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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/10/2025, n. 14179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14179 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
X SEZIONE CIVILE
In persona del giudice unico dott.ssa Raffaella Tronci ha emesso la presente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 40908 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 24 aprile 2024 svolta in forma cartolare ex art.127 ter c.p.c. vertente
T R A
(c.f. e P.Iva ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 P.IVA_1 dall'avv. Stefano Rubiu , giusta procura in atti.
ATTORE
E
(P.IVA: ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, , rappresentata e difesa dall' avv. Francesco Controparte_1
OC , giusta procura in atti.
CONVENUTA
OGGETTO: azione risarcitoria per abuso di dipendenza economica
Conclusioni
Per l'attore: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale, per tutte le ragioni e le causali esposte, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e rejetta e, in particolare:
- le eccezioni in via preliminare di sub A); CP_1
- le domande di improponibilità, improcedibilità, inammissibilità e rigetto di sub CP_1 B);
- dichiarate inammissibile per difetto di specificità le domanda di sub C) o CP_1 comunque rigettate le medesime;
così giudicare:
1 Nel merito
1. Accertare e dichiarare che in virtù dell'acquisto dell'impianto in narrativa è CP_1 succeduta a nella titolarità dei rapporti contrattuali in essere con Controparte_2 Pt_1
- conseguentemente - dichiarare la validità e l'operatività inter partes dei contratti sub docc. da 1 a 4 nonché l'illegittimità della pretesa di di imporre unilateralmente mutamenti delle CP_1 condizioni contrattuali diverse e ulteriori rispetto alla modifica dell'imputazione soggettiva dei contratti per effetto dell'intervenuta successione.
2. Accertare e dichiarare l'insussistenza dei pretesi inadempimenti lamentati da CP_1 con comunicazioni in data 10 .03. 2020 e 16. 06. 2020 (docc. 11 e 13);
- in subordine - la loro irrilevanza ai fini della risoluzione contrattuale in quanto non rientranti nel novero delle cause risolutive tipizzate dal art. 7 degli Accordi Interprofessionali 1997 (doc. 6).
- in subordine (ulteriore) - la loro scarsa importanza, ex art. 1455 c.c., ai fini della risoluzione contrattuale.
2.1 - in ogni caso - dichiarare nulla, inesistente, insussistente o, comunque, annullare la risoluzione dei contratti comminata da con comunicazione in data 10 .03. 2020 (doc. CP_1 11).
3. Accertare e dichiarare la sussistenza dell'abuso di dipendenza economica nonché l'abusività/illiceità delle seguenti condotte poste in essere da in danno di e CP_1 Pt_1 inibirle:
a) pratica di un prezzo di cessione del carburante a tale che il prezzo di vendita al Pt_1 pubblico (applicato il margine pro litro secondo le previsioni contrattuali) risulta maggiore di quello praticato sugli altri impianti CP_1
b) imposizione di prezzi di vendita al pubblico inferiori a quelli di vendita del carburante al Granieri, vale a dire, imposizione della vendita al pubblico di prodotto sottocosto;
3.1 Stabilire l'obbligo di di corrispondere a € 400, al giorno, per ciascuna CP_1 Pt_1 futura violazione delle condotte inibite (sub domanda n. 3), fatto salvo il diritto di al Pt_1 risarcimento dei danni conseguenti la reiterazione delle condotte inibite.
4. Condannare al risarcimento dei danni conseguenti le illecite condotte descritte CP_1 in narrativa e oggetto delle precedenti domande, con quantificazione e liquidazione degli stessi in separata sede.
5. Condannare al pagamento in favore della ricorrente delle spese legali nella CP_1 misura di € 7.254,00 (ex tabella parametri forensi n. 2, DM n. 55/2014, fascia valore da € 26.000,01 ad € 52.000,000) oltre al rimborso forfettario del 15% (ex art. 2, DM n. 55/2014) oltre iva e C.p.a.
In via istruttoria
Si chiede l'ammissione dei seguenti testi e capitoli di prova (testi indicati anche a prova contraria nell'ipotesi di ammissione dei capitoli di prova avversi):
GN , lavoratrice impiegata presso l'impianto di distribuzione gestito da Testimone_1
GN lavoratrice impiegata presso l'impianto di distribuzione gestito Pt_1 Testimone_2 da Signor lavoratore impiegata presso l'impianto di distribuzione gestito Pt_1 Parte_2 da Pt_1
Capitoli di prova
2
1.Dica la teste se la foto che si rammostra (ns. doc. 10) corrisponde allo stato dei luoghi in essere presso l'impianto di distribuzione per cui è causa e se si tratti di copertura posta per impedire l'accesso ai bocchettoni di immissione delle cisterne di carburante.
2.Dica la teste chi ha le chiavi dei lucchetti della copertura di cui alla foto sub ns. doc. 10 (che si rammostra).
3.Dica la teste se le risulta che, prima dell'acquisto dell'impianto da parte di CP_1 abbia mai avuto contestazioni o diatribe di qualsivoglia genere con i precedenti proprietari Pt_1 dell'impianto di distribuzione.
4.Dica il teste se, dopo l'acquisto della proprietà dell'impianto da parte di CP_1 Pt_1 abbia mutato le modalità di svolgimento della gestione e, in caso di risposta affermativa, dica in cosa consistano detti mutamenti.
5.Dica i teste se le immagini che si rammostrano sub ns. doc. 19 siano i messaggi con i quali comunica variazioni di prezzo per il carburante già acquistato dal gestore.” CP_1
Per la convenuta : “..Preliminarmente, quindi, chiede la revoca dell'ordinanza resa in data 30/03/2022, con la quale è stata rigettata l'istanza formulata dall'istante con la predetta comparsa di riassunzione del 19/03/2022, difettando la comparsa di autonoma iscrizione a ruolo[…].stante la dichiarata continenza tra le due cause, insiste nell'accoglimento delle richieste formulate nella comparsa di riassunzione del 19/03/2022, con fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio.”
“Voglia l'On.le Tribunale adito, reiectis contrariis, così provvedere:
A)- in via preliminare, accogliere l'eccezione di improcedibilità della domanda introdotta con atto di citazione, mentre doveva essere introdotta con ricorso ex art.447 bis c.p.c. e, quindi, adottare i provvedimenti conseguenti;
sempre in via preliminare, dichiarare la propria incompetenza per territorio e dichiarare competente il Tribunale Civile di Taranto e in via gradata, dichiarare la propria incompetenza per territorio e dichiarare competente il Tribunale Civile di Brindisi;
ancora in via preliminare, dichiarare l'improcedibilità ed inammissibilità dell'atto di citazione notificato per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione innanzi alla Camera della Professione, così come stabilito dall'accordo collettivo interprofessionale del 29/07/1997 e dall'accordo collettivo interprofessionale del 23/07/1998;
B)- nel merito, in via subordinata e per mero scrupolo difensivo, rigettare la domanda perché improponibile, improcedibile, inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto;
C)- dichiarare la risoluzione del contratto di comodato del 03/11/2016 per grave inadempimento addebitabile all'attore e, quindi, ordinare il rilascio dei beni di proprietà della Controparte_1
D)- condannare l'attore al pagamento delle spese e compensi professionali del giudizio, oltre al 15% per spese forfettarie, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Insiste nell'accoglimento delle richieste istruttorie formulate con la memoria ex art.183 VI comma n.2 c.p.c. e si oppone alla ammissione delle avverse richieste istruttorie per le ragioni già indicate nella propria memoria ex art.183 VI comma n.3 c.p.c..
3 Dichiara sin da ora di non accettare il contraddittorio in ordine ad eventuali domande nuove che dovessero emergere dalle conclusioni formulate da controparte in sede di note di trattazione scritta.”
MOTIVI DELLA DECISONE
1. con atto di citazione notificato in data 27.7.2020 ha convenuto in giudizio Parte_1
esponendo: Controparte_1
- di esercitare, a far data dal 1.12.2016 , l'attività di gestore dell'impianto di distribuzione di carburanti sito in Taranto, SS 7, km 5.5, direzione Grottaglie-Taranto, in virtù di un contratto di comodato gratuito dell'impianto avente durata sino al 31 maggio 2029 (doc. 1) cui è collegato un contratto di fornitura di carburante (doc. 2) e relativi accordi economici (doc. 3), nonché un contratto di locazione dell'area destinata alla vendita di prodotti non oil (doc. 4);
-che tale assetto è conforme alla disciplina che informa il settore della distribuzione dei carburanti, ovvero al d.lgs. 32/1998 (doc. 5), agli accordi interprofessionali (docc. 6, 7) che sono richiamati dal d.lgs. 32/1998 a farne parte integrante. Trattasi di disciplina imperativa e inderogabile, tanto che ogni pattuizione difforme è nulla e sostituta di diritto con le previsioni in essa contenuta. Infatti, l'art. 1, c.
10 del d.lgs. 32/1998 dispone:
Le clausole previste dal presente articolo sono di diritto inserite nel contratto di gestione, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti.>>;
-che in data 29. 11. 2019 comunicava di avere acquistato l'impianto di distribuzione CP_1 gestito dal con conseguente successione a (precedente proprietaria Pt_1 Controparte_2 dell'impianto) nel rapporto in essere (doc.8);
-che tentava di imporre la sottoscrizione di un "contratto di somministrazione" che CP_1 introduceva un mutamento unilaterale e sfavorevole delle condizioni economiche del rapporto in essere (doc. 9);
-che infatti le condizioni base dei due contratti sono solo apparentemente simili: entrambi i contratti prevedono un margine pro litro maggiore per la modalità servito ed un margine inferiore per la modalità self service (doc. 3, pag. 7, n. 7 e doc. 9, allegato B);
-che tuttavia la parte più consistente delle vendite (su qualsiasi impianto di distribuzione) viene realizzata con la modalità self (che ha un costo al pubblico inferiore);quindi, se non vengono posti limiti al differenziale tra i prezzi delle due modalità (servito e self) o se non vengono predisposti
4 meccanismi correttivi, succede che tutte le vendite vengono realizzate in modalità self e il gestore fa lo stesso lavoro ma non ricava dalle vendite neppure di che coprire i costi;
-che per questo, il contratto arbitrariamente disapplicato da prevede: a) un CP_1 meccanismo compensativo quando il differenziale di prezzo tra le due modalità di vendita supera 1,9 centesimi di euro (doc. 3, pag. 4, n. 7) in modo che il margine pro litro medio garantito al gestore sia di circa 45 millesimi;
b) il riconoscimento al gestore di un "margine variabile" aggiuntivo calibrato sui volumi di carburante venduti (doc. 3, pag. 5, lett. B); il che alza ulteriormente il margine "medio" pro litro.
-che il contratto di non solo non prevede tali correttivi ma, anzi, impone al gestore CP_1 di accettare la MengaCard che riduce il margine a 55 millesimi di litro per la modalità servito (anziché
60 millesimi) e addirittura a 20 millesimi per la modalità self (anziché 25 millesimi) (doc. 9, pag. 3);
-che pertanto per la quasi totalità delle vendite il gestore percepirebbe 20 euro ogni mille litri di carburante venduti (cioè ogni 1.300 euro di carburante venduto) che, su un impianto che annualmente vende poche centinaia di migliaia di litri, significa un ricavo di alcune centinaia di euro al mese, vale a dire un importo tale da non coprire neppure i costi di gestione);
-che pretende, anche, che il gestore presti una fideiussione di € 50.000 a garanzia CP_1 dei pagamenti (doc. 9, pag. 5, n. 8, lett. b) e che si impegni ad acquistare quantitativi minimi di carburante pari a 10.000 litri (doc. 9, pag. 2, n. 2) e che venda il prodotto sotto costo (doc. 3, pag. 4,
n. 6), per poi aspettare che faccia dei conguagli, CP_1
-che in sintesi il gestore dovrebbe impegnare circa € 63.000 (50.000 di fideiussione e 13.000 di giacenza prodotto), lavorare tutto il giorno, vendere sottocosto, e attendere il conguaglio di
[...] che gli restituisca la differenza per la vendita sottocosto (anticipata dal gestore così come CP_1
l'acquisto del carburante) riconoscendogli un ricavo di 200 euro sui 13.000 che il gestore paga per acquistare ogni volta 10.000 litri di carburante;
-che quindi stante la legittima opposizione del alla applicazione di tale contratto , Pt_1 [...] ha posto in essere una serie di condotte illegittime dirette a coartarne la volontà rendendo CP_1 antieconomica la gestione dell'impianto:
a) imposizione sistematica di un prezzo di vendita al pubblico inferiore a quello di cessione del carburante al gestore, vale a dire sottocosto;
b) mancata fornitura delle carte commerciali (DKV, UTA), con sviamento dei principali clienti dell'impianto gestito dal su altri impianti;
Solo recentemente le carte commerciali sono state Pt_1
5 attivate (rispettivamente DKV il 4 giugno e UTA il 22 luglio)
c) turbativa dell'attività di gestione con insistenti richieste e presenze sull'impianto, pretesa di una minuziosa rilevazione dei dati che avrebbe giustificazione solo qualora il carburante compravenduto fosse di proprietà di CP_1
e) apposizione di una copertura metallica con lucchetti che impedisce l'accesso alle cisterne ove è collocato il prodotto acquistato dal (con correlati gravi rischi per la sicurezza dell'impianto Pt_1
e della incolumità pubblica) (doc. 10).
