TRIB
Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/10/2025, n. 13417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13417 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
N.R.G. 9458/2017 pervenuta Il Giudice Unico Dott.ssa Amelia Pellettieri nella causa all'udienza del 26 Maggio 2025, vertente tra : Parte 1 C.F. 1 , difeso giusta delega in atti dagli Avv.ti Gregorio
Arena e Paolo Pascazi
ATTORE
E nato a [...] il [...] difeso giusta delega in atti dall' Avv. Avv. Controparte_1
Giovanni Giacobbe
CONVENUTO
Nonché
Controparte_2 P.IVA 1 (da ora in avanti per brevità la Compagnia o CP_2 ), difesa giusta delega in atti dall'Avv. Sveva Bernardini
TERZO CHIAMATO su istanza del convenuto
OGGETTO: responsabilità professionale dell'avvocato- licenziamento collettivo - omesso tentativo di conciliazione prima dell'instaurazione del giudizio di impugnazione azione risarcitoria ex art. 1176 comma 2 c.c.
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 26 maggio 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009, e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell' atto di citazione della comparsa di costituzione e risposta del convenuto e del terzo chiamato delle memorie '
autorizzate nonché di tutti gli atti e documenti di causa che in questa sede integralmente si richiamano.
· premesso che: nel 1987 veniva assunto come membro dell'equipaggio di cabina Parte 1 '
dall'ATI Aero Trasporti Italiani S.p.A.; per effetto di successiva integrazione aziendale fino al 12 gennaio 2009 il rapporto di lavoro proseguiva con Alitalia S.p.A.; dal 13 gennaio 2009 esso attore veniva assunto da Alitalia CAI S.p.A. personale di volo;
successivamente, con lettera del 22 settembre 2014, la CAI S.p.A. nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo comunicava al DI la relativa lettera di recesso con effetto dal 15 ottobre 2014; il licenziamento veniva tempestivamente impugnato da esso attore con la missiva del 29 ottobre 2014 ricevuta dalla parte datoriale il 2 novembre 2014; il licenziamento veniva impugnato a ministero dell'avvocato [...]
CP 1 cui esso ricorrente aveva conferito mandato;
con la missiva del 10 novembre 2014
l'avvocato CP 1 procedeva all'inoltro mediante lettera raccomandata a.r. alla sola Direzione
Territoriale del Lavoro di Roma dell'istanza di tentativo di conciliazione ex articolo 410 c.p.c., lettera con la quale si chiedeva il ricollocamento in servizio del Pt 1 in data 21 maggio 2015
l'avvocato CP_1 depositava ricorso ex articolo 414 c.p.c. presso il Tribunale di Civitavecchia -
Controparte_3 eSezione Lavoro, con il quale conveniva in giudizio 1 rassegnava le conclusioni chiedendo l'accertamento e la dichiarazione di nullità e di illegittimità del licenziamento intimato, la reintegrazione nel posto di lavoro, la condanna del datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni non percepite dal lavoratore e il versamento della contribuzione previdenziale dal 15 ottobre 2014 fino all'effettiva reintegra, oltre rivalutazione ed interessi;
fissata l'udienza di comparizione, l'avvocato CP 1 formalizzava la rinuncia al mandato professionale con effetto dal 24 maggio 2015; a seguito della rinuncia al mandato subentravano nel patrocinio della causa innanzi al Giudice del Lavoro di Civitavecchia gli avvocati Gregorio Arena e Paolo
Pascazi, i quali provvedevano a notificare tempestivamente il ricorso oltre che all'Alitalia CAI
S.p.A. anche all'Alitalia SAI Società A erea Italiana S.p.A., poiché, nell'ipotesi di accoglimento della domanda di reintegrazione nel lavoratore, quest'ultima sarebbe stata l'effettiva destinataria dell'ordine di reintegra ai sensi dell'articolo 2112 c.c.; costituitesi entrambe le società, CAI S.p.A. eccepiva la decadenza ex articolo 6 comma 2 legge 604 1966, non avendo il ricorrente introdotto il giudizio di impugnazione del licenziamento entro i termini decadenziali di 180 giorni dalla data di impugnazione stragiudiziale del licenziamento stesso né avendo interrotto il predetto termine con l'invio dell'istanza di tentativo di conciliazione - già presentato presso la TL di Roma- al datore di lavoro;
la SAI si costituiva eccependo la carenza di legittimazione passiva e chiedendo il rigetto del ricorso;
in prima udienza esso attore, uniformandosi alle richieste di altri lavoratori che avevano del pari impugnato il licenziamento collettivo, formulava una proposta transattiva chiedendo il pagamento di 18 mensilità sulla base dell'ultima retribuzione percepita e il mantenimento dei diritti di concessione di viaggio;
nelle more del giudizio i procuratori delle ricorrente contattavano l'avvocato CP 1 informandolo dell'eccezione di decadenza sollevata dalla parte datoriale e chiedevano di fornire la prova documentale dell'invio-ricezione al datore di lavoro dell'istanza di conciliazione, atteso che, in mancanza di tale prova il ricorso giudiziale doveva considerarsi tardivo
,siccome depositato oltre il termine di decadenza di 180 giorni dall'impugnazione del licenziamento;
l'avvocato CP 1 comunicava,dopo aver espletato una breve attività di ricerca,
l'omesso invio dell'istanza di conciliazione al datore di lavoro;
la C.A.I. respingeva dunque la proposta transattiva del Pt 1 ed insisteva per la declaratoria di decadenza dell'azione giudiziale;
il giudizio innanzi al Tribunale di Lavoro di Civitavecchia si concludeva con ordinanza che dichiarava inammissibile il ricorso e condannava il ricorrente alla refusione delle spese legali;
che, in diritto, era configurabile la responsabilità professionale dell'avvocato ai sensi dell'articolo 1176 comma 2 c.c., tenuto conto del mancato rispetto del termine di decadenza di cui all'articolo 6 comma 2 legge 604/1966 che determinava la definitiva declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto avanti il Tribunale di Civitavecchia;
