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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 05/08/2025, n. 1318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1318 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Giovanna De Marco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3909 del R.G.A.C. dell'anno 2023, e vertente
TRA
nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale nei Parte_1 confronti del figlio minore (C.F.: ), Persona_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Alfonso Brunetti;
Appellante
E
(C.F.: rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Francesco Caputo;
Appellato
Oggetto: appello a sentenza n. 58/2023 resa dal Giudice di Pace di San Giovanni in
Fiore;
CONCLUSIONI. Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale nei Parte_1 confronti del figlio , si rivolgeva al Giudice di Pace di San Giovanni in Persona_1
Fiore al fine di ottenere il pagamento della somma di euro 1.000,00 da
[...]
, a titolo di risarcimento danni perché, a cagione dell'apparecchio ortodontico CP_1 difettoso, impiantato dal sul minore, lo stesso, in data 7.1.2021, era costretto a CP_1 rivolgersi alle cure del Pronto Soccorso per la presenza in faringe di un corpo estraneo, rappresentato dal filo metallico dell'apparecchio ortodontico.
si costituiva in giudizio, contestando la domanda, di cui chiedeva Controparte_1 il rigetto, proponendo domanda riconvenzionale per danni all'immagine quantificabili nella somma di € 5.000,00, in ragione delle offese rivolte pubblicamente al CP_1 dall'istante.
1 Con sentenza n. 58/2023, il Giudice di Pace rigettava la domanda attorea ed accoglieva in parte la domanda riconvenzionale proposta da , Controparte_1 condannando al risarcimento del danno nella misura di euro Parte_1
500,00. proponeva appello avverso tale decisione per ottenere la Parte_1 riforma della stessa, deducendo che la sentenza impugnata è ingiusta perché il giudice avrebbe erroneamente escluso l'avvenuto accertamento del nesso causale tra il trattamento ortodontico praticato e il danno lamentato dal minore, dolendosi della carente disamina del materiale probatorio acquisito agli atti, lamentando, infine, in ordine alla decisione sulla domanda riconvenzionale, l'errore del giudicante nell'omessa valutazione del profilo relativo all'attendibilità dei testi di parte convenuta, ribadendo l'assenza di un danno risarcibile all'immagine professionale del . CP_1
Si costituiva in giudizio , concludendo per il rigetto dell'appello. Controparte_1
L'appello va accolto per quanto di ragione.
Quanto alle doglianze relative all'errore del giudice di prime cure in ordine alla valutazione della fondatezza della domanda attorea, va considerato che, a prescindere da ogni valutazione in merito al raggiungimento della prova, dinanzi al giudice di pace, in ordine alla responsabilità professionale, non ha allegato l'esistenza di Parte_1 un danno, limitandosi a chiedere la somma indicata nell'atto introduttivo senza dedurre quali conseguenze e che tipo di nocumento abbia subito il minore, precludendo, così, anche la possibilità di delibare in ordine all'esistenza del necessario nesso di causalità.
Si osserva infatti che “nei giudizi risarcitori la domanda deve descrivere in modo concreto i pregiudizi dei quali si chiede il ristoro, senza limitarsi a formule generiche, come la richiesta di risarcimento dei 'danni subiti e subendi', perché tali domande, quando non nulle ex art. 164 cod. proc. civ., non obbligano il giudice a provvedere sul risarcimento di danni che siano concretamente descritti solo in corso di causa” (ex plurimis, Cass. civ. 13328/2015).
Conseguentemente la domanda di riforma della sentenza del Giudice di Pace sul punto non può trovare accoglimento.
In merito alla domanda riconvenzionale avanzata in primo grado da
[...]
, la decisione assunta dal Giudice di primo grado deve essere riformata, per le CP_1 ragioni evidenziate dall'appellante.
2 Invero, non può dirsi raggiunta la prova del danno richiesto sulla scorta delle prove raccolte durante il giudizio di primo grado.