-che avrebbe strumentalmente ipotizzato inadempimenti al fine di risolvere i CP_1 contratti in essere con il ( doc.11 ) contestazioni comunque confutate dal (doc.12); Pt_1 Pt_1
-che le condotte illegittime di hanno determinato un crollo delle vendite di CP_1 carburante (e di tutte le altre attività) rispetto alle gestioni svoltesi con i precedenti proprietari CP_ Co dell'impianto e (doc. 14);
-che il rapporto contrattuale tra Granieri e petroli deve essere obbligatoriamente regolato CP_1 da una particolare disciplina di carattere pubblicistico le cui previsioni sono presidiate anche da disposizioni di carattere imperativo ed inderogabile;
-che l'impianto di distribuzione del carburante viene affidato al gestore con un contratto di comodato gratuito di durata non inferiore a sei anni;
il contratto di cessione gratuita comporta la stipula di un (contestuale) contratto di somministrazione o fornitura, che obbliga il gestore a rifornirsi del carburante dal comodante “secondo le modalità e i termini definiti dagli accordi interprofessionali stipulati fra le associazioni di categoria più rappresentative a livello, a livello nazionale, dei gestori e dei titolari dell'autorizzazione2;
-che questa disciplina è caratterizzata dall'imperatività delle sue disposizioni, con previsione di nullità delle clausole contrattuali difformi da quelle volute dal legislatore e loro sostituzione di diritto con quelle contemplate dalla legge medesima (cfr. art. 1, comma 10, d.lgs. 32/98) e la imperatività che si estende agli Accordi interprofessionali, stante il loro espresso richiamo ad opera della norma, nonché <> che sono < predetti accordi interprofessionali>> (art. 1, n. 6, d.lgs. 32/1998).;
-che l'assetto normativo imperniato sul d.lgs. 32/1998 è stato confermato anche da varie altre norme tra cui il d.l. 6 luglio 2011 n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) (doc.
15) e, infine, il d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (c.d. Decreto cresci Italia) (doc. 16) che, con l'art. 17, oltre ad un richiamo esplicito alla disciplina sopra descritta, ha inteso ribadire e rafforzare il quadro
6 normativo del settore;
-che quanto alla presunzione dell'abuso di dipendenza economica, la lettera c) dell'art. 17, comma
1, d.l. n. 1/2012 recita: <<...i comportamenti posti in essere dai titolari degli impianti ovvero dai fornitori allo scopo di ostacolare, impedire o limitare, in via di fatto o tramite previsioni contrattuali, le facoltà attribuite al presente articolo dal gestore integrano abuso di dipendenza economica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192.>> e quanto agli speciali poteri inibitori e risarcitori attribuiti al giudice, il comma 3 dell'art. 9, l. n. 192/1998, dispone che: < attraverso il quale si realizzi l'abuso di dipendenza economica è nullo. Il giudice ordinario competente conosce delle azioni in materia di abuso di dipendenza economica, comprese quelle inibitorie e per il risarcimento dei danni>>;
-che nel caso di specie sussistono anche gli ordinari requisiti della dipendenza economica ai sensi della l. n. 192/1998 in quanto l'attività di gestione dell'impianto svolta dal ha come unico Pt_1 fornitore degli strumenti per l'esercizio dell'attività e del prodotto da vendere (come si CP_1 evince dai contratti sub docc. 1, 2, 3 e, in particolare, dal "contratto di fornitura in esclusiva di carburanti e lubrificanti" sub doc. 2);
-che anche le attività "collaterali" del bar e tabacchi sono esercitate su beni locati da CP_1 ed il relativo andamento dipende totalmente dal passaggio della clientela che transita sull'impianto per l'erogazione del carburante;
-che sono, pertanto, abusive tutte le condotte atte a coartare la volontà del per imporre Pt_1 mutamenti economici al rapporto contrattuale, ivi compresa l'impedito utilizzo delle carte commerciali o la pratica di prezzi di fornitura del prodotto differenti da quelli praticati agli altri impianti della medesima rete o la pratica dei medesimi prezzi di cessione laddove il differente margine del gestore comporta un differente (e maggiore) prezzo di vendita, al pubblico, del carburante.
Sulla base di tali premesse in fatto e in diritto l'attore ha rassegnato conclusioni conformi a quelle in epigrafe trascritte chiedendo in sintesi di accertare che per effetto del subentro di CP_1 nella titolarità del ramo di azienda di , è succeduta anche nel rapporto Controparte_2 CP_1 di somministrazione e dunque non può unilateralmente pretendere di mutare le condizioni della fornitura di carburante;
di accertare la insussistenza di inadempimento legittimante la risoluzione dei contratti comminata da con comunicazione in data 10. 03. 2020 (doc. 11) , CP_1 accertarsi l'abuso di dipendenza economica con la conseguente inibitoria relativa alla imposizione di prezzi non remunerativi e sottocosto nonché condanna al risarcimento dei danni da liquidarsi in
7 separata sede.
si è costituita chiedendo il rigetto delle Controparte_1 domande attoree perché infondate e deducendo ed eccependo :
- di essere proprietaria dell'impianto di distribuzione carburanti sito in Taranto sulla S.S.
Grottaglie-Taranto Km 5,50, per averlo acquistato dalla società , con atto per Notar Controparte_2 del 29/10/2019 Rep. 14816 racc.8260 (Doc.2); Persona_1
-che la AG Italia S.p.A. aveva a sua volta acquistato dalla società con atto per Controparte_4
Notar del 20/07/2017 e, subentrando , tra l'altro, in un contratto di affitto sottoscritto Persona_2 dalla in data 03/11/2016 (Doc.3) con , avente ad oggetto un Controparte_4 Parte_1 complesso aziendale annesso alla stazione di rifornimento carburanti sita in Taranto S.S. Grottaglie-
Taranto Km.5,50, formato da un locale di mq.100 corredato di arredi e attrezzature ove vengono svolte, oltre che la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sul posto, la vendita per asporto di prodotti alimentari e bevande ed anche vendita di tabacchi, accessori e ricambi per automobilisti e quindi in tale contratto è poi subentrata la CP_1
-che aveva stipulato in data 03/11/2016 con la Contratto di Parte_1 Controparte_5 cessione gratuita dell'uso di impianto di distribuzione di prodotti petroliferi (Doc.4), con la conseguenza che in tale contratto è subentrata prima la e poi la Controparte_2 [...]
Controparte_1
-che pertanto, i rapporti tra le parti sono disciplinati da un contratto di affitto di azienda del
03/11/2016 ed un contratto di comodato del 03/11/2016 ed oggetto del presente giudizio è certamente il contratto di comodato del 03/11/2016 onde la domanda avversaria era improcedibile in quanto andava introdotta con ricorso ex art.447 bis c.p.c. ;
-che competente per territorio a conoscere della domanda è il Tribunale di Taranto;
-che nessuno dei contratti summenzionati in essere con il fa riferimento ad un contratto Pt_1 di somministrazione di prodotti petroliferi, né è previsto in nessuno di tali contratti che ad essi o ad uno di essi sia “collegato” di fornitura carburanti (come sostiene infondatamente l'attore) e, quindi, la non è subentrata in alcun contratto di fornitura Controparte_1 carburanti (somministrazione);
-che sul punto le deduzioni di cui all'atto di citazione che fanno riferimento alla disciplina imperativa ed inderogabile delle previsioni di cui al D.Lgs. n.32/1998 e degli accordi interprofessionali, devono ritenersi inammissibili ed infondate, per la semplice ragione che il
8 contratto di fornitura o somministrazione di carburanti non è mai stato sottoscritto dalla
[...]
né la stessa è mai subentrata in un contratto di fornitura o Controparte_1 somministrazione carburanti;
-che non solo non ha collaborato in alcun modo con la società istante nel Parte_1 reciproco e comune interesse commerciale, ma, inoltre, nonostante le numerose richieste verbali e formali, non ha inteso provvedere alla sottoscrizione del nuovo contratto di somministrazione che gli
è stato proposto ed inviato formalmente con PEC del 01/02/2020 (Doc.5) e si è reso inadempiente ad una serie di obblighi contrattuali nascenti dai contratti di affitto di azienda e comodato in cui la
[...]
è subentrata . CP_1
Disattese le eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta, sono stati assegnati i termini ex art.183 co.6 c.p.c. . IN , rigettate tutte la richieste di prova delle parti la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni .
A seguito del trasferimento su richiesta ad altro ufficio del precedente giudice assegnatario del procedimento, la causa è stata assegnata ad altro magistrato che ha provveduto a fissare nuova udienza di precisazione delle conclusioni innanzi a sé . All'esito della udienza , in forma cartolare , del giorno
24.4.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte e con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c..
Su motivata istanza , l'avv. OC è stato rimesso in termini al fine del deposito telematico della comparsa conclusionale , non avendo potuto provvedervi per errore non imputabile del sistema.
E' stato quindi assegnato con provvedimento in data 2.7.2025 termine sino al 10.7.2025 per nuovo inoltro del deposito telematico della comparsa conclusionale e quindi successivo termine di gg 20 per deposito di memorie di replica.
2.L'eccezione di incompetenza per territorio
La convenuta ha eccepito l'incompetenza per territorio del Giudice adito, per essere, invece, competente il Tribunale di Taranto. Ha dedotto che venendo in rilievo un contratto di comodato la controversia rientra tra quelle di cui all'art.447 bis c.p.c., e a norma del secondo comma di tale articolo sono nulle le clausole di deroga alla competenza e, quindi, non è applicabile il principio dell'esclusività del foro elettivo ( si tratterebbe della clausola di cui all'art.23 del contratto di comodato che indica come competente il foro in cui Esso avrà sede all'atto della proposizione del giudizio ), conseguentemente, il Giudice competente è il Tribunale di Taranto, foro del luogo ove ha sede il bene oggetto di comodato o affitto ( art.21 co.1 c.c.) .
9 L'eccezione come già rilevato in corso di giudizio è inammissibile, in quanto formulata in modo incompleto con riferimento al solo contratto di comodato. Mentre è pacifico che i rapporti contrattuali legati alla fornitura di carburanti, sulla base della normativa vigente, sono di due tipi: - contratto di somministrazione in esclusiva associato ad un contratto di comodato gratuito, della durata di sei anni rinnovabile, degli impianti di distribuzione e delle attrezzature fisse e mobili, se il punto vendita e l'autorizzazione appartengono alla società petrolifera;
- contratto di somministrazione associato ad un contratto di "convenzionamento colore" con il titolare dell'autorizzazione, se il punto vendita e l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di distribuzione non appartengono alla società petrolifera.
In particolare, il rapporto tra le parti ha natura complessa e risulta dal collegamento inscindibile di più rapporti in vista del perseguimento di uno scopo unitario ( Cass.8251/2010; Cass.. 2697 del
10/02/2016; Cass. 5684 del 09/03/2018; Cass. 10421 del 17/04/2024 ) , trattandosi di gestione di un impianto di distribuzione di carburante attuato tramite la stipula di un contratto di comodato d'uso gratuito delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti petroliferi e di un contratto di somministrazione relativo a tali prodotti, contratti aventi un'unica causa.
L'eccezione di incompetenza è pertanto "tamquam non esset".
3. La improcedibilità della domanda
La menzionata complessa tipologia contrattuale è prevista legislativamente dall' art.1 co.6 dlgs
32/1998 razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art.4 co.4 lettc) legge 1997 n.59 che recita : “ La gestione degli impianti può essere affidata dal titolare dell'autorizzazione ad altri soggetti, di seguito denominati gestori, mediante contratti di durata non inferiore a sei anni aventi per oggetto la cessione gratuita dell'uso di tutte le attrezzature fisse e mobili finalizzate alla distribuzione di carburanti per uso di autotrazione, secondo le modalità e i termini definiti dagli accordi interprofessionali stipulati fra le associazioni di categoria più rappresentative, a livello nazionale, dei gestori e dei titolari dell'autorizzazione. Gli altri aspetti contrattuali e commerciali sono regolati in conformità con i predetti accordi interprofessionali…”.
Quello in esame è, pertanto, un contratto “tipico” in quanto previsto ex lege. Nella sentenza del
TAR Lazio 2017 n.6562 tale schema negoziale viene denominato “contratto di comodato petrolifero”.