che, in particolare la condotta del professionista aveva determinato la perdita di chances "di ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro le relative differenze retributive e previdenziali..... Considerato quindi che l'esito del giudizio incardinato dal
Pt 1 presso il Tribunale del Lavoro di Civitavecchia, in assenza dell'errore procedurale commesso dall'avvocato CP_1 (e dunque ove tale ricorso fosse stato presentato entro il termine di 180 giorni dall'impugnativa di licenziamento), avrebbe condotto ad un esito certamente positivo per il lavoratore, la quantificazione del danno patrimoniale subito dall'attore può essere determinata dalla differenza annua tra lo stipendio lordo percepito nell'ultimo anno di servizio (ottobre 2013- ottobre 2014) e l'indennità lorda di disoccupazione integrata da quella del Fondo Volo che l'attore sta percependo dal mese di novembre 2014. Tale differenza dovrà poi essere moltiplicata per il periodo (cinque anni e tre mesi ovvero 63 mesi) intercorrente tra la data del licenziamento (1 novembre 2014) e quella di pensionamento, previsto per la data del 18 gennaio 2020, e cioè al compimento dell'età di 61 anni e sette mesi da parte del lavoratore, così come è confermato dall'Inps con lettera del 4 settembre 2014..." (pagine 5 e 6 dell'atto di citazione); tanto premesso, ha evocato in giudizio l'avvocato Controparte_1 chiedendone la condanna al risarcimento dei ' danni patrimoniali come sopra quantificati per l'importo di € 96.315,44 o nella diversa somam ritenuta di giustizia, a titolo di ristoro del danno da perdita di chance di ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro e il conseguente pagamento delle differenze retributive, il tutto previo accertamento della responsabilità dell'avvocato CP_1 nell'esecuzione del mandato nella fase precedente l'instaurazione del giudizio innanzi al Giudice del Lavoro di Civitavecchia.
Il professionista, tempestivamente costituitosi in giudizio, in via preliminare ha chiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa di Controparte_2
'onde essere da questa manlevato in caso di accoglimento della domanda
[...]
risarcitoria; nel merito, ha contestato l'an e il quantum della domanda risarcitoria avversaria, instando per il rigetto della stessa.
Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita la Compagnia che, in via preliminare, ha precisato i termini e le condizioni della polizza;
nel merito, ha fatto proprie le tesi difensive del convenuto concludendo per il rigetto della domanda attorea.
La causa istruita con documenti, interrogatorio formale dell'attore e CTU per la quantificazione
,
del danno patrimoniale asseritamente subito dall'attore , è pervenuta all'udienza in epigrafe ove è stata assunta in decisione con i termini ex articolo 190 c.p.c. dopo il subentro dello scrivente
Magistrato al precedente Giudice titolare Dott.ssa Eleonora Lombardi.
,Tanto premesso in fatto devesi ora valutare in diritto il merito della domanda, valutazione che non può prescindere dall'inquadramento normativo della responsabilità dell'avvocato, quale esercente una professione intellettuale.
La norma di riferimento inserita nella disciplina dettata in tema di adempimento delle obbligazioni è
l'art. 1176 comma 2 c.c. : "Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata".
Mentre per l'adempimento delle obbligazioni in generale il comma 1 della citata disposizione richiede al debitore la diligenza del buon padre di famiglia , per l'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'esercizio di una professione intellettuale il grado di diligenza richiesto è connaturato al tipo di attività in concreto esercitata.
La giurisprudenza di legittimità, con orientamento pressoché granitico e dal Tribunale condiviso, ha chiarito, in relazione alla individuazione del grado di diligenza richiesto al professionista, che le obbligazioni inerenti all'esercizio di attività professionale, sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo;
pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176 comma 2 c.c., che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione (Cass. 18612/2013;
10454/2002; 6967/2006).
L'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176 comma 2 e
2236 c.c. impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
di sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole. A tal fine incombe su di lui l'onere di fornire la prova della condotta mantenuta, dovendo ritenersi, al riguardo, insufficiente il rilascio da parte del cliente della procura necessaria all'esercizio dello ius postulandi, attesa la relativa inidoneità ad obiettivamente ed univocamente deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l'assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sulla opportunità o meno di iniziare un processo o intervenire in giudizio (Cass. Civ. 19520/2019; 24544/2009; 14597/2004).
Va inoltre evidenziato che se, come sopra chiarito, l'obbligazione del professionista è una obbligazione di mezzi non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole
,
auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali sue omissioni in tanto è ravvisabile in quanto, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito (Cass. Civ. sent. 6967/2006).
In altri termini la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se ove il professionista avesse '
tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (Cass. Civ.
2638/2013; Cass. ord. 2072/2022 secondo la quale in caso di omissione colpevole, il difensore risponde dei danni subiti dal proprio ex cliente, qualora, sulla base di una valutazione controfattuale, sia molto probabile che i danni sarebbero stati evitati in assenza della condotta omissiva).