Infatti, il teste , indifferente, ha riferito di aver sentito, Testimone_1 mentre era in sala d'attesa, le urla della provenire dallo studio del medico e di Parte_1 aver udito le parole “sei un dentista di merda”, precisando che era presente la segretaria e che, una volta entrato nello studio del medico, vi era anche l'assistente di sedia del dott. , affermando poi di non aver sentito successivamente di una cattiva CP_1 pubblicità su quest'ultimo, concludendo di non aver cambiato idea sulla professionalità del dentista a cagione di questo episodio.
Diversamente, la teste , assistente alla poltrona del dott. , Testimone_2 CP_1 ha riferito di aver sentito la gridare all'indirizzo del “sei un dentista di Parte_1 CP_1 merda” e che ciò avveniva nella sala d'aspetto per i pazienti, dove è posizionata la segreteria, precisando, tuttavia, che l'episodio è avvenuto alla presenza, oltre che della stessa e della del paziente aggiungendo di aver appreso Tes_2 Parte_1 Tes_1 nel primo pomeriggio di quello stesso giorno, che la si era recata nella Parte_1 sottostante salumeria, proferendo le medesime parole ingiuriose, per come riferitole da tale , allorquando era alla cassa per pagare, mentre la teste Persona_2 Testimone_3
segretaria presso lo studio dentistico del dott. , ha riferito di aver
[...] CP_1 appreso dell'episodio relativo agli insulti dalla collega che la Testimone_2 raggiungeva telefonicamente, non essendo presente al momento, affermando che nella stessa giornata, nel sottostante negozio di alimentari, l'addetto al banco, tale le Tes_4 aveva riferito che la signora si era ivi recata dicendo che “il dott. era Parte_1 CP_1 un dentista di merda”, dovendosi precisare che la teste, nel corso dell'audizione, aveva dapprima negato di aver raccolto lamentele della circa l'operato del medico, Parte_1 per poi ammettere, all'esito dell'esibizione di talune chat, di riconoscere le stesse come le conversazioni in cui “la sig.ra si lamentava e mi domandava appuntamenti”. Parte_1
Tenuto conto delle deposizioni dei testi così ricostruite e della circostanza che le stesse divergono insanabilmente tra loro, atteso che il ha riferito della presenza Tes_1 della segretaria, mentre la stessa si è detta assente, di aver udito la voce della Parte_1 provenire dallo studio, allorquando si trovava nella sala d'attesa, mentre la ha Tes_2 raccontato che l'episodio si sarebbe svolto nella sala d'attesa, devono ritenersi, in un giudizio comparativo, maggiormente attendibili le dichiarazioni del teste Tes_1
3 siccome promananti da un soggetto indifferente rispetto alle parti in causa, a differenza della posizione delle testi e dipendenti dell'odierno appellato, per cui Tes_2 Tes_3 può ritenersi provato che , all'interno dello studio medico, abbia Parte_1 effettivamente tenuto la dedotta condotta ingiuriosa, ma non anche che ciò sia avvenuto altrove.
Da tanto discende l'accoglimento dell'appello sul punto e, quindi, il rigetto della spiegata riconvenzionale, atteso che è ius receptum che la lesione della reputazione presuppone delle conseguenze dannose, ossia presuppone il discredito che il soggetto passivo della condotta subisce presso gli altri, vedendo ridotta la sua reputazione: non è una fattispecie di danno da mera lesione dell'interesse protetto. Dalla attribuzione di un fatto, sia pure potenzialmente lesivo, può non derivare alcuna conseguenza dannosa, quando i destinatari, i terzi, non si fanno una idea negativa del soggetto passivo della condotta (Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 12/12/2024) 02/07/2025, n. 17913), come nel caso di specie, in cui non solo è mancata la suddetta prova, ma, al contrario, il teste ha riferito che detto episodio non aveva comunque determinato il mutamento Tes_1 della propria concezione sulla professionalità del dentista.
