Legge 24 luglio 1993, n. 256

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    Giurisprudenza17

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    • 1Cass. pen., SS.UU., sentenza 26/06/2014, n. 4880
      Provvedimento: 48 8 0 /15 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta da Giorgio Santacroce - Presidente - Sent. n. sez. 18 CC 26/06/2014 Saverio Felice Mannino Nicola Milo R.G.N. 16588/2013 Alfredo Maria Lombardi Giovanni Conti Luisa Bianchi Paolo Antonio Bruno - Relatore - Alberto Macchia Margherita Cassano ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. SP GR, nata a [...] il [...] 2. Di CO NA, nata ad [...] il [...] avverso il decreto del 30/11/2012 della Corte di appello dell'Aquila. visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; sentita la relazione svolta dal componente Paolo Antonio Bruno; lette le …
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      • confisca di prevenzione·
      • esclusione·
      • sussistenza·
      • natura·
      • necessità·
      • presunzione "iuris tantum"·
      • ambito di applicazione a seguito di successioni di leggi nel tempo·
      • conseguente applicabilità dell'art. 200 cod. pen·
      • prova contraria·
      • perimetrazione cronologica dell'acquisto·
      • misure di sicurezza patrimoniali·
      • caratteristiche·
      • dimostrazione dell'illecita provenienza dei beni·
      • presunzione di illecita provenienza dei beni·
      • misure di prevenzione patrimoniali

    • 2Corte Cost., sentenza 27/02/2019, n. 24
      Provvedimento: SENTENZA N. 24 ANNO 2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), dell'art. 19 della legge …
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      • misure di prevenzione·
      • destinatari·
      • misure di prevenzione personali·
      • soggetti abitualmente dediti a traffici delittuosi·
      • inammissibilità delle questioni.·
      • sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con o senza obbligo o divieto di soggiorno·
      • misure di prevenzione patrimoniali·
      • radicale imprecisione della fattispecie·
      • illegittimità costituzionale in parte qua.·
      • sequestro e confisca·
      • rilevanza della questione incidentale·
      • ammissibilità delle questioni.·
      • aberratio ictus·
      • inammissibilità della questione.·
      • disposizioni non applicabili ratione temporis nel giudizio principale

    • 3Cass. pen., sez. I, sentenza 14/11/2006, n. 41316
      Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 14/11/2006 Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 3359 Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 023070/2006 ha pronunciato la seguente: SENTENZA/ORDINANZA sul ricorso proposto da: 1) LO OR, N. IL 07/11/1970; avverso ORDINANZA del 01/12/2005 TRIBUNALE di VIBO VALENTIA; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CASSANO MARGHERITA; lette le conclusioni del P.G. Dr. GIALANELLA Antonio che ha chiesto l'annullamento con rinvio del decreto impugnato. RITENUTO IN FATTO …
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      • computo della misura cautelare sofferta nella misura di prevenzione·
      • ammissibilità·
      • detenzione sopravvenuta per un reato commesso prima dell'applicazione della misura·
      • successiva sentenza irrevocabile di assoluzione per tale reato·
      • sorveglianza speciale·
      • misure di prevenzione·
      • sicurezza pubblica·
      • singole misure

    • 4Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/06/2004, n. 11762
      Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MATTONE Sergio - Presidente - Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere - Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere - Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - Dott. DI IASI Camilla - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: RC VA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato GUIDO FRANCESCO ROMANELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DORA BREGLIANO, giusta delega in atti; - ricorrente - contro STAR TRASPORTI INTERNAZIONALI SPA; - intimato - e sul 2^ ricorso n.^ 01/02/9328 proposto da: STAR TRASPORTI INTERNAZIONALI SPA, in persona del legale …
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      • autonomo giudizio di cognizione·
      • accertamento relativo·
      • conseguenze·
      • configurabilità·
      • limiti·
      • decreto emesso fuori delle condizioni di legge·
      • rilevanza·
      • procedimenti sommari·
      • opposizione·
      • d'ingiunzione·
      • decreto

    • 5Cass. pen., sez. II, sentenza 23/06/2004, n. 35628
      Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 23/06/2004 Dott. DI IORIO Giorgio - Consigliere - SENTENZA Dott. SIRENA Pietro Antonio - Consigliere - N. 991 Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - N. 49237/2003 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: AL TR, ZZ VA, ZZ NN e OM GE avverso il decreto della Corte di appello di Reggio Calabria, sezione misure di prevenzione, in data 30 giugno 2003. Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dott. Pietro Antonio Sirena. Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio …
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      • esclusione·
      • necessità·
      • indizi di appartenenza del soggetto ad associazioni mafiose·
      • confisca·
      • provvedimento di natura patrimoniale·
      • indizi inerenti alla provenienza dei beni da attività illecite o da reimpiego dei profitti di queste·
      • condizioni·
      • beni formalmente intestati a terzi·
      • applicabilità della misura patrimoniale·
      • sufficienza·
      • misure di prevenzione patrimoniali·
      • indiziato di appartenenza ad associazione di tipo mafiosa·
      • misure di prevenzione·
      • sicurezza pubblica·
      • appartenenti ad associazioni mafiose
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    Versioni del testo

    • Art. 1. 1. Alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
      a) all'articolo 3, secondo comma, le parole: "in uno o piu' comuni o in una o piu' province." sono sostituite dalle seguenti: "in uno o piu' comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale, o in una o piu' province.";
      b) all'articolo 5, quinto comma, le parole: "in un determinato comune" sono sostituite dalle seguenti: "nel comune di residenza o di dimora abituale";
      c) all'articolo 7, secondo comma, le parole: "anche in relazione alla determinazione del luogo di soggiorno" sono sostituite dalle seguenti: "anche per l'applicazione del divieto o dell'obbligo di soggiorno";
      d) all'articolo 7- bis, il primo comma e' sostituito dal seguente:
      "Quando ricorrono gravi e comprovati motivi di salute, le persone sottoposte all'obbligo di soggiorno possono essere autorizzate a recarsi in un luogo determinato fuori del comune di residenza o di dimora abituale, ai fini degli accertamenti sanitari e delle cure indispensabili, allontanandosi per un periodo non superiore ai dieci giorni, oltre al tempo necessario per il viaggio.";
      e) all'articolo 12, ovunque ricorrano, sono soppresse le parole: "in un determinato comune".
      2. I commi 2 e 3 dell'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575 , e successive modificazioni, sono abrogati.
      3. Il comma 6 dell'articolo 25-quater del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 , e' abrogato.
      AVVERTENZA:
      Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
      Note all'art. 1:
      - Il testo dell' art. 3 della legge n. 1423/1956 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita'), cosi' come modificato dalla legge 3 agosto 1988, n. 327 , e come ulteriormente modificato dalla presente legge, e' il seguente:
      "Art. 3. - Alle persone indicate nell'art. 1 che non abbiano cambiato condotta nonostante l'avviso orale di cui all'art. 4, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, puo' essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.
      Alla sorveglianza speciale puo' essere aggiunto ove le circostanze del caso lo richiedano il divieto di soggiorno in uno o piu' comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale, o in una o piu' province.
      Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica puo' essere imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale".
      - Il testo dell'art. 5 della citata legge n. 1423/1956 , cosi' come da ultimo modificato dalla legge 3 agosto 1988, n. 327 , e come ulteriormente modificato dalla presente legge, e' il seguente:
      "Art. 5. - Qualora il tribunale disponga l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3, nel provvedimento sono determinate le prescrizioni che la persona sottoposta a tale misura deve osservare.
      A tale scopo, qualora la misura applicata sia quella della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza e si tratti di ozioso, vagabondo o di persona sospetta di vivere con il provento di reati, il tribunale prescrive di darsi, entro un congruo termine, alla ricerca di un lavoro, di fissare la propria dimora, di farla conoscere nel termine stesso all'autorita' di pubblica sicurezza e di non allontanarsene senza preventivo avviso all'autorita' medesima.
