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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 17/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 994/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
SEZIONE CIVILE
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Carlo SABATINI – Presidente rel. est. dott. Roberto Colonnello - Giudice dott. Franco D'Ammando - Giudice
nel procedimento di reclamo iscritto al n. 994/2024 R.G. promosso da:
, nato a [...] in data [...] - Parte_1
cod. fisc. - residente a [...]
5, domiciliato in Rieti viale Matteucci n. 10/f presso e nello studio dell'Avv. Fabiola
Giovannelli, del foro di Rieti, che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti reclamante
CONTRO
società a responsabilità limitata unipersonale costituita in Controparte_1
Italia ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, con sede legale in
Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1, capitale sociale di Euro 10.000,00 (diecimila/00) interamente versato, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso Belluno
n. (la “Società”), in persona dell'Amministratore Unico e legale P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, signor , nato a [...] il [...], CP_2
e domiciliato per la carica presso la società che rappresenta, e per essa quale procuratrice la socio unico, con sede legale in San Donato Milanese, Controparte_3
Via dell'Unione Europea n.6/A-6/B, c.f. e p. iva , giusta procura del P.IVA_2
18/10/2022 in autentica del Dr. Notaio in Pordenone (Rep N. 311663. – Persona_1
Racc. N. 41583) registrata a Pordenone il 20/10/2022 al n.15129, serie 1T, quest'ultima in persona del procuratore speciale , nata a [...] il 15 febbraio Parte_2
1974, codice fiscale , giusta procura del 21/10/2022, Repertorio N. CodiceFiscale_2
5488 - Raccolta N. 4129, registrata a Milano in data 21/10/2022 al n. 108055 serie 1T, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avvocato Andrea Fioretti del Foro di Roma - cod. fisc. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in CodiceFiscale_3
Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9/10, giusta procura allegata reclamata
letto il reclamo, letta la comparsa di risposta e le note autorizzate;
ha emesso, a scioglimento della riserva assunta all'udienza che precede, la seguente
ORDINANZA
Con reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. depositato il 9.09.2024 e ritualmente notificato in uno con il decreto di fissazione di udienza a , e per essa quale Controparte_1
procuratrice a , ha Controparte_3 Parte_1 chiesto la riforma dell'ordinanza del 25.08.2024 (comunicata il 26.08.2024) - che dichiarava
“inammissibile e in ogni caso infondato” il reclamo proposto dal debitore ex art. 591 ter c.p.c. avverso il verbale di aggiudicazione redatto dal professionista delegato in data
09.05.2024, rigettando il ricorso depositato in data 27.05.2024 dall'Avv. Fabiola Giovannelli
– e quindi ha chiesto:
1- revocare l'aggiudicazione del 9 maggio 2024;
2- revocare tutti gli avvisi di vendita basati sulla perizia di stima del Geom. CP_4
[...]
3- disporre una nuova perizia di stima in sostituzione di quella in atti della procedura esecutiva, redatta dal Geom. Controparte_4
Instaurato il contraddittorio nell'introdotto procedimento con la costituzione della società reclamata, la stessa contestava in rito l'ammissibilità del reclamo avverso il detto provvedimento, ritenendo al più esperibile opposizione agli atti esecutivi, e nel merito la sua fondatezza: all'udienza il 4 novembre 2024 il Collegio, sentite le parti, concedeva termine per note e quindi tratteneva la causa in decisione.
Il reclamo proposto da merita di essere rigettato. Parte_1
Invero, i proposti motivi di reclamo non scalfiscono in alcun modo la dirimente valutazione, correttamente operata dal Giudice di prime cure e qui condivisa, di inammissibilità dell'originario reclamo proposto dinanzi il G.E. ex art. 591 ter cpc.
Il reclamante, invero, con il detto ricorso aveva lamentato non un già un vizio in sé degli atti e dell'attività posti in essere dal professionista delegato nella procedura di esecuzione immobiliare, ma aveva lamentato la coerenza degli atti posti in essere dal delegato medesimo (in particolare: l'avviso di vendita e la successiva aggiudicazione) con un atto a monte con cui il GE, rigettando l'istanza di sospensione della vendita depositata dal debitore, aveva confermato, in data 8.5.2024, il contenuto dell'ordinanza di vendita e ciò in pendenza del termine dato all'esperto per fornire i detti chiarimenti.