Le spese di lite devono compensarsi atteso il tenore della decisione e la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- Accoglie, per quanto di ragione, l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 58/2023 resa dal Giudice di Pace di San Giovanni in Fiore, rigetta la domanda riconvenzionale spiegata da;
Controparte_1
- Compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Cosenza, 5.8.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Giovanna De Marco
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Giovanna De Marco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3909 del R.G.A.C. dell'anno 2023, e vertente
TRA
nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale nei Parte_1 confronti del figlio minore (C.F.: ), Persona_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Alfonso Brunetti;
Appellante
E
(C.F.: rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Francesco Caputo;
Appellato
Oggetto: appello a sentenza n. 58/2023 resa dal Giudice di Pace di San Giovanni in
Fiore;
CONCLUSIONI. Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale nei Parte_1 confronti del figlio , si rivolgeva al Giudice di Pace di San Giovanni in Persona_1
Fiore al fine di ottenere il pagamento della somma di euro 1.000,00 da
[...]
, a titolo di risarcimento danni perché, a cagione dell'apparecchio ortodontico CP_1 difettoso, impiantato dal sul minore, lo stesso, in data 7.1.2021, era costretto a CP_1 rivolgersi alle cure del Pronto Soccorso per la presenza in faringe di un corpo estraneo, rappresentato dal filo metallico dell'apparecchio ortodontico.
si costituiva in giudizio, contestando la domanda, di cui chiedeva Controparte_1 il rigetto, proponendo domanda riconvenzionale per danni all'immagine quantificabili nella somma di € 5.000,00, in ragione delle offese rivolte pubblicamente al CP_1 dall'istante.
1 Con sentenza n. 58/2023, il Giudice di Pace rigettava la domanda attorea ed accoglieva in parte la domanda riconvenzionale proposta da , Controparte_1 condannando al risarcimento del danno nella misura di euro Parte_1
500,00. proponeva appello avverso tale decisione per ottenere la Parte_1 riforma della stessa, deducendo che la sentenza impugnata è ingiusta perché il giudice avrebbe erroneamente escluso l'avvenuto accertamento del nesso causale tra il trattamento ortodontico praticato e il danno lamentato dal minore, dolendosi della carente disamina del materiale probatorio acquisito agli atti, lamentando, infine, in ordine alla decisione sulla domanda riconvenzionale, l'errore del giudicante nell'omessa valutazione del profilo relativo all'attendibilità dei testi di parte convenuta, ribadendo l'assenza di un danno risarcibile all'immagine professionale del . CP_1
Si costituiva in giudizio , concludendo per il rigetto dell'appello. Controparte_1
L'appello va accolto per quanto di ragione.
Quanto alle doglianze relative all'errore del giudice di prime cure in ordine alla valutazione della fondatezza della domanda attorea, va considerato che, a prescindere da ogni valutazione in merito al raggiungimento della prova, dinanzi al giudice di pace, in ordine alla responsabilità professionale, non ha allegato l'esistenza di Parte_1 un danno, limitandosi a chiedere la somma indicata nell'atto introduttivo senza dedurre quali conseguenze e che tipo di nocumento abbia subito il minore, precludendo, così, anche la possibilità di delibare in ordine all'esistenza del necessario nesso di causalità.
Si osserva infatti che “nei giudizi risarcitori la domanda deve descrivere in modo concreto i pregiudizi dei quali si chiede il ristoro, senza limitarsi a formule generiche, come la richiesta di risarcimento dei 'danni subiti e subendi', perché tali domande, quando non nulle ex art. 164 cod. proc. civ., non obbligano il giudice a provvedere sul risarcimento di danni che siano concretamente descritti solo in corso di causa” (ex plurimis, Cass. civ. 13328/2015).
Conseguentemente la domanda di riforma della sentenza del Giudice di Pace sul punto non può trovare accoglimento.
In merito alla domanda riconvenzionale avanzata in primo grado da
[...]
, la decisione assunta dal Giudice di primo grado deve essere riformata, per le CP_1 ragioni evidenziate dall'appellante.
2 Invero, non può dirsi raggiunta la prova del danno richiesto sulla scorta delle prove raccolte durante il giudizio di primo grado.
