Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 26/04/2025, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza - Sezione Civile, in funzione di giudice di appello, in persona della dott.ssa
Rosa Maria VERRA STRO, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al nr. 2060/2023 R.G., vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Parte 1 '
Antonio Santarsiere con studio in Sala Consilina ed ivi elettivamente domiciliato giusta mandato in atti;
APPELLANTE
E
'CP 1 titolare della omonima ditta individuale di NA TO IT e LI, rappresentato e difeso dall'avv. Petracca Lorenzo Raffaele, giusta mandato in atti;
APPELLATO- APPELLANTE INCIDENTALE
nonchè
Controparte_2 rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Gesualdi e Graziella Romaniello,
elettivamente domiciliato presso quest'ultima, in Potenza come da mandato in atti;
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
APPELLANTE : accoglimento dell'appello e per l'effetto, riforma della sentenza n. 646/2022 pubblicata il 14.11.2022 emessa dal giudice di pace di Potenza nella parte in cui stabilisce la condanna in solido del convenuto e del chiamato in garanzia, escludendo ogni responsabilità in capo alla società appellante, e condannare in via esclusiva, in quanto unico responsabile,
,CP 1 con conseguente declaratoria di restituzione già versate dalla medesima appellante Parte 1 pari ad € 1.000,00, con interessi come per legge e vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio e distrazione;
APPELLATO APPELLANTE INCIDENTALE CP_1 : rigetto dell'appello principale;
accoglimento dell'appello incidentale e, per l'effetto, riforma della sentenza di primo grado, con accoglimento delle eccezioni preliminari proposte dall'appellante nel giudizio di primo grado e rigetto
in subordine, disporre
CTU per l'accertamento dei fatti per cui è causa;
APPELLATO Controparte_2 : rigetto dell'appello principale e, in subordine, riforma della sentenza nella sola parte in cui afferma la responsabilità anche della società Parte 1 con vittoria delle spese di lite e distrazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
,Con atto di citazione ritualmente notificato ad CP 1 titolare della omonima impresa individuale
NA TO IT e LI, Controparte_2 ne domandava la condanna al pagamento di complessivi € 3814,00 a titolo di risarcimento del danno per equivalente, oltre ad interessi legali e risarcimento del maggiore danno come verrà provato", con condanna del medesimo anche al 66
pagamento delle spese di lite, da distrarre in favore dei procuratori costituiti, per dichiarato anticipo.
A fondamento della domanda, la parte allegava che aveva accettato il preventivo della ditta CP_1 :
IT e LI per la fornitura e posa in opera di porte e parquet laminato destinato ad una camera ed il salone dell'appartamento di sua proprietà, sito in Marsico Nuovo;
che egli aveva pagato integralmente i lavori nel 2015 a termine lavori, giusta fatture emesse dalla ditta;
che nel settembre 2019 egli aveva constatato dei rialzamenti e rigonfiamenti del parquet;
che temendo per la compromissione totale dell'abitabilità dell'appartamento, nel mese di novembre del 2019, aveva contattato la ditta chiedendone l'intervento; che in sede di sopralluogo la ditta aveva tentato di attribuire la responsabilità dei problemi alla società Parte 1 che aveva fornito il parquet;
che nel 2020 era anche intervenuto il tecnico dell'azienda fornitrice dei materiali che, tuttavia, aveva accertato che la responsabilità era ascrivibile alla sola ditta esecutrice;
che egli era stato costretto a nominare un CTP il quale aveva riscontrato che il sollevamento del parquet era dovuto al mancato rispetto delle norme concernenti la dilatazione, ovvero la distanza minima che si doveva mantenere dagli ostacoli perimetrali che doveva essere pari a mm. 8-10; che egli solo nel 2020 aveva avuto pertanto contezza dei vizi lamentati;
che, pertanto, giusta art. 1669 c.c. e d essendo intercorso tra le parti un contratto di appalto, egli aveva diritto ad ottenere il risarcimento dei danni, individuabili nella somma di € 3814,00 pari a quanto dal medesimo versato per il rifacimento del parquet, oltre ad interessi legali ed al maggiore danno che avrebbe dimostrato in corso di causa.