Ne consegue che gli atti del professionista delegato risultavano correttamente posti in essere: il professionista delegato altro non ha fatto se non dare attuazione ad un provvedimento del G.E.
È proprio tale provvedimento del G.E., al più, che avrebbe dovuto essere opposto ex art. 617, comma 2 cpc nel termine previsto da tale disposizione ove si fosse lamentata la sua acritica adesione ad una valutazione operata dall'esperto stimatore da ritenere, a sua volta, non correttamente operata.
In sostanza, il reclamante ha cercato di recuperare le facoltà processuali dalle quali era decaduto non proponendo l'opposizione agli atti esecutivi nel termine di 20 gg. dalla comunicazione del provvedimento del G.E. “a monte” mediante un successivo ricorso ex art. 591 ter cpc avverso il successivo e consequenziale atto posto in essere dal delegato.
Risulta a tal punto superfluo valutare nel merito i motivi del reclamo introduttivo del presente procedimento inerenti la presunta illegittimità dell'aggiudicazione del compendio immobiliare dichiarata dal professionista delegato sulla base di una asserita non corretta valutazione del bene aggiudicato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
In applicazione dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. 115/2002, atteso l'esito del reclamo, occorre dare atto della sussistenza del presupposto, a carico della parte reclamante, dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Il Collegio, visto l'art. 669 terdecies c.p.c.,
DICHIARA inammissibile il reclamo proposto da Parte_1
CONDANNA
a rifondere a e per essa quale Parte_1 Controparte_1
procuratrice la e spese di lite che liquida in 4217,00 euro Controparte_3
oltre accessori;
Ai fini dell'applicazione dell'art. l'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, DA'
ATTO della sussistenza del presupposto, a carico di parte reclamante, dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Rieti il 13 marzo 2025
IL PRESIDENTE relatore ed estensore
Dott. Carlo Sabatini
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
SEZIONE CIVILE
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Carlo SABATINI – Presidente rel. est. dott. Roberto Colonnello - Giudice dott. Franco D'Ammando - Giudice
nel procedimento di reclamo iscritto al n. 994/2024 R.G. promosso da:
, nato a [...] in data [...] - Parte_1
cod. fisc. - residente a [...]
5, domiciliato in Rieti viale Matteucci n. 10/f presso e nello studio dell'Avv. Fabiola
Giovannelli, del foro di Rieti, che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti reclamante
CONTRO
società a responsabilità limitata unipersonale costituita in Controparte_1
Italia ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, con sede legale in
Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1, capitale sociale di Euro 10.000,00 (diecimila/00) interamente versato, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso Belluno
n. (la “Società”), in persona dell'Amministratore Unico e legale P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, signor , nato a [...] il [...], CP_2
e domiciliato per la carica presso la società che rappresenta, e per essa quale procuratrice la socio unico, con sede legale in San Donato Milanese, Controparte_3
Via dell'Unione Europea n.6/A-6/B, c.f. e p. iva , giusta procura del P.IVA_2
18/10/2022 in autentica del Dr. Notaio in Pordenone (Rep N. 311663. – Persona_1
Racc. N. 41583) registrata a Pordenone il 20/10/2022 al n.15129, serie 1T, quest'ultima in persona del procuratore speciale , nata a [...] il 15 febbraio Parte_2
1974, codice fiscale , giusta procura del 21/10/2022, Repertorio N. CodiceFiscale_2
5488 - Raccolta N. 4129, registrata a Milano in data 21/10/2022 al n. 108055 serie 1T, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avvocato Andrea Fioretti del Foro di Roma - cod. fisc. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in CodiceFiscale_3
Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9/10, giusta procura allegata reclamata
letto il reclamo, letta la comparsa di risposta e le note autorizzate;
ha emesso, a scioglimento della riserva assunta all'udienza che precede, la seguente
ORDINANZA
Con reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. depositato il 9.09.2024 e ritualmente notificato in uno con il decreto di fissazione di udienza a , e per essa quale Controparte_1
procuratrice a , ha Controparte_3 Parte_1 chiesto la riforma dell'ordinanza del 25.08.2024 (comunicata il 26.08.2024) - che dichiarava
“inammissibile e in ogni caso infondato” il reclamo proposto dal debitore ex art. 591 ter c.p.c. avverso il verbale di aggiudicazione redatto dal professionista delegato in data
09.05.2024, rigettando il ricorso depositato in data 27.05.2024 dall'Avv. Fabiola Giovannelli
– e quindi ha chiesto:
1- revocare l'aggiudicazione del 9 maggio 2024;
2- revocare tutti gli avvisi di vendita basati sulla perizia di stima del Geom. CP_4
[...]
