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Sentenza 19 febbraio 2024
Sentenza 19 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/02/2024, n. 7190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7190 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CL HE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di POTENZA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE, che ha concluso chiedendo pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. La difesa ha depositato una memoria difensiva cori la quale, nel ribadire le ragioni dell'impugnazione, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. La difesa della parte civile ha depositato conclusioni Scritte, associandosi alle richieste del Procuratore Generale e chiedendo la liquidazione delle spese del giudizio. Penale Sent. Sez. 4 Num. 7190 Anno 2024 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 07/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di Appello di Potenza, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Potenza, che aveva riconosciuto CL EL colpevole del reato di incendio colposo e lo aveva condannato alla pena di un anno di reclusione, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato pér essere il reato estinto per intervenuta prescrizione, mentre confermava la suddetta sentenza ai fini civili laddove aveva condannato il ricorrente al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile da liquidarsi nel separato giudizio civile. 2. La Corte di Appello, premessi i principi di diritto in tema di esigibilità di condotte conformi a regole cautelari volte a impedire ill realizzarsi di eventi dannosi, riconosceva profili di colpa in capo al CL per avere bruciato all'interno del suo fondo stoppie e residui di lavorazione dei campi senza adottare accorgimenti volti a evitare la propagazione delle fiamme nei terreni circostanti, così che il fuoco si propagava e interessava i fondi confinanti della Soc.coop. agricola Special Foraggi, fino a investire una biga di paglia composta da 8000 balle di paglia che prendevano fuoco. La Corte di Appello confermava il giudizio di responsabilità del CL sulla base delle dichiarazioni delle persone offese, di cui riconosceva l'attendibilità sia in ragione del contenuto non calunnioso delle stesse sia perché confermate dalle dichiarazioni degli altri testimoni e dalle sommarie informazioni assunte nel corso delle indagini preliminari, che venivano acquisite. agli atti, nonché dagli accertamenti eseguiti in ordine alla provenienza delle fiamme. Quanto alla ricorrenza del nesso di causalità, che veniva contestato dalla difesa dell'imputato in quanto la catasta di balle di paglia non risultava adeguatamente protetta e delimitata così da non rappresentare un pericolo per lo sviluppo e la propagazione di fiamme, evidenziava che la serie causale attivata dalla negligente condotta del CL non poteva ritenersi interrotta dall'eventuale inosservanza degli obblighi di protezione gravanti in capo ai titolari dell'azienda posta nel fondo viciniore, poiché ricorreva continuità causale e la mancata protezione della raccolta di balle di fieno non aveva attivato un rischio del tutto nuovo ed eccentrico rispetto a quello determinato dalla condotta del CL. 3. Avverso la suddetta sentenza ha interposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato che ha avanzato tre motivi di ricorso. 1 Con una prima articolazione lamenta violazione dell'art.578 cod.proc.pen. in relazione alle disposizioni penalistiche e a quelle civilistiche che sovraintendono l'accertamento del rapporto di causalità tra la condotta ascritta all'imputato e l'evento, una volta esclusa la rilevanza penalistica di tale condotta per intervenuta estinzione del reato per prescrizione. In partic:olare, deduce la mancata esplorazione e il mancato riconoscimento di rilevanza causale autonoma alla condotta delle persone offese, che avevano violato la regola cautelare di adottare misure di sicurezza nello stoccaggio delle balle di paglia così da prevenire il rischio di sviluppo o di propagazione di incendi, assumendo al contempo una totale mancanza di motivazione sul punto. Assume che era mancato un accertamento sulla rilevanza causale della condotta omissiva e negligente delle persone offese sulla base dei principi civilistici dettati dagli