Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/02/2025, n. 1435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1435 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, nona sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Enrico Ardituro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 25962/2022 R.G., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Michela D'Aniello, Parte_1
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Attrice
E
rappresentata e difesa dall'avv. GIUSEPE MUNNO, CP_1
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Convenuta
CONCLUSIONI
Come rassegnati in atti.
DECISIONE
ha citato in giudizio per ottenere il rilascio dell'immobile dalla Parte_1 CP_1
stessa illegittimamente occupato, sito in Napoli alla via Cavone San Gennaro dei Poveri n. 26, piano terra, interno 4, riportano nel NCEU del Comune di Napoli al foglio 3, part. 64, sub 16. Ha dedotto di subire un danno grave dall'avversa occupazione dal punto di vista economico e ha concluso, chiedendo la condanna della stessa al rilascio dell'immobile perché detenuto senza titolo, con condanna al pagamento dell'indennità di occupazione a decorrere dal 2 agosto 2019.
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'avversa pretesa, detenendo l'immobile da CP_1 oltre trent'anni per uso abitativo in forza di contratto stipulato con l'allora proprietario Pt_1
[...]
confermato dalla intestazione ad essa esponente del contratto di fornitura elettrica. Preliminarmente ha eccepito l'improcedibilità della domanda perchè la mediazione proposta dall'attore risultava esperita dinanzi ad un Organismo di Mediazione con sede in Melito di Napoli, in territorio al di fuori della competenza del Tribunale di Napoli, rientrando nella competenza territoriale del
Tribunale di Napoli Nord.
Ordinata da questo giudice la rinnovazione della mediazione, la causa è stata istruita documentalmente ed è stata assunta in decisione da questo giudice il 24 ottobre 2024, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
La domanda è fondata solo in parte e deve essere accolta per quanto di ragione.
In via preliminare, va dato atto dell'espletamento del procedimento di mediazione, conclusosi con esito negativo il 29/5/2023.
Dal punto di vista della qualificazione della fattispecie in esame, va evidenziato come sia ormai pacifico, in seguito all'intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza
7305/2014, che mentre, da un lato, “l'azione personale di restituzione è destinata a ottenere
l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario, con la conseguenza che le difese di carattere pretorio opposte a un'azione di rilascio o consegna non comportano la trasformazione in reale della domanda che sia stata proposta e mantenuta ferma dall'attore come personale”; dall'altro lato “l'azione personale di restituzione non può surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna venga chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso, infatti, la domanda è da qualificarsi come di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica”.
Notevoli sono le conseguenze sotto il profilo probatorio che discendono dalla diversa qualificazione: mentre nell'azione di restituzione è sufficiente, per l'attore, dimostrare l'avvenuta consegna dell'immobile in base ad un titolo ed il suo successivo venir meno, nell'ipotesi di rivendicazione, poiché fondata sul diritto di proprietà tutelato erga omnes e non su un rapporto obbligatorio personale inter partes, occorre che di tale diritto venga data fornita piena prova, mediante la cd. "probatio diabolica". Ciò comporta che, in questo caso, l'attore deve dimostrare la propria titolarità fornendo la prova che il suo dante causa aveva, a sua volta, validamente acquistato il diritto da un altro soggetto e così di seguito fino a risalire ad un acquisto a titolo originario.
La c.d. probatio diabolica consiste nella prova di un acquisto a titolo originario, ovvero di un acquisto a titolo derivativo che risalga ad un acquisto a titolo originario e, cioè, di una catena di acquisti a titolo derivativo che copra un ventennio, termine di compimento dell'usucapione. E' anche sufficiente che l'attore in rivendicazione dimostri che fra lui ed i suoi danti causa il bene è stato posseduto per il tempo necessario ad usucapirlo.
