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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/10/2025, n. 4059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4059 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE OTTAVA CIVILE in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Andrea De Magistris, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17373/24 promossa da
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
TE LU
PARTE RICORRENTE
Contro
(P.I. ) in persona del Presidente del Consiglio di Controparte_1 P.IVA_1
Amministrazione, sig. , , rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Buffa CP_2
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: comodato di azienda
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
NEL MERITO DICHIARARE risolto il contratto di comodato d'azienda a rogito Notaio
rep. 80012/47912 del 21/04/2017 e, per l'effetto CONDANNARE la società Per_1
con sede in Torino via Brione n. 4, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, p.iva , alla riconsegna immediata dell'azienda P.IVA_1
come individuata dall'allegato dell'atto notarile, oggetto di comodato, fissando un breve termine per l'esecuzione CONDANNARE la alla restituzione della licenza commerciale pacificamente CP_1
ricevuta dalla medesima in uno con le attrezzature e ad oggi utilizzata in forza dui SCIA di subingresso;
Preso atto della ricognizione avversaria in merito alla perdita di avviamento condannare la al pagamento di € 5000 quale importo determinato ai sensi dell'art 1806 c.c. CP_1
sede di atto notarile;
CONDANNARE la a corrispondere al sig. la somma mensile CP_1 Parte_1 di euro 600,00 a titolo di occupazione senza titolo, dal 30 maggio 2024 all'effettiva riconsegna, o in subordine, da liquidarsi in via equitativa in non meno di € 6500 pari agli interessi di mora calcolati sul valore dell'azienda concessa (euro 40.000);
CONDANNARE la al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente CP_1 giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge di cui si chiede ex art 93 c.p.c. la distrazione a favore del difensore.
Parte resistente:
Si chiede che il Tribunale voglia:
1) respingere la domanda di risarcimento per perdita dell'avviamento in quanto (i) il sig. non ha mai gestito l'attività, che era precedentemente esercitata dalla Master Break Pt_1
s.a.s. – doc. 12 (ii) non è stata fornita alcuna prova dell'esistenza di un avviamento creato dal (iii) la mera indicazione di un valore nel contratto non trasforma l'avviamento Pt_1
in un bene autonomo;
2) respingere la domanda di indennità di occupazione ex art. 1591 c.c. in quanto l'offerta di restituzione è stata, valida, tempestiva e completa, non dovendo comprendere nel caso di specie né l'avviamento (qualità non autonoma dell'azienda e insussistente nella fattispecie in esame) né la licenza (essendo un mero titolo amministrativo non suscettibile di restituzione).
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art 447 c.p.c., depositato in data 10.10.2024, la parte ricorrente conveniva in giudizio la società domandando al Tribunale di dichiararla tenuta e Controparte_1 condannarla alla riconsegna immediata dell'azienda come individuata nell'allegato dell'atto notarile rogito del 21.4.2017 con il quale era stata in precedenza trasferita a titolo Per_1 di comodato precario (senza determinazione di termine); a tal fine esponeva di aver intimato la restituzione dell'azienda ai sensi dell'art. 1810 c.c., indicando un termine di trenta giorni (doc. 3); sosteneva che il comodatario non aveva restituito l'azienda condotta per la gestione di bar e ristorante all'interno dell' immobile sito in Torino corso Moncalieri 494/14.
In diritto, evidenziava che ai sensi dell'art 1810 c.c. il contratto di comodato “precario” consentiva al comodante l'esercizio del diritto potestativo di recesso;
chiedeva, in ragione dell'occupazione senza titolo dell'azienda risultante a seguito del recesso, il pagamento di una indennità che indicava in € 600 mensili.
Si costituiva in giudizio la società convenuta che evidenziava in fatto che: l'oggetto del contratto di comodato era l'azienda svolgente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar e ristorante) compreso l'uso della zona bar-ristorante e dell'annesso dehors del complesso sportivo sito in Torino corso Moncalieri n. 494, con autorizzazione amministrativa intestata al l'azienda era composta unicamente dai beni mobili che Pt_1 arredavano e corredavano i locali, dalle attrezzature e dalla licenza di somministrazione di alimenti e bevande, e non anche dai locali, non essendo mai stato compreso tra i beni aziendali alcun contratto di godimento degli stessi, come risultava anche dal presunto inventario prodotto da controparte (doc. 2); poiché i locali erano stati concessi, in forza di concessione comunale del 31.5.2004, alla ASD Master Club DO, la convenuta aveva concluso con l'associazione, in data 31.5.2023, un comodato d'uso gratuito avente ad oggetto i suddetti locali (bar, ristorante e dehors esterno). In diritto evidenziava che il comodato, qualificato come precario ex art 1810 c.c. autorizza il comodante al recesso ad nutum e ad agire per la restituzione dovendo provare solo l'iniziale consegna e il rifiuto del comodatario il quale, invece, era tenuto a provare il diverso titolo che lo autorizzava a proseguire nella detenzione. Nel caso in esame la aveva provato il diverso titolo CP_1
rappresentato dal comodato del 31.5.2023 (doc 5 e 6); aveva formulato, con le lettere del
11.5.2024 e del 17.5.2024 (doc 7 e 9), offerta di restituzione dei beni compresi nell'azienda
(mobili, attrezzature e licenza) consegna rifiutata con lettere del 16 e 17.5.2024 (doc 8 e 10).
