attribuzione esclusiva della crisi coniugale al in ragione dell'omogeneità dei comportamenti CP_1
dimostrati in capo alla coniuge (lancio di un piatto e sputo), e dell'impossibilità per il giudice del merito di stabilire se e fino a che punto la condotta in violazione dei doveri matrimoniali dell'un coniuge abbia dato causa a quella dell'altro.
Su tale valutazione non può incidere alcuno degli elementi di giudizio ribaditi in questa sede dall'appellante: non il contenuto di audioregistrazioni contestate dalla controparte quanto ad autenticità, provenienza, riferimento temporale;
non alcune valutazioni sulla personalità del effettuate nel contesto dell'accertamento tecnico diretto ad CP_1
acquisire elementi di giudizio sulla relazione genitoriale e finalizzata alla decisione in punto di responsabilità genitoriale;
non alcune dichiarazioni testimoniali rese nel processo penale, allo stato definito in primo grado con sentenza 19.11.2024 che, alla stregua di un'istruttoria completa e ben più ampia di quella espletata nel presente giudizio (avendo il giudice penale anche acquisito le sopra menzionate audioregistrazioni), ha escluso la sussistenza del reato di maltrattamenti perché “il fatto
7 non sussiste”, affermando la responsabilità penale del per il diverso reato di CP_1
minaccia di cui all'art. 612 c.p.. per episodi chiaramente ricondotti dallo stesso giudice penale ad un clima di conflitto coniugale esasperato, in cui dovevano escludersi soprusi e vessazioni dell'un coniuge ( verso l'altro e dove quest'ultima era CP_1 Pt_1
riscontrabile in una posizione di assoluta parità nella tenuta dei rapporti conflittuali.
Deve concludersi pertanto che la sul quale incombeva l'onere, avendo Pt_1
dimostrato non reiterate condotte maltrattanti o violente del coniuge, ma (con le riserve di attendibilità della prova per testi su un fatto avvenuto allorchè il teste aveva dodici anni e in un clima di elevata conflittualità coniugale già preesistente), un unico episodio, da lei stessa ridimensionato nel contesto dell'istruttoria penale nell'essere stata strattonata e buttata sul letto, non ha dimostrato una violazione particolarmente grave che da sola può giustificare l'intollerabilità della convivenza e l'addebitabilità della separazione poiché il ha dimostrato a sua volta un episodio di violenza (il lancio CP_1
del piatto) attribuito alla coniuge sulla base di una prova testimoniale di soggetto pienamente attendibile: i singoli comportamenti, tra loro comparabili in quanto omogenei (vedi Cass. civ. n. 22294/24) escludono, invero, una prevalenza dell'uno o dell'altro in termini di responsabilità nel fallimento dell'unione coniugale, confortando invece il convincimento di una relazione coniugale conflittuale risalente nel tempo, molto verosimilmente originata da contrasti di approccio alla gestione del figlio e degenerata sino al disfacimento attraverso reciproche condotte riprovevoli.
L'impugnazione sul punto va pertanto respinta.
Affidamento figlio
Il Tribunale ha affidato oggi tredicenne, al Servizio sociale, ritenuto unica Per_1
modalità per porre argine alle condotte pregiudizievoli per il minore, effetto della elevata criticità genitoriale nella condivisione del figlio, non attenuatasi in forza dell'intervento istituzionale già disposto nel corso del giudizio nè della consulenza tecnica espletata: le rispettive disfunzionalità genitoriali, individuate nell'eccessivo investimento simbiotico da parte della madre e nel coinvolgimento nel conflitto coniugale da parte del padre, insieme all'incapacità di comunicare tra i genitori, avevano procurato evidenti aree di vulnerabilità nel minore chiaramente descritte nella relazione di consulenza tecnica e
8 rendevano non percorribile il regime di affidamento condiviso né il regime esclusivo, idonei entrambi, allo stato della decisione, a favorire una situazione di non tutelabilità del minore.
Entrambe le parti contestano la decisione, formulando una comune richiesta di affidamento condiviso del figlio, che, alla luce dell'evoluzione dei rapporti attestata dalle informazioni pervenute dal Servizio sociale affidatario, può essere accolta.
Con le relazioni di aggiornamento del febbraio e giugno 2025, richieste dalla Corte, il
Servizio, invero, riferisce che la coppia genitoriale ha raggiunto un equilibrio in termini di capacità comunicativa e riesce a confrontarsi rispetto ad aspetti della vita quotidiana;
il piano di frequentazione tra padre e figlio viene rispettato;
entrambi i genitori hanno adottato modalità flessibili con maggiore disponibilità alla comprensione ed agevolazione dell'esigenze di ciascuno nell'interesse del minore;
sono stati effettuati i percorsi di sostegno alla genitorialità; i genitori manifestano una buona capacità nell'organizzazione del tempo con e nella condivisione delle modalità di cura ed Per_1
educazione del figlio: ragioni per le quali il Servizio stesso suggerisce la piena reintegrazione dei genitori nella gestione del figlio.