Applicando i principi giurisprudenziali di cui sopra al caso di specie e valutate le risultanze istruttorie si osserva in primo luogo che è pacifico il conferimento dell'incarico professionale
,
all'Avv. CP 1 sia per l'impugnativa stragiudiziale del licenziamento dell'odierno attore che per il patrocinio nell'ambito del procedimento incardinato con ricorso ex art. 414 c.p.c innanzi al Tribunale di Civtavecchia Sezione Lavoro, patrocinio che si è interrotto per la rinuncia al mandato da parte del professionista convenuto .
Occorre ora accertare, in secundis, se sia ravvisabile inadempimento del professionista all'obbligo di diligenza qualificata di cui all'art. 1176 comma 2 c.c. .
In relazione al dedotto inadempimento qualificato, osserva il Tribunale che è del pari dimostrato per tabulas (vedi ordinanza che ha dichiarato inammissibile il ricorso resa dal Tribunale di
Civitavecchia) che il ricorso, teso all' impugnativa del licenziamento e alla reintegrazione nel posto di lavoro, è stato depositato oltre il termine decadenziale di 180 giorni, termine che avrebbe potuto essere efficacemente interrotto dall'invio della missiva di impugnazione del licenziamento oltre che alla TL (adempimento effettivamente curato ed eseguito dall'Avv.
CP 1 ) anche alla parte datoriale;
l'impugnazione del licenziamento mai è stata inviata al datore di lavoro, e ciò costituisce circostanza pacifica.
Ritiene il Tribunale che sussiste inadempimento qualificato del professionista, quale non ha tenuto in debita considerazione i principi cardine della materia giuslavoristica in tema di impugnazione del licenziamento, con particolare riferimento agli adempimenti ed oneri da curare nella fase antecedente il deposito del ricorso ex art. 414 c.p.c., segnatamente l'attivazione del tentativo di conciliazione non solo nei confronti della D.T.L. ma anche nei riguardi del datore di lavoro nel rispetto del termine previsto dall'art. 6 comma 2 legge 604/1966.
La cura degli adempimenti della fase stragiudiziale costituisce condizione di ammissibilità del successivo ricorso teso all'impugnativa del licenziamento e condiziona l'esito di quest'ultimo, con l'ulteriore corollario che un professionista di media preparazione ed attenzione non può non avere contezza di tali tematiche.
Osserva infatti a tale ultimo proposito il Tribunale che l'inadempimento del professionista, o meglio, l'accertamento dell'inadempimento del professionista non può essere oggetto di un giudizio ex post ma va valutato, rectius, restituito temporalmente al momento in cui l'inadempimento si sarebbe concretizzato (2014).
L'articolo 6 legge 604/66, nel testo come da ultimo modificato dall'articolo 1 comma 38 legge
92/2012, prevede, per quanto qui rileva, che "il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anche essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extra giudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso. L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di 180 giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato...".
Si osserva che l'impugnazione del licenziamento, così come legislativamente strutturata a seguito dell'intervento di riforma di cui sopra, costituisce una fattispecie a formazione progressiva, soggetta a due distinti e successivi termini decadenziali, rispetto alla quale risulta indifferente il momento perfezionativo dell'atto di impugnativa vero e proprio;
la norma non prevede infatti la perdita di efficacia di un' impugnazione già perfezionatasi (dunque già pervenuta al destinatario) per effetto della successiva intempestiva attivazione dell'impugnante in sede contenziosa, ma impone un doppio termine di decadenza affinché l'impugnazione stessa sia in sé efficace;
la locuzione
"l'impugnazione è inefficace se..." sta infatti ad indicare che, indipendentemente dal suo perfezionamento (e quindi dai tempi in cui lo stesso si realizza con la ricezione dell'atto da parte del destinatario), il lavoratore deve attivarsi, nel termine indicato, per promuovere il giudizio.
Il primo termine si avrà per rispettato ove l'impugnazione sia trasmessa entro 60 giorni dalla ricezione degli atti indicati da parte del lavoratore, il quale quindi, da tale momento, avendo assolto alla prima delle incombenze di cui è onerato, è assoggettato a quella ulteriore, sempre imposta a pena di decadenza, di attivare la fase giudiziaria entro il termine prefissato.
In sostanza, dunque, l'impugnazione per essere in sé efficace e poter quindi raggiungere il proprio scopo tipico (ferma ovviamente la sua ricezione da parte del datore di lavoro), richiede il rispetto di un doppio termine di decadenza, che è interamente rimesso al controllo dello stesso impugnante.
Tale soluzione, oltre che con la lettera del testo normativo, è altresì coerente con la finalità acceleratoria che ha improntato la novella legislativa del 2012 e non lede in alcun modo il diritto di difesa del lavoratore, che, anzi, è perfettamente in grado di sapere quale sia il dies a quo per l'instaurazione della fase giudiziaria.
Il termine di decadenza di cui al secondo comma dell'articolo 6 legge 604/66, come da ultimo modificato dall'articolo 1 comma 38 legge 92/2012, dunque, decorre dalla trasmissione dell'atto scritto di impugnazione del licenziamento di cui al primo comma e non dalla data di perfezionamento dell'impugnazione per effetto della sua ricezione da parte del datore di lavoro
(Cass. Civ. 20.3.2015 n. 5717; 7.10.2015 n. 20068).