Come ripetutamente affermato dalla Corte di Cassazione, e ribadito da Cass. 33040/2022, <-"nel giudizio di l'attore deve provare di essere divenuto proprietario della cosa rivendicata CP_2
risalendo anche attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che l'attore stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo"; - "all'attore, perciò, non basta esibire un titolo di acquisto derivativo, perché un tale titolo non prova con certezza che egli è divenuto proprietario del bene: egli potrebbe avere acquistato dal non proprietario"; - il rivendicante, quindi, "per assolvere l'onere probatorio gravante a suo carico, deve dimostrare... o che egli è fornito di un valido titolo derivativo proveniente, direttamente o tramite i suoi autori, da un soggetto cui possa attribuirsi la qualità di dominus nel senso precisato, di legittimo titolare della proprietà del bene in contestazione, per averlo acquistato a titolo originario;
... o che egli stesso possa vantare un acquisto a titolo originario, per avere posseduto il bene per il tempo necessario all'usucapione", potendo a tal fine
"eventualmente sommare il proprio possesso al possesso dei precedenti danti causa" (Cass. n.
28865 del 2021, in motiv.; Cass. n. 21940 del 2018, Cass. n. 1210 del 2017; Cass. n. 25643 del
2014)>>.
Da ultimo la Suprema Corte con la sentenza 19872/2022 ha ribadito che “in tema di difesa della proprietà, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa. In tale seconda ipotesi, la difesa del convenuto che pretenda di essere proprietario del bene in contestazione, non è idonea a trasformare in reale l'azione personale proposta nei suoi confronti, atteso che, per un verso, la controversia va decisa con esclusivo riferimento alla pretesa dedotta, per altro, la semplice contestazione del convenuto non costituisce strumento idoneo a determinare
l'immutazione, oltre che dell'azione, anche dell'onere della prova incombente sull'attore, imponendogli, una prova ben più onerosa - la probatio diabolica della rivendica - di quella cui sarebbe tenuto alla stregua dell'azione inizialmente introdotta”.
Nella fattispecie in esame l'attore ha chiesto di accertare e dichiarare illegittima l'occupazione dell'immobile oggetto di causa da parte di e questa si è costituita, confermando la CP_1 detenzione dell'immobile, ma ritenendosi legittima detentrice in forza di un contratto di locazione sottoscritto con il nonno dell'odierno attore.
Dal punto di vista della qualificazione della fattispecie in esame, secondo questo giudice l'azione è da qualificare come azione personale di restituzione e non già di rivendica. Invero, con l'azione personale di restituzione di immobile, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento del suo diritto di proprietà, come avviene nell'azione reale di rivendica, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione o dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l'insussistenza ab origine di qualsiasi titolo. Ebbene, dalle stesse difese articolate dalla convenuta è emerso che la disponibilità dell'immobile da parte della è derivata da un atto volontario di concessione da parte del CP_1 dante causa dell'odierno attore, che la convenuta qualifica come vero e proprio contratto di locazione.
Legittimato passivo dell'azione di restituzione di immobile di natura personale è colui che detiene l'immobile senza alcun titolo, non venendo in contestazione l'accertamento del diritto di proprietà sul bene (ex Cass. n. 7041/2012). “L'azione personale di restituzione è destinata ad ottenere
l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto, in forza di negozi giuridici (tra i quali la locazione, il comodato ed il deposito) che non presuppongono necessariamente nel "tradens" la qualità di proprietario” (Cass.
n. 25052/2018; Cass. Sez. Un. 7305/2014).
Tanto chiarito, poiché l'immobile era stato volontariamente trasmesso dal dante causa dell'attore alla l'azione resta di natura personale, in quanto tende ad ottenere la restituzione di un CP_1
bene in precedenza volontariamente trasmesso all'attuale occupante.
Nel merito, va detto che l'esistenza del contratto di locazione, dedotta in giudizio dalla convenuta, è circostanza rimasta del tutto sfornita di prova.