Non va trascurata, infine, la crescente età del figlio, quasi adolescente, e la conseguente maggiore esigenza di una riferibilità genitoriale adulta piena, presente e capace che provenga dai genitori, anziché dalle istituzioni.
Le concordi richieste delle parti sul punto e le conformi osservazioni del Servizio affidatario rendono, peraltro, non necessaria l'audizione del minore, pur se ultradodicenne.
In accoglimento delle impugnazioni, principale e incidentale, va dunque revocato l'affidamento del minore al Servizio sociale e disposto l'affido condiviso ad entrambi i genitori, fermi restando il collocamento presso la madre e le modalità di permanenza presso il padre come vigenti, che i genitori dovranno via via sempre più saper adattare alle mutevoli esigenze del figlio. Non si ritiene invero di dover intervenire in ordine alla modifica al riguardo richiesta dall'appellante con le note depositate il 14.11.2024 e contestata dalla controparte nelle note depositate il 9.5.2025 (queste ultime autorizzate con il decreto di rinvio di udienza del 2.12.2024), non solo poiché le statuizioni di primo
9 grado sono intervenute all'esito di un giudizio prolungatosi per anni e di un'istruttoria complessa, comprensiva di un intervento istituzionale divenuto poi necessario sotto forma di affidamento del minore, ma soprattutto perché, come sopra osservato, la gestione ordinaria del minore, ormai adolescente, costituirà un'importante verifica della mutata capacità dei genitori, da entrambi prospettata, di porsi non più conflittuali come in precedenza ma attenti alle effettive esigenze del figlio. Né, infine, il Servizio affidatario ha segnalato alcuna criticità nel regime sostanzialmente paritetico disposto, rispetto al quale deve ritenersi, dunque, che il minore non abbia manifestato disagi o difficoltà organizzative o desiderio di diverse modalità.
Mantenimento coniuge
Il Tribunale, confermata per il passato la statuizione provvisoria, in forza della quale era stato riconosciuto alla n assegno per il mantenimento di lei stessa (dapprima Pt_1
pari a 300 quindi ridotto a 150 euro mensili nel corso del giudizio), rigettava la domanda proposta dalla per il futuro a decorrere dalla pronuncia di primo grado. Al Pt_1
riguardo accertava che il tassista inserito in una cooperativa, aveva CP_1
documentato un reddito pari a circa 1100 euro mensili alla data dell'instaurazione del giudizio, ridotto per effetto della pandemia e fissato intorno a circa 8000 euro annui nel
2021; la disoccupata in origine, aveva documentato di avere intrapreso nel Pt_1
corso del giudizio l'attività di docente con contratti a tempo determinato dalla quale aveva percepito redditi pari a circa 8000 euro nell'anno 2019, 6200 euro nell'anno 2020, non provvedendo al deposito, pur richiesto, di aggiornamenti successivi.
L'appellante ha contestato la decisione, censurando la mancata valutazione dell'essersi ella dedicata esclusivamente alla cura della famiglia durante la convivenza coniugale e la inadeguata comparazione delle situazioni dei coniugi, per essere il titolare di un CP_1
lavoro stabile con redditi non completamente documentati a fronte della propria condizione precaria quale docente a tempo determinato.
La decisione del Tribunale non è censurabile.
L'istruttoria espletata nel presente grado ha accertato, invero, che la ha Pt_1
lavorato come insegnante con contratto a tempo determinato per gli anni scolastici
2022-2023 e 2023-2024, percependo l'indennità NASPI nei periodi di assenza di lavoro;
10 analogamente è verosimilmente avvenuto negli anni scolastici successivi, rimanendo in attesa di essere inserita nella graduatoria di ruolo (informazioni pervenute dal Servizio sociale in occasione delle verifiche effettuate sulle condizioni complessive del nucleo familiare); il ha documentato una redditività da lavoro più o meno analoga a CP_1
quella originaria e nella recente attualità pari a circa 1250 euro mensili, quale dipendente della cooperativa di servizio taxi;
la beneficia tuttora dell'utilità economica Pt_1
indiretta riconducibile all'assegnazione della casa familiare, di esclusiva proprietà del coniuge.
La capacità concreta di lavoro in capo alla il sostegno già fornitole dal coniuge Pt_1
con la disponibilità della casa coniugale escludono un divario economico tra le rispettive situazioni che giustifichi una prestazione ulteriore a carico del e a favore della CP_1
Pt_1
L'impugnazione sul punto va dunque respinta.
Mantenimento figlio
Il Tribunale, comparate le risorse dei coniugi, considerati i tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore e i relativi impegni di cura del minore nonchè il contributo fornito dal padre con la disponibilità della casa, ha determinato il contributo paterno al mantenimento del figlio nell'importo di 200,00 euro mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, confermando in via definitiva la statuizione provvisoria già vigente per effetto dei provvedimenti presidenziali.