'Si costituiva in giudizio CP 1 il quale domandava di poter chiamare in giudizio la società fornitrice del materiale, al fine di tenerla indenne da quanto eventualmente fosseParte 1 stato ottenuto dall'attore in accoglimento della spiegata domanda.
Il convenuto eccepiva, in via preliminare: l'incompetenza per valore del giudice adito in considerazione della proposizione di due domande di valore indeterminabile, con conseguente radicamento dell'intera competenza in capo al tribunale;
la decadenza e la prescrizione del diritto alla garanzia per vizi, in considerazione della tardività della domanda, considerato che l'attore nella nota dell'11.3.2020, di formale denuncia e diffida, rappresentava di avere avuto contezza dei vizi nel mese di settembre 2019,
e che in ogni caso a tale data era abbondantemente decorso il termine annuale dalla consegna, in considerazione della riconducibilità del contratto tra le parti nel contratto d'opera, per le caratteristiche dell'esecutore dei lavori, piccola impresa iscritta nella apposita sezione speciale delle imprese, come risultante da apposita visura camerale.
Si costituiva in giudizio il terzo chiamato dal convenuto, il quale eccepiva la tardività della domanda, essendo stato il materiale fornito e posato in opera dalla ditta esecutrice nel 2015, la decadenza dell'attore dal diritto, la violazione del diritto al contraddittorio in considerazione della mancata notifica di alcune pagine dell'atto di citazione per chiamata del terzo;
nel merito, il terzo chiamato eccepiva la tardività della domanda attorea e la propria estraneità rispetto all'oggetto della stessa.
Il giudice di pace, istruita la causa mediante acquisizioni documentali e prova testimoniale, con la sentenza impugnata depositata il 14.11.2022 dichiarata la propria competenza per valore, ritenuto di dovere rigettare la eccezione di decadenza in considerazione della circostanza che il convenuto aveva
"inteso contribuire al risarcimento dei danni" come indicato alla pagina 3 della comparsa di costituzione, condannava il convenuto e il terzo chiamato, in solido, al pagamento a titolo di risarcimento danni della somma di € 2.000,00, senza accessori e con compensazione delle spese di lite tra le parti.
Con atto di citazione notificato il 15.5.2023 Parte 1 proponeva appello avverso la sentenza di primo grado e concludeva come in epigrafe.
CP 1 il quale spiegava appello incidentale e Si costituiva tempestivamente in giudizio concludeva come in epigrafe.
Si costituiva tempestivamente in giudizio anche Controparte_2 che a sua volta concludeva come in epigrafe.
L'appello principale è meritevole di accoglimento, così come l'appello incidentale proposto da CP_1
[...], con la conseguenza della integrale riforma della sentenza di primo grado, rigetto della domanda dell'attore, ed affermazione della estraneità del terzo chiamato rispetto alla controversia ed al connesso piano della responsabilità.
Va invece dichiarata inammissibile la domanda proposta da Controparte_2 in via subordinata nei termini e nei limiti di cui innanzi.
MOTIVAZIONE
In via preliminare, accertata la tempestività dell'atto di appello principale tenuto conto della data di pubblicazione della sentenza e della data di notifica dell'atto di citazione. E' tempestivo ed ammissibile anche l'appello incidentale proposto dall'appellato CP 1
tempestivamente costituitosi in giudizio.
Entrambi i gravami sono coerenti con i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 342 c.p.c.
In diritto, Come è noto,, “... l'art. 342 c.p.c....., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con 66
modif. dalla l. n. 134 del 2012, vao interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata...". (cfr. Cass.