La S.C. nell'ordinanza n.412 del 13.1.2021 parla di “contratto complesso… risultante dal collegamento inscindibile di più rapporti che sono stipulati in vista del perseguimento di uno scopo unitario, in quanto contrassegnati da una causa unica che stabilisce tra le varie prestazioni un nesso di correlazione tali da renderle tra loro organicamente interdipendenti e tendenti al raggiungimento di un intento negoziale oggettivamente unico", di talché siffatto collegamento "si porge tra la cessione
10 gratuita degli impianti, l'attività di vendita al pubblico del gestore e la fornitura del carburante da parte del concessionario" e nella quale la stessa gratuità del comodato degli impianti e degli accessori si atteggia in modo peculiare, giacché "tende ad impedire che, per quanto concerne questo aspetto del contratto di gestione, l'autonomia privata possa dar luogo a speculazioni di vario genere le quali inciderebbero negativamente sui fini di pubblico interesse che in materia si intendono conseguire" .
Peraltro, il collegamento tra i predetti contratti è altresì espressamente previsto dall'art. 6 bis d.lgsl
32/1998.
Sempre nella citata pronuncia n. 421 la S.C. ha ritenuto di "escludere che lo schema negoziale apprestato dal legislatore possa comprendersi con il riferimento al comodato", dovendo, invece, ritenersi che si tratti "di un nuovo contratto forgiato dal legislatore” il quale perché espressamente previsto e disciplinato – dal menzionato art.1 co.6 d.lgs 32/1998 - deve ritenersi “tipico e nominato”.
La natura “tipica” di detto rapporto “complesso ed unitario”, fa ritenere che le controversie relative a detta tipologia contrattuale a sé stante “ riconducibile al comodato per la cessione in uso gratuito dell'impianto e alla somministrazione del carburante” “non rientrano tra quelle disciplinate dall'art.447 bis c.p.c. e, sono soggette al rito ordinario e non al principio della competenza territoriale inderogabile proprio delle controversie disciplinate dal citato art.447 bis c.p.c. né al tentativo obbligatorio di mediazione (cfr. in tema Tribunale sez. VI - Roma, 28/10/2024, n. 15712 ) .
Ne discende il rigetto delle eccezioni di inammissibilità ed improcedibilità del giudizio per erroneità di rito adottato, quanto a quella di improcedibilità del giudizio per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 1 d.lgs. 32/98 l'eccezione va respinta in difetto di indicazione di quale sarebbe l'Accordo interprofessionale che lo prevede a pena di improcedibilità.
4. La riassunzione della causa già pendente presso il Tribunale di Taranto introdotta dalla
[...]
CP_1
Con comparsa in riassunzione depositata nel presente giudizio in data 20.3.2022 la CP_1 ha inteso riassumere il giudizio n. 4054 /2020 di R.G. , già pendente presso il Tribunale di Taranto ed avente ad oggetto ricorso ex art.702 bis c.p.c. teso alla risoluzione contrattuale per inadempimento introdotto dalla nei confronti del e ciò a seguito della ordinanza pronunciata CP_1 Pt_1 in data 16.12.2021 nel predetto giudizio con la quale è stata dichiarata la continenza di cause, e la competenza del Tribunale di Roma preventivamente adito, fissando il termine di giorni 90 per la riassunzione della causa dinanzi al primo giudice.
11 La convenuta con detta comparsa chiedeva che il giudizio continuasse innanzi al Giudice della presente causa e che venisse fissata udienza di comparizione delle parti per la prosecuzione del giudizio.
In data 30.3.2022 il giudice rigettava la richiesta di fissazione della udienza in quanto irrituale poiché “ la riassunzione della causa avanti il Tribunale di Roma, comporta l'iscrizione a ruolo della causa e non il mero deposito di comparsa, all'interno di altro fascicolo, ancorchè relativo ad un giudizio, pendente tra le stesse parti ed avente ad oggetto l'intero rapporto contrattuale, in merito al quale è stata dichiarata la continenza di cause”, ritenendo che il giudizio da riassumere si configura come autonomo giudizio e pertanto, di non poter provvedere, difettando la comparsa di autonoma iscrizione a ruolo.
Rileva questo giudice che nel caso di pronuncia ex art.39 co.2 c.p.c. , la causa deve esser riassunta nel termine perentorio indicato dal giudice che ha dichiarato la continenza innanzi al nuovo ufficio giudiziario secondo le forme indicate dall'art.125 disp.att. c.p.c. e quindi notificata alla controparte e conseguentemente iscritta a ruolo . Nella specie parte convenuta, invece, pretendeva di ampliare il thema decidendum del presente giudizio dopo che peraltro si erano formate le preclusioni processuali poiché la causa era già stata rinvita per la precisazione delle conclusioni ( vedi ordinanza del
20.5.2021), con il deposito telematico di una comparsa in riassunzione non notificata , né peraltro iscritta a ruolo . La pretesa translatio iudicii è quindi senz'altro irrituale ed inammissibili, dunque, le relative domande sulle quale la parte chiede a questo giudice di pronunciarsi.
La mancata iscrizione a ruolo non sarebbe di ostacolo ad una nuova riassunzione purché la comparsa di riassunzione sia stata tempestivamente notificata nel termine perentorio assegnato dal giudice che ha dichiarato la continenza ( vedi Cass. n.190 del 2016 secondo cui avvenuta la
"translatio iudicii", davanti al giudice competente, con citazione in riassunzione notificata nel termine perentorio assegnato dal giudice dichiaratosi incompetente, la mancata iscrizione della causa a ruolo non determina l'estinzione del processo ex art. 307, comma 3, c.p.c., atteso che il giudizio, venendosi a trovare in una situazione di quiescenza ai sensi dei commi 1 e 2 della medesima disposizione, può essere nuovamente riassunto davanti al giudice già adito con la precedente riassunzione ).
5. La domanda proposta dall'attore tesa all'accertamento dell'avvenuto subentro in forza dell'acquisto dell'impianto nella titolarità dei rapporti contrattuali in essere con e quindi la Pt_1
l'illegittimità della pretesa di di imporre unilateralmente mutamenti delle condizioni CP_1 contrattuali
12 Alla luce delle concordi allegazioni delle parti e giusta la documentazione in atti non v'è dubbio che sia subentrata quale nuova proprietaria dell'impianto di distribuzione carburanti CP_1 sito in Taranto sulla S.S. Grottaglie-Taranto Km 5,50, acquistato dalla società ( vedi Controparte_2 atto per Notar del 29/10/2019 Rep. 14816 racc.8260 -cessione di ramo d'azienda Persona_1 prodotto dalla convenuta), nei contratti di affitto di azienda del 03/11/2016 ( doc. 4 attore ) e di CP_ comodato del 03/11/2016 8 doc. 1 attore ) , originariamente stipulati tra ed il , nei Pt_1 quali a sua volta era subentrata nel luglio 2017 , dante causa della odierna convenuta . Controparte_2
Del subentro in tali contratti in essere con il v'è infatti menzione nell'atto di cessione di Pt_1 ramo d'azienda all'art.6 ( vedi atto notarile 29.10.2019 cit.) e la circostanza è pacifica.
Quanto al contratto di fornitura di prodotti petroliferi vale quanto di seguito precisato .
CP_ Il rapporto era regolato con dal contratto in esclusiva del 3.11.2016 ( doc. 2 attore ) cui è poi è subentrata in veste di nuovo fornitore e proprietaria dell'impianto , in seguito alla CP_2 cessione a quest'ultima del ramo d'azienda . Il rapporto di fornitura instauratosi con è stato CP_2 disciplinato dall'accordo economico intervenuto il 17.7.2018 tra e le associazioni CP_2 maggiormente rappresentative a livello nazionale dei GE ( doc.3 ) ed è di tale atto che l'attore invoca l'applicazione , in particolare con riferimento al : a) meccanismo compensativo quando il differenziale di prezzo tra le due modalità di vendita servito e self supera 1,9 centesimi di euro (doc.
3, pag. 4, n. 7) in modo che il margine pro litro medio garantito al gestore sia di circa 45 millesimi;
b) riconoscimento al gestore di un "margine variabile" aggiuntivo calibrato sui volumi di carburante venduti (doc. 3, pag. 5, lett. B).
Giova ricordare che in tema di successione nei contratti ai sensi dell'art. 2558 c.c., l'automatico subentro del cessionario in tutti i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive non aventi carattere personale si applica soltanto ai cosiddetti "contratti di azienda" (aventi ad oggetto il godimento di beni aziendali non appartenenti all'imprenditore e da lui acquisiti per lo svolgimento della attività imprenditoriale) e ai cosiddetti "contratti di impresa" (non aventi ad oggetto diretto beni aziendali, ma attinenti alla organizzazione dell'impresa stessa, come i contratti di somministrazione con i fornitori, i contratti di assicurazione, i contratti di appalto e simili) (Cass. Sez. 2, 11/06/2018, n.
15065). Il meccanismo previsto dall'art. 2558 c.c è un effetto naturale della cessione della proprietà
o del godimento dell'azienda e si verifica ipso jure (Cass. civ., sez. 3, 7.12.2005 n. 27011; conf.:
Cass. civ., sez. 1, 9.10.2013 n. 22918).
13 Il mutamento di proprietà dell'impianto determina di fatto l'instaurarsi di un nuovo rapporto di fornitura che è soggetto alle medesime condizioni economiche concordate o praticate dal precedente fornitore ossia secondo l'accordo economico già in essere ( nel caso di specie stipulato da CP_2 con le maggiori rappresentanze sindacali -doc.3 ).
Ed infatti la peculiarità dell'attività di erogazioni carburanti e la specifica disciplina che la presidia, impongono di ricondurla nell'ambito dei servizi pubblici e in conformità del regolamento
CE n.2790/1999 i rapporti economici tra soggetti titolari di autorizzazione e/o di concessione, i fornitori e le associazioni di categoria dei gestori di impianti di distribuzione del carburanti sono regolati secondo modalità e termini definiti nell'ambito di specifici accordi aziendali, stipulati tra ciascun soggetto titolare di autorizzazione e/o concessione o fornitore e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei gestori .
L'art.19 co.3 della legge 57/2001 disciplina le modalità di conclusione di detti accordi e, dunque, stante l'obbligatorietà della regolamentazione collettiva dei rapporti contrattuali ed economici tra i titolari di concessioni/autorizzazioni, i fornitori e i gestori degli impianti di distribuzione del carburante, in particolare quanto ai criteri di formazione dei prezzi di vendita (e dei margini per i gestori), e, quindi, in considerazione dell'efficacia vincolante rispetto al contenuto dei contratti individuali, da attuarsi anche mediante la sanzione di nullità delle clausole difformi volute dalle parti, ai sensi dell'art.1 co.10 d.lgs. 32/1998 , deve ritenersi che in difetto di un diverso accordo negoziato da con le associazioni , la prima sia “subentrata” nell'accordo stipulato a suo tempo CP_1 da , su dante causa . CP_2
D'altro canto si è già detto del collegamento negoziale che sussiste tra contratto di cessione gratuita dell'impianto e rapporto di fornitura ( e connessi accordi aziendali disciplinanti le condizioni economiche) e quindi sia per la rilevata unicità del rapporto negoziale ( vedi paragrafo 3) sia per la obbligatorietà della regolamentazione collettiva dei rapporti o tipicità deve affermarsi l'avvenuto subentro .
Ora la convenuta ha strenuamente negato il subentro nel contratto di fornitura , ma non ha mai allegato di avere stipulato individualmente un nuovo e diverso Accordo, in conformità con quanto previsto dall'art.1 co.6 d.lgs. 32/1998 e art.19 legge 57/2001, di talché non può esimersi dal ritenere vincolante la previsione del meccanismo compensativo relativo al differenziale di prezzo tra le due modalità di vendita servito e self di cui all'accordo . La circostanza che non vi sia un CP_2 contratto non esclude la applicazione al rapporto dell'Accordo di categoria stipulato dalla sua dante causa , in difetto della negoziazione con le associazioni di diverso accordo aziendale ( si veda in tal
14 senso Cass. 24/07/2025, n. 21178 non massimata , che ha confermato sul punto Corte Appello Brescia
922 del 2023).
La domanda va pertanto accolta e va dunque dichiarata la operatività inter partes dell'accordo aziendale sub doc.3 per effetto dell'intervenuta cessione d'azienda da a , e CP_2 CP_1 quindi del subentro nel complesso rapporto negoziale costituito dal comodato dell'impianto e fornitura di prodotti petroliferi e dell'affitto di azienda .