art.2043 e 2055 cod.civ. in termini autonomi rispetto al giudizio sulla responsabilità penale, anche in relazione alla valutazione delle prove assunte nel corso del giudizio al fine dell'acc:ertamento e della comparazione del grado di colpa e della ripartizione delle rispettive responsabilità. In tale contesto i giudici .di merito avrebbero dovuto considerare che l'incendio aveva sostanzialmente interessato il cumulo dei palloni di paglia che erano stati accatastati in assenza di qualsiasi tipo di protezione idoneo a impedire lo sviluppo delle fiamme e che l'incendio si era esteso per l'assenza di precauzioni minime atte a impedire la propagazione delle fiamme, con la conseguenza che tale condotta omissiva aveva essa stessa costituito l'antecedente causale efficiente per la successiva propagazione dell'incendio. Richiama sul punto la pronuncia della Corte Costituzionale n.182/2021 che richiede che, in ipotesi di sopravvenuta pronuncia di estinzione del reato, il giudizio sulla responsabilità dell'imputato, ai fini civili, vada condotta sulla base dell'accertamento degli elemeni:i costitutivi dell'illecito civile. 3.1 Con una seconda articolazione deduce violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento alla valutazione della responsabilità del CL, a fini civili, nella determinazione dell'evento incendiario, in quanto il giudice distrettuale aveva omesso di esaminare l'intero materiale probatorio comprensivo degli elementi dichiarativi che escludevano ovvero ponevano fortemente in dubbio la circostanza che fosse stato il CL a procedere all'abbruciamento delle stoppie, ovvero che le fiamme fossero effettivamente partite'dai terreni in uso all'imputato piuttosto che da una combustione realizzatasi proprio all'interno del fondo delle persone offese, la quale aveva primariamente interessato le balle di fieno non adeguatamente protette e circoscritte e all'uopo evildenziava il contrasto degli elementi dichiarativi raccolti. 3.2 Con una terza articolazione denuncia violazione di legge per erronea applicazione degli art.578, 603 e 533 cod.proc.pen. laddove, una volta stabilito che 2 il giudizio sulla responsabilità del CL ai fini civili andava svolto sulla base di criteri civilistici anche in ordine alla raccolta e alla valutazione delle prove acquisite, sarebbe stato assolutamente necessario, stante il rilevante rilievo civilistico della vicenda con particolare riferimento alla natura e all'entità del danno asseritamente sofferto dalle persone offese, procedere alla rinnovazione del dibattimento con l'assunzione di una perizia onde accertare l'esatta dinamica dello sviluppo delle fiamme, della provenienza delle stesse e del rilievo c:ausale da attribuirsi alla non corretta sistemazione dei balloni di paglia presenti nella proprietà della persona offesa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.In relazione ai motivi di doglianza del ricorrente, va preliminarmente osservato che in punto di vizio motivazionale, compito del giudice di legittimità, allo stato della normativa vigente, è quello di accertare (oltre che la presenza fisica della motivazione) la coerenza logica delle argomentazioni poste dal giudice di merito a sostegno della propria decisione, non già quello di stabilire se la stessa proponga la migliore ricostruzione dei fatti. 2. Neppure il giudice di legittimità è tenuto a condividerne la giustificazione, dovendo invece egli limitarsi a verificare se questa sia coerente con una valutazione di logicità giuridica della fattispecie nell'ambito di una adeguata opinabilità di apprezzamento;
ciò in quanto l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) non consente alla Corte di Cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, essendo estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (sez.4, n. 4842 del 2/12/2003, IA e altri, Rv 229369). È stato affermato, in particolare, che la illogicità della motivazione, censurabile a norma del citato art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), è quella evidente, cioè di spessore' tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata. (Cass. SU n. 47289 del 24/09/2023, Petrella, rv. 226074). Detti principi sono stati ribaditi anche dopo le modifiChe apportate all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) dalla L. n. 46 del 2006, che