      In ogni caso, prescrive di vivere onestamente, di rispettare le leggi, di non dare ragione di sospetti e di non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all'autorita' locale di pubblica sicurezza; prescrive, altresi', di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, di non rincasare la sera piu' tardi e di non uscire la mattina piu' presto di una data ora e senza comprovata necessita' e, comunque, senza averne data tempestiva notizia all'autorita' locale di pubblica sicurezza, di non determinare e non portare armi, di non trattenersi abitualmente nelle osterie, bettole, o in case di prostituzione e di non partecipare a pubbliche riunioni.
      Inoltre, puo' imporre tutte quelle prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale; ed, in particolare, il divieto di soggiorno in uno o piu' comuni, o in una o piu' province.
      Qualora sia applicata la misura dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, o del divieto di soggiorno, puo' essere inoltre prescritto:
      1) di non andare lontano dall'abitazione scelta senza preventivo avviso all'autorita' preposta alla sorveglianza;
      2) di presentarsi all'autorita' di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni indicati ed a ogni chiamata di essa.
      Alle persone di cui al comma precedente e' consegnata una carta di permanenza da portare con se' e da esibire ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza".
      - Il testo dell'art. 7 della citata legge n. 1423/1956 , cosi' come modificato dal D.L. 31 dicembre 1991, n. 419 , e come ulteriormente modificato dalla presente legge, e' il seguente:
      "Art. 7. - Il provvedimento di applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 e' comunicata al questore per l'esecuzione.
      Il provvedimento stesso, su istanza dell'interessato e sentita l'autorita' di pubblica sicurezza che lo propose, puo' essere revocato o modificato dall'organo dal quale fu emanato, quando sia cessata o mutata la causa che lo ha determinato. Il provvedimento puo' essere altresi' modificato, anche per l'applicazione del divieto o dell'obbligo di soggiorno, su richiesta dell'autorita' proponente, quando ricorrono gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica.
      Il ricorso contro il provvedimento di revoca o di modifica non ha effetto sospensivo".
      - Il testo dell'art. 7- bis della citata legge n. 1423/1956 , cosi' come modificato dalla legge 13 settembre 1982, n. 646 , e come ulteriormente modificato dalla presente legge, e' il seguente:
      "Art. 7- bis . - Quando ricorrono gravi e comprovati motivi di salute, le persone sottoposte all'obbligo di soggiorno possono essere autorizzate a recarsi in un luogo determinato fuori del comune di residenza o di dimora abituale, ai fini degli accertamenti sanitari e delle cure indispensabili, allontanandosi per un periodo non superiore ai dieci giorni, oltre al tempo necessario per il viaggio.
      La domanda dell'interessato deve essere proposta al presidente del tribunale competente ai sensi dell'art. 4.
      Il tribunale, dopo aver accertato la veridicita' delle circostanze allegate dall'interessato, provvede in camera di consiglio con decreto motivato.
      Nei casi di assoluta urgenza la richiesta puo' essere presentata al presidente del tribunale competente ai sensi dell'art. 4, il quale puo' autorizzare, anche per fonogramma, il richiedente ad allontanarsi per un periodo non superiore a tre giorni, oltre al tempo necessario per il viaggio.
      Il decreto previsto dai commi precedenti e' comunicato al procuratore della Repubblica ed all'interessato che possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
      Del decreto e' altresi' data notizia, anche a mezzo del telefono o del telegrafo, all'autorita' di pubblica sicurezza che esercita la vigilanza sul soggiornante obbligato, la quale provvede ad informare quella del luogo dove l'interessato deve recarsi e a disporre le modalita' e l'itinerario del viaggio".
      - Il testo dell'art. 12 della citata legge n. 1423/1956 , cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
      "Art. 12. - La persona sottoposta all'obbligo del soggiorno che contravviene alle relative prescrizioni e' punita con l'arresto da tre mesi ad un anno.
      Il tempo trascorso in custodia preventiva seguita da condanna o in espiazione di pena detentiva, anche se per effetto di conversione di pena pecuniaria, non e' computato nella durata dell'obbligo del soggiorno.