6. Il prospettato abuso dipendenza economica
L'attore titolare della omonima ditta individuale afferma l'esistenza di condotte della
[...] integranti l'abuso di dipendenza economica e ne chiede l'inibitoria , riservandosi di CP_1 domandare il risarcimento del danno in separato giudizio. Ha chiesto infatti di accertare e dichiarare la sussistenza dell'abuso di dipendenza economica nonché l'abusività/illiceità delle seguenti condotte poste in essere da in danno di e inibirle: CP_1 Pt_1
a) pratica di un prezzo di cessione del carburante a tale che il prezzo di vendita al Pt_1 pubblico (applicato il margine pro litro secondo le previsioni contrattuali) risulta maggiore di quello praticato sugli altri impianti CP_1
b) imposizione di prezzi di vendita al pubblico inferiori a quelli di vendita del carburante al
vale a dire, imposizione della vendita al pubblico di prodotto sottocosto Pt_1
A tale richiesta di inibitoria è poi legata la domanda di astreintes ( Stabilire l'obbligo di
[...] di corrispondere a € 400, al giorno, per ciascuna futura violazione delle condotte CP_1 Pt_1 inibite).
L'art.9 legge 192 del 1998, norma che vieta l'abuso di dipendenza economica instaurata tra imprese, fra le quali intercorrano rapporti commerciali.
La giurisprudenza ne ha sempre fatto applicazione generalizzata ai rapporti commerciali , ritenendo appunto che il divieto di abuso di dipendenza economica trovi applicazione non solo nei contratti di subfornitura, costituendo espressione di un principio più generale dell'ordinamento, in forza del quale si assegna una valenza precettiva particolarmente intensa al canone di buona fede nello svolgimento dei rapporti tra imprenditori ( vedi Cass. Sez. Un. 25 novembre 2011, n. 24906 in motivazione e tra le tante pronunce di merito Tribunale sez. XVII - Roma, 10/10/2018, n. 19272).
Inoltre un richiamo ad essa è contenuto, come appunto evidenzia l'attore, nell'art.17 del D.L.
1/2012 convertito con Legge n. 27/2012 , norma, dettata a tutela della liberalizzazione della distribuzione di carburanti, la quale prevede che “I gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti che siano anche titolari della relativa autorizzazione petrolifera possono liberamente
15 rifornirsi da qualsiasi produttore o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale ed europea. A partire dal 30 giugno 2012 eventuali clausole contrattuali che prevedano per gli stessi gestori titolari forme di esclusiva nell'approvvigionamento cessano di avere effetto per la parte eccedente il 50 per cento della fornitura complessivamente pattuita e comunque per la parte eccedente il 50 per cento di quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto vendita.” Al terzo comma della medesima disposizione è stabilito che “i comportamenti posti in essere dai titolari degli impianti ovvero dai fornitori allo scopo di ostacolare, impedire o limitare, in via di fatto o tramite previsioni contrattuali, le facoltà attribuite dal presente articolo al gestore integrano abuso di dipendenza economica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge 18 giugno 1998 n. 192”. Trattasi di estensione normativa delle ipotesi di abuso ( ipotesi che nella specie, tuttavia, non rilevano, stando alle allegazioni dell'attore ) ma che è ad ogni modo indicativa della funzione della disciplina dettata dall'art. 9 della legge ordinaria sulla subfornitura, quale normativa generale che attiene all'ordine pubblico del mercato.
Tornando quindi alla nozione di dipendenza economica , il legislatore ne fornisce la seguente definizione : la «situazione in cui un'impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale rilevante possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti». Quanto all'«abuso», la norma afferma che esso può consistere «nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto». Al comma 3, quindi, è sancita la nullità di ogni patto, attraverso il quale si realizzi l'abuso di dipendenza economica;
ne segue, altresì, il risarcimento del danno (di natura contrattuale: Cass. sez. un., 25 novembre 2011, n. 24906). Orbene secondo la Suprema Corte
l'art. 9 I. n. 192 del 1998 costituisce fattispecie riconducibile al più vasto tema dell'abuso del diritto, quale applicazione delle clausole generali di buona fede e correttezza: si tratta di canoni, alla cui stregua valutare la condotta idonea a ripercuotersi nella sfera giuridica di un altro soggetto (cfr. Cass.
1184/2020). E , dunque, si precisa che il confine tra comportamento "lecito", anche se gravoso per la controparte, e comportamento "vietato" va individuato attraverso l'accertamento, in via di fatto, della liceità dell'interesse in vista del quale il comportamento è stato tenuto. Pertanto, l'atto abusivo può essere privato della sua efficacia o comportare reazioni risarcitorie, sanzione che non è consentita tuttavia laddove pur avendo in una relazione contrattuale una parte tenuto condotta non idonea a salvaguardare gli interessi dell'altra, «tale condotta persegua un risultato lecito attraverso mezzi legittimi» (cfr. Cass. 7 maggio 2013, n. 10568; Cass. 29 maggio 2012, n. 8567; Cass. 1184 /2020 cit.
). “Occorre quindi accertare in fatto , con riguardo alla sussistenza della situazione di dipendenza
16 economica, non se sussista una situazione di mero squilibrio o "asimmetria" di diritti e di obblighi, ma se lo squilibrio sia "eccessivo" (art. 9, comma 1, I. n. 192 del 1998) e se l'altro contraente fosse realmente privo di alternative economiche sul mercato (rilevando, ad esempio, la dimensione della società dipendente, che non permetta agevolmente di differenziare la propria attività, o l'avere adeguato l'organizzazione e gli investimenti in vista di quel rapporto). IN va indagata la condotta arbitraria contraria a buona fede, ovvero l'intenzionalità di una vessazione perpetrata sull'altra impresa, in vista del perseguimento di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse economico dell'impresa dominante (quale potrebbe essere, ad esempio, la legittima esigenza di modificare le proprie strategie di espansione, di adattare il tipo o la quantità del prodotto, ma anche di spuntare legittimamente migliori condizioni), in quanto volta, al contrario, essenzialmente a cagionare il pregiudizio altrui. E pertanto non ogni situazione di dipendenza economica può dirsi vietata, ma unicamente quella che sia abusivamente sfruttata dalla parte dominante, al fine di trarne vantaggi ulteriori rispetto a quelli derivanti dal legittimo esercizio della propria autonomia negoziale. L'onere della prova di tali presupposti resta a carico dell'attore che invochi le tutele ex art. 9 della legge n. 192 del 1998” ( in questi esatti termini in motivazione Cass.
1184/2020).
Tenuti presenti tali principi occorre evidenziare che nella specie, pur risultando un diverso peso economico delle due imprese ( che peraltro non si traduce automaticamente in uno squilibrio del potere contrattuale tenuto conto che molti profili del rapporto tra compagnia petrolifera e gestori sono regolati da accordi negoziati con le associazioni di categoria ), tuttavia non è stato adeguatamente assolto l'onere della prova gravante sulla parte attrice in ordine alla dedotta dipendenza economica , oltre che alle dedotte condotta di abuso di tale situazione.
In primo luogo difetta nella specie la prova di investimenti specificamente finalizzati all'esercizio della attività di gestione dell'impianto , fatti salvi investimenti facilmente riconvertibili nell'ambito di altri rapporti. Come già osservato la fattispecie necessita della "dipendenza economica", vale a dire di una situazione economica in cui un soggetto si trova, avendo effettuato investimenti specifici per adeguarsi al sistema di produzione dell'altro contraente, a dover contrattare con una parte che, nei suoi confronti, si presenta come monopolista o quasi monopolista, con un suo conseguente minor potere contrattuale (ed incapacità di imporre all'altro condizioni economiche eccessivamente gravose a suo esclusivo vantaggio). In effetti, la dipendenza economica comporta che il subfornitore (o l'affiliato), per adeguarsi al particolare sistema di produzione (o di distribuzione) dell'impresa cliente o fornitrice, effettua investimenti specialistici e acquista conoscenze, caratterizzati dal poter essere usati esclusivamente nei rapporti con quell'unico partner commerciale e dal non essere facilmente
17 reinvestibili in un altro futuro ed eventuale rapporto, così da perdere, ai sensi dell' art.9legge
192/1988 , soddisfacenti alternative sul mercato.
Del resto la appartenenza alla dell'impianto di distribuzione e quindi dei beni CP_1 materiali e immateriali che ne fanno parte ,evidentemente contrassegnati dai marchi e colori della convenuta , pare scarsamente conciliabile con l'idea di investimenti del gestore nell'ambito del rapporto contrattuale non riconvertibili. In tale contesto poi il vincolo di esclusiva per l'approvvigionamento a carico del gestore è elemento immanente il rapporto ed è quindi dato neutro al fine della prospettata dipendenza economica.
La dipendenza economica, infatti non può essere desunta sic et simpliciter dal vincolo di esclusiva posto a carico del , trattandosi di una clausola ricorrente nei contratti di fornitura come Pt_1 quello in esame.
In ogni caso, poi , anche a voler ritenere integrata la dipendenza economica richiesta dalla normativa in questione, non vi è prova che abbia imposto condizioni contrattuali squilibrate CP_1
e gravose o abbia agito secondo connotati del tutto imprevisti ed arbitrari ed al solo scopo di recare danno al gestore.
Ed infatti il meccanismo contrattuale di remunerazione del gestore è al centro delle doglianze della parte attrice;
la dedotta condotta di abuso sarebbe consistita nella applicazione di prezzi non competitivi e remunerativi e altresì più sfavorevoli alla ditta , rispetto ad altri impianti a Pt_1 marchio nella zona, pratica che sarebbe all'origine della diminuzione delle vendite e quindi CP_1 del danno lamentato dall'attore .
Tale asserto è del tutto sfornito non solo di prova ma pure di adeguata allegazione , non indicandosi neanche quali e quanti altri impianti avrebbe nella zona. CP_1
Così pure l'imposizione di prezzi tali da determinare una vendita sottocosto per il gestore è rimasta solo enunciata . Non vi è alcuna produzione sul punto , se non degli screenshot che indicherebbero i prezzi da praticare e che risultano del tutto privi di rilievo in assenza di documenti ( magari maggiormente probanti ) riguardanti i costi del gestore .
Sulle prove orali si richiama qui quanto puntualmente rilevato circa la inammissibilità nella ordinanza riservata del precedente giudice designato emessa in data 20.5.2021 .
La domanda va pertanto rigettata .
7. La domanda dell'attore tesa all'accertamento della insussistenza degli inadempimenti contestati da e la domanda riconvenzionale di parte convenuta di risoluzione del contratto di CP_1 comodato
L'attore ha chiesto di accertare e dichiarare l'insussistenza dei pretesi inadempimenti lamentati da con comunicazioni in data 10. 03. 2020 e 16. 06 . 2020 (docc. 11 e 13) e in subordine CP_1
18 di accertarne la loro irrilevanza ai fini della risoluzione contrattuale in quanto non rientranti nel novero delle cause risolutive tipizzate dall' art. 7 degli Accordi Interprofessionali 1997 (doc. 6) e in ulteriore subordine di accertarne la loro scarsa importanza, ex art. 1455 c.c., ai fini della risoluzione contrattuale e in ogni caso di dichiarare nulla, inesistente, insussistente o, comunque, annullare la risoluzione dei contratti comminata da con comunicazione in data 10 03 2020 (doc. CP_1
11).
La ha spiegato tempestivamente domanda riconvenzionale tesa alla risoluzione per CP_1 inadempimento del contratto di comodato relativo all'impianto.
Venendo agli inadempimenti contestati dalla ( vedi missiva del 10.3.2020 ) gli CP_1 stessi risultano tutti puntualmente contestati dall'attore ( vedi missiva del 20.3.2020) .
Non vi sono evidenze documentali degli stessi e quanto alle prove articolate si conferma il provvedimento istruttorio del 20.5.2021 , confermandosi la natura per lo più valutativa dei capitoli formulati e dovendosi peraltro rilevare che il sottrarsi , arbitrariamente secondo la convenuta, del alla firma del contratto ed alle condizioni economiche ivi previste , trova in realtà Pt_1 giustificazione in quanto si è osservato al superiore paragrafo 5 .
La domanda va pertanto rigettata .
Le spese di lite si compensano per un terzo stante la soccombenza reciproca e si pongono per la restante parte a carico della parte convenuta, la cui soccombenza è prevalente;
esse si liquidano in dispositivo ( causa di valore indeterminato complessità media – valori medi per tutte le fasi e minimi per la fase istruttoria ).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando , così provvede:
1) Accoglie la domanda proposta sub 1) dall'attore ed accerta la l'operatività inter partes degli accordi aziendali 17.7.2018 ( doc.3 );
2) rigetta la domanda dell'attore tesa all'accertamento di condotte di abuso di dipendenza economica e la relativa domanda di inibitoria;
3) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta tesa alla risoluzione del contratto di comodato;
19 4) compensa le spese per un terzo e condanna la convenuta Controparte_6
a rifondere in favore dell'attore le spese di lite liquidate
[...] Parte_1 per la restante parte in euro 6.300,00 per compensi ed euro 345,00 per spese , oltre iva , cpa e spese generali.