S.U. n. 27199/2017)
Ed ancora, in chiave sostanzialistica e condivisibile, si è sostenuto che: "...Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché
l'appellante il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado....". (Cass. n. 40560/2021)
I gravami rispettivamente principale ed incidentale sono coerenti con le coordinate giurisprudenziali innanzi richiamate.
A diversa considerazione si deve addivenire per la domanda proposta nella comparsa di costituzione dell'appellato Controparte_2 il quale domandava in via principale la conferma della sentenza di primo grado e, testualmente, “in subordine la riforma della sentenza impugnata esclusivamente in merito alla condanna in solido della con conseguente affermazione della Parte_1
CP_1 e contestuale restituzione della somma di € 1.000,00 da parte diresponsabilità di quest'ultimo".
Si osserva che:
la domanda di riforma della sentenza, qualora qualificabile come appello incidentale adesivo rispetto a quello principale, astrattamente ammissibile ( sul tema Cass. n. 10477/2024) è del tutto carente degli elementi di cui all'art. 342 c.p.c. valevoli anche per l'appello incidentale adesivo o condizionato.
Ad ogni modo, e come si dirà, la sentenza va integralmente riformata, con rigetto della domanda dell'attore, in accoglimento dei motivi del gravame incidentale proposto da CP 1
1. L'appello principale. L'appellante articola avverso la sentenza di primo grado i seguenti motivi di censura: il giudice di pace aveva affermato che la responsabilità per i danni era da ricercare nella posa in opera del materiale per il mancato rispetto delle norme concernenti la dilazione, attività riferibili alla sola ditta che il parquet aveva montato, come emerso dalla istruttoria e nella fase che aveva preceduto il giudizio, ma, tuttavia, in dispositivo, e senza motivare, aveva disposto condanna solidale.
L'appellante allegava che egli aveva versato all'attore la somma di € 1.000,00 della quale domandava in questa sede la restituzione, con interessi come per legge.
Correttamente, l'appellant allega che il giudice, senza alcuna motivazione ed anche senza alcun riscontro probatorio, sosteneva la responsabilità solidale anche della società che si era limitata a fornire alla ditta individuale il parquet posato in opera esclusivamente dal primo in alcuni spazi dell'appartamento di proprietà dell'attore che, peraltro, aveva convenuto in giudizio la sola ditta esecutrice.
L'allegazione appare del tutto corretta, atteso che dalle emergenze documentali e dalle stesse allegazioni della parte attrice, emergeva chiaramente come il danno del quale l'attore domandava il risarcimento fosse derivato dal non corretto montaggio del parquet in alcuni punti del pavimento.
Si rileva, peraltro, che il giudice, nella parte motiva della sentenza, richiamava emergenze istruttorie e documentali riferibili al solo difetto – unico emerso e riscontrato- dei vizi di montaggio del pavimento,
-
salvo poi in parte motiva affermare la responsabilità solidale del fornitore del parquet e della ditta che lo aveva posato in opera. nell'atto introduttivo, infatti, faceva chiaramente riferimento dal una CTP, a firma Controparte_2 di Persona 1 il quale aveva accertato che il sollevamento in alcuni punti del pavimento era dovuto al mancato rispetto delle norme concernenti la dilatazione, ovvero alla distanza minima da mantenere rispetto agli ostacoli perimetrali, e che la posa in opera non era stata eseguita a regola d'arte.
Va rilevato come la circostanza che i vizi lamentati dipendessero dalla erronea posa in opera era circostanza confermata sia dalla teste Testimone 1 coniuge dell'attore in regime di separazione dei
,
beni, la quale si ritiene del tutto attendibile in quanto la sua deposizione è coerente sia con gli esiti della consulenza di parte, sia con le risultanze della verifica compiuta nel contraddittorio anche con la società
,Parte 1 che correttamente anche oggi sostiene la sua estraneità rispetto alla controversia tra attore e ditta esecutrice e, da ultimo coerente con la consulenza di parte.