3- disporre una nuova perizia di stima in sostituzione di quella in atti della procedura esecutiva, redatta dal Geom. Controparte_4
Instaurato il contraddittorio nell'introdotto procedimento con la costituzione della società reclamata, la stessa contestava in rito l'ammissibilità del reclamo avverso il detto provvedimento, ritenendo al più esperibile opposizione agli atti esecutivi, e nel merito la sua fondatezza: all'udienza il 4 novembre 2024 il Collegio, sentite le parti, concedeva termine per note e quindi tratteneva la causa in decisione.
Il reclamo proposto da merita di essere rigettato. Parte_1
Invero, i proposti motivi di reclamo non scalfiscono in alcun modo la dirimente valutazione, correttamente operata dal Giudice di prime cure e qui condivisa, di inammissibilità dell'originario reclamo proposto dinanzi il G.E. ex art. 591 ter cpc.
Il reclamante, invero, con il detto ricorso aveva lamentato non un già un vizio in sé degli atti e dell'attività posti in essere dal professionista delegato nella procedura di esecuzione immobiliare, ma aveva lamentato la coerenza degli atti posti in essere dal delegato medesimo (in particolare: l'avviso di vendita e la successiva aggiudicazione) con un atto a monte con cui il GE, rigettando l'istanza di sospensione della vendita depositata dal debitore, aveva confermato, in data 8.5.2024, il contenuto dell'ordinanza di vendita e ciò in pendenza del termine dato all'esperto per fornire i detti chiarimenti.
Ne consegue che gli atti del professionista delegato risultavano correttamente posti in essere: il professionista delegato altro non ha fatto se non dare attuazione ad un provvedimento del G.E.
È proprio tale provvedimento del G.E., al più, che avrebbe dovuto essere opposto ex art. 617, comma 2 cpc nel termine previsto da tale disposizione ove si fosse lamentata la sua acritica adesione ad una valutazione operata dall'esperto stimatore da ritenere, a sua volta, non correttamente operata.
In sostanza, il reclamante ha cercato di recuperare le facoltà processuali dalle quali era decaduto non proponendo l'opposizione agli atti esecutivi nel termine di 20 gg. dalla comunicazione del provvedimento del G.E. “a monte” mediante un successivo ricorso ex art. 591 ter cpc avverso il successivo e consequenziale atto posto in essere dal delegato.
Risulta a tal punto superfluo valutare nel merito i motivi del reclamo introduttivo del presente procedimento inerenti la presunta illegittimità dell'aggiudicazione del compendio immobiliare dichiarata dal professionista delegato sulla base di una asserita non corretta valutazione del bene aggiudicato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
In applicazione dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. 115/2002, atteso l'esito del reclamo, occorre dare atto della sussistenza del presupposto, a carico della parte reclamante, dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Il Collegio, visto l'art. 669 terdecies c.p.c.,
DICHIARA inammissibile il reclamo proposto da Parte_1
CONDANNA
a rifondere a e per essa quale Parte_1 Controparte_1
procuratrice la e spese di lite che liquida in 4217,00 euro Controparte_3
oltre accessori;
Ai fini dell'applicazione dell'art. l'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, DA'
ATTO della sussistenza del presupposto, a carico di parte reclamante, dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Rieti il 13 marzo 2025
IL PRESIDENTE relatore ed estensore
Dott. Carlo Sabatini