      L'obbligo del soggiorno cessa di diritto se la persona obbligata e' sottoposta a misura di sicurezza detentiva. Se alla persona obbligata a soggiornare e' applicata la liberta' vigilata, la persona stessa vi e' sottoposta dopo la cessazione dell'obbligo del soggiorno".
      - Il testo dell' art. 2 della legge n. 575/1965 (Disposizioni contro la mafia), come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
      "Art. 2. - 1. Nei confronti delle persone di cui all'art. 1 possono essere proposte dal procuratore nazionale antimafia, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona o dal questore, anche se non vi e' stato il preventivo avviso, le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, di cui al primo e al terzo comma dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , e successive modificazioni".
      - Il testo dell' art. 25-quater del D.L. n. 306/1992 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
      "Art. 25-quater (Soggiorno cautelare). - 1. Il procuratore nazionale antimafia, anche su richiesta della Direzione investigativa antimafia, ovvero dei servizi centrali e interprovinciali previsti dall' art. 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 , puo' disporre il soggiorno cautelare di coloro nei cui confronti abbia motivo di ritenere che si accingano a compiere taluno dei delitti indicati nell' art. 275, comma 3, del codice di procedura penale avvalendosi delle condizioni previste nell' art. 416- bis del codice penale od al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni indicate nel medesimo art. 416-bis.
      2. La misura di cui al comma 1 non puo' avere durata superiore ad un anno; alla scadenza del termine stabilito ovvero quando sono cessate le condizioni che ne avevano determinato l'applicazione, la misura e' revocata dal procuratore nazionale antimafia; questi, ove ne sussistano i presupposti, puo' richiedere nei confronti della medesima persona l'applicazione di una misura di prevenzione a norma della legge 31 maggio 1965, n. 575 , e successive modificazioni.
      3. Con il provvedimento che applica la misura del soggiorno cautelare sono determinate le prescrizioni che la persona deve osservare ed e' indicata la localita' ove la misura stessa deve essere eseguita.
      4. L'allontanamento abusivo dalla localita' di soggiorno cautelare e' punito con la reclusione da uno a tre anni; e' consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.
      5. Entro dieci giorni dalla notificazione del decreto motivato che applica la misura del soggiorno cautelare, l'interessato puo' proporre richiesta di riesame al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del luogo ove ha sede il procuratore nazionale antimafia. La richiesta puo' essere presentata o trasmessa alla cancelleria del giudice, anche a mezzo di difensore munito di mandato speciale. Il giudice provvede entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, sentito il procuratore nazionale antimafia il quale trasmette senza ritardo gli elementi su cui si fonda il decreto. Il giudice, se non deve dichiarare l'inammissibilita', annulla o conferma il decreto oggetto del riesame. Contro la decisione del giudice, il procuratore nazionale antimafia, l'interessato o il difensore di quest'ultimo possono proporre ricorso per cassazione entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione medesima. La richiesta di riesame e di ricorso per cassazione non sospendono l'esecuzione del decreto".
    • Art. 2. 1. Per le misure di prevenzione in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, la cui applicazione non debba cessare nei successivi trenta giorni per scadenza del termine di durata stabilito dal giudice, il divieto di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale e' soppresso e l'obbligo di soggiorno in un comune diverso da quello di residenza o dimora abituale opera con riguardo a quest'ultimo.
      2. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le persone sottoposte alla misura della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno in un comune diverso da quello di residenza o dimora abituale o con divieto di soggiorno nello stesso comune sono tenute a fare rientro nel comune medesimo, presentandosi, non meno di 48 ore prima della partenza e non oltre 48 ore dopo l'arrivo, alle questure o commissariati di pubblica sicurezza rispettivamente competenti.
      3. Le persone nei cui confronti l'applicazione di una delle misure di prevenzione e' sospesa hanno l'obbligo di presentarsi alla questura o commissariato di pubblica sicurezza territorialmente competenti per il luogo in cui si trovano immediatamente dopo la cessazione della causa di sospensione. Se si tratta di comune diverso da quello di residenza o dimora abituale le stesse persone hanno altresi' l'obbligo di raggiungere quest'ultimo nel tempo strettamente necessario e di presentarsi, senza ritardo, all'autorita' di pubblica sicurezza territorialmente competente.