Roma , 14.10.2025 Il Giudice
dott.ssa Raffaella Tronci
20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
X SEZIONE CIVILE
In persona del giudice unico dott.ssa Raffaella Tronci ha emesso la presente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 40908 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 24 aprile 2024 svolta in forma cartolare ex art.127 ter c.p.c. vertente
T R A
(c.f. e P.Iva ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 P.IVA_1 dall'avv. Stefano Rubiu , giusta procura in atti.
ATTORE
E
(P.IVA: ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, , rappresentata e difesa dall' avv. Francesco Controparte_1
OC , giusta procura in atti.
CONVENUTA
OGGETTO: azione risarcitoria per abuso di dipendenza economica
Conclusioni
Per l'attore: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale, per tutte le ragioni e le causali esposte, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e rejetta e, in particolare:
- le eccezioni in via preliminare di sub A); CP_1
- le domande di improponibilità, improcedibilità, inammissibilità e rigetto di sub CP_1 B);
- dichiarate inammissibile per difetto di specificità le domanda di sub C) o CP_1 comunque rigettate le medesime;
così giudicare:
1 Nel merito
1. Accertare e dichiarare che in virtù dell'acquisto dell'impianto in narrativa è CP_1 succeduta a nella titolarità dei rapporti contrattuali in essere con Controparte_2 Pt_1
- conseguentemente - dichiarare la validità e l'operatività inter partes dei contratti sub docc. da 1 a 4 nonché l'illegittimità della pretesa di di imporre unilateralmente mutamenti delle CP_1 condizioni contrattuali diverse e ulteriori rispetto alla modifica dell'imputazione soggettiva dei contratti per effetto dell'intervenuta successione.
2. Accertare e dichiarare l'insussistenza dei pretesi inadempimenti lamentati da CP_1 con comunicazioni in data 10 .03. 2020 e 16. 06. 2020 (docc. 11 e 13);
- in subordine - la loro irrilevanza ai fini della risoluzione contrattuale in quanto non rientranti nel novero delle cause risolutive tipizzate dal art. 7 degli Accordi Interprofessionali 1997 (doc. 6).
- in subordine (ulteriore) - la loro scarsa importanza, ex art. 1455 c.c., ai fini della risoluzione contrattuale.
2.1 - in ogni caso - dichiarare nulla, inesistente, insussistente o, comunque, annullare la risoluzione dei contratti comminata da con comunicazione in data 10 .03. 2020 (doc. CP_1 11).
3. Accertare e dichiarare la sussistenza dell'abuso di dipendenza economica nonché l'abusività/illiceità delle seguenti condotte poste in essere da in danno di e CP_1 Pt_1 inibirle:
a) pratica di un prezzo di cessione del carburante a tale che il prezzo di vendita al Pt_1 pubblico (applicato il margine pro litro secondo le previsioni contrattuali) risulta maggiore di quello praticato sugli altri impianti CP_1
b) imposizione di prezzi di vendita al pubblico inferiori a quelli di vendita del carburante al Granieri, vale a dire, imposizione della vendita al pubblico di prodotto sottocosto;
3.1 Stabilire l'obbligo di di corrispondere a € 400, al giorno, per ciascuna CP_1 Pt_1 futura violazione delle condotte inibite (sub domanda n. 3), fatto salvo il diritto di al Pt_1 risarcimento dei danni conseguenti la reiterazione delle condotte inibite.
4. Condannare al risarcimento dei danni conseguenti le illecite condotte descritte CP_1 in narrativa e oggetto delle precedenti domande, con quantificazione e liquidazione degli stessi in separata sede.
5. Condannare al pagamento in favore della ricorrente delle spese legali nella CP_1 misura di € 7.254,00 (ex tabella parametri forensi n. 2, DM n. 55/2014, fascia valore da € 26.000,01 ad € 52.000,000) oltre al rimborso forfettario del 15% (ex art. 2, DM n. 55/2014) oltre iva e C.p.a.
In via istruttoria
Si chiede l'ammissione dei seguenti testi e capitoli di prova (testi indicati anche a prova contraria nell'ipotesi di ammissione dei capitoli di prova avversi):
GN , lavoratrice impiegata presso l'impianto di distribuzione gestito da Testimone_1
GN lavoratrice impiegata presso l'impianto di distribuzione gestito Pt_1 Testimone_2 da Signor lavoratore impiegata presso l'impianto di distribuzione gestito Pt_1 Parte_2 da Pt_1
Capitoli di prova
2
1.Dica la teste se la foto che si rammostra (ns. doc. 10) corrisponde allo stato dei luoghi in essere presso l'impianto di distribuzione per cui è causa e se si tratti di copertura posta per impedire l'accesso ai bocchettoni di immissione delle cisterne di carburante.
2.Dica la teste chi ha le chiavi dei lucchetti della copertura di cui alla foto sub ns. doc. 10 (che si rammostra).
3.Dica la teste se le risulta che, prima dell'acquisto dell'impianto da parte di CP_1 abbia mai avuto contestazioni o diatribe di qualsivoglia genere con i precedenti proprietari Pt_1 dell'impianto di distribuzione.
4.Dica il teste se, dopo l'acquisto della proprietà dell'impianto da parte di CP_1 Pt_1 abbia mutato le modalità di svolgimento della gestione e, in caso di risposta affermativa, dica in cosa consistano detti mutamenti.
5.Dica i teste se le immagini che si rammostrano sub ns. doc. 19 siano i messaggi con i quali comunica variazioni di prezzo per il carburante già acquistato dal gestore.” CP_1
Per la convenuta : “..Preliminarmente, quindi, chiede la revoca dell'ordinanza resa in data 30/03/2022, con la quale è stata rigettata l'istanza formulata dall'istante con la predetta comparsa di riassunzione del 19/03/2022, difettando la comparsa di autonoma iscrizione a ruolo[…].stante la dichiarata continenza tra le due cause, insiste nell'accoglimento delle richieste formulate nella comparsa di riassunzione del 19/03/2022, con fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio.”
“Voglia l'On.le Tribunale adito, reiectis contrariis, così provvedere:
A)- in via preliminare, accogliere l'eccezione di improcedibilità della domanda introdotta con atto di citazione, mentre doveva essere introdotta con ricorso ex art.447 bis c.p.c. e, quindi, adottare i provvedimenti conseguenti;
sempre in via preliminare, dichiarare la propria incompetenza per territorio e dichiarare competente il Tribunale Civile di Taranto e in via gradata, dichiarare la propria incompetenza per territorio e dichiarare competente il Tribunale Civile di Brindisi;
ancora in via preliminare, dichiarare l'improcedibilità ed inammissibilità dell'atto di citazione notificato per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione innanzi alla Camera della Professione, così come stabilito dall'accordo collettivo interprofessionale del 29/07/1997 e dall'accordo collettivo interprofessionale del 23/07/1998;
B)- nel merito, in via subordinata e per mero scrupolo difensivo, rigettare la domanda perché improponibile, improcedibile, inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto;
C)- dichiarare la risoluzione del contratto di comodato del 03/11/2016 per grave inadempimento addebitabile all'attore e, quindi, ordinare il rilascio dei beni di proprietà della Controparte_1
D)- condannare l'attore al pagamento delle spese e compensi professionali del giudizio, oltre al 15% per spese forfettarie, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Insiste nell'accoglimento delle richieste istruttorie formulate con la memoria ex art.183 VI comma n.2 c.p.c. e si oppone alla ammissione delle avverse richieste istruttorie per le ragioni già indicate nella propria memoria ex art.183 VI comma n.3 c.p.c..
3 Dichiara sin da ora di non accettare il contraddittorio in ordine ad eventuali domande nuove che dovessero emergere dalle conclusioni formulate da controparte in sede di note di trattazione scritta.”
MOTIVI DELLA DECISONE
1. con atto di citazione notificato in data 27.7.2020 ha convenuto in giudizio Parte_1
esponendo: Controparte_1
- di esercitare, a far data dal 1.12.2016 , l'attività di gestore dell'impianto di distribuzione di carburanti sito in Taranto, SS 7, km 5.5, direzione Grottaglie-Taranto, in virtù di un contratto di comodato gratuito dell'impianto avente durata sino al 31 maggio 2029 (doc. 1) cui è collegato un contratto di fornitura di carburante (doc. 2) e relativi accordi economici (doc. 3), nonché un contratto di locazione dell'area destinata alla vendita di prodotti non oil (doc. 4);
-che tale assetto è conforme alla disciplina che informa il settore della distribuzione dei carburanti, ovvero al d.lgs. 32/1998 (doc. 5), agli accordi interprofessionali (docc. 6, 7) che sono richiamati dal d.lgs. 32/1998 a farne parte integrante. Trattasi di disciplina imperativa e inderogabile, tanto che ogni pattuizione difforme è nulla e sostituta di diritto con le previsioni in essa contenuta. Infatti, l'art. 1, c.
10 del d.lgs. 32/1998 dispone:
Le clausole previste dal presente articolo sono di diritto inserite nel contratto di gestione, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti.>>;
-che in data 29. 11. 2019 comunicava di avere acquistato l'impianto di distribuzione CP_1 gestito dal con conseguente successione a (precedente proprietaria Pt_1 Controparte_2 dell'impianto) nel rapporto in essere (doc.8);
-che tentava di imporre la sottoscrizione di un "contratto di somministrazione" che CP_1 introduceva un mutamento unilaterale e sfavorevole delle condizioni economiche del rapporto in essere (doc. 9);
-che infatti le condizioni base dei due contratti sono solo apparentemente simili: entrambi i contratti prevedono un margine pro litro maggiore per la modalità servito ed un margine inferiore per la modalità self service (doc. 3, pag. 7, n. 7 e doc. 9, allegato B);
-che tuttavia la parte più consistente delle vendite (su qualsiasi impianto di distribuzione) viene realizzata con la modalità self (che ha un costo al pubblico inferiore);quindi, se non vengono posti limiti al differenziale tra i prezzi delle due modalità (servito e self) o se non vengono predisposti
4 meccanismi correttivi, succede che tutte le vendite vengono realizzate in modalità self e il gestore fa lo stesso lavoro ma non ricava dalle vendite neppure di che coprire i costi;
-che per questo, il contratto arbitrariamente disapplicato da prevede: a) un CP_1 meccanismo compensativo quando il differenziale di prezzo tra le due modalità di vendita supera 1,9 centesimi di euro (doc. 3, pag. 4, n. 7) in modo che il margine pro litro medio garantito al gestore sia di circa 45 millesimi;
b) il riconoscimento al gestore di un "margine variabile" aggiuntivo calibrato sui volumi di carburante venduti (doc. 3, pag. 5, lett. B); il che alza ulteriormente il margine "medio" pro litro.
-che il contratto di non solo non prevede tali correttivi ma, anzi, impone al gestore CP_1 di accettare la MengaCard che riduce il margine a 55 millesimi di litro per la modalità servito (anziché
60 millesimi) e addirittura a 20 millesimi per la modalità self (anziché 25 millesimi) (doc. 9, pag. 3);
-che pertanto per la quasi totalità delle vendite il gestore percepirebbe 20 euro ogni mille litri di carburante venduti (cioè ogni 1.300 euro di carburante venduto) che, su un impianto che annualmente vende poche centinaia di migliaia di litri, significa un ricavo di alcune centinaia di euro al mese, vale a dire un importo tale da non coprire neppure i costi di gestione);
-che pretende, anche, che il gestore presti una fideiussione di € 50.000 a garanzia CP_1 dei pagamenti (doc. 9, pag. 5, n. 8, lett. b) e che si impegni ad acquistare quantitativi minimi di carburante pari a 10.000 litri (doc. 9, pag. 2, n. 2) e che venda il prodotto sotto costo (doc. 3, pag. 4,
n. 6), per poi aspettare che faccia dei conguagli, CP_1
-che in sintesi il gestore dovrebbe impegnare circa € 63.000 (50.000 di fideiussione e 13.000 di giacenza prodotto), lavorare tutto il giorno, vendere sottocosto, e attendere il conguaglio di
[...] che gli restituisca la differenza per la vendita sottocosto (anticipata dal gestore così come CP_1
l'acquisto del carburante) riconoscendogli un ricavo di 200 euro sui 13.000 che il gestore paga per acquistare ogni volta 10.000 litri di carburante;
-che quindi stante la legittima opposizione del alla applicazione di tale contratto , Pt_1 [...] ha posto in essere una serie di condotte illegittime dirette a coartarne la volontà rendendo CP_1 antieconomica la gestione dell'impianto:
a) imposizione sistematica di un prezzo di vendita al pubblico inferiore a quello di cessione del carburante al gestore, vale a dire sottocosto;
b) mancata fornitura delle carte commerciali (DKV, UTA), con sviamento dei principali clienti dell'impianto gestito dal su altri impianti;
Solo recentemente le carte commerciali sono state Pt_1
5 attivate (rispettivamente DKV il 4 giugno e UTA il 22 luglio)
c) turbativa dell'attività di gestione con insistenti richieste e presenze sull'impianto, pretesa di una minuziosa rilevazione dei dati che avrebbe giustificazione solo qualora il carburante compravenduto fosse di proprietà di CP_1
e) apposizione di una copertura metallica con lucchetti che impedisce l'accesso alle cisterne ove è collocato il prodotto acquistato dal (con correlati gravi rischi per la sicurezza dell'impianto Pt_1
e della incolumità pubblica) (doc. 10).