Infatti, il teste , indifferente, ha riferito di aver sentito, Testimone_1 mentre era in sala d'attesa, le urla della provenire dallo studio del medico e di Parte_1 aver udito le parole “sei un dentista di merda”, precisando che era presente la segretaria e che, una volta entrato nello studio del medico, vi era anche l'assistente di sedia del dott. , affermando poi di non aver sentito successivamente di una cattiva CP_1 pubblicità su quest'ultimo, concludendo di non aver cambiato idea sulla professionalità del dentista a cagione di questo episodio.
Diversamente, la teste , assistente alla poltrona del dott. , Testimone_2 CP_1 ha riferito di aver sentito la gridare all'indirizzo del “sei un dentista di Parte_1 CP_1 merda” e che ciò avveniva nella sala d'aspetto per i pazienti, dove è posizionata la segreteria, precisando, tuttavia, che l'episodio è avvenuto alla presenza, oltre che della stessa e della del paziente aggiungendo di aver appreso Tes_2 Parte_1 Tes_1 nel primo pomeriggio di quello stesso giorno, che la si era recata nella Parte_1 sottostante salumeria, proferendo le medesime parole ingiuriose, per come riferitole da tale , allorquando era alla cassa per pagare, mentre la teste Persona_2 Testimone_3
segretaria presso lo studio dentistico del dott. , ha riferito di aver
[...] CP_1 appreso dell'episodio relativo agli insulti dalla collega che la Testimone_2 raggiungeva telefonicamente, non essendo presente al momento, affermando che nella stessa giornata, nel sottostante negozio di alimentari, l'addetto al banco, tale le Tes_4 aveva riferito che la signora si era ivi recata dicendo che “il dott. era Parte_1 CP_1 un dentista di merda”, dovendosi precisare che la teste, nel corso dell'audizione, aveva dapprima negato di aver raccolto lamentele della circa l'operato del medico, Parte_1 per poi ammettere, all'esito dell'esibizione di talune chat, di riconoscere le stesse come le conversazioni in cui “la sig.ra si lamentava e mi domandava appuntamenti”. Parte_1
Tenuto conto delle deposizioni dei testi così ricostruite e della circostanza che le stesse divergono insanabilmente tra loro, atteso che il ha riferito della presenza Tes_1 della segretaria, mentre la stessa si è detta assente, di aver udito la voce della Parte_1 provenire dallo studio, allorquando si trovava nella sala d'attesa, mentre la ha Tes_2 raccontato che l'episodio si sarebbe svolto nella sala d'attesa, devono ritenersi, in un giudizio comparativo, maggiormente attendibili le dichiarazioni del teste Tes_1
3 siccome promananti da un soggetto indifferente rispetto alle parti in causa, a differenza della posizione delle testi e dipendenti dell'odierno appellato, per cui Tes_2 Tes_3 può ritenersi provato che , all'interno dello studio medico, abbia Parte_1 effettivamente tenuto la dedotta condotta ingiuriosa, ma non anche che ciò sia avvenuto altrove.
Da tanto discende l'accoglimento dell'appello sul punto e, quindi, il rigetto della spiegata riconvenzionale, atteso che è ius receptum che la lesione della reputazione presuppone delle conseguenze dannose, ossia presuppone il discredito che il soggetto passivo della condotta subisce presso gli altri, vedendo ridotta la sua reputazione: non è una fattispecie di danno da mera lesione dell'interesse protetto. Dalla attribuzione di un fatto, sia pure potenzialmente lesivo, può non derivare alcuna conseguenza dannosa, quando i destinatari, i terzi, non si fanno una idea negativa del soggetto passivo della condotta (Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 12/12/2024) 02/07/2025, n. 17913), come nel caso di specie, in cui non solo è mancata la suddetta prova, ma, al contrario, il teste ha riferito che detto episodio non aveva comunque determinato il mutamento Tes_1 della propria concezione sulla professionalità del dentista.
Le spese di lite devono compensarsi atteso il tenore della decisione e la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- Accoglie, per quanto di ragione, l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 58/2023 resa dal Giudice di Pace di San Giovanni in Fiore, rigetta la domanda riconvenzionale spiegata da;
Controparte_1
- Compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Cosenza, 5.8.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Giovanna De Marco
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