L'importo, calcolato all'attualità, corrisponde alla somma odierna di 241,00 euro circa mensili.
L'appellante contesta la statuizione in via subordinata al rigetto dell'impugnazione relativa all'assegno per lei stessa, chiedendone, in tal caso, la riforma con conseguente rideterminazione del contributo paterno in 500,00 euro mensili oltre il 70% delle spese straordinarie.
La decisione del Tribunale non è censurabile.
La permanenza del minore presso ciascun genitore è sostanzialmente paritaria, situazione che impone al cui è posto l'obbligo del contributo versato all'altro CP_1
genitore, di provvedere già in via diretta a tutte le esigenze quotidiane del minore per i
11 tempi di presenza del figlio presso di lui: la circostanza, unitamente agli altri fattori economici diretti e indiretti anzi esposti, giustificano la misura dell'assegno riconosciuto alla er il minore e la pari ripartizione delle spese straordinarie. Pt_1
L'impugnazione sul punto va pertanto respinta.
Il tenore della decisione, stante la parziale riforma in punto di affidamento del minore, da entrambe le parti richiesta e fondata esclusivamente sull'evoluzione positiva delle dinamiche relazionali tra i coniugi, giustifica la conferma della pronuncia di primo grado sulle spese processuali nonchè la parziale compensazione, in misura della metà, delle spese processuali del presente grado, che per la residua metà, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell'appellante in ragione della soccombenza sugli altri profili di impugnazione.
p.q.m.
la Corte definitivamente pronunziando, con l'intervento del Procuratore Generale, in parziale accoglimento degli appelli rispettivamente proposti dalle parti e in parziale riforma della decisione di primo grado, nel resto confermata, così provvede:
-revoca l'affidamento al Servizio sociale e affida il figlio ad entrambi i genitori i Per_1
quali eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente per la gestione ordinaria e congiuntamente per le questioni di maggior interesse per la vita del minore;
-rigetta nel resto l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
; CP_1
-compensa tra le parti in misura della metà le spese processuali del presente grado di giudizio e condanna al pagamento in favore di della Parte_1 Controparte_1
residua metà, liquidata in detta misura pari alla somma complessiva di 2300,00 euro per compensi professionali, oltre spese forfetarie pari al 15% dei compensi, Iva e contributi di legge.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione del 30.10.2025
Il Presidente estensore
NA RI LI
12
La Corte, composta dai magistrati
NA RI LI Presidente relatore
NA Chiara Giammusso Consigliere
Antonella Marrone Consigliere riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in secondo grado al n. R.G. 1964/2023, trattenuta in decisione alla scadenza delle note scritte sostitutive dell'udienza del 18.9.2025, vertente tra rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Zordan e presso Parte_1 quest'ultima elettivamente domiciliata in Roma, via G. Nicotera n. 29, per procura allegata al ricorso in appello appellante e
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Caterina Leonardi e Controparte_1
LA TT e presso questi ultimi elettivamente domiciliato in Roma, viale Liegi n. 48-a/50, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta appellato/appellante incidentale e con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1066/23 del Tribunale di Roma del 28.12.2022/23.1.2023
1 Conclusioni
Parte appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, in riforma parziale della Sentenza n. 1066/2023 pubbl. il 23/01/2023 RG n. 69787/2016 emessa dal Tribunale civile di Roma, Prima Sezione: -addebitare la separazione dei coniugi in capo al Sig. fissando un mantenimento Controparte_1 mensile per la moglie nella somma che si riterrà di giustizia o comunque un risarcimento del danno;
- disporre, previa audizione del minore, l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, con modifica delle modalità di frequentazioni così come indicate nelle note del 17.9.2025 , revocando l'affido ai servizi sociali. - condannare il Sig. a corrispondere alla CP_1 moglie: - euro 300,00 quale contributo al mantenimento di quest'ultima, considerando la permanenza della precarietà lavorativa come da originario provvedimento presidenziale;
-condannare il Sig. a corrispondere il 70% delle spese CP_1 straordinarie per il figlio per le ragioni sopra indicate. -confermare il contenuto Per_1 della Sentenza n. 1066/2023 pubbl. il 23/01/2023 RG n. 69787/2016 emessa dal Tribunale civile di Roma, Prima Sezione, con riferimento ai capi non impugnati. -con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In subordine nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'll.ma Corte d'Appello non dovesse accogliere la domanda relativa alla corresponsione da parte del marito alla moglie, quale contributo al mantenimento, nell'importo di euro 300,00, si chiede che, quanto meno, il contributo al mantenimento del figlio venga aumentato ad euro 500,00 come peraltro già richiesto nella memoria di costituzione nel giudizio di primo grado.”
Parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, I. rigettare l'appello proposto da ad eccezione della avversa domanda di riforma parziale della Parte_1 sen 23, resa inter partes dal Tribunale di Roma, Prima Sezione Civile, in data 16.12.2022, pubblicata il successivo 23.01.2023, nel procedimento n. 69787/2016 R.G, nella parte in cui affida il minore ai servizi sociali piuttosto che ad entrambi i genitori;
II. accogliere l'appello incidentale proposto dal Sig.
[...]
e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 1066/2023, r CP_1 ribunale di Roma, Prima Sezione Civile, in data 16.12.2022, pubblicata il successivo 23.01.2023, nel procedimento n. 69787/2016 R.G: a) disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori;
b) condannare la Sig.ra Pt_1 al pagamento delle spese legali in favore del Sig. in relazione a t
[...] CP_1 imenti contra principiati nel primo grado di giud ettati dal Tribunale;
III. condannare la Sig.ra al pagamento in favore del Sig. Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite de di giudizio.”
Premesso che con ricorso depositato il 17.10.2016 adiva il Tribunale di Roma per Controparte_1
chiedere la pronuncia di separazione dalla coniuge, con la quale aveva Parte_1
2 contratto matrimonio il 15.9.2009, chiedendo altresì l'addebito della separazione alla moglie, l'affidamento condiviso del figlio (n. il 16.1.2012) con collocamento Per_1
presso la madre nella casa familiare a lei assegnata e regolamentazione della permanenza del minore presso di sé, la fissazione di un contributo paterno per il mantenimento ordinario del figlio dell'importo mensile di 200,00 euro con ripartizione paritaria delle spese straordinarie da sostenere per il minore;
costituitasi in giudizio, non si opponeva alla domanda di separazione Parte_1
né a quella di affidamento condiviso del minore con collocamento presso di sé ma chiedeva in via riconvenzionale l'addebito della separazione al coniuge, l'attribuzione di un assegno di mantenimento per sé dell'importo mensile di 500,00 euro e la fissazione di un contributo paterno per il mantenimento ordinario del minore di 800,00 euro mensili;
chiedeva, inoltre, di essere autorizzata a trasferirsi ad Enna con il figlio;
con ordinanza in data 9.5.2017 il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori collocandolo presso la madre a cui assegnava la casa familiare, poneva a carico del l'importo CP_1
complessivo mensile di 500,00 euro per il mantenimento del figlio e della moglie;
rigettava la domanda della di autorizzazione al trasferimento in Sicilia, Pt_1
disponendo il rientro del minore a Roma;
espletata consulenza tecnica d'ufficio, con ordinanza emessa in data 30.6.2018 il
Tribunale, a modifica dei provvedimenti presidenziali provvisori e urgenti, affidava il figlio al Servizio Sociale confermando il collocamento presso la madre e Per_1
prevedendo che, qualora la avesse deciso di trasferirsi in Sicilia, il minore Pt_1
sarebbe stato collocato presso il padre a Roma;
con sentenza non definitiva n. 14708/2019 in data 11.7.2019 il Tribunale pronunciava la separazione personale dei coniugi;
con ordinanza del 18.2.2022 il Giudice istruttore riduceva l'importo mensile posto a carico del a titolo di mantenimento della moglie alla misura di 150,00 euro;
CP_1
all'esito dell'istruttoria, con la sentenza impugnata, il Tribunale così definiva le domande accessorie alla separazione: -rigettava le domande di addebito della separazione formulata da entrambi;
-confermava l'affidamento del minore al Servizio Sociale con
3 collocamento presso la madre e regolava la permanenza del minore presso il padre;
- assegnava la casa familiare alla -revocava l'assegno di mantenimento alla Pt_1
-imponeva al un contributo paterno per il mantenimento ordinario Pt_1 CP_1
del figlio dell'importo mensile di 200,00 euro con ripartizione paritaria tra i genitori delle spese straordinarie;
compensava le spese di lite tra le parti;
con ricorso depositato il 13.4.2023 la a proposto appello avverso la sentenza Pt_1
contestando la decisione in punto di addebito, di affidamento del minore e di mantenimento per sé e per il figlio;
ha pertanto chiesto, in riforma della decisione,
l'addebito della separazione al coniuge, l'affidamento condiviso del figlio, l'attribuzione di un assegno di mantenimento per sé dell'importo mensile di 300,00 euro o, in via subordinata, l'aumento del contributo paterno per il mantenimento di a 500,00 Per_1