-che avrebbe strumentalmente ipotizzato inadempimenti al fine di risolvere i CP_1 contratti in essere con il ( doc.11 ) contestazioni comunque confutate dal (doc.12); Pt_1 Pt_1
-che le condotte illegittime di hanno determinato un crollo delle vendite di CP_1 carburante (e di tutte le altre attività) rispetto alle gestioni svoltesi con i precedenti proprietari CP_ Co dell'impianto e (doc. 14);
-che il rapporto contrattuale tra Granieri e petroli deve essere obbligatoriamente regolato CP_1 da una particolare disciplina di carattere pubblicistico le cui previsioni sono presidiate anche da disposizioni di carattere imperativo ed inderogabile;
-che l'impianto di distribuzione del carburante viene affidato al gestore con un contratto di comodato gratuito di durata non inferiore a sei anni;
il contratto di cessione gratuita comporta la stipula di un (contestuale) contratto di somministrazione o fornitura, che obbliga il gestore a rifornirsi del carburante dal comodante “secondo le modalità e i termini definiti dagli accordi interprofessionali stipulati fra le associazioni di categoria più rappresentative a livello, a livello nazionale, dei gestori e dei titolari dell'autorizzazione2;
-che questa disciplina è caratterizzata dall'imperatività delle sue disposizioni, con previsione di nullità delle clausole contrattuali difformi da quelle volute dal legislatore e loro sostituzione di diritto con quelle contemplate dalla legge medesima (cfr. art. 1, comma 10, d.lgs. 32/98) e la imperatività che si estende agli Accordi interprofessionali, stante il loro espresso richiamo ad opera della norma, nonché <> che sono < predetti accordi interprofessionali>> (art. 1, n. 6, d.lgs. 32/1998).;
-che l'assetto normativo imperniato sul d.lgs. 32/1998 è stato confermato anche da varie altre norme tra cui il d.l. 6 luglio 2011 n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) (doc.
15) e, infine, il d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (c.d. Decreto cresci Italia) (doc. 16) che, con l'art. 17, oltre ad un richiamo esplicito alla disciplina sopra descritta, ha inteso ribadire e rafforzare il quadro
6 normativo del settore;
-che quanto alla presunzione dell'abuso di dipendenza economica, la lettera c) dell'art. 17, comma
1, d.l. n. 1/2012 recita: <<...i comportamenti posti in essere dai titolari degli impianti ovvero dai fornitori allo scopo di ostacolare, impedire o limitare, in via di fatto o tramite previsioni contrattuali, le facoltà attribuite al presente articolo dal gestore integrano abuso di dipendenza economica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192.>> e quanto agli speciali poteri inibitori e risarcitori attribuiti al giudice, il comma 3 dell'art. 9, l. n. 192/1998, dispone che: < attraverso il quale si realizzi l'abuso di dipendenza economica è nullo. Il giudice ordinario competente conosce delle azioni in materia di abuso di dipendenza economica, comprese quelle inibitorie e per il risarcimento dei danni>>;
-che nel caso di specie sussistono anche gli ordinari requisiti della dipendenza economica ai sensi della l. n. 192/1998 in quanto l'attività di gestione dell'impianto svolta dal ha come unico Pt_1 fornitore degli strumenti per l'esercizio dell'attività e del prodotto da vendere (come si CP_1 evince dai contratti sub docc. 1, 2, 3 e, in particolare, dal "contratto di fornitura in esclusiva di carburanti e lubrificanti" sub doc. 2);
-che anche le attività "collaterali" del bar e tabacchi sono esercitate su beni locati da CP_1 ed il relativo andamento dipende totalmente dal passaggio della clientela che transita sull'impianto per l'erogazione del carburante;
-che sono, pertanto, abusive tutte le condotte atte a coartare la volontà del per imporre Pt_1 mutamenti economici al rapporto contrattuale, ivi compresa l'impedito utilizzo delle carte commerciali o la pratica di prezzi di fornitura del prodotto differenti da quelli praticati agli altri impianti della medesima rete o la pratica dei medesimi prezzi di cessione laddove il differente margine del gestore comporta un differente (e maggiore) prezzo di vendita, al pubblico, del carburante.
Sulla base di tali premesse in fatto e in diritto l'attore ha rassegnato conclusioni conformi a quelle in epigrafe trascritte chiedendo in sintesi di accertare che per effetto del subentro di CP_1 nella titolarità del ramo di azienda di , è succeduta anche nel rapporto Controparte_2 CP_1 di somministrazione e dunque non può unilateralmente pretendere di mutare le condizioni della fornitura di carburante;
di accertare la insussistenza di inadempimento legittimante la risoluzione dei contratti comminata da con comunicazione in data 10. 03. 2020 (doc. 11) , CP_1 accertarsi l'abuso di dipendenza economica con la conseguente inibitoria relativa alla imposizione di prezzi non remunerativi e sottocosto nonché condanna al risarcimento dei danni da liquidarsi in
7 separata sede.
si è costituita chiedendo il rigetto delle Controparte_1 domande attoree perché infondate e deducendo ed eccependo :
- di essere proprietaria dell'impianto di distribuzione carburanti sito in Taranto sulla S.S.
Grottaglie-Taranto Km 5,50, per averlo acquistato dalla società , con atto per Notar Controparte_2 del 29/10/2019 Rep. 14816 racc.8260 (Doc.2); Persona_1
-che la AG Italia S.p.A. aveva a sua volta acquistato dalla società con atto per Controparte_4
Notar del 20/07/2017 e, subentrando , tra l'altro, in un contratto di affitto sottoscritto Persona_2 dalla in data 03/11/2016 (Doc.3) con , avente ad oggetto un Controparte_4 Parte_1 complesso aziendale annesso alla stazione di rifornimento carburanti sita in Taranto S.S. Grottaglie-
Taranto Km.5,50, formato da un locale di mq.100 corredato di arredi e attrezzature ove vengono svolte, oltre che la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sul posto, la vendita per asporto di prodotti alimentari e bevande ed anche vendita di tabacchi, accessori e ricambi per automobilisti e quindi in tale contratto è poi subentrata la CP_1
-che aveva stipulato in data 03/11/2016 con la Contratto di Parte_1 Controparte_5 cessione gratuita dell'uso di impianto di distribuzione di prodotti petroliferi (Doc.4), con la conseguenza che in tale contratto è subentrata prima la e poi la Controparte_2 [...]
Controparte_1
-che pertanto, i rapporti tra le parti sono disciplinati da un contratto di affitto di azienda del
03/11/2016 ed un contratto di comodato del 03/11/2016 ed oggetto del presente giudizio è certamente il contratto di comodato del 03/11/2016 onde la domanda avversaria era improcedibile in quanto andava introdotta con ricorso ex art.447 bis c.p.c. ;
-che competente per territorio a conoscere della domanda è il Tribunale di Taranto;
-che nessuno dei contratti summenzionati in essere con il fa riferimento ad un contratto Pt_1 di somministrazione di prodotti petroliferi, né è previsto in nessuno di tali contratti che ad essi o ad uno di essi sia “collegato” di fornitura carburanti (come sostiene infondatamente l'attore) e, quindi, la non è subentrata in alcun contratto di fornitura Controparte_1 carburanti (somministrazione);
-che sul punto le deduzioni di cui all'atto di citazione che fanno riferimento alla disciplina imperativa ed inderogabile delle previsioni di cui al D.Lgs. n.32/1998 e degli accordi interprofessionali, devono ritenersi inammissibili ed infondate, per la semplice ragione che il
8 contratto di fornitura o somministrazione di carburanti non è mai stato sottoscritto dalla
[...]
né la stessa è mai subentrata in un contratto di fornitura o Controparte_1 somministrazione carburanti;
-che non solo non ha collaborato in alcun modo con la società istante nel Parte_1 reciproco e comune interesse commerciale, ma, inoltre, nonostante le numerose richieste verbali e formali, non ha inteso provvedere alla sottoscrizione del nuovo contratto di somministrazione che gli
è stato proposto ed inviato formalmente con PEC del 01/02/2020 (Doc.5) e si è reso inadempiente ad una serie di obblighi contrattuali nascenti dai contratti di affitto di azienda e comodato in cui la
[...]
è subentrata . CP_1
Disattese le eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta, sono stati assegnati i termini ex art.183 co.6 c.p.c. . IN , rigettate tutte la richieste di prova delle parti la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni .
A seguito del trasferimento su richiesta ad altro ufficio del precedente giudice assegnatario del procedimento, la causa è stata assegnata ad altro magistrato che ha provveduto a fissare nuova udienza di precisazione delle conclusioni innanzi a sé . All'esito della udienza , in forma cartolare , del giorno
24.4.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte e con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c..
Su motivata istanza , l'avv. OC è stato rimesso in termini al fine del deposito telematico della comparsa conclusionale , non avendo potuto provvedervi per errore non imputabile del sistema.
E' stato quindi assegnato con provvedimento in data 2.7.2025 termine sino al 10.7.2025 per nuovo inoltro del deposito telematico della comparsa conclusionale e quindi successivo termine di gg 20 per deposito di memorie di replica.
2.L'eccezione di incompetenza per territorio
La convenuta ha eccepito l'incompetenza per territorio del Giudice adito, per essere, invece, competente il Tribunale di Taranto. Ha dedotto che venendo in rilievo un contratto di comodato la controversia rientra tra quelle di cui all'art.447 bis c.p.c., e a norma del secondo comma di tale articolo sono nulle le clausole di deroga alla competenza e, quindi, non è applicabile il principio dell'esclusività del foro elettivo ( si tratterebbe della clausola di cui all'art.23 del contratto di comodato che indica come competente il foro in cui Esso avrà sede all'atto della proposizione del giudizio ), conseguentemente, il Giudice competente è il Tribunale di Taranto, foro del luogo ove ha sede il bene oggetto di comodato o affitto ( art.21 co.1 c.c.) .
9 L'eccezione come già rilevato in corso di giudizio è inammissibile, in quanto formulata in modo incompleto con riferimento al solo contratto di comodato. Mentre è pacifico che i rapporti contrattuali legati alla fornitura di carburanti, sulla base della normativa vigente, sono di due tipi: - contratto di somministrazione in esclusiva associato ad un contratto di comodato gratuito, della durata di sei anni rinnovabile, degli impianti di distribuzione e delle attrezzature fisse e mobili, se il punto vendita e l'autorizzazione appartengono alla società petrolifera;
- contratto di somministrazione associato ad un contratto di "convenzionamento colore" con il titolare dell'autorizzazione, se il punto vendita e l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di distribuzione non appartengono alla società petrolifera.
In particolare, il rapporto tra le parti ha natura complessa e risulta dal collegamento inscindibile di più rapporti in vista del perseguimento di uno scopo unitario ( Cass.8251/2010; Cass.. 2697 del
10/02/2016; Cass. 5684 del 09/03/2018; Cass. 10421 del 17/04/2024 ) , trattandosi di gestione di un impianto di distribuzione di carburante attuato tramite la stipula di un contratto di comodato d'uso gratuito delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti petroliferi e di un contratto di somministrazione relativo a tali prodotti, contratti aventi un'unica causa.
L'eccezione di incompetenza è pertanto "tamquam non esset".
3. La improcedibilità della domanda
La menzionata complessa tipologia contrattuale è prevista legislativamente dall' art.1 co.6 dlgs
32/1998 razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art.4 co.4 lettc) legge 1997 n.59 che recita : “ La gestione degli impianti può essere affidata dal titolare dell'autorizzazione ad altri soggetti, di seguito denominati gestori, mediante contratti di durata non inferiore a sei anni aventi per oggetto la cessione gratuita dell'uso di tutte le attrezzature fisse e mobili finalizzate alla distribuzione di carburanti per uso di autotrazione, secondo le modalità e i termini definiti dagli accordi interprofessionali stipulati fra le associazioni di categoria più rappresentative, a livello nazionale, dei gestori e dei titolari dell'autorizzazione. Gli altri aspetti contrattuali e commerciali sono regolati in conformità con i predetti accordi interprofessionali…”.
Quello in esame è, pertanto, un contratto “tipico” in quanto previsto ex lege. Nella sentenza del
TAR Lazio 2017 n.6562 tale schema negoziale viene denominato “contratto di comodato petrolifero”.