Ciò precisato, acclarato che sussiste inadempimento del professionista per non aver diligentemente curato la fase stragiudiziale,precedente il deposito del ricorso innanzi al Giudice del Lavoro, rilevato altresì che l'ordinanza contenente la declaratoria di inammissibilità del ricorso non è stata impugnata dal Pt 1, ritiene il Tribunale che difetti nella fattispecie il terzo presupposto - quello relativo alla allegazione e dimostrazione del giudizio contro fattuale- idoneo a legittimare la condanna del professionista al risarcimento del danno .
In altri termini parte attrice avrebbe dovuto allegare e dimostrare che, ove il ricorso fosse stato depositato tempestivamente siccome preceduto dagli adempimenti inerenti la fase stragiudiziale di cui all'art. 6 comma 2 1.cit., avrebbe conseguito, secondo il principio causale del "più probabile che non", la reintegrazione nel posto di lavoro.
Parte attrice invece si è limitata ad affermare assiomaticamente che “il giudizio incardinato presso il Tribunale del Lavoro di Civitavecchia, in assenza dell'errore procedurale dell'Avv. CP 1 (e dunque ove tale ricorso fosse stato presentato entro il termine dei 180 gg dall'impugnativa del licenziamento) avrebbe condotto ad un esito certamente positivo per il lavoratore..."(pag. 6 atto di citazione)
Il dedotto sicuro esito positivo del procedimento introdotto con ricorso ex art. 414 c.p.c. risulta invece smentito dalla produzione documentale di parte convenuta, segnatemente dalla mail inviata all'Avv. CP 1 con la quale l'attore testualmente scriveva: "Caro Avvocato...sono da poco uscito dall'Ufficio Direzione Operazioni Volo dal quale ho avuto esplicita conferma che se INPS nei prossimi giorni trasmetterà ad AZ che sono in possesso dei requisiti pensionistici in data 15 settembre p.v. sarò collocato in pensione (mail del 4.9.2014 allegata alla comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta), nonché dalla missiva del 9.9.2014 (in atti) inviata ad
Alitalia con la quale il Pt 1 manifestava la propria non opposizione alla risoluzione del rapporto di lavoro con conseguente collocazione in mobilità, chiedendo la liquidazione della somma di €
10.000,00 offerta dalla Azienda in attuazione degli accordi sindacali;
il lavoratore in buona sostanza con la missiva da ultimo evidenziata ha posto in essere una evidente ed esplicita rinuncia alla impugnazione del licenziamento.
I documenti or ora citati denotano la piena consapevolezza nel lavoratore di aver maturato tutti i requisiti pensionistici sicchè parlare di ristoro del danno da perdita di chance di reintegrazione nel posto di lavoro costituisce una contraddizione in termini in senso logico prima ancora che giuridico.
Il Pt 1 dunque, aveva piena contezza di essere in una posizione contributiva anagrafica e '
previdenziale idonea per essere collocato in pensione, talchè il ricorso volto alla reintegra nel posto di lavoro quando anche preceduto da rituale tentativo di conciliazione e proposto nel rispetto '
dell'art. 6 comma 2 1.cit., e, quindi, ammissibile, con elevata probabilità sarebbe stato rigettato nel merito, proprio a cagione della rinuncia manifestata dal lavoratore in più occasioni a proseguire il rapporto di lavoro, avendo maturato i requisiti e le condizioni per andare in pensione. In tale contesto la CTU, tesa alla quantificazione del danno patrimoniale asseritamente patito dall'attore, ha avuto valenza meramente esplorativa e ha costituito motivo di inutile dilatazione dei tempi del giudizio.
Per le considerazioni che precedono si impone il rigetto della domanda.
La domanda di manleva resta assorbita dalla superiore statuizione.
Quanto alla regolamentazione delle spese di causa nel rapporto processuale attore - convenuto le stesse seguono la soccombenza a norma dell'art. 91 c.p.c. con liquidazione ex D.M. 55/2014
(scaglione da € 52.001,00 ad € 260.000,00, avuto riguardo alla somma richiesta a titolo di risarcimento e alle quattro fasi del giudizio); l'attore deve poi rifondere il convenuto del contributo unificato per la chiamata del terzo, chiamata che ha avuto origine e trae fondamento proprio dalla domanda attorea. chiamata in manleva, le spese di giudizioIn riferimento infine alla posizione della CP 3 sostenute dal terzo chiamato in garanzia vanno poste a carico dell'attore, ossia della parte che rimasta soccombente, ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando detta statuizione fondamento nel principio di causalità che governa la regolamentazione delle spese processuali, salva l'ipotesi di arbitraria ed evidentemente infondata chiamata in causa da parte del chiamante (Cass. Civ. 23123/2019; 31889/2019); liquidazione ai sensi del D.M. 55/2014 con gli stessi parametri già sopra enunciati.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) condanna l'attore alla refusione delle spese di causa in favore del convenuto, che si liquidano in € 7052,00 per compenso ex D.M. 55/2014; rimb. forf. sp. gen., IVA e CPA come per legge;
c) condanna l'attore alla refusione delle spese di contributo unificato sostenute dal convenuto per la chiamata in causa del terzo;
d) condanna l'attore alla refusione delle spese di lite sostenute dal terzo chiamato, che si liquidano in € 7052,00 per compenso ex D.M. 55/2014; rimb. forf. sp. gen., IVA e CPA come per legge;
e) pone in via definitiva a carico di parte attrice le spese di CTU liquidate con separato decreto.