D'altro canto, sul piano delle responsabilità, appare ininfluente la deposizione resa dall'unico teste di parte convenuta, figlio del titolare della ditta, Testimone_2 deposizione centrata perlopiù esclusivamente sulla circostanza della tardività della iniziativa dell'attore, sia rispetto alla data di consegna del pavimento ( nel 2015) sia rispetto alla denuncia formale dei vizi che avveniva con raccomandata del mese di marzo 2020, nella quale la parte stessa rappresentava che la scoperta dei difetti del montaggio era avvenuta nel mese di settembre 2019.
La deposizione del teste CP 1 si ritiene, anche e nel merito, inattendibile in quanto in contrasto con la restante parte delle emergenze istruttorie, che inducono chiaramente a ritenere che la causa dei rigonfiamenti era chiaramente da individuare nel non corretto montaggio del materiale;
rispetto a tale evidenza, la CTU domandata- che non è mezzo di prova- si appalesa inutile.
L'attore aveva infatti fornito in giudizio adeguata prova dei vizi ed anche della derivazione causale di essi dallo scorretto montaggio, mentre, invece, la ditta individuale non aveva offerto elementi convincenti a ritenere che la prestazione fosse stata dal medesimo correttamente adempiuta. (cfr. Cass.
S.U. 11748/2019 in tema di compravendita con principi applicabili anche al rapporto per cui è causa)
Pertanto e conclusivamente, non poteva in alcun modo essere affermata la responsabilità del fornitore del materiale. 66Paradossalmente, anche il giudice di pace, alla pag. 2 della sentenza affermava dalle risultanze documentali e testimoniali si evince che il sollevamento del pavimento dell'immobile,,, è dovuto al mancato rispetto delle norme concernenti la dilatazione... nonché dalla errata posa in opera del materiale", richiamando un allegato della produzione attorea che si riferiva appunto alla verifica del non corretto montaggio sia da parte sia del tecnico di Pt 1 e Pt 1 sia da parte del CTP.
L'appello principale va pertanto accolto affermando la sola responsabilità della falegnameria che aveva eseguito i lavori.
2. L'appello incidentale di CP 1
L'appellante cesura la sentenza di primo grado, articolando avverso la stessa i seguenti motivi di gravame: violazione di legge e contraddittorietà laddove il giudice di pace in presenza di due domande di valore indeterminabile, aveva ritenuto sussistente la propria competenza per valore, valutando esclusivamente la domanda risarcitoria dei danni per equivalente che era una delle plurime domande proposte dall'attore; violazione e falsa applicazione di legge, laddove il giudice delle prime cure aveva rigettato espressamente l'eccezione di decadenza ed omesso qualsiasi motivazione sulle eccezioni di inammissibilità, per tardività, della domanda, considerato che l'opera era stata completata nel 2015, che lo stesso attore dichiarava nella raccomandata dell'11.3.2020 di avere riscontrato la presenza dei vizi nel settembre 2019. Alla controversia infatti era applicabile la disciplina di cui all'art. 2226 c.c.; che inoltre la decadenza si sarebbe già prodotta quandanche fosse considerato il messaggio vocale che la coniuge dell'attore sosteneva di avere inoltrato il 30.11.2019. Inoltre il giudice aveva valorizzato, al fine di escludere la decadenza, la dichiarazione resa nella comparsa di costituzione nella quale l'appellante aveva chiaramente riferito della sua disponibilità a risolvere il problema in forza dei soli rapporti di amicizia con l'attore, ma senza alcun riconoscimento di colpa e/o responsabilità.
I motivi di gravame sono condivisibili, nei termini e per le ragioni giuridiche che di seguito si espongono.
2.1 La competenza
Correttamente il convenuto odierno appellante rileva come l'attore avesse formulato tre domande, delle quali solo una di esse determinata in termini di valore.