La S.C. nell'ordinanza n.412 del 13.1.2021 parla di “contratto complesso… risultante dal collegamento inscindibile di più rapporti che sono stipulati in vista del perseguimento di uno scopo unitario, in quanto contrassegnati da una causa unica che stabilisce tra le varie prestazioni un nesso di correlazione tali da renderle tra loro organicamente interdipendenti e tendenti al raggiungimento di un intento negoziale oggettivamente unico", di talché siffatto collegamento "si porge tra la cessione
10 gratuita degli impianti, l'attività di vendita al pubblico del gestore e la fornitura del carburante da parte del concessionario" e nella quale la stessa gratuità del comodato degli impianti e degli accessori si atteggia in modo peculiare, giacché "tende ad impedire che, per quanto concerne questo aspetto del contratto di gestione, l'autonomia privata possa dar luogo a speculazioni di vario genere le quali inciderebbero negativamente sui fini di pubblico interesse che in materia si intendono conseguire" .
Peraltro, il collegamento tra i predetti contratti è altresì espressamente previsto dall'art. 6 bis d.lgsl
32/1998.
Sempre nella citata pronuncia n. 421 la S.C. ha ritenuto di "escludere che lo schema negoziale apprestato dal legislatore possa comprendersi con il riferimento al comodato", dovendo, invece, ritenersi che si tratti "di un nuovo contratto forgiato dal legislatore” il quale perché espressamente previsto e disciplinato – dal menzionato art.1 co.6 d.lgs 32/1998 - deve ritenersi “tipico e nominato”.
La natura “tipica” di detto rapporto “complesso ed unitario”, fa ritenere che le controversie relative a detta tipologia contrattuale a sé stante “ riconducibile al comodato per la cessione in uso gratuito dell'impianto e alla somministrazione del carburante” “non rientrano tra quelle disciplinate dall'art.447 bis c.p.c. e, sono soggette al rito ordinario e non al principio della competenza territoriale inderogabile proprio delle controversie disciplinate dal citato art.447 bis c.p.c. né al tentativo obbligatorio di mediazione (cfr. in tema Tribunale sez. VI - Roma, 28/10/2024, n. 15712 ) .
Ne discende il rigetto delle eccezioni di inammissibilità ed improcedibilità del giudizio per erroneità di rito adottato, quanto a quella di improcedibilità del giudizio per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 1 d.lgs. 32/98 l'eccezione va respinta in difetto di indicazione di quale sarebbe l'Accordo interprofessionale che lo prevede a pena di improcedibilità.
4. La riassunzione della causa già pendente presso il Tribunale di Taranto introdotta dalla
[...]
CP_1
Con comparsa in riassunzione depositata nel presente giudizio in data 20.3.2022 la CP_1 ha inteso riassumere il giudizio n. 4054 /2020 di R.G. , già pendente presso il Tribunale di Taranto ed avente ad oggetto ricorso ex art.702 bis c.p.c. teso alla risoluzione contrattuale per inadempimento introdotto dalla nei confronti del e ciò a seguito della ordinanza pronunciata CP_1 Pt_1 in data 16.12.2021 nel predetto giudizio con la quale è stata dichiarata la continenza di cause, e la competenza del Tribunale di Roma preventivamente adito, fissando il termine di giorni 90 per la riassunzione della causa dinanzi al primo giudice.
11 La convenuta con detta comparsa chiedeva che il giudizio continuasse innanzi al Giudice della presente causa e che venisse fissata udienza di comparizione delle parti per la prosecuzione del giudizio.
In data 30.3.2022 il giudice rigettava la richiesta di fissazione della udienza in quanto irrituale poiché “ la riassunzione della causa avanti il Tribunale di Roma, comporta l'iscrizione a ruolo della causa e non il mero deposito di comparsa, all'interno di altro fascicolo, ancorchè relativo ad un giudizio, pendente tra le stesse parti ed avente ad oggetto l'intero rapporto contrattuale, in merito al quale è stata dichiarata la continenza di cause”, ritenendo che il giudizio da riassumere si configura come autonomo giudizio e pertanto, di non poter provvedere, difettando la comparsa di autonoma iscrizione a ruolo.
Rileva questo giudice che nel caso di pronuncia ex art.39 co.2 c.p.c. , la causa deve esser riassunta nel termine perentorio indicato dal giudice che ha dichiarato la continenza innanzi al nuovo ufficio giudiziario secondo le forme indicate dall'art.125 disp.att. c.p.c. e quindi notificata alla controparte e conseguentemente iscritta a ruolo . Nella specie parte convenuta, invece, pretendeva di ampliare il thema decidendum del presente giudizio dopo che peraltro si erano formate le preclusioni processuali poiché la causa era già stata rinvita per la precisazione delle conclusioni ( vedi ordinanza del
20.5.2021), con il deposito telematico di una comparsa in riassunzione non notificata , né peraltro iscritta a ruolo . La pretesa translatio iudicii è quindi senz'altro irrituale ed inammissibili, dunque, le relative domande sulle quale la parte chiede a questo giudice di pronunciarsi.
La mancata iscrizione a ruolo non sarebbe di ostacolo ad una nuova riassunzione purché la comparsa di riassunzione sia stata tempestivamente notificata nel termine perentorio assegnato dal giudice che ha dichiarato la continenza ( vedi Cass. n.190 del 2016 secondo cui avvenuta la
"translatio iudicii", davanti al giudice competente, con citazione in riassunzione notificata nel termine perentorio assegnato dal giudice dichiaratosi incompetente, la mancata iscrizione della causa a ruolo non determina l'estinzione del processo ex art. 307, comma 3, c.p.c., atteso che il giudizio, venendosi a trovare in una situazione di quiescenza ai sensi dei commi 1 e 2 della medesima disposizione, può essere nuovamente riassunto davanti al giudice già adito con la precedente riassunzione ).
5. La domanda proposta dall'attore tesa all'accertamento dell'avvenuto subentro in forza dell'acquisto dell'impianto nella titolarità dei rapporti contrattuali in essere con e quindi la Pt_1
l'illegittimità della pretesa di di imporre unilateralmente mutamenti delle condizioni CP_1 contrattuali
12 Alla luce delle concordi allegazioni delle parti e giusta la documentazione in atti non v'è dubbio che sia subentrata quale nuova proprietaria dell'impianto di distribuzione carburanti CP_1 sito in Taranto sulla S.S. Grottaglie-Taranto Km 5,50, acquistato dalla società ( vedi Controparte_2 atto per Notar del 29/10/2019 Rep. 14816 racc.8260 -cessione di ramo d'azienda Persona_1 prodotto dalla convenuta), nei contratti di affitto di azienda del 03/11/2016 ( doc. 4 attore ) e di CP_ comodato del 03/11/2016 8 doc. 1 attore ) , originariamente stipulati tra ed il , nei Pt_1 quali a sua volta era subentrata nel luglio 2017 , dante causa della odierna convenuta . Controparte_2
Del subentro in tali contratti in essere con il v'è infatti menzione nell'atto di cessione di Pt_1 ramo d'azienda all'art.6 ( vedi atto notarile 29.10.2019 cit.) e la circostanza è pacifica.
Quanto al contratto di fornitura di prodotti petroliferi vale quanto di seguito precisato .
CP_ Il rapporto era regolato con dal contratto in esclusiva del 3.11.2016 ( doc. 2 attore ) cui è poi è subentrata in veste di nuovo fornitore e proprietaria dell'impianto , in seguito alla CP_2 cessione a quest'ultima del ramo d'azienda . Il rapporto di fornitura instauratosi con è stato CP_2 disciplinato dall'accordo economico intervenuto il 17.7.2018 tra e le associazioni CP_2 maggiormente rappresentative a livello nazionale dei GE ( doc.3 ) ed è di tale atto che l'attore invoca l'applicazione , in particolare con riferimento al : a) meccanismo compensativo quando il differenziale di prezzo tra le due modalità di vendita servito e self supera 1,9 centesimi di euro (doc.
3, pag. 4, n. 7) in modo che il margine pro litro medio garantito al gestore sia di circa 45 millesimi;
b) riconoscimento al gestore di un "margine variabile" aggiuntivo calibrato sui volumi di carburante venduti (doc. 3, pag. 5, lett. B).
Giova ricordare che in tema di successione nei contratti ai sensi dell'art. 2558 c.c., l'automatico subentro del cessionario in tutti i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive non aventi carattere personale si applica soltanto ai cosiddetti "contratti di azienda" (aventi ad oggetto il godimento di beni aziendali non appartenenti all'imprenditore e da lui acquisiti per lo svolgimento della attività imprenditoriale) e ai cosiddetti "contratti di impresa" (non aventi ad oggetto diretto beni aziendali, ma attinenti alla organizzazione dell'impresa stessa, come i contratti di somministrazione con i fornitori, i contratti di assicurazione, i contratti di appalto e simili) (Cass. Sez. 2, 11/06/2018, n.
15065). Il meccanismo previsto dall'art. 2558 c.c è un effetto naturale della cessione della proprietà
o del godimento dell'azienda e si verifica ipso jure (Cass. civ., sez. 3, 7.12.2005 n. 27011; conf.:
Cass. civ., sez. 1, 9.10.2013 n. 22918).
13 Il mutamento di proprietà dell'impianto determina di fatto l'instaurarsi di un nuovo rapporto di fornitura che è soggetto alle medesime condizioni economiche concordate o praticate dal precedente fornitore ossia secondo l'accordo economico già in essere ( nel caso di specie stipulato da CP_2 con le maggiori rappresentanze sindacali -doc.3 ).
Ed infatti la peculiarità dell'attività di erogazioni carburanti e la specifica disciplina che la presidia, impongono di ricondurla nell'ambito dei servizi pubblici e in conformità del regolamento
CE n.2790/1999 i rapporti economici tra soggetti titolari di autorizzazione e/o di concessione, i fornitori e le associazioni di categoria dei gestori di impianti di distribuzione del carburanti sono regolati secondo modalità e termini definiti nell'ambito di specifici accordi aziendali, stipulati tra ciascun soggetto titolare di autorizzazione e/o concessione o fornitore e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei gestori .
L'art.19 co.3 della legge 57/2001 disciplina le modalità di conclusione di detti accordi e, dunque, stante l'obbligatorietà della regolamentazione collettiva dei rapporti contrattuali ed economici tra i titolari di concessioni/autorizzazioni, i fornitori e i gestori degli impianti di distribuzione del carburante, in particolare quanto ai criteri di formazione dei prezzi di vendita (e dei margini per i gestori), e, quindi, in considerazione dell'efficacia vincolante rispetto al contenuto dei contratti individuali, da attuarsi anche mediante la sanzione di nullità delle clausole difformi volute dalle parti, ai sensi dell'art.1 co.10 d.lgs. 32/1998 , deve ritenersi che in difetto di un diverso accordo negoziato da con le associazioni , la prima sia “subentrata” nell'accordo stipulato a suo tempo CP_1 da , su dante causa . CP_2
D'altro canto si è già detto del collegamento negoziale che sussiste tra contratto di cessione gratuita dell'impianto e rapporto di fornitura ( e connessi accordi aziendali disciplinanti le condizioni economiche) e quindi sia per la rilevata unicità del rapporto negoziale ( vedi paragrafo 3) sia per la obbligatorietà della regolamentazione collettiva dei rapporti o tipicità deve affermarsi l'avvenuto subentro .
Ora la convenuta ha strenuamente negato il subentro nel contratto di fornitura , ma non ha mai allegato di avere stipulato individualmente un nuovo e diverso Accordo, in conformità con quanto previsto dall'art.1 co.6 d.lgs. 32/1998 e art.19 legge 57/2001, di talché non può esimersi dal ritenere vincolante la previsione del meccanismo compensativo relativo al differenziale di prezzo tra le due modalità di vendita servito e self di cui all'accordo . La circostanza che non vi sia un CP_2 contratto non esclude la applicazione al rapporto dell'Accordo di categoria stipulato dalla sua dante causa , in difetto della negoziazione con le associazioni di diverso accordo aziendale ( si veda in tal
14 senso Cass. 24/07/2025, n. 21178 non massimata , che ha confermato sul punto Corte Appello Brescia
922 del 2023).
La domanda va pertanto accolta e va dunque dichiarata la operatività inter partes dell'accordo aziendale sub doc.3 per effetto dell'intervenuta cessione d'azienda da a , e CP_2 CP_1 quindi del subentro nel complesso rapporto negoziale costituito dal comodato dell'impianto e fornitura di prodotti petroliferi e dell'affitto di azienda .