Così deciso in Roma il 30 settembre 2025
Il Giudice Unico
Amelia Pellettieri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
N.R.G. 9458/2017 pervenuta Il Giudice Unico Dott.ssa Amelia Pellettieri nella causa all'udienza del 26 Maggio 2025, vertente tra : Parte 1 C.F. 1 , difeso giusta delega in atti dagli Avv.ti Gregorio
Arena e Paolo Pascazi
ATTORE
E nato a [...] il [...] difeso giusta delega in atti dall' Avv. Avv. Controparte_1
Giovanni Giacobbe
CONVENUTO
Nonché
Controparte_2 P.IVA 1 (da ora in avanti per brevità la Compagnia o CP_2 ), difesa giusta delega in atti dall'Avv. Sveva Bernardini
TERZO CHIAMATO su istanza del convenuto
OGGETTO: responsabilità professionale dell'avvocato- licenziamento collettivo - omesso tentativo di conciliazione prima dell'instaurazione del giudizio di impugnazione azione risarcitoria ex art. 1176 comma 2 c.c.
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 26 maggio 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009, e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell' atto di citazione della comparsa di costituzione e risposta del convenuto e del terzo chiamato delle memorie '
autorizzate nonché di tutti gli atti e documenti di causa che in questa sede integralmente si richiamano.
· premesso che: nel 1987 veniva assunto come membro dell'equipaggio di cabina Parte 1 '
dall'ATI Aero Trasporti Italiani S.p.A.; per effetto di successiva integrazione aziendale fino al 12 gennaio 2009 il rapporto di lavoro proseguiva con Alitalia S.p.A.; dal 13 gennaio 2009 esso attore veniva assunto da Alitalia CAI S.p.A. personale di volo;
successivamente, con lettera del 22 settembre 2014, la CAI S.p.A. nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo comunicava al DI la relativa lettera di recesso con effetto dal 15 ottobre 2014; il licenziamento veniva tempestivamente impugnato da esso attore con la missiva del 29 ottobre 2014 ricevuta dalla parte datoriale il 2 novembre 2014; il licenziamento veniva impugnato a ministero dell'avvocato [...]
CP 1 cui esso ricorrente aveva conferito mandato;
con la missiva del 10 novembre 2014
l'avvocato CP 1 procedeva all'inoltro mediante lettera raccomandata a.r. alla sola Direzione
Territoriale del Lavoro di Roma dell'istanza di tentativo di conciliazione ex articolo 410 c.p.c., lettera con la quale si chiedeva il ricollocamento in servizio del Pt 1 in data 21 maggio 2015
l'avvocato CP_1 depositava ricorso ex articolo 414 c.p.c. presso il Tribunale di Civitavecchia -
Controparte_3 eSezione Lavoro, con il quale conveniva in giudizio 1 rassegnava le conclusioni chiedendo l'accertamento e la dichiarazione di nullità e di illegittimità del licenziamento intimato, la reintegrazione nel posto di lavoro, la condanna del datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni non percepite dal lavoratore e il versamento della contribuzione previdenziale dal 15 ottobre 2014 fino all'effettiva reintegra, oltre rivalutazione ed interessi;
fissata l'udienza di comparizione, l'avvocato CP 1 formalizzava la rinuncia al mandato professionale con effetto dal 24 maggio 2015; a seguito della rinuncia al mandato subentravano nel patrocinio della causa innanzi al Giudice del Lavoro di Civitavecchia gli avvocati Gregorio Arena e Paolo
Pascazi, i quali provvedevano a notificare tempestivamente il ricorso oltre che all'Alitalia CAI
S.p.A. anche all'Alitalia SAI Società A erea Italiana S.p.A., poiché, nell'ipotesi di accoglimento della domanda di reintegrazione nel lavoratore, quest'ultima sarebbe stata l'effettiva destinataria dell'ordine di reintegra ai sensi dell'articolo 2112 c.c.; costituitesi entrambe le società, CAI S.p.A. eccepiva la decadenza ex articolo 6 comma 2 legge 604 1966, non avendo il ricorrente introdotto il giudizio di impugnazione del licenziamento entro i termini decadenziali di 180 giorni dalla data di impugnazione stragiudiziale del licenziamento stesso né avendo interrotto il predetto termine con l'invio dell'istanza di tentativo di conciliazione - già presentato presso la TL di Roma- al datore di lavoro;
la SAI si costituiva eccependo la carenza di legittimazione passiva e chiedendo il rigetto del ricorso;
in prima udienza esso attore, uniformandosi alle richieste di altri lavoratori che avevano del pari impugnato il licenziamento collettivo, formulava una proposta transattiva chiedendo il pagamento di 18 mensilità sulla base dell'ultima retribuzione percepita e il mantenimento dei diritti di concessione di viaggio;
nelle more del giudizio i procuratori delle ricorrente contattavano l'avvocato CP 1 informandolo dell'eccezione di decadenza sollevata dalla parte datoriale e chiedevano di fornire la prova documentale dell'invio-ricezione al datore di lavoro dell'istanza di conciliazione, atteso che, in mancanza di tale prova il ricorso giudiziale doveva considerarsi tardivo
,siccome depositato oltre il termine di decadenza di 180 giorni dall'impugnazione del licenziamento;
l'avvocato CP 1 comunicava,dopo aver espletato una breve attività di ricerca,
l'omesso invio dell'istanza di conciliazione al datore di lavoro;
la C.A.I. respingeva dunque la proposta transattiva del Pt 1 ed insisteva per la declaratoria di decadenza dell'azione giudiziale;
il giudizio innanzi al Tribunale di Lavoro di Civitavecchia si concludeva con ordinanza che dichiarava inammissibile il ricorso e condannava il ricorrente alla refusione delle spese legali;
che, in diritto, era configurabile la responsabilità professionale dell'avvocato ai sensi dell'articolo 1176 comma 2 c.c., tenuto conto del mancato rispetto del termine di decadenza di cui all'articolo 6 comma 2 legge 604/1966 che determinava la definitiva declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto avanti il Tribunale di Civitavecchia;