ha introdotto il riferimento ad "altri atti del processo", ed ha quindi, ampliato il perimetro d'intervento del giudizio di cassazione, in precedenza circoscritto "al testo del provvedimento impugnato". Precisazione, quella appena svolta, necessaria, avendo il ricorrente denunciato, con il terzo motivo di ricorso, anche il vizio di travisamento della prova che, per assumere rilievo nella sede di legittimità, deve, da un lato, immediatamente emergere dall'obiettivo e semplice esame dell'atto, 3 specificamente indicato, dal quale deve trarsi, in maniera certa ed evidente, che il giudice del merito abbia travisato una prova acquisita al processo, ovvero abbia omesso di considerare circostanze risultanti dagli atti espressamente indicati, o dato per ammesse circostanze non risultanti dal compendio probatorio;
dall'altro, esso deve riguardare una prova decisiva, nel senso che l'atto indicato, qualunque ne sia la natura, deve avere un contenuto da solo idoneo a porre in discussione la congruenza logica delle conclusioni cui è pervenuto il ciiudice di merito. 3. Orbene, alla stregua di tali principi, deve ritenersi che il giudice di appello non sia incorso in vizio motivazionale in relazione al riconoscimento della responsabilità in capo al ricorrente avendo in primo luogo rappresentato che per consistenza, capacità diffusiva e porzione di fondo interessata, le fiamme avessero aggredito una area vasta, non limitata a meri arbusti o terreni coltivati, ma avessero attinto una porzione non modesta del bosco integrando appieno la ipotesi di cui all'art.423 bis cod.pen. (sez.1, n.41927 del 25/11/2015, Zanarotto, Rv.268099). Il giudice di appello con costrutto motivazionale integro, privo di contraddizioni e del tutto coerente sotto il profilo logico giuridico alle risultanze processuali, ha correttamente riconosciuto la ricorrenza di una relazione causale tra la condotta contestata all'imputato e l'evento incendiario;
esso ha invero fornito un'adeguata motivazione del proprio ragionamento in punto di causalità e gli argomenti impiegati non sono viziati da un deficit motivazionale in ordine al giudizio prognostico condizionalistico, ove risultano esclusi concorrenti o sopravvenuti elementi eziologici dotati di assorbente valenza causale. Devono pertanto essere dichiarati inammissibili il primo e anche il secondo motivo di ricorso con il quale la difesa dell'imputato si limita a prospettare una alternativa dinamica delle modalità di innesco e di propagazione delle fiamme, a fronte di ricostruzione operata dai giudici di merito in termini privi di fratture logiche e in termini coerenti con le risultanze processuali. 5. Manifestamente infondate sono poi le censure sviluppate dal ricorrente nella seconda parte del primo motivo di ricorso e, più diffusamente con il terzo motivo, tese a evidenziare come, a fronte di un difetto di manutenzione delle balle di fieno presenti nel terreno limitrofo e di proprietà delle parti civili, la responsabilità dell'evento, in termini civilistici non avrebbe dovuto essere interamente ricondotta al ricorrente,' ma avrebbe dovuto essere ripartita tenendo conto del sinergico contributo fornito dalla persona offesa, che ha disatteso regole cautelari nella conservazione e nella custodia dei propri terreni. La questione appare mal posta in quanto il tema sottoposto nel presente giudizio, a seguito della impugnazione in appello delle parti civili una volta esauritosi l'accertamento sulla responsabilità penale dell'imputato, attiene all'accertamento della responsabilità del CL EL nella causazione dell'incendio e delle sue conseguenze sotto il profilo 4 civilistico e tale thema decidendi, in accordo ai motivi di appello, è stato circoscritto alla esplorazione del rapporto di causalità tra la condotta di questi e l'evento incendiario e non è stato esteso alla ricorrenza e al grado della colpa della persona offesa, se non nel ragionamento utilizzato dai giudici di merito per escludere che la eventuale condotta omissiva dei proprietari dei terreni confinanti con quelli del CL abbia costituito una causa sopravvenuta, da !3ola sufficiente a determinare l'evento incendio, che si era invero originato nei terreni del CL. 5.1 La circostanza che possano sussistere responsabilità concorrenti a carico di un terzo soggetto (cooperativa agricola