euro, con condanna del alle spese di entrambi i gradi di giudizio;
in via CP_1
istruttoria, ha chiesto l'audizione del minore;
costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 27.6.2024, il ha contestato il CP_1
fondamento dell'appello nel merito e ne ha chiesto il rigetto ad eccezione del motivo di impugnazione sull'affidamento del figlio, cui ha aderito, proponendo anch'egli appello sul punto chiedendo, in riforma della decisione impugnata, l'affidamento condiviso del minore;
con il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di comparizione le parti sono state invitate a produrre documentazione aggiornata sulle rispettive condizioni economico- patrimoniali ed autorizzate al deposito di successive note e repliche difensive;
è stata altresì richiesta al Servizio Sociale affidatario una relazione aggiornata sulla condizione del minore;
con le note depositate il 14.11.2024 l'appellante, mutando le conclusioni sul punto proposte con l'appello, ha chiesto la modifica delle modalità di permanenza del figlio presso il padre, cui l'appellato, con le note depositate il 9.5.2025, si è opposto;
con decreto presidenziale del 16.6.2025 si è provveduto alla sostituzione del relatore;
il Procuratore Generale ha espresso il proprio parere con atto depositato il 22.6.2025;
4 l'udienza del 18.9.2025 è stata sostituita con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; nelle note a tal fine depositate i procuratori delle parti si sono riportati alle conclusioni in atti e la Corte ha deciso nella camera di consiglio di seguito indicata
Motivazione
Addebito della separazione
Il Tribunale, premessi corretti richiami giurisprudenziali in ordine all'indagine sulla intollerabilità della convivenza coniugale da effettuarsi sulla valutazione dei reciproci comportamenti dei coniugi come emergenti nel processo al fine di accertare se le eventuali violazioni dei doveri matrimoniali fossero intervenuti in una situazione già sussistente di crisi coniugale ovvero ne fossero la causa nonché sull'onere della relativa prova, individuata con precisione la rispettiva prospettazione delle parti in punto di addebito della separazione, ha respinto le reciproche domande ritenendo provato dall'istruttoria espletata che l'intollerabilità della convivenza tra i coniugi sia stata effetto di un deterioramento dell'affetto coniugale reciprocamente maturato nel tempo e non imputabile, pertanto, ad un'esclusiva responsabilità dell'uno o dell'altro coniuge come rispettivamente richiesto dalle parti. Il primo giudice, in particolare, ritenute prive di valenza probatoria le audioregistrazioni depositate dalla parzialmente trascritte Pt_1
e contestate dalla controparte, ha evidenziato, a fondamento del proprio convincimento, che le reciproche querele e le dichiarazioni rese dai testi da ciascuna parte citati comprovavano certamente un rapporto coniugale compromesso da una forte conflittualità coinvolgente anche le rispettive famiglie di origine e caratterizzato da frequenti discussioni tra i coniugi anche in presenza di terzi, senza tuttavia poter supportare un'attribuzione di esclusiva responsabilità dell'uno o dell'altro; ha osservato ancora il primo giudice che, anche alla luce del vissuto di coppia narrato dai coniugi in sede di consulenza tecnica, trasparivano risalenti contrasti di approccio genitoriale alla cura ed educazione del figlio e altrettanto risalenti relazioni conflittuali coinvolgenti i rispettivi nuclei familiari.
L'appellante contesta la statuizione argomentando l'erronea valutazione dei riscontri istruttori forniti sulle condotte violente attuate dal coniuge nei suoi confronti, di per sé sufficienti alla pronuncia di addebito, censurando: -la negazione di valenza probatoria
5 delle audioregistrazioni prodotte;
-l'omessa valutazione dei fatti di violenza fisica e verbale descritti dai testi e;
- la valutazione Testimone_1 Testimone_2
della personalità del coniuge emergente dalla relazione di consulenza tecnica;
-il rinvio a giudizio del coniuge per i fatti di maltrattamenti da lei denunciati, confortati dall'istruttoria testimoniale svolta nel procedimento penale in corso, depositando e chiedendo l'ammissione in giudizio dei relativi verbali di udienza.
L'appellato ha contestato il fondamento dell'appello e ne ha chiesto il rigetto fatta eccezione per la censura della statuizione relativa all'affido del minore che anch'egli ha chiesto riformarsi nei termini prospettati dalla controparte.
La decisione del Tribunale non è censurabile.