che, in particolare la condotta del professionista aveva determinato la perdita di chances "di ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro le relative differenze retributive e previdenziali..... Considerato quindi che l'esito del giudizio incardinato dal
Pt 1 presso il Tribunale del Lavoro di Civitavecchia, in assenza dell'errore procedurale commesso dall'avvocato CP_1 (e dunque ove tale ricorso fosse stato presentato entro il termine di 180 giorni dall'impugnativa di licenziamento), avrebbe condotto ad un esito certamente positivo per il lavoratore, la quantificazione del danno patrimoniale subito dall'attore può essere determinata dalla differenza annua tra lo stipendio lordo percepito nell'ultimo anno di servizio (ottobre 2013- ottobre 2014) e l'indennità lorda di disoccupazione integrata da quella del Fondo Volo che l'attore sta percependo dal mese di novembre 2014. Tale differenza dovrà poi essere moltiplicata per il periodo (cinque anni e tre mesi ovvero 63 mesi) intercorrente tra la data del licenziamento (1 novembre 2014) e quella di pensionamento, previsto per la data del 18 gennaio 2020, e cioè al compimento dell'età di 61 anni e sette mesi da parte del lavoratore, così come è confermato dall'Inps con lettera del 4 settembre 2014..." (pagine 5 e 6 dell'atto di citazione); tanto premesso, ha evocato in giudizio l'avvocato Controparte_1 chiedendone la condanna al risarcimento dei ' danni patrimoniali come sopra quantificati per l'importo di € 96.315,44 o nella diversa somam ritenuta di giustizia, a titolo di ristoro del danno da perdita di chance di ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro e il conseguente pagamento delle differenze retributive, il tutto previo accertamento della responsabilità dell'avvocato CP_1 nell'esecuzione del mandato nella fase precedente l'instaurazione del giudizio innanzi al Giudice del Lavoro di Civitavecchia.
Il professionista, tempestivamente costituitosi in giudizio, in via preliminare ha chiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa di Controparte_2
'onde essere da questa manlevato in caso di accoglimento della domanda
[...]
risarcitoria; nel merito, ha contestato l'an e il quantum della domanda risarcitoria avversaria, instando per il rigetto della stessa.
Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita la Compagnia che, in via preliminare, ha precisato i termini e le condizioni della polizza;
nel merito, ha fatto proprie le tesi difensive del convenuto concludendo per il rigetto della domanda attorea.
La causa istruita con documenti, interrogatorio formale dell'attore e CTU per la quantificazione
,
del danno patrimoniale asseritamente subito dall'attore , è pervenuta all'udienza in epigrafe ove è stata assunta in decisione con i termini ex articolo 190 c.p.c. dopo il subentro dello scrivente
Magistrato al precedente Giudice titolare Dott.ssa Eleonora Lombardi.
,Tanto premesso in fatto devesi ora valutare in diritto il merito della domanda, valutazione che non può prescindere dall'inquadramento normativo della responsabilità dell'avvocato, quale esercente una professione intellettuale.
La norma di riferimento inserita nella disciplina dettata in tema di adempimento delle obbligazioni è
l'art. 1176 comma 2 c.c. : "Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata".
Mentre per l'adempimento delle obbligazioni in generale il comma 1 della citata disposizione richiede al debitore la diligenza del buon padre di famiglia , per l'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'esercizio di una professione intellettuale il grado di diligenza richiesto è connaturato al tipo di attività in concreto esercitata.
La giurisprudenza di legittimità, con orientamento pressoché granitico e dal Tribunale condiviso, ha chiarito, in relazione alla individuazione del grado di diligenza richiesto al professionista, che le obbligazioni inerenti all'esercizio di attività professionale, sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo;
pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176 comma 2 c.c., che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione (Cass. 18612/2013;
10454/2002; 6967/2006).
L'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176 comma 2 e
2236 c.c. impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
di sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole. A tal fine incombe su di lui l'onere di fornire la prova della condotta mantenuta, dovendo ritenersi, al riguardo, insufficiente il rilascio da parte del cliente della procura necessaria all'esercizio dello ius postulandi, attesa la relativa inidoneità ad obiettivamente ed univocamente deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l'assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sulla opportunità o meno di iniziare un processo o intervenire in giudizio (Cass. Civ. 19520/2019; 24544/2009; 14597/2004).
Va inoltre evidenziato che se, come sopra chiarito, l'obbligazione del professionista è una obbligazione di mezzi non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole
,
auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali sue omissioni in tanto è ravvisabile in quanto, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito (Cass. Civ. sent. 6967/2006).
In altri termini la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se ove il professionista avesse '
tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (Cass. Civ.
2638/2013; Cass. ord. 2072/2022 secondo la quale in caso di omissione colpevole, il difensore risponde dei danni subiti dal proprio ex cliente, qualora, sulla base di una valutazione controfattuale, sia molto probabile che i danni sarebbero stati evitati in assenza della condotta omissiva).