Orbene, pur volendo sorvolare sulla domanda relativa agli accessori del credito, stante anche il disposto di cui all'art. 10 comma 2 c.p.. certamente era di valore indeterminabile la domanda di risarcimento dell'ulteriore danno - ulteriore rispetto a quello oggetto della domanda di valore determinato- come 66
sarà dimostrato in causa”. ( testuale pag. 11 dell'atto di citazione)
La citazione non conteneva una domanda risarcitoria a somma determinata con clausola aggiuntiva di condanna alla predetta somma ovvero alla minore o maggiore somma” che fosse risultata dovuta 66
all'esito del giudizio, ma una domanda risarcitoria per equivalente di valore determinato ed una ulteriore ed aggiuntiva domanda, questa di valore indeterminabile, al risarcimento del danno ulteriore che la parte "avrebbe provato in giudizio”.
L'atto di citazione non conteneva una clausola di riconduzione delle domanda nel limite di valore del giudice adito, con la conseguenza che la causa, ai sensi dell'art. 10 e 9 c.p.c. sarebbe rientrata nella competenza del tribunale. ( sul tema Cass. n. 11460/2020)
Come è noto, "Qualora, insieme con una domanda di valore determinato ed inferiore al limite della competenza del giudice adito, sia stata dall'attore proposta altra domanda senza precisazione della somma richiesta, il principio del cumulo, con spostamento della competenza al giudice superiore, non opera soltanto se l'attore dichiari, in modo non equivoco, di volere contenere il valore di tale seconda domanda entro il predetto limite, e ciò in misura pari alla differenza tra questo ed il valore espressamente determinato dall'altra domanda. (cfr. ex plurimis Cass. n. 24030/2009)
Dalla affermazione del difetto di competenza per valore del giudice adito tempestivamente eccepita dal convenuto ed oggi proposta quale motivo di gravame discende in ogni caso la decisione del gravame anche nel merito, giusta la tassatività delle ipotesi di rimessione della causa al primo giudice di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c.
2.2.La disciplina normativa applicabile al rapporto tra attore e convenuto- la decadenza - la prescrizione.
Il convenuto in primo grado, nella comparsa tempestivamente depositata, eccepiva l'inammissibilità della domanda dell'attore. Al di là delle espressioni utilizzate, era evidente anche in base al riferimento testuale, che il convenuto sostenesse, da un lato la decadenza della parte dal diritto alla garanzia e, dall'altra, la prescrizione del medesimo diritto, tenuto conto della consegna del pavimento nel 2015.
La inammissibilità della domanda sotto tali due profili- decadenza e prescrizione era sostenuta in base alla qualificazione del contratto nella figura del contratto d'opera e non, invece, nella fattispecie del contratto di appalto.
L'allegazione riproposta quale motivo di gravame è condivisibile.
La domanda attorea fonda l'azione di condanna sull'art. 1669 c.c., applicabile al solo contratto di appalto, ed ai soli casi delineati dalla norma stessa.
Non sarebbe possibile infatti, applicare la suddetta norma in maniera analogica, trattandosi di norma speciale se non, addirittura, secondo un orientamento dottrinale, eccezionale. L'originario convenuto, mediante deposito di certificazione CCIAA, documento non oggetto di alcuna contestazione, aveva dimostrato di essere un piccolo imprenditore, iscritto all'apposto albo, con la conseguenza che, correttamente, il rapporto tra le parti doveva essere inquadrato nell'alveo dell'art. 2222 c.c. 66Come è noto, la differenza tra contratto di appalto e contratto d'opera va ricercata non nella assunzione del rischio di impresa ovvero nella assunzione del rischio collegato alla prestazione di un risultato" come sostenuto dall'originario attore, ma nella natura del prestatore che, nell'appalto è una impresa di medie o grandi dimensioni, nel secondo caso è una piccola impresa.