Dopo aver disconosciuto la sottoscrizione apparentemente apposta al doc 3 di controparte
(inventario dei beni allegato al contratto di comodato del 2017) chiedeva il rigetto delle domande avversarie.
Alla prima udienza il ricorrente dichiarava di non volersi avvalere del documento la cui sottoscrizione era disconosciuta. Dopo aver disposto la mediazione, senza svolgere attività istruttoria e concesso ulteriore termine per note conclusive la causa veniva discussa ai sensi dell'art 429 c.p.c.
2. La domanda di parte ricorrente è fondata nei limiti di cui alla motivazione che segue.
E' provata per documenti la conclusione, tra le parti in data 21.4.2017, di un contratto di comodato di azienda, senza determinazione di durata, (doc. 1 ricorrente), avente ad oggetto l'attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar e ristorante) compreso l'uso della zona bar-ristorante e dell'annesso dehors del complesso sportivo sito in Torino corso
Moncalieri n. 494.
E' altresì provato il recesso del comodante ex art 1810 c.c. esercitato con PEC del 10 aprile
2024 ricevuta in pari data (doc. 3 ricorrente).
Ai sensi dell'art 1334 c.c. il recesso è atto unilaterale recettizio e produce i propri effetti nel momento in cui perviene al domicilio del destinatario.
Per giurisprudenza di legittimità consolidata infatti “L'atto di recesso del conduttore, anche se condizionato da una giustificazione obbiettiva, produce l'effetto di sciogliere il rapporto di locazione attraverso il meccanismo proprio degli atti unilaterali descritto dall'art. 1334 cod. civ.” (Cass. 7/04/2015, n. 6895). Quest'ultima norma dispone che gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona cui sono indirizzati. (Cass n.24266/2020).
Il comodatario è quindi tenuto alla restituzione dell'azienda sin dall'aprile 2024 e non avendovi ottemperato spontaneamente, salvo quanto si dirà in seguito, deve essere condannato al rilascio.
Le parti controvertono, infatti, sull'oggetto del comodato e, quindi, sulla consistenza dell'azienda e su ciò che deve essere fatto oggetto di restituzione.
Oggetto dell'azienda sono i beni indicati dalla parte resistente alle pagg. 14, 15 e 18 della comparsa e precisamente “1 stufa da 6 fuochi e 1 da 2 fuochi, una lavastoviglie industriale, un frigo alluminio, un pozzetto freezer, un forno a gas industriale, una affettatrice, 10 piatti,
2 pentole, 10 bicchieri, un forno pizza, una canna fumaria muratura, 4 tavoli rettangolari con vetro, 4 tavoli quadrati con vetro, 6 Tavoli in vimini marroni, 20 sedie in vimini bianco,
30 sedie in vimini marroni, 1 Banco bar 4 mt con cella frigo, 2 plance tavoli rotondi, 2 condizionatori” (sul punto vi è accordo sopravvenuto tra le parti vedi verbale di udienza del
6.3.2025).
Le parti discutono ancora della possibilità di ritenere ricompresa nell'azienda anche la licenza commerciale, circostanza che è ammessa dalla stessa parte resistente nella sua comparsa a pag 7: “tra i beni aziendali oggetto del comodato del 21 aprile 2017 vi erano unicamente i beni mobili, le attrezzature e la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande” e ciò risulta anche dal contratto ove si fa riferimento “all'autorizzazione amministrativa per cui è stata presentata comunicazione di subingresso al Comune di
Torino in data 19.4.2017, mediante posta certificata”.
La domanda di parte ricorrente va accolta facendo, quindi, riferimento al contratto di comodato di azienda rogito del 21.4.2017 con conseguente obbligo di restituzione Per_1 dell'azienda da parte della società e precisamente 1 stufa da 6 fuochi e 1 da CP_1
2 fuochi, una lavastoviglie industriale, un frigo alluminio, un pozzetto freezer, un forno a gas industriale, una affettatrice, 10 piatti, 2 pentole, 10 bicchieri, un forno pizza, una canna fumaria muratura, 4 tavoli rettangolari con vetro, 4 tavoli quadrati con vetro, 6 Tavoli in vimini marroni, 20 sedie in vimini bianco, 30 sedie in vimini marroni, 1 Banco bar 4 mt con cella frigo, 2 plance tavoli rotondi, 2 condizionatori oltre alla autorizzazione amministrativa intestata a . Parte_1
La successiva domanda di parte ricorrente era, inizialmente, formulata nel senso di ottenere la condanna della società resistente a corrispondere l'indennità di occupazione nella misura di € 600 mensili.