In primo luogo, va evidenziata la genericità dell'eccezione, in quanto la convenuta non riesce neanche a contestualizzare dal punto di vista temporale l'esistenza del presunto contratto di locazione, limitandosi a collocarlo a un “da oltre trent'anni”, privo di ogni altro riferimento. Del resto, le quattro ricevute di pagamento depositate si riferiscono a “pigioni” tutti del 2019. Inoltre, la stessa prova per testi articolata dalla convenuta non è stata ammessa perché inerente circostanze dedotte in modo del tutto generico. Ebbene, ai sensi dell'art. 1 quarto comma L. 431/98, per la valida instaurazione di un contratto di locazione ad uso abitativo è richiesta ad substantiam la forma scritta. Stante la pacifica stipula in forma verbale della locazione e l'esistenza di un minimo di prova limitato all'anno 2019 circa l'esistenza di un rapporto di locazione, in palese violazione del disposto dell'art. 1 comma 4 della legge n. 431/1998, ne consegue la nullità del rapporto locativo inter partes, non avendo del resto la convenuta esperito tempestivamente la cd. azione di riconduzione di cui all'art. 13 L. 431/98. Ne deriva, la declaratoria dell'occupazione sine titulo dell'immobile per cui è causa ad opera della convenuta, con la conseguente condanna all'immediato rilascio del medesimo, libero e vuoto di persone e di cose, in favore dell'attore, quale attuale pieno proprietario del cespite.
Del resto, va ribadita la tardiva costituzione della convenuta, dopo la prima udienza, fissata per il 28 febbraio 2023, con relativa inammissibilità anche della domanda relativa all'accertamento delle condizioni di vivibilità dell'immobile e di ripetizione di quanto asseritamente pagato in più rispetto al giusto canone.
In relazione alla domanda di pagamento della indennità di occupazione, va evidenziato che la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 13071/2018), ha stabilito che il danno risarcibile non può essere identificato nel c.d. “danno-evento”, cioè nella mera lesione dell'interesse protetto dall'ordinamento, ma ciò che rileva ai fini risarcitori è il c.d. “danno-conseguenza”, che deve essere allegato e provato, secondo quanto sancito dalla storica sentenza delle Sezioni Unite Civili n.
26972/2008. Dunque, il danno da occupazione senza titolo non può rientrare nella categoria del danno “in re ipsa”, poiché ciò snaturerebbe la funzione del risarcimento, che sarebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, al fine di ripristinare lo “status” anteriore alla condotta illecita, secondo la funzione riparatoria tipica del risarcimento del danno, ma quale punizione per un comportamento lesivo.
Come già sottolineato in altre pronunce della stessa Corte di Cassazione "nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente in re ipsa, atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni
Unite della Suprema Corte (sent. n. 26972 del 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato”. Ne consegue che il danno da occupazione "sine titulo", in quanto particolarmente evidente, “può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dalla allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto" (cfr. Cass. Sez. 3, sent.
25 maggio 2018, n. 13071).
La Corte di Cassazione ha precisato, quindi, che se non si deve escludere il ricorso alla prova per presunzioni - che costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva - tale alleggerimento dell'onere probatorio “non può includere anche l'esonero dall'allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto" (così Cass. 7280/2021).
Quanto affermato risulta sostanzialmente confermato da quanto ribadito dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione con la sentenza 33645/2022, che, nel risolvere il contrasto interpretativo sorto fra l'orientamento della seconda sezione civile e quello della terza sezione civile, hanno affermato che <la questione posta dal contrasto è, al fondo, se la violazione del contenuto del diritto, in quanto integrante essa stessa un danno risarcibile, sia suscettibile di tutela non solo reale ma anche risarcitoria. Ritengono le Sezioni Unite che al quesito debba darsi risposta positiva, nei termini emersi nella richiamata linea evolutiva della giurisprudenza della Seconda Sezione Civile, secondo cui la locuzione "danno in re ipsa" va sostituita con quella di "danno presunto" o "danno normale", privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato (Cass. 7 gennaio 2021, n. 39; 20 gennaio 2022, n. 4936; 22 aprile
2022, n. 12865). Tale esito interpretativo, per quanto riguarda la lesione della facoltà di godimento, resta coerente al significato di danno risarcibile quale perdita patrimoniale subita in conseguenza di un fatto illecito>>.