titolare dei fondi ove le fiamme si sono propagate), è questione che non solo non ha formato oggetto di alcun tipo di valutazione, neppure incidentale da parte della Corte di appello, ma che neppure avrebbe richiesto alcun tipo di pronunciamento tenuto conto che il giudice distrettuale si è limitato ad emettere una condanna generica al risarcimento del danno cagionato alle parti civili, rimettendo la liquidazione in separata sede. Vale pertanto il principio secondo il quale il giudice penale, nell'ipotesi di condanna generica, deve pronunciarsi solo sull'"an debeatur", e non anche sul "quantum", non essendo conseguentemente tenuto a stabilire la percentuale della colpa o della concorrente condizione posta in essere dall'autore del fatto (sez.3, n.16310 del 25/02/2009, Mattiolo, Rv.243392) soprattutto quando, come nella specie, non si pone neppure il problema della dosimetria della sanzione penale in ragione del concorso di colpa. Va infatti considerato che, ove si sia in presenza di più autori del fatto alcuni dei quali rimasti ignoti, la condanna va pronunciata per l'intero nei confronti dell'imputato riconosciuto colpevole, in forza del vincolo di solidarietà passiva per l'obbligo risarcitorio da fatto illecito ex art. 2055 cod. civ., Ed è pertanto illegittima la decisione di frazionare "pro quota", in misura percentuale, la responsabilità risarcitoria (sez.4, n.16998 del 24/01/2006, PC in proc.IS e altri, Rv.233832), rimanendo salva ogni determinazione al riguardo da parte del giudice civile in sede di liquidazione del danno. 6. In conclusione devono essere dichiarati inammissibili tutti i motivi di ricorso con conseguente condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero per assenza di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art.616 cod.Proc.pen., che si indica come da dispositivo. 7. Nulla sulle spese della parte civile che pure ha presentato conclusioni scritte, in assenza di un utile contributo alla decisione nell'ambito di giudizio dinanzi al giudice di legittimità svoltosi con rito camerale non partecipato (sez.2, n.33523 del 18/06/2021, D., Rv.281960-03). 5 /
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dele spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Nulla per le spese in favore della parte civile. Così deciso in Roma, il 7 novembre 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE, che ha concluso chiedendo pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. La difesa ha depositato una memoria difensiva cori la quale, nel ribadire le ragioni dell'impugnazione, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. La difesa della parte civile ha depositato conclusioni Scritte, associandosi alle richieste del Procuratore Generale e chiedendo la liquidazione delle spese del giudizio. Penale Sent. Sez. 4 Num. 7190 Anno 2024 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 07/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di Appello di Potenza, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Potenza, che aveva riconosciuto CL EL colpevole del reato di incendio colposo e lo aveva condannato alla pena di un anno di reclusione, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato pér essere il reato estinto per intervenuta prescrizione, mentre confermava la suddetta sentenza ai fini civili laddove aveva condannato il ricorrente al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile da liquidarsi nel separato giudizio civile. 2. La Corte di Appello, premessi i principi di diritto in tema di esigibilità di condotte conformi a regole cautelari volte a impedire ill realizzarsi di eventi dannosi, riconosceva profili di colpa in capo al CL per avere bruciato all'interno del suo fondo stoppie e residui di lavorazione dei campi senza adottare accorgimenti volti a evitare la propagazione delle fiamme nei terreni circostanti, così che il fuoco si propagava e interessava i fondi confinanti della Soc.coop. agricola Special Foraggi, fino a investire una biga di paglia composta da 8000 balle di paglia che prendevano fuoco. La Corte di Appello confermava il giudizio di responsabilità del CL sulla base delle dichiarazioni delle persone offese, di cui riconosceva l'attendibilità sia in ragione del contenuto non calunnioso delle stesse sia perché confermate dalle dichiarazioni