L'istruttoria per testi compiuta in primo grado ha fornito riscontri dei seguenti fatti, di conoscenza diretta dei testi, rispettivamente posti dalle parti a fondamento della propria domanda di addebito della separazione e valutabili ai fini di far emergere i reciproci comportamenti: -la mpediva al coniuge una gestione in autonomia del figlio, Pt_1
del quale attuava una gestione diretta in via esclusiva, non consentendo a padre e figlio normali occasioni di socialità con altri padri e figli né che il padre potesse riprendere da scuola il figlio, ove non lei presente (teste amico di entrambi i coniugi;
teste Tes_3
cugino del teste , fratello dell'appellato); -in Testimone_4 CP_1 Testimone_5
occasione di una cena con amici (collocabile temporalmente nel 2015/2016), all'opinione di dover la coniuge lavorare, espressa dal la reagiva CP_1 Pt_1
sputando addosso al coniuge e lanciandogli un piatto con del cibo (teste ; -il Tes_3
marito desiderava che la coniuge svolgesse una propria attività di lavoro mentre la ifiutava l'idea, l'argomento era motivo di frequenti discussioni tra i coniugi in Pt_1
presenza di terzi (teste ; -nell'estate 2016/2027 la nveiva con Testimone_4 Pt_1
toni accesi nei confronti del marito, che cercava di calmarla, poi ella allontanandosi alla guida dell'autovettura (teste persona estranea alle amicizie dei coniugi, Tes_6
trovatasi ad assistere all'episodio); -nel 2014, durante una permanenza dei coniugi presso l'abitazione dei genitori della il fu visto picchiare la coniuge tenendola Pt_1 CP_1
ferma sul letto (teste , nipote della dodicenne all'epoca Testimone_1 Pt_1
dei fatti); poco dopo, rivolto alla suocera, che appena prima era intervenuta su allerta
6 del nipote trovando la propria figlia in lacrime, profferiva insulti e minacce nei confronti della coniuge;
il aveva avuto un simile tono offensivo e minaccioso anche CP_1
durante una telefonata (teste , madre della -in occasione di una Tes_2 Pt_1
venuta dei familiari della coniuge a Roma, il al telefono con la he si CP_1 Pt_1
era recata ad incontrare i suddetti congiunti, si esprimeva con insulti e minacce perchè contrariato dall'iniziativa della coniuge (teste sorella dell'appellante). Testimone_7
Anche volendo trascurare il corretto rilievo sollevato dal Tribunale circa la provenienza delle dichiarazioni testimoniali di parte sclusivamente da stretti congiunti della Pt_1
stessa, e, quanto all'unica testimonianza oculare di una condotta violenta attribuita al addirittura dai ricordi di un teste dodicenne all'epoca dei fatti, come anche CP_1
trascurando le contraddizioni riscontrabili tra le versioni dei testi circa l'imputabilità alla volontà dell'uno o dell'altro coniuge di mancate opportunità lavorative della Pt_1
deve osservarsi che emergono -al più- reciproche condotte offensive e violente, attestate quanto alla dagli unici testi non riconducibili alla sfera familiare Pt_1 Tes_3 [...]
. Suddetta reciprocità, se pure non giustifica le singole rispettive condotte, Tes_4
di per sé gravi e riprovevoli, elide tuttavia di per sé la possibilità di un'attribuzione esclusiva della crisi coniugale al in ragione dell'omogeneità dei comportamenti CP_1
dimostrati in capo alla coniuge (lancio di un piatto e sputo), e dell'impossibilità per il giudice del merito di stabilire se e fino a che punto la condotta in violazione dei doveri matrimoniali dell'un coniuge abbia dato causa a quella dell'altro.
Su tale valutazione non può incidere alcuno degli elementi di giudizio ribaditi in questa sede dall'appellante: non il contenuto di audioregistrazioni contestate dalla controparte quanto ad autenticità, provenienza, riferimento temporale;
non alcune valutazioni sulla personalità del effettuate nel contesto dell'accertamento tecnico diretto ad CP_1
acquisire elementi di giudizio sulla relazione genitoriale e finalizzata alla decisione in punto di responsabilità genitoriale;
non alcune dichiarazioni testimoniali rese nel processo penale, allo stato definito in primo grado con sentenza 19.11.2024 che, alla stregua di un'istruttoria completa e ben più ampia di quella espletata nel presente giudizio (avendo il giudice penale anche acquisito le sopra menzionate audioregistrazioni), ha escluso la sussistenza del reato di maltrattamenti perché “il fatto
7 non sussiste”, affermando la responsabilità penale del per il diverso reato di CP_1
minaccia di cui all'art. 612 c.p.. per episodi chiaramente ricondotti dallo stesso giudice penale ad un clima di conflitto coniugale esasperato, in cui dovevano escludersi soprusi e vessazioni dell'un coniuge ( verso l'altro e dove quest'ultima era CP_1 Pt_1
riscontrabile in una posizione di assoluta parità nella tenuta dei rapporti conflittuali.
Deve concludersi pertanto che la sul quale incombeva l'onere, avendo Pt_1
dimostrato non reiterate condotte maltrattanti o violente del coniuge, ma (con le riserve di attendibilità della prova per testi su un fatto avvenuto allorchè il teste aveva dodici anni e in un clima di elevata conflittualità coniugale già preesistente), un unico episodio, da lei stessa ridimensionato nel contesto dell'istruttoria penale nell'essere stata strattonata e buttata sul letto, non ha dimostrato una violazione particolarmente grave che da sola può giustificare l'intollerabilità della convivenza e l'addebitabilità della separazione poiché il ha dimostrato a sua volta un episodio di violenza (il lancio CP_1
del piatto) attribuito alla coniuge sulla base di una prova testimoniale di soggetto pienamente attendibile: i singoli comportamenti, tra loro comparabili in quanto omogenei (vedi Cass. civ. n. 22294/24) escludono, invero, una prevalenza dell'uno o dell'altro in termini di responsabilità nel fallimento dell'unione coniugale, confortando invece il convincimento di una relazione coniugale conflittuale risalente nel tempo, molto verosimilmente originata da contrasti di approccio alla gestione del figlio e degenerata sino al disfacimento attraverso reciproche condotte riprovevoli.