      4. Il questore competente per il luogo dove la misura di prevenzione deve essere eseguita per effetto dei commi 1, 2 e 3, apporta le occorrenti modificazioni alla carta di permanenza e provvede all'esecuzione della misura.
      5. La persona sottoposta ad una delle misure di prevenzione di cui al presente articolo che non osserva gli obblighi di cui al comma 2 o le prescrizioni impartite per il viaggio dall'autorita' di pubblica sicurezza e' punita con la reclusione da uno a cinque anni; gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza.
    • Art. 3. 1. Al secondo comma dell'articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575 , e successive modificazioni, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Salvo quanto disposto dagli articoli 22 , 23 e 24 della legge 22 maggio 1975, n. 152 , il tribunale, anche d'ufficio, ordina con decreto motivato il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti e' iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attivita' economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attivita' illecite o ne costituiscano il reimpiego".
      Nota all'art. 3:
      - Il testo dell'art. 2- ter della citata legge n. 575/1965 , cosi' come modificato da ultimo dal D.L. 8 giugno 1992, n. 306 , e come ulteriormente modificato dalla presente legge, e' il seguente:
      "Art. 2-ter. - Nel corso del procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste dall' art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , iniziato nei confronti delle persone indicate nell'art. 1, il tribunale, ove necessario, puo' procedere ad ulteriori indagini oltre quelle gia' compiute a norma dell'articolo precedente.
      Salvo quanto disposto dagli articoli 22 , 23 e 24 della legge 22 maggio 1975, n. 152 , il tribunale, anche d'ufficio, ordina con decreto motivato il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti e' iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attivita' economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attivita' illecite o ne costituiscano il reimpiego. A richiesta del procuratore della Repubblica, del questore o degli organi incaricati di svolgere ulteriori indagini a norma del primo comma, nei casi di particolare urgenza il sequestro e' disposto dal Presidente del tribunale con decreto motivato e perde efficacia se non e' convalidato dal tribunale nei dieci giorni successivi.
      Con l'applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza.
      Nel caso di indagini complesse il provvedimento puo' essere emanato anche successivamente, entro un anno dalla data dell'avvenuto sequestro; tale termine puo' essere prorogato di un anno con provvedimento motivato del tribunale. Ai fini del computo dei termini suddetti e di quello previsto dal comma 5 dell'art. 2- bis si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale , in quanto compatibili.
      Il sequestro e' revocato dal tribunale quando e' respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione o quando risulta che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente.
      Se risulta che i beni sequestrati appartentono a terzi, questi sono chiamati dal tribunale, con decreto motivato, ad intervenire nel procedimento e possono, anche con l'assistenza di un difensore, nel termine stabilito dal tribunale, svolgere in camera di consiglio le loro deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca.
      I provvedimenti previsti dal presente articolo possono essere adottati, su richiesta del procuratore della Repubblica o del questore, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione della misura di prevenzione, ma prima della sua cessazione. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando le disposizioni di cui al precedente comma.
      Anche in caso di assenza, residenza o dimora all'estero della persona alla quale potrebbe applicarsi la misura di prevenzione, il procedimento di prevenzione puo' essere proseguito ovvero iniziato, su proposta del procuratore della Repubblica o del questore competente per il luogo di ultima dimora dell'interessato, ai soli fini dell'applicazione dei provvedimenti di cui al presente articolo relativamente ai beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attivita' illecite o ne costituiscano il reimpiego.
      Agli stessi fini il procedimento puo' essere iniziato o proseguito allorche' la persona e' sottoposta ad una misura di sicurezza detentiva o alla liberta' vigilata.
      In ogni caso il sequestro e la confisca possono essere disposti anche in relazione a beni sottoposti a sequestro in un procedimento penale, ma i relativi effetti sono sospesi per tutta la durata dello stesso, e si estinguono ove venga disposta la confisca degli stessi beni in sede penale".