La società resistente contesta il proprio inadempimento rispetto all'obbligo restitutorio avendo provveduto ad offrire la restituzione dell'azienda con le comunicazioni dell'11 e del
17 maggio 2024 (doc.ti 7 e 9).
Nelle comunicazioni intercorse tra le parti si fa riferimento all'offerta di restituire i soli beni mobili ma non la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande della quale, invece, si chiede di “trasferire il luogo di esercizio dell'autorizzazione amministrativa in altra sede”.
Al di là della effettiva consistenza del titolo autorizzativo è provato che facesse originariamente parte dell'azienda ceduta in comodato e con le medesime modalità va ritrasferita al comodante.
L'inadempimento all'obbligo di restituzione del bene al termine del contratto di comodato ha natura contrattuale ed è un inadempimento idoneo, in via astratta, alla produzione di un danno nella sfera del soggetto che agisce per la restituzione, a condizione che questi dimostri, in concreto, il pregiudizio sofferto. Nei casi di godimento concesso a titolo gratuito, come è appunto il godimento concesso in forza di un contratto di comodato, la perduta o la non recuperata disponibilità del bene non costituisce prova automatica, in re ipsa, di un danno patito, è invece necessaria la prova della concreta intenzione di porre in vendita o di concedere in locazione il bene o comunque del concreto pregiudizio patito, poiché la concessione gratuita della disponibilità del bene non rende automatica la produzione di un danno nella sfera del soggetto che agisce per la sua restituzione al termine del comodato.
Sul punto, seppure in materia di occupazione di beni immobili, la giurisprudenza delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione insegna che “in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza”
(Cass. S.U. n. 33645/22).
Poiché il ricorrente non ha provato, e neppure allegato, il concreto pregiudizio sofferto (per la perdita di occasioni di sua vendita o locazione ad esempio) in conseguenza della mancata tempestiva restituzione dell'azienda concessa in comodato la domanda di corrispondere un indennizzo a quel titolo è respinta.
Con una domanda nuova, formulata in conseguenza delle allegazioni della resistente, il ricorrente ha chiesto la condanna della al risarcimento da perdita di avviamento CP_1
come quantificato in atto notarile in euro 5000.
Nel contratto di comodato si legge ”le parti stimano il valore complessivo dell'azienda concessa in comodato in euro 40.000,00 (quarantamila e centesimi zero) di cui euro
35.000,00 (trentacinque mila e centesimi zero) per le attrezzature ed euro 5000,00
(cinquemila e centesimi zero) per l'avviamento”.
Con la comparsa la parte resistente ha evidenziato che l'avviamento dell'azienda trasferita con il comodato del 2017 è privo di valore non potendo il ricorrente esercitare l'azienda nei locali di Torino corso Moncalieri 494/14 e avendo la società ottenuto la CP_1 disponibilità degli stessi in forza di altro contratto di comodato concluso il 31.5.2023 con
A.S.D. Master Club DO (doc 5 resistente). Con le note autorizzate ha poi contestato che il sig. abbia mai esercitato in proprio l'attività di somministrazione di cibi e Pt_1
bevande poiché la precedente gestione era affidata alla TE RE S.A.S. (doc 12).
Anche questa domanda è infondata.
La cessazione dell'attività dell'azienda concessa in comodato è conseguenza del recesso operato dal comodante e non di un fatto imputabile al comodatario. Inoltre, l'assenza della prova di una effettiva gestione precedente da parte del esclude che questi sia titolare Pt_1 dell'avviamento o che ne possa rivendicare il valore di sostituzione.
Con una ultima precisazione della domanda, formulata con le note scritte, parte ricorrente ha chiesto che l'importo di € 5000 fosse corrisposto ai sensi dell'art 1806 c.c.; questa parte della richiesta che presuppone la prova del perimento della cosa concessa in comodato il cui rischio è a carico del comodatario è inammissibile essendo formulata oltre i termini consentiti dall'art 420 c.p.c. anche per la modifica o precisazione delle domande. Analogo discorso vale per la domanda, subordinata, di corresponsione di € 6500 pari agli interessi di mora calcolati sul valore dell'azienda concessa (euro 40.000).
3. Le spese sono quindi compensate tra le parti in quanto anche la parte resistente è risultata soccombente sulla domanda di restituzione dell'azienda concessa in comodato non risultando l'offerta formulata nel maggio del 2024 comprensiva della licenza per la somministrazione di alimenti e bevande.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) Condanna parte resistente alla restituzione dell'azienda oggetto Controparte_1
di contratto di comodato rogito notaio rep 800012 racc. 47912 registrato il Per_1
10.5.2017, in favore del ricorrente sig;
Parte_1
2) Rigetta tutte le restanti domande della parte ricorrente;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Torino mediante lettura del dispositivo all'udienza del 18.9.2025
Il Giudice
Dott. Andrea De Magistris