Non osta alla qualificazione del contratto nello schema del contratto d'opera la circostanza che il prestatore si avvalga di eventuali collaboratori. (cfr. Cass. n. 7606/1999, 819/1997)
La conseguenza dell'assunto è che all'azione proposta dal committente trova applicazione la rigorosa disciplina di cui all'art. 2226 c.c. quale prevede che l'azione sia soggetta ad un termine di decadenza in forza del quale la denuncia dei vizi deve essere proposta entro 8 giorni dalla scoperta, ed il diritto alla garanzia si prescrive entro 1 anno dalla consegna.
Il richiamo, nell'art. 2226 c.c., quanto ai soli rimedi esperibili, all'art. 1668 c.c. implica che anche l'azione risarcitoria sia soggetta alla medesima tempistica, di tal che essa rimane preclusa dalla tardività della denuncia o dall'inutile decorso del termine di prescrizione di un anno dalla consegna. ( sul tema solo esemplificativamente Cass. 28417/2005, 23075/2009)
Nella odierna controversia:
la denuncia informale dei vizi risaliva al 2019 ( pur non volendo cioè considerare la sola raccomandata del 2020 ancora meno tempestiva) mentre la consegna era avvenuta con l'integrale pagamento nel
2015; la prima – informale - denuncia dei vizi avveniva il 30.11.2019 laddove nella missiva del 2020 si riferiva che la scoperta dei vizi risaliva al settembre 2019 ( il rigonfiamento ed il distacco del pavimento era vizio di immediata e palese evidenza).
Ed allora, per l'insieme delle descritte argomentazioni, l'appello incidentale di CP 1 va
integralmente accolto, rigettando la domanda dell'attore.
Solo per completezza di esame si osserva che anche la riconduzione dei difetti nell'alveo dell'art. 1669
c.c. (sollevamento del parquet realizzato in due stanze e solo negli angoli) quandanche si fosse trattato di appalto appare discutibile.
Il rigetto della domanda dell'attore avrebbe allora dovuto comportare, in primo grado, l'assorbimento della domanda di manleva proposta dal chiamante nei confronti del chiamato.
3. Conclusioni e riparto delle spese di lite.
Conclusivamente, la sentenza di primo grado va integralmente riformata, con rigetto integrale della domanda dell'attore ed assorbimento della domanda di manleva proposta dal chiamate convenuto nei confronti del terzo chiamato.
Di conseguenza, e quale effetto della riforma, va ridisegnato anche il riparto delle spese di lite tra le parti in primo grado.
Dalla integrale soccombenza dell'attore rispetto al convenuto discende, come per legge, la condanna del primo al pagamento delle spese del primo grado, che sono liquidate in € 1.100,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge, somma determinata facendo applicazione del valore della causa ( terzo scaglione tenuto conto delle domande di valore indeterminabile), delle attività processuali svolte (studio, introduttiva, trattazione e decisionale) dei criteri tariffari di cui ai dd.mm.55/2014 e
147/2022 applicati in valori sostanzialmente pari ai minimi tariffari, in base alla risoluzione della lite sulla base di sole questioni preliminari;
ne va disposta la distrazione in favore del procuratore costituito per dichiarato anticipo;
Nei rapporti tra attore soccombente e terzo chiamato, la circostanza che la chiamata era avvenuta su iniziativa del solo convenuto, il quale, in presenza di eccezioni preliminari di tipo definitorio ed in assenza di elementi indiziari (dal convenuto non forniti ) a sostegno della chiamata, e pur non potendosi per ciò solo ritenere insussistente il nesso causale tra l'azione dell'attore e la chiamata, integrano gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente tra attore e chiamato le spese del primo grado di giudizio. ( solo qualora la chiamata fosse stata palesemente arbitraria, ovvero estranea rispetto ai fatti per cui è causa le spese avrebbero potuto essere addebitate al chiamante non soccombente)
In ordine alle spese dell'odierno grado di giudizio: a- Appello principale: nei rapporti tra appellante (vittorioso sull'appello principale) ed appellato