Applicando i principi giurisprudenziali di cui sopra al caso di specie e valutate le risultanze istruttorie si osserva in primo luogo che è pacifico il conferimento dell'incarico professionale
,
all'Avv. CP 1 sia per l'impugnativa stragiudiziale del licenziamento dell'odierno attore che per il patrocinio nell'ambito del procedimento incardinato con ricorso ex art. 414 c.p.c innanzi al Tribunale di Civtavecchia Sezione Lavoro, patrocinio che si è interrotto per la rinuncia al mandato da parte del professionista convenuto .
Occorre ora accertare, in secundis, se sia ravvisabile inadempimento del professionista all'obbligo di diligenza qualificata di cui all'art. 1176 comma 2 c.c. .
In relazione al dedotto inadempimento qualificato, osserva il Tribunale che è del pari dimostrato per tabulas (vedi ordinanza che ha dichiarato inammissibile il ricorso resa dal Tribunale di
Civitavecchia) che il ricorso, teso all' impugnativa del licenziamento e alla reintegrazione nel posto di lavoro, è stato depositato oltre il termine decadenziale di 180 giorni, termine che avrebbe potuto essere efficacemente interrotto dall'invio della missiva di impugnazione del licenziamento oltre che alla TL (adempimento effettivamente curato ed eseguito dall'Avv.
CP 1 ) anche alla parte datoriale;
l'impugnazione del licenziamento mai è stata inviata al datore di lavoro, e ciò costituisce circostanza pacifica.
Ritiene il Tribunale che sussiste inadempimento qualificato del professionista, quale non ha tenuto in debita considerazione i principi cardine della materia giuslavoristica in tema di impugnazione del licenziamento, con particolare riferimento agli adempimenti ed oneri da curare nella fase antecedente il deposito del ricorso ex art. 414 c.p.c., segnatamente l'attivazione del tentativo di conciliazione non solo nei confronti della D.T.L. ma anche nei riguardi del datore di lavoro nel rispetto del termine previsto dall'art. 6 comma 2 legge 604/1966.
La cura degli adempimenti della fase stragiudiziale costituisce condizione di ammissibilità del successivo ricorso teso all'impugnativa del licenziamento e condiziona l'esito di quest'ultimo, con l'ulteriore corollario che un professionista di media preparazione ed attenzione non può non avere contezza di tali tematiche.
Osserva infatti a tale ultimo proposito il Tribunale che l'inadempimento del professionista, o meglio, l'accertamento dell'inadempimento del professionista non può essere oggetto di un giudizio ex post ma va valutato, rectius, restituito temporalmente al momento in cui l'inadempimento si sarebbe concretizzato (2014).
L'articolo 6 legge 604/66, nel testo come da ultimo modificato dall'articolo 1 comma 38 legge
92/2012, prevede, per quanto qui rileva, che "il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anche essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extra giudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso. L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di 180 giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato...".
Si osserva che l'impugnazione del licenziamento, così come legislativamente strutturata a seguito dell'intervento di riforma di cui sopra, costituisce una fattispecie a formazione progressiva, soggetta a due distinti e successivi termini decadenziali, rispetto alla quale risulta indifferente il momento perfezionativo dell'atto di impugnativa vero e proprio;
la norma non prevede infatti la perdita di efficacia di un' impugnazione già perfezionatasi (dunque già pervenuta al destinatario) per effetto della successiva intempestiva attivazione dell'impugnante in sede contenziosa, ma impone un doppio termine di decadenza affinché l'impugnazione stessa sia in sé efficace;
la locuzione
"l'impugnazione è inefficace se..." sta infatti ad indicare che, indipendentemente dal suo perfezionamento (e quindi dai tempi in cui lo stesso si realizza con la ricezione dell'atto da parte del destinatario), il lavoratore deve attivarsi, nel termine indicato, per promuovere il giudizio.
Il primo termine si avrà per rispettato ove l'impugnazione sia trasmessa entro 60 giorni dalla ricezione degli atti indicati da parte del lavoratore, il quale quindi, da tale momento, avendo assolto alla prima delle incombenze di cui è onerato, è assoggettato a quella ulteriore, sempre imposta a pena di decadenza, di attivare la fase giudiziaria entro il termine prefissato.
In sostanza, dunque, l'impugnazione per essere in sé efficace e poter quindi raggiungere il proprio scopo tipico (ferma ovviamente la sua ricezione da parte del datore di lavoro), richiede il rispetto di un doppio termine di decadenza, che è interamente rimesso al controllo dello stesso impugnante.
Tale soluzione, oltre che con la lettera del testo normativo, è altresì coerente con la finalità acceleratoria che ha improntato la novella legislativa del 2012 e non lede in alcun modo il diritto di difesa del lavoratore, che, anzi, è perfettamente in grado di sapere quale sia il dies a quo per l'instaurazione della fase giudiziaria.
Il termine di decadenza di cui al secondo comma dell'articolo 6 legge 604/66, come da ultimo modificato dall'articolo 1 comma 38 legge 92/2012, dunque, decorre dalla trasmissione dell'atto scritto di impugnazione del licenziamento di cui al primo comma e non dalla data di perfezionamento dell'impugnazione per effetto della sua ricezione da parte del datore di lavoro
(Cass. Civ. 20.3.2015 n. 5717; 7.10.2015 n. 20068).
