Sentenza 14 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/05/2003, n. 7387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7387 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2003 |
Testo completo
I T E IT N IR IO 0 7 38 7/03 AL D Z A E IT R I Aula A T L LICA S L I G O A E B R R A A IP O GETTO: Eccessiva du A D R del processo - Prova del dan- A E A T T U T no: necessità. Q N E E NOME DEL POPOLO ITALIANO E G IA S G R E O E S T CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A L M SEZIONE PRIMA CIVILE composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.20947/02. SAGGIO Presidente Dott. Antonio Dott. Ugo VITRONE Cons. Relatore Cron.16417 Dott. Mario Consigliere ADAMO DI PALMA Consigliere Rep.1945 Dott. Salvatore Ud.
7.4.03 NAPPI Consigliere Dott. Aniello ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A sul ricorso proposto da: CO ME, elettivamente domiciliata in Roma, Via Adige, n. 43, presso l'avv. Giulio Di Gio ia, che la rappresenta e difende per procura a mar- gine del ricorso;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
intimato avversO il decreto della Corte d'Appello di Roma pubblicato il 10 giugno 2002; udita la relazione della causa svolta nella pubbli- ca udienza del 7 aprile 2003 dal Relatore Cons. Ugo 901 1 3 0 20 VITRONE W udito il P.M., in persona del Sostituto Procu- ratore Generale Dott. Carlo DESTRO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 3 ottobre 2001 Carme la TU conveniva in giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di Roma il Ministero della Giustizia per ottenere l'equa riparazione del danno non patrimo- niale sofferto per l'eccessiva durata del processo da essa promosso dinanzi al Pretore di Benevento al fine di sentir accertare il suo diritto alla perce- zione dell'indennità giornaliere di maternità, pro- cesso conclusosi dopo quasi sei anni con una pro- nuncia di rigetto per difetto di prova circa l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato. Con decreto del 21 febbraio 23 aprile 2002 la corte d'appello rigettava il ricorso. Osservava la corte che il diritto all'equa ri- parazione era legato alla sussistenza di un danno verificatosi in concreto e che, sebbene nella spe- cie dovesse ritenersi superato il termine ragione- " vole di durata di un modesto procedimento di limi- tata complessità, relativo al conseguimento di un beneficio assistenziale di modesto significato eco- 2 : nomico, nessun pregiudizio poteva individuarsi a carico della ricorrente, nei cui confronti non po- teva presumersi alcun disagio psicologico legato al protrarsi oltre il ragionevole del processo, sicché la pendenza del giudizio non poteva averle arrecato alcun pregiudizio morale. Contro il decreto ricorre per cassazione Car- mela TU con due motivi. Non ha presentato difese il Ministero della Giustizia. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, e dell'art. 2956 cod. civ. in relazione al- l'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., e sostiene che, qualora come nella specie risulti superato il termi ne della ragionevole durata del processo con riferi mento ai parametri indicati dalla legge, il danno non patrimoniale dedotto in giudizio avrebbe dovuto trovare riconoscimento ed essere liquidato equita- tivamente, essendo l'equa riparazione riconosciuta dalla legge unicamente in dipendenza del protrarsi del processo oltre il limite della ragionevolezza. La censura non merita accoglimento poiché que- sta Corte ha già avuto modo di pronunciarsi sulla questione (Cass. 8 agosto 2002, n. 11987, e succes- siva giurisprudenza conforme) ed ha escluso che l'indennizzo introdotto dalla legge n. 89 del 2001 possa considerarsi come conseguenza automatica del l'ingiustificata durata del processo, trattandosi della riparazione del pregiudizio derivante dalla violazione di un diritto che trova la sua tutela non già nelle previsioni di norme costituzionali o ad esse equiparate, bensì in una legge ordinaria che richiede la prova della sussistenza di un danno in concreto ai fini del riconoscimento dell'equa ri parazione richiesta dal ricorrente il quale è per- ciò tenuto, nell'ipotesi di danno non patrimoniale, ad allegare e provare circostanze di rilievo tale che possa desumersene, in presenza dei requisiti ri chiesti dagli artt. 2727 e 2729 cod. civ., la produ zione di un danno indennizzabile in dipendenza del la lesione di un diritto suscettibile non già di ri sarcimento ma pur sempre di riparazione in assenza di una lesione diretta della sfera patrimoniale del soggetto leso, presunzioni che il decreto impugnato ha escluso potersi trarre dagli elementi di fatti acquisiti al processo. Col secondo motivo viene dedotto il vizio di o messa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in quanto la sentenza impugnata, dopo aver accertato la sussi stenza del diritto all'equa riparazione per la non F ragionevole durata del processo promosso dal ricor rente, avrebbe inopinatamente respinto la domanda di equa riparazione in base alla erronea considera- zione dell'esito negativo del giudizio, pervenendo così ad una statuizione in aperto contrasto con le argomentazioni precedentemente addotte di modo che non sarebbe consentita l'identificazione del proce- } dimento logico posto a base della pronuncia. Premesso che non può dubitarsi dell'ammissibi- lità della censura in quanto il ricorso per cassa- zione previsto dall'art. 3, co. 6, della legge n. 89 del 2001, è il ricorso ordinario esteso alla cen sura dei vizi di motivazione e non il ricorso stra 3 ordinario limitato alla denuncia del vizio di viola zione di legge (Cass. 19 novembre 2002, n. 16256), essa è destituita di fondamento in quanto il decre- to impugnato, dopo aver correttamente negato ogni automatismo riparatorio, ha escluso che il supera- mento del termine di ragionevole durata del proces- so abbia procurato di per se stesso un prregiudizio psicologico a carico della ricorrente, tenuto conto del suo oggetto, volto al conseguimento di un bene- 5 ficio assistenziale di limitato significato econo- mico. Tale motivazione che contrariamente a quanto - - non fa alcun ri- mostra di ritenere la ricorrente ferimento all'esito negativo del procedimento svol- tosi dinanzi al Pretore di Benevento, si sottrae ad e merita totale ogni censura di contraddittorietà conferma. In conclusione perciò, il ricorso non può tro- vare accoglimento e deve essere respinto. La mancata partecipazione al giudizio del Mi- nistero della Giustizia preclude qualsiasi pronun- cia sulle spese giudiziali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 7 aprile 2003. IL CONSIGLIERE EST. Mg. Vikrowe IL PRESIDENTE J IL CANCELLIERZ CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 13-5-2004 Serie 4 al n. 14664 versate € 129.11 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 10 n°115 del 30/5/2002) IL CANCELLIERE C1 Roberto Ricci CORTE SUPREMA DI CARATIONE Prima Seziona Chris Depositate in Concelleria il „1-4 MAG 2003 LCANCA