L'impugnazione sul punto va pertanto respinta.
Affidamento figlio
Il Tribunale ha affidato oggi tredicenne, al Servizio sociale, ritenuto unica Per_1
modalità per porre argine alle condotte pregiudizievoli per il minore, effetto della elevata criticità genitoriale nella condivisione del figlio, non attenuatasi in forza dell'intervento istituzionale già disposto nel corso del giudizio nè della consulenza tecnica espletata: le rispettive disfunzionalità genitoriali, individuate nell'eccessivo investimento simbiotico da parte della madre e nel coinvolgimento nel conflitto coniugale da parte del padre, insieme all'incapacità di comunicare tra i genitori, avevano procurato evidenti aree di vulnerabilità nel minore chiaramente descritte nella relazione di consulenza tecnica e
8 rendevano non percorribile il regime di affidamento condiviso né il regime esclusivo, idonei entrambi, allo stato della decisione, a favorire una situazione di non tutelabilità del minore.
Entrambe le parti contestano la decisione, formulando una comune richiesta di affidamento condiviso del figlio, che, alla luce dell'evoluzione dei rapporti attestata dalle informazioni pervenute dal Servizio sociale affidatario, può essere accolta.
Con le relazioni di aggiornamento del febbraio e giugno 2025, richieste dalla Corte, il
Servizio, invero, riferisce che la coppia genitoriale ha raggiunto un equilibrio in termini di capacità comunicativa e riesce a confrontarsi rispetto ad aspetti della vita quotidiana;
il piano di frequentazione tra padre e figlio viene rispettato;
entrambi i genitori hanno adottato modalità flessibili con maggiore disponibilità alla comprensione ed agevolazione dell'esigenze di ciascuno nell'interesse del minore;
sono stati effettuati i percorsi di sostegno alla genitorialità; i genitori manifestano una buona capacità nell'organizzazione del tempo con e nella condivisione delle modalità di cura ed Per_1
educazione del figlio: ragioni per le quali il Servizio stesso suggerisce la piena reintegrazione dei genitori nella gestione del figlio.
Non va trascurata, infine, la crescente età del figlio, quasi adolescente, e la conseguente maggiore esigenza di una riferibilità genitoriale adulta piena, presente e capace che provenga dai genitori, anziché dalle istituzioni.
Le concordi richieste delle parti sul punto e le conformi osservazioni del Servizio affidatario rendono, peraltro, non necessaria l'audizione del minore, pur se ultradodicenne.
In accoglimento delle impugnazioni, principale e incidentale, va dunque revocato l'affidamento del minore al Servizio sociale e disposto l'affido condiviso ad entrambi i genitori, fermi restando il collocamento presso la madre e le modalità di permanenza presso il padre come vigenti, che i genitori dovranno via via sempre più saper adattare alle mutevoli esigenze del figlio. Non si ritiene invero di dover intervenire in ordine alla modifica al riguardo richiesta dall'appellante con le note depositate il 14.11.2024 e contestata dalla controparte nelle note depositate il 9.5.2025 (queste ultime autorizzate con il decreto di rinvio di udienza del 2.12.2024), non solo poiché le statuizioni di primo
9 grado sono intervenute all'esito di un giudizio prolungatosi per anni e di un'istruttoria complessa, comprensiva di un intervento istituzionale divenuto poi necessario sotto forma di affidamento del minore, ma soprattutto perché, come sopra osservato, la gestione ordinaria del minore, ormai adolescente, costituirà un'importante verifica della mutata capacità dei genitori, da entrambi prospettata, di porsi non più conflittuali come in precedenza ma attenti alle effettive esigenze del figlio. Né, infine, il Servizio affidatario ha segnalato alcuna criticità nel regime sostanzialmente paritetico disposto, rispetto al quale deve ritenersi, dunque, che il minore non abbia manifestato disagi o difficoltà organizzative o desiderio di diverse modalità.
Mantenimento coniuge
Il Tribunale, confermata per il passato la statuizione provvisoria, in forza della quale era stato riconosciuto alla n assegno per il mantenimento di lei stessa (dapprima Pt_1
pari a 300 quindi ridotto a 150 euro mensili nel corso del giudizio), rigettava la domanda proposta dalla per il futuro a decorrere dalla pronuncia di primo grado. Al Pt_1
riguardo accertava che il tassista inserito in una cooperativa, aveva CP_1
documentato un reddito pari a circa 1100 euro mensili alla data dell'instaurazione del giudizio, ridotto per effetto della pandemia e fissato intorno a circa 8000 euro annui nel
2021; la disoccupata in origine, aveva documentato di avere intrapreso nel Pt_1
corso del giudizio l'attività di docente con contratti a tempo determinato dalla quale aveva percepito redditi pari a circa 8000 euro nell'anno 2019, 6200 euro nell'anno 2020, non provvedendo al deposito, pur richiesto, di aggiornamenti successivi.