Ciò precisato, acclarato che sussiste inadempimento del professionista per non aver diligentemente curato la fase stragiudiziale,precedente il deposito del ricorso innanzi al Giudice del Lavoro, rilevato altresì che l'ordinanza contenente la declaratoria di inammissibilità del ricorso non è stata impugnata dal Pt 1, ritiene il Tribunale che difetti nella fattispecie il terzo presupposto - quello relativo alla allegazione e dimostrazione del giudizio contro fattuale- idoneo a legittimare la condanna del professionista al risarcimento del danno .
In altri termini parte attrice avrebbe dovuto allegare e dimostrare che, ove il ricorso fosse stato depositato tempestivamente siccome preceduto dagli adempimenti inerenti la fase stragiudiziale di cui all'art. 6 comma 2 1.cit., avrebbe conseguito, secondo il principio causale del "più probabile che non", la reintegrazione nel posto di lavoro.
Parte attrice invece si è limitata ad affermare assiomaticamente che “il giudizio incardinato presso il Tribunale del Lavoro di Civitavecchia, in assenza dell'errore procedurale dell'Avv. CP 1 (e dunque ove tale ricorso fosse stato presentato entro il termine dei 180 gg dall'impugnativa del licenziamento) avrebbe condotto ad un esito certamente positivo per il lavoratore..."(pag. 6 atto di citazione)
Il dedotto sicuro esito positivo del procedimento introdotto con ricorso ex art. 414 c.p.c. risulta invece smentito dalla produzione documentale di parte convenuta, segnatemente dalla mail inviata all'Avv. CP 1 con la quale l'attore testualmente scriveva: "Caro Avvocato...sono da poco uscito dall'Ufficio Direzione Operazioni Volo dal quale ho avuto esplicita conferma che se INPS nei prossimi giorni trasmetterà ad AZ che sono in possesso dei requisiti pensionistici in data 15 settembre p.v. sarò collocato in pensione (mail del 4.9.2014 allegata alla comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta), nonché dalla missiva del 9.9.2014 (in atti) inviata ad
Alitalia con la quale il Pt 1 manifestava la propria non opposizione alla risoluzione del rapporto di lavoro con conseguente collocazione in mobilità, chiedendo la liquidazione della somma di €
10.000,00 offerta dalla Azienda in attuazione degli accordi sindacali;
il lavoratore in buona sostanza con la missiva da ultimo evidenziata ha posto in essere una evidente ed esplicita rinuncia alla impugnazione del licenziamento.
I documenti or ora citati denotano la piena consapevolezza nel lavoratore di aver maturato tutti i requisiti pensionistici sicchè parlare di ristoro del danno da perdita di chance di reintegrazione nel posto di lavoro costituisce una contraddizione in termini in senso logico prima ancora che giuridico.
Il Pt 1 dunque, aveva piena contezza di essere in una posizione contributiva anagrafica e '
previdenziale idonea per essere collocato in pensione, talchè il ricorso volto alla reintegra nel posto di lavoro quando anche preceduto da rituale tentativo di conciliazione e proposto nel rispetto '
dell'art. 6 comma 2 1.cit., e, quindi, ammissibile, con elevata probabilità sarebbe stato rigettato nel merito, proprio a cagione della rinuncia manifestata dal lavoratore in più occasioni a proseguire il rapporto di lavoro, avendo maturato i requisiti e le condizioni per andare in pensione. In tale contesto la CTU, tesa alla quantificazione del danno patrimoniale asseritamente patito dall'attore, ha avuto valenza meramente esplorativa e ha costituito motivo di inutile dilatazione dei tempi del giudizio.
Per le considerazioni che precedono si impone il rigetto della domanda.
La domanda di manleva resta assorbita dalla superiore statuizione.
Quanto alla regolamentazione delle spese di causa nel rapporto processuale attore - convenuto le stesse seguono la soccombenza a norma dell'art. 91 c.p.c. con liquidazione ex D.M. 55/2014
(scaglione da € 52.001,00 ad € 260.000,00, avuto riguardo alla somma richiesta a titolo di risarcimento e alle quattro fasi del giudizio); l'attore deve poi rifondere il convenuto del contributo unificato per la chiamata del terzo, chiamata che ha avuto origine e trae fondamento proprio dalla domanda attorea. chiamata in manleva, le spese di giudizioIn riferimento infine alla posizione della CP 3 sostenute dal terzo chiamato in garanzia vanno poste a carico dell'attore, ossia della parte che rimasta soccombente, ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando detta statuizione fondamento nel principio di causalità che governa la regolamentazione delle spese processuali, salva l'ipotesi di arbitraria ed evidentemente infondata chiamata in causa da parte del chiamante (Cass. Civ. 23123/2019; 31889/2019); liquidazione ai sensi del D.M. 55/2014 con gli stessi parametri già sopra enunciati.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) condanna l'attore alla refusione delle spese di causa in favore del convenuto, che si liquidano in € 7052,00 per compenso ex D.M. 55/2014; rimb. forf. sp. gen., IVA e CPA come per legge;
c) condanna l'attore alla refusione delle spese di contributo unificato sostenute dal convenuto per la chiamata in causa del terzo;
d) condanna l'attore alla refusione delle spese di lite sostenute dal terzo chiamato, che si liquidano in € 7052,00 per compenso ex D.M. 55/2014; rimb. forf. sp. gen., IVA e CPA come per legge;
e) pone in via definitiva a carico di parte attrice le spese di CTU liquidate con separato decreto.
Così deciso in Roma il 30 settembre 2025
Il Giudice Unico
Amelia Pellettieri