6. Il prospettato abuso dipendenza economica
L'attore titolare della omonima ditta individuale afferma l'esistenza di condotte della
[...] integranti l'abuso di dipendenza economica e ne chiede l'inibitoria , riservandosi di CP_1 domandare il risarcimento del danno in separato giudizio. Ha chiesto infatti di accertare e dichiarare la sussistenza dell'abuso di dipendenza economica nonché l'abusività/illiceità delle seguenti condotte poste in essere da in danno di e inibirle: CP_1 Pt_1
a) pratica di un prezzo di cessione del carburante a tale che il prezzo di vendita al Pt_1 pubblico (applicato il margine pro litro secondo le previsioni contrattuali) risulta maggiore di quello praticato sugli altri impianti CP_1
b) imposizione di prezzi di vendita al pubblico inferiori a quelli di vendita del carburante al
vale a dire, imposizione della vendita al pubblico di prodotto sottocosto Pt_1
A tale richiesta di inibitoria è poi legata la domanda di astreintes ( Stabilire l'obbligo di
[...] di corrispondere a € 400, al giorno, per ciascuna futura violazione delle condotte CP_1 Pt_1 inibite).
L'art.9 legge 192 del 1998, norma che vieta l'abuso di dipendenza economica instaurata tra imprese, fra le quali intercorrano rapporti commerciali.
La giurisprudenza ne ha sempre fatto applicazione generalizzata ai rapporti commerciali , ritenendo appunto che il divieto di abuso di dipendenza economica trovi applicazione non solo nei contratti di subfornitura, costituendo espressione di un principio più generale dell'ordinamento, in forza del quale si assegna una valenza precettiva particolarmente intensa al canone di buona fede nello svolgimento dei rapporti tra imprenditori ( vedi Cass. Sez. Un. 25 novembre 2011, n. 24906 in motivazione e tra le tante pronunce di merito Tribunale sez. XVII - Roma, 10/10/2018, n. 19272).
Inoltre un richiamo ad essa è contenuto, come appunto evidenzia l'attore, nell'art.17 del D.L.
1/2012 convertito con Legge n. 27/2012 , norma, dettata a tutela della liberalizzazione della distribuzione di carburanti, la quale prevede che “I gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti che siano anche titolari della relativa autorizzazione petrolifera possono liberamente
15 rifornirsi da qualsiasi produttore o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale ed europea. A partire dal 30 giugno 2012 eventuali clausole contrattuali che prevedano per gli stessi gestori titolari forme di esclusiva nell'approvvigionamento cessano di avere effetto per la parte eccedente il 50 per cento della fornitura complessivamente pattuita e comunque per la parte eccedente il 50 per cento di quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto vendita.” Al terzo comma della medesima disposizione è stabilito che “i comportamenti posti in essere dai titolari degli impianti ovvero dai fornitori allo scopo di ostacolare, impedire o limitare, in via di fatto o tramite previsioni contrattuali, le facoltà attribuite dal presente articolo al gestore integrano abuso di dipendenza economica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge 18 giugno 1998 n. 192”. Trattasi di estensione normativa delle ipotesi di abuso ( ipotesi che nella specie, tuttavia, non rilevano, stando alle allegazioni dell'attore ) ma che è ad ogni modo indicativa della funzione della disciplina dettata dall'art. 9 della legge ordinaria sulla subfornitura, quale normativa generale che attiene all'ordine pubblico del mercato.
Tornando quindi alla nozione di dipendenza economica , il legislatore ne fornisce la seguente definizione : la «situazione in cui un'impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale rilevante possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti». Quanto all'«abuso», la norma afferma che esso può consistere «nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto». Al comma 3, quindi, è sancita la nullità di ogni patto, attraverso il quale si realizzi l'abuso di dipendenza economica;
ne segue, altresì, il risarcimento del danno (di natura contrattuale: Cass. sez. un., 25 novembre 2011, n. 24906). Orbene secondo la Suprema Corte
l'art. 9 I. n. 192 del 1998 costituisce fattispecie riconducibile al più vasto tema dell'abuso del diritto, quale applicazione delle clausole generali di buona fede e correttezza: si tratta di canoni, alla cui stregua valutare la condotta idonea a ripercuotersi nella sfera giuridica di un altro soggetto (cfr. Cass.
1184/2020). E , dunque, si precisa che il confine tra comportamento "lecito", anche se gravoso per la controparte, e comportamento "vietato" va individuato attraverso l'accertamento, in via di fatto, della liceità dell'interesse in vista del quale il comportamento è stato tenuto. Pertanto, l'atto abusivo può essere privato della sua efficacia o comportare reazioni risarcitorie, sanzione che non è consentita tuttavia laddove pur avendo in una relazione contrattuale una parte tenuto condotta non idonea a salvaguardare gli interessi dell'altra, «tale condotta persegua un risultato lecito attraverso mezzi legittimi» (cfr. Cass. 7 maggio 2013, n. 10568; Cass. 29 maggio 2012, n. 8567; Cass. 1184 /2020 cit.
). “Occorre quindi accertare in fatto , con riguardo alla sussistenza della situazione di dipendenza
16 economica, non se sussista una situazione di mero squilibrio o "asimmetria" di diritti e di obblighi, ma se lo squilibrio sia "eccessivo" (art. 9, comma 1, I. n. 192 del 1998) e se l'altro contraente fosse realmente privo di alternative economiche sul mercato (rilevando, ad esempio, la dimensione della società dipendente, che non permetta agevolmente di differenziare la propria attività, o l'avere adeguato l'organizzazione e gli investimenti in vista di quel rapporto). IN va indagata la condotta arbitraria contraria a buona fede, ovvero l'intenzionalità di una vessazione perpetrata sull'altra impresa, in vista del perseguimento di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse economico dell'impresa dominante (quale potrebbe essere, ad esempio, la legittima esigenza di modificare le proprie strategie di espansione, di adattare il tipo o la quantità del prodotto, ma anche di spuntare legittimamente migliori condizioni), in quanto volta, al contrario, essenzialmente a cagionare il pregiudizio altrui. E pertanto non ogni situazione di dipendenza economica può dirsi vietata, ma unicamente quella che sia abusivamente sfruttata dalla parte dominante, al fine di trarne vantaggi ulteriori rispetto a quelli derivanti dal legittimo esercizio della propria autonomia negoziale. L'onere della prova di tali presupposti resta a carico dell'attore che invochi le tutele ex art. 9 della legge n. 192 del 1998” ( in questi esatti termini in motivazione Cass.
1184/2020).
Tenuti presenti tali principi occorre evidenziare che nella specie, pur risultando un diverso peso economico delle due imprese ( che peraltro non si traduce automaticamente in uno squilibrio del potere contrattuale tenuto conto che molti profili del rapporto tra compagnia petrolifera e gestori sono regolati da accordi negoziati con le associazioni di categoria ), tuttavia non è stato adeguatamente assolto l'onere della prova gravante sulla parte attrice in ordine alla dedotta dipendenza economica , oltre che alle dedotte condotta di abuso di tale situazione.
In primo luogo difetta nella specie la prova di investimenti specificamente finalizzati all'esercizio della attività di gestione dell'impianto , fatti salvi investimenti facilmente riconvertibili nell'ambito di altri rapporti. Come già osservato la fattispecie necessita della "dipendenza economica", vale a dire di una situazione economica in cui un soggetto si trova, avendo effettuato investimenti specifici per adeguarsi al sistema di produzione dell'altro contraente, a dover contrattare con una parte che, nei suoi confronti, si presenta come monopolista o quasi monopolista, con un suo conseguente minor potere contrattuale (ed incapacità di imporre all'altro condizioni economiche eccessivamente gravose a suo esclusivo vantaggio). In effetti, la dipendenza economica comporta che il subfornitore (o l'affiliato), per adeguarsi al particolare sistema di produzione (o di distribuzione) dell'impresa cliente o fornitrice, effettua investimenti specialistici e acquista conoscenze, caratterizzati dal poter essere usati esclusivamente nei rapporti con quell'unico partner commerciale e dal non essere facilmente
17 reinvestibili in un altro futuro ed eventuale rapporto, così da perdere, ai sensi dell' art.9legge
192/1988 , soddisfacenti alternative sul mercato.
Del resto la appartenenza alla dell'impianto di distribuzione e quindi dei beni CP_1 materiali e immateriali che ne fanno parte ,evidentemente contrassegnati dai marchi e colori della convenuta , pare scarsamente conciliabile con l'idea di investimenti del gestore nell'ambito del rapporto contrattuale non riconvertibili. In tale contesto poi il vincolo di esclusiva per l'approvvigionamento a carico del gestore è elemento immanente il rapporto ed è quindi dato neutro al fine della prospettata dipendenza economica.
La dipendenza economica, infatti non può essere desunta sic et simpliciter dal vincolo di esclusiva posto a carico del , trattandosi di una clausola ricorrente nei contratti di fornitura come Pt_1 quello in esame.
In ogni caso, poi , anche a voler ritenere integrata la dipendenza economica richiesta dalla normativa in questione, non vi è prova che abbia imposto condizioni contrattuali squilibrate CP_1
e gravose o abbia agito secondo connotati del tutto imprevisti ed arbitrari ed al solo scopo di recare danno al gestore.
Ed infatti il meccanismo contrattuale di remunerazione del gestore è al centro delle doglianze della parte attrice;
la dedotta condotta di abuso sarebbe consistita nella applicazione di prezzi non competitivi e remunerativi e altresì più sfavorevoli alla ditta , rispetto ad altri impianti a Pt_1 marchio nella zona, pratica che sarebbe all'origine della diminuzione delle vendite e quindi CP_1 del danno lamentato dall'attore .
Tale asserto è del tutto sfornito non solo di prova ma pure di adeguata allegazione , non indicandosi neanche quali e quanti altri impianti avrebbe nella zona. CP_1
Così pure l'imposizione di prezzi tali da determinare una vendita sottocosto per il gestore è rimasta solo enunciata . Non vi è alcuna produzione sul punto , se non degli screenshot che indicherebbero i prezzi da praticare e che risultano del tutto privi di rilievo in assenza di documenti ( magari maggiormente probanti ) riguardanti i costi del gestore .
Sulle prove orali si richiama qui quanto puntualmente rilevato circa la inammissibilità nella ordinanza riservata del precedente giudice designato emessa in data 20.5.2021 .
La domanda va pertanto rigettata .
7. La domanda dell'attore tesa all'accertamento della insussistenza degli inadempimenti contestati da e la domanda riconvenzionale di parte convenuta di risoluzione del contratto di CP_1 comodato
L'attore ha chiesto di accertare e dichiarare l'insussistenza dei pretesi inadempimenti lamentati da con comunicazioni in data 10. 03. 2020 e 16. 06 . 2020 (docc. 11 e 13) e in subordine CP_1
18 di accertarne la loro irrilevanza ai fini della risoluzione contrattuale in quanto non rientranti nel novero delle cause risolutive tipizzate dall' art. 7 degli Accordi Interprofessionali 1997 (doc. 6) e in ulteriore subordine di accertarne la loro scarsa importanza, ex art. 1455 c.c., ai fini della risoluzione contrattuale e in ogni caso di dichiarare nulla, inesistente, insussistente o, comunque, annullare la risoluzione dei contratti comminata da con comunicazione in data 10 03 2020 (doc. CP_1
11).
La ha spiegato tempestivamente domanda riconvenzionale tesa alla risoluzione per CP_1 inadempimento del contratto di comodato relativo all'impianto.
Venendo agli inadempimenti contestati dalla ( vedi missiva del 10.3.2020 ) gli CP_1 stessi risultano tutti puntualmente contestati dall'attore ( vedi missiva del 20.3.2020) .
Non vi sono evidenze documentali degli stessi e quanto alle prove articolate si conferma il provvedimento istruttorio del 20.5.2021 , confermandosi la natura per lo più valutativa dei capitoli formulati e dovendosi peraltro rilevare che il sottrarsi , arbitrariamente secondo la convenuta, del alla firma del contratto ed alle condizioni economiche ivi previste , trova in realtà Pt_1 giustificazione in quanto si è osservato al superiore paragrafo 5 .
La domanda va pertanto rigettata .
Le spese di lite si compensano per un terzo stante la soccombenza reciproca e si pongono per la restante parte a carico della parte convenuta, la cui soccombenza è prevalente;
esse si liquidano in dispositivo ( causa di valore indeterminato complessità media – valori medi per tutte le fasi e minimi per la fase istruttoria ).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando , così provvede:
1) Accoglie la domanda proposta sub 1) dall'attore ed accerta la l'operatività inter partes degli accordi aziendali 17.7.2018 ( doc.3 );
2) rigetta la domanda dell'attore tesa all'accertamento di condotte di abuso di dipendenza economica e la relativa domanda di inibitoria;
3) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta tesa alla risoluzione del contratto di comodato;
19 4) compensa le spese per un terzo e condanna la convenuta Controparte_6
a rifondere in favore dell'attore le spese di lite liquidate
[...] Parte_1 per la restante parte in euro 6.300,00 per compensi ed euro 345,00 per spese , oltre iva , cpa e spese generali.
Roma , 14.10.2025 Il Giudice
dott.ssa Raffaella Tronci
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