degli altri testimoni e dalle sommarie informazioni assunte nel corso delle indagini preliminari, che venivano acquisite. agli atti, nonché dagli accertamenti eseguiti in ordine alla provenienza delle fiamme. Quanto alla ricorrenza del nesso di causalità, che veniva contestato dalla difesa dell'imputato in quanto la catasta di balle di paglia non risultava adeguatamente protetta e delimitata così da non rappresentare un pericolo per lo sviluppo e la propagazione di fiamme, evidenziava che la serie causale attivata dalla negligente condotta del CL non poteva ritenersi interrotta dall'eventuale inosservanza degli obblighi di protezione gravanti in capo ai titolari dell'azienda posta nel fondo viciniore, poiché ricorreva continuità causale e la mancata protezione della raccolta di balle di fieno non aveva attivato un rischio del tutto nuovo ed eccentrico rispetto a quello determinato dalla condotta del CL. 3. Avverso la suddetta sentenza ha interposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato che ha avanzato tre motivi di ricorso. 1 Con una prima articolazione lamenta violazione dell'art.578 cod.proc.pen. in relazione alle disposizioni penalistiche e a quelle civilistiche che sovraintendono l'accertamento del rapporto di causalità tra la condotta ascritta all'imputato e l'evento, una volta esclusa la rilevanza penalistica di tale condotta per intervenuta estinzione del reato per prescrizione. In partic:olare, deduce la mancata esplorazione e il mancato riconoscimento di rilevanza causale autonoma alla condotta delle persone offese, che avevano violato la regola cautelare di adottare misure di sicurezza nello stoccaggio delle balle di paglia così da prevenire il rischio di sviluppo o di propagazione di incendi, assumendo al contempo una totale mancanza di motivazione sul punto. Assume che era mancato un accertamento sulla rilevanza causale della condotta omissiva e negligente delle persone offese sulla base dei principi civilistici dettati dagli art.2043 e 2055 cod.civ. in termini autonomi rispetto al giudizio sulla responsabilità penale, anche in relazione alla valutazione delle prove assunte nel corso del giudizio al fine dell'acc:ertamento e della comparazione del grado di colpa e della ripartizione delle rispettive responsabilità. In tale contesto i giudici .di merito avrebbero dovuto considerare che l'incendio aveva sostanzialmente interessato il cumulo dei palloni di paglia che erano stati accatastati in assenza di qualsiasi tipo di protezione idoneo a impedire lo sviluppo delle fiamme e che l'incendio si era esteso per l'assenza di precauzioni minime atte a impedire la propagazione delle fiamme, con la conseguenza che tale condotta omissiva aveva essa stessa costituito l'antecedente causale efficiente per la successiva propagazione dell'incendio. Richiama sul punto la pronuncia della Corte Costituzionale n.182/2021 che richiede che, in ipotesi di sopravvenuta pronuncia di estinzione del reato, il giudizio sulla responsabilità dell'imputato, ai fini civili, vada condotta sulla base dell'accertamento degli elemeni:i costitutivi dell'illecito civile. 3.1 Con una seconda articolazione deduce violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento alla valutazione della responsabilità del CL, a fini civili, nella determinazione dell'evento incendiario, in quanto il giudice distrettuale aveva omesso di esaminare l'intero materiale probatorio comprensivo degli elementi dichiarativi che escludevano ovvero ponevano fortemente in dubbio la circostanza che fosse stato il CL a procedere all'abbruciamento delle stoppie, ovvero che le fiamme fossero effettivamente partite'dai terreni in uso all'imputato piuttosto che da una combustione realizzatasi proprio all'interno del fondo delle persone offese, la quale aveva primariamente interessato le balle di fieno non adeguatamente protette e circoscritte e all'uopo evildenziava il contrasto degli elementi dichiarativi raccolti. 