'CP 1 questo soccombente, le spese vanno poste a carico della parte appellata ed in favore della parte appellata e sono liquidate in € 2.540,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore costituito per fattone anticipo, somma liquidata facendo applicazione dei criteri tariffari di cui ai dd.mm 55/2014 e
147/2022 in somma sostanzialmente pari ai minimi di tariffa, tenuto conto delle attività svolte
( studio, introduttiva, trattazione e decisionale) del valore della causa ( terzo scaglione valore indeterminabile) e del livello di difficoltà non particolarmente complesso della controversia;
nei rapporti tra appellante principale ed appellato CP_2, la circostanza che questi, sia pure in via subordinata, si sia associato alla domanda di riforma dell'appellante principale, integra gravi ed eccezionali motivi per disporre la compensazione delle spese del grado tra le predette parti;
b- Appello incidentale: nei rapporti tra appellante incidentale CP_1 e appellato CP_2
[...] le spese seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell'appellato e liquidate in € 2.540,00, oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge, in base ai medesimi criteri esplicitati nel precedente punto a), disponendone il pagamento in favore del procuratore costituito di CP 1 per fattone anticipo;
,
le ragioni tutte della decisione, gli esiti complessivi della controversia, la circostanza dell'assorbimento della domanda di manleva in primo grado integrano gravi ed eccezionali elementi per compensare integralmente le spese nell'odierno grado di giudizio tra appellante principale ed appellante incidentale, CP_1 il quale aveva domandato l'espletamento della
,
CTU solo in subordine, ovvero nella ipotesi del rigetto dell'appello incidentale.
Come domandato, va disposta la condanna dell'attore alla restituzione delle somme che egli abbia percepito in esecuzione della sentenza di primo grado da Icon i soli interessi Parte 1
legali dal giorno del pagamento al soddisfo. ( sulla ammissibilità di tale domanda Cass. n. 7144/2021
e sulla decorrenza del interessi Cass. n. 9171/2018)
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza Sezione Civile, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da nonché sull'appello Parte 1
incidentale proposto da CP 1 titolare della omonima ditta individuale di NA
,
TO IT e LI avverso la sentenza del Giudice di pace di Potenza n.646/2022, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello principale proposto da Parte 1 e l'appello incidentale proposto da CP_1 e, per l'effetto: riforma la sentenza di primo grado e rigetta la domanda dell'attore, dichiarando assorbita la domanda di manleva proposta dal convenuto chiamante nei confronti del terzo chiamato;
condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto, che liquida in € 1.100,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge ed oltre spese vive disponendone la distrazione in favore del procuratore costituito della parte vittoriosa, per dichiarato anticipo;
compensa le spese del giudizio di primo grado tra attore soccombente e terzo chiamato;
2) Condanna CP_1 alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore dell'appellante principale che liquida in € 2540,00 oltre spese Parte 1
forfettarie IVA e CPA come per legge ed oltre spese vive, disponendone la distrazione in favore del procuratore costituito per la società e compensando le spese nei rapporti tra appellante principale ed appellato Controparte_2 ;
3) Condanna Controparte_2 soccombente rispetto all'appello incidentale proposto da CP 1 , al pagamento delle spese di lite del presente grado nei confronti di quest'ultimo, che liquida in € 2540,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge ed oltre spese vive, disponendone la distrazione in favore del procuratore costituito per fattone anticipo;
4) Spese compensate nei rapporti tra CP 1 e Parte 1 Parte 1
Parte 1 Pt 1 della somma 5) Condanna Controparte_2 alla ripetizione, in favore di percepita in forza della sentenza di primo grado, con interessi legali dal pagamento al saldo.
Così deciso in Potenza 26.4.2025
Il giudice
Dott.ssa Rosa Maria VERRA STRO