L'appellante ha contestato la decisione, censurando la mancata valutazione dell'essersi ella dedicata esclusivamente alla cura della famiglia durante la convivenza coniugale e la inadeguata comparazione delle situazioni dei coniugi, per essere il titolare di un CP_1
lavoro stabile con redditi non completamente documentati a fronte della propria condizione precaria quale docente a tempo determinato.
La decisione del Tribunale non è censurabile.
L'istruttoria espletata nel presente grado ha accertato, invero, che la ha Pt_1
lavorato come insegnante con contratto a tempo determinato per gli anni scolastici
2022-2023 e 2023-2024, percependo l'indennità NASPI nei periodi di assenza di lavoro;
10 analogamente è verosimilmente avvenuto negli anni scolastici successivi, rimanendo in attesa di essere inserita nella graduatoria di ruolo (informazioni pervenute dal Servizio sociale in occasione delle verifiche effettuate sulle condizioni complessive del nucleo familiare); il ha documentato una redditività da lavoro più o meno analoga a CP_1
quella originaria e nella recente attualità pari a circa 1250 euro mensili, quale dipendente della cooperativa di servizio taxi;
la beneficia tuttora dell'utilità economica Pt_1
indiretta riconducibile all'assegnazione della casa familiare, di esclusiva proprietà del coniuge.
La capacità concreta di lavoro in capo alla il sostegno già fornitole dal coniuge Pt_1
con la disponibilità della casa coniugale escludono un divario economico tra le rispettive situazioni che giustifichi una prestazione ulteriore a carico del e a favore della CP_1
Pt_1
L'impugnazione sul punto va dunque respinta.
Mantenimento figlio
Il Tribunale, comparate le risorse dei coniugi, considerati i tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore e i relativi impegni di cura del minore nonchè il contributo fornito dal padre con la disponibilità della casa, ha determinato il contributo paterno al mantenimento del figlio nell'importo di 200,00 euro mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, confermando in via definitiva la statuizione provvisoria già vigente per effetto dei provvedimenti presidenziali.
L'importo, calcolato all'attualità, corrisponde alla somma odierna di 241,00 euro circa mensili.
L'appellante contesta la statuizione in via subordinata al rigetto dell'impugnazione relativa all'assegno per lei stessa, chiedendone, in tal caso, la riforma con conseguente rideterminazione del contributo paterno in 500,00 euro mensili oltre il 70% delle spese straordinarie.
La decisione del Tribunale non è censurabile.
La permanenza del minore presso ciascun genitore è sostanzialmente paritaria, situazione che impone al cui è posto l'obbligo del contributo versato all'altro CP_1
genitore, di provvedere già in via diretta a tutte le esigenze quotidiane del minore per i
11 tempi di presenza del figlio presso di lui: la circostanza, unitamente agli altri fattori economici diretti e indiretti anzi esposti, giustificano la misura dell'assegno riconosciuto alla er il minore e la pari ripartizione delle spese straordinarie. Pt_1
L'impugnazione sul punto va pertanto respinta.
Il tenore della decisione, stante la parziale riforma in punto di affidamento del minore, da entrambe le parti richiesta e fondata esclusivamente sull'evoluzione positiva delle dinamiche relazionali tra i coniugi, giustifica la conferma della pronuncia di primo grado sulle spese processuali nonchè la parziale compensazione, in misura della metà, delle spese processuali del presente grado, che per la residua metà, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell'appellante in ragione della soccombenza sugli altri profili di impugnazione.
p.q.m.
la Corte definitivamente pronunziando, con l'intervento del Procuratore Generale, in parziale accoglimento degli appelli rispettivamente proposti dalle parti e in parziale riforma della decisione di primo grado, nel resto confermata, così provvede:
-revoca l'affidamento al Servizio sociale e affida il figlio ad entrambi i genitori i Per_1
quali eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente per la gestione ordinaria e congiuntamente per le questioni di maggior interesse per la vita del minore;
-rigetta nel resto l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
; CP_1
-compensa tra le parti in misura della metà le spese processuali del presente grado di giudizio e condanna al pagamento in favore di della Parte_1 Controparte_1
residua metà, liquidata in detta misura pari alla somma complessiva di 2300,00 euro per compensi professionali, oltre spese forfetarie pari al 15% dei compensi, Iva e contributi di legge.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione del 30.10.2025
Il Presidente estensore
NA RI LI
12