3.2 Con una terza articolazione denuncia violazione di legge per erronea applicazione degli art.578, 603 e 533 cod.proc.pen. laddove, una volta stabilito che 2 il giudizio sulla responsabilità del CL ai fini civili andava svolto sulla base di criteri civilistici anche in ordine alla raccolta e alla valutazione delle prove acquisite, sarebbe stato assolutamente necessario, stante il rilevante rilievo civilistico della vicenda con particolare riferimento alla natura e all'entità del danno asseritamente sofferto dalle persone offese, procedere alla rinnovazione del dibattimento con l'assunzione di una perizia onde accertare l'esatta dinamica dello sviluppo delle fiamme, della provenienza delle stesse e del rilievo c:ausale da attribuirsi alla non corretta sistemazione dei balloni di paglia presenti nella proprietà della persona offesa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.In relazione ai motivi di doglianza del ricorrente, va preliminarmente osservato che in punto di vizio motivazionale, compito del giudice di legittimità, allo stato della normativa vigente, è quello di accertare (oltre che la presenza fisica della motivazione) la coerenza logica delle argomentazioni poste dal giudice di merito a sostegno della propria decisione, non già quello di stabilire se la stessa proponga la migliore ricostruzione dei fatti. 2. Neppure il giudice di legittimità è tenuto a condividerne la giustificazione, dovendo invece egli limitarsi a verificare se questa sia coerente con una valutazione di logicità giuridica della fattispecie nell'ambito di una adeguata opinabilità di apprezzamento;
ciò in quanto l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) non consente alla Corte di Cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, essendo estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (sez.4, n. 4842 del 2/12/2003, IA e altri, Rv 229369). È stato affermato, in particolare, che la illogicità della motivazione, censurabile a norma del citato art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), è quella evidente, cioè di spessore' tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata. (Cass. SU n. 47289 del 24/09/2023, Petrella, rv. 226074). Detti principi sono stati ribaditi anche dopo le modifiChe apportate all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) dalla L. n. 46 del 2006, che ha introdotto il riferimento ad "altri atti del processo", ed ha quindi, ampliato il perimetro d'intervento del giudizio di cassazione, in precedenza circoscritto "al testo del provvedimento impugnato". Precisazione, quella appena svolta, necessaria, avendo il ricorrente denunciato, con il terzo motivo di ricorso, anche il vizio di travisamento della prova che, per assumere rilievo nella sede di legittimità, deve, da un lato, immediatamente emergere dall'obiettivo e semplice esame dell'atto, 3 specificamente indicato, dal quale deve trarsi, in maniera certa ed evidente, che il giudice del merito abbia travisato una prova acquisita al processo, ovvero abbia omesso di considerare circostanze risultanti dagli atti espressamente indicati, o dato per ammesse circostanze non risultanti dal compendio probatorio;
dall'altro, esso deve riguardare una prova decisiva, nel senso che l'atto indicato, qualunque ne sia la natura, deve avere un contenuto da solo idoneo a porre in discussione la congruenza logica delle conclusioni cui è pervenuto il ciiudice di merito. 3. Orbene, alla stregua di tali principi, deve ritenersi che il giudice di appello non sia incorso in vizio motivazionale in relazione al riconoscimento della responsabilità in capo al ricorrente avendo in primo luogo rappresentato che per consistenza, capacità diffusiva e porzione di fondo interessata, le fiamme avessero aggredito una area vasta, non limitata a meri arbusti o terreni coltivati, ma avessero attinto una porzione non modesta del bosco integrando appieno la ipotesi di cui all'art.423 bis cod.pen. (sez.1, n.41927 del 25/11/2015, Zanarotto, Rv.268099). Il giudice di appello con costrutto motivazionale integro, privo di contraddizioni e del tutto coerente sotto il profilo logico giuridico alle risultanze processuali, ha correttamente riconosciuto la ricorrenza di una relazione causale tra la condotta contestata all'imputato e l'evento incendiario;