Le Sezioni Unite, partendo dalla differenza con l'occupazione sine titulo da parte della pubblica amministrazione, ribadisce che “nella comune fattispecie di occupazione abusiva d'immobile è al contrario richiesta, come si è visto, l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa. Ciò significa che il non uso, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento. E' pur vero che a fondamento dell'imprescrittibilità del diritto di proprietà vi è la circostanza che fra le facoltà riconosciute al proprietario vi è anche quella del non uso, ma l'inerzia resta una manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, mentre il danno conseguenza riguarda il pregiudizio al bene della vita che, mediante la violazione del diritto, si sia verificato. Alla reintegrazione formale del diritto violato, anche nella sua esplicazione di non uso, provvede la tutela reale e non quella risarcitoria. … la perdita subita attiene al godimento, diretto o indiretto mediante il corrispettivo del godimento concesso ad altri, che è poi l'oggetto vero del contrasto giurisprudenziale da risolvere, e non alla vendita, per la quale, corrispondendo il relativo danno alla differenza fra il prezzo di mercato e quello maggiore che si sarebbe potuto ricavare dall'atto dispositivo mancato, non può che parlarsi di mancato guadagno. L'allegazione che l'attore faccia della concreta possibilità di godimento perduta può essere specificatamente contestata dal convenuto costituito. Al cospetto di tale allegazione il convenuto ha l'onere di opporre che giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di godimento. La contestazione al riguardo non può essere generica, ma deve essere specifica, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115 c.p.c., comma 1. In presenza di una specifica contestazione sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, c.p.c.) o mediante presunzioni semplici. Nel caso della presunzione l'attore ha l'onere di allegare, e provare se specificatamente contestato, il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo rappresentato dalla possibilità di godimento persa. Sia nel caso di godimento diretto, che in quello di godimento indiretto, il danno può essere valutato equitativamente ai sensi dell'art. 1226 c.c., attingendo al parametro del canone locativo di mercato quale valore economico del godimento nell'ambito di un contratto tipizzato dalla legge, come la locazione, che fa proprio del canone il valore del godimento della cosa”.
I principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite sono i seguenti : << "nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che
è andata perduta"; "nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato"; "nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato">>.
Tanto chiarito, la domanda di condanna al risarcimento del danno proposta dall'attore deve essere rigettata. Se, come detto, il danno non deve intendersi come danno in re ipsa, ma come danno “presunto o normale”, con l'onere, comunque, per l'attrice di allegare specifiche circostanze dalle quali desumere la perdita di una concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante la concessione del godimento del bene ad altri dietro corrispettivo, nella fattispecie in esame sembra che l'attore intenda far discendere il danno dalla sola natura fruttifera del bene, la cui disponibilità è andata perduta, senza nulla neanche allegare circa l'intenzione di concedere in godimento il bene de quo dietro corrispettivo. In realtà non vi è quella specifica allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa da parte del , che, anzi, nell'atto introduttivo si è limitato ad affermare che “sta subendo una Pt_1
grave perdita economica e patrimoniale a causa dell'impossibilità di utilizzare la predetta unità immobiliare dalla quale non percepisce alvuna rendita”. In definitiva, l'attore ha inteso far discendere il danno dalla sola natura fruttifera del bene, la cui disponibilità è stata sottratta, senza nulla neanche allegare circa l'intenzione di concedere in godimento il bene de quo dietro corrispettivo e circa la effettiva possibilità di farlo. Il che assume rilievo a fronte della difesa della convenuta che ha allegato il rifiuto da parte dell'attore di ricevere anche il pagamento di quanto pagato nel corso del rapporto. L'attore non ha fornito alcuna prova dell'ammontare del canone di mercato e della eventuale irrilevanza dell'importo del canone verbalmente pattuito, in presenza, anche in questo caso, di una articolazione di prova orale del tutto generica. La domanda attorea, quindi, sotto questo profilo, deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
così provvede:
a) dichiara occupante sine titulo dell'immobile sito in Napoli alla via Cavone CP_1
San Gennaro dei Poveri n. 26, piano terra, interno 4, riportano nel NCEU del Comune di
Napoli al foglio 3, part. 64, sub 16;
b) condanna all'immediato rilascio dell'immobile; CP_1
c) rigetta la domanda di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione;
d) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di , CP_1 Parte_1
liquidandole in euro 260,00 per spese ed euro 2.600,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15 % sul compenso, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Napoli il 11/02/2025. Il giudice dott. Enrico Ardituro