esso ha invero fornito un'adeguata motivazione del proprio ragionamento in punto di causalità e gli argomenti impiegati non sono viziati da un deficit motivazionale in ordine al giudizio prognostico condizionalistico, ove risultano esclusi concorrenti o sopravvenuti elementi eziologici dotati di assorbente valenza causale. Devono pertanto essere dichiarati inammissibili il primo e anche il secondo motivo di ricorso con il quale la difesa dell'imputato si limita a prospettare una alternativa dinamica delle modalità di innesco e di propagazione delle fiamme, a fronte di ricostruzione operata dai giudici di merito in termini privi di fratture logiche e in termini coerenti con le risultanze processuali. 5. Manifestamente infondate sono poi le censure sviluppate dal ricorrente nella seconda parte del primo motivo di ricorso e, più diffusamente con il terzo motivo, tese a evidenziare come, a fronte di un difetto di manutenzione delle balle di fieno presenti nel terreno limitrofo e di proprietà delle parti civili, la responsabilità dell'evento, in termini civilistici non avrebbe dovuto essere interamente ricondotta al ricorrente,' ma avrebbe dovuto essere ripartita tenendo conto del sinergico contributo fornito dalla persona offesa, che ha disatteso regole cautelari nella conservazione e nella custodia dei propri terreni. La questione appare mal posta in quanto il tema sottoposto nel presente giudizio, a seguito della impugnazione in appello delle parti civili una volta esauritosi l'accertamento sulla responsabilità penale dell'imputato, attiene all'accertamento della responsabilità del CL EL nella causazione dell'incendio e delle sue conseguenze sotto il profilo 4 civilistico e tale thema decidendi, in accordo ai motivi di appello, è stato circoscritto alla esplorazione del rapporto di causalità tra la condotta di questi e l'evento incendiario e non è stato esteso alla ricorrenza e al grado della colpa della persona offesa, se non nel ragionamento utilizzato dai giudici di merito per escludere che la eventuale condotta omissiva dei proprietari dei terreni confinanti con quelli del CL abbia costituito una causa sopravvenuta, da !3ola sufficiente a determinare l'evento incendio, che si era invero originato nei terreni del CL. 5.1 La circostanza che possano sussistere responsabilità concorrenti a carico di un terzo soggetto (cooperativa agricola titolare dei fondi ove le fiamme si sono propagate), è questione che non solo non ha formato oggetto di alcun tipo di valutazione, neppure incidentale da parte della Corte di appello, ma che neppure avrebbe richiesto alcun tipo di pronunciamento tenuto conto che il giudice distrettuale si è limitato ad emettere una condanna generica al risarcimento del danno cagionato alle parti civili, rimettendo la liquidazione in separata sede. Vale pertanto il principio secondo il quale il giudice penale, nell'ipotesi di condanna generica, deve pronunciarsi solo sull'"an debeatur", e non anche sul "quantum", non essendo conseguentemente tenuto a stabilire la percentuale della colpa o della concorrente condizione posta in essere dall'autore del fatto (sez.3, n.16310 del 25/02/2009, Mattiolo, Rv.243392) soprattutto quando, come nella specie, non si pone neppure il problema della dosimetria della sanzione penale in ragione del concorso di colpa. Va infatti considerato che, ove si sia in presenza di più autori del fatto alcuni dei quali rimasti ignoti, la condanna va pronunciata per l'intero nei confronti dell'imputato riconosciuto colpevole, in forza del vincolo di solidarietà passiva per l'obbligo risarcitorio da fatto illecito ex art. 2055 cod. civ., Ed è pertanto illegittima la decisione di frazionare "pro quota", in misura percentuale, la responsabilità risarcitoria (sez.4, n.16998 del 24/01/2006, PC in proc.IS e altri, Rv.233832), rimanendo salva ogni determinazione al riguardo da parte del giudice civile in sede di liquidazione del danno. 6. In conclusione devono essere dichiarati inammissibili tutti i motivi di ricorso con conseguente condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero per assenza di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art.616 cod.Proc.pen., che si indica come da dispositivo. 7. Nulla sulle spese della parte civile che pure ha presentato conclusioni scritte, in assenza di un utile contributo alla decisione nell'ambito di giudizio dinanzi al giudice di legittimità svoltosi con rito camerale non partecipato (sez.2, n.33523 del 18/06/2021, D., Rv.281960-03). 5 /
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dele spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Nulla per le spese in favore della parte civile. Così deciso in Roma, il 7 novembre 2023