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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/05/2025, n. 2317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2317 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4589/2022 R.G.L. vertente tra
(c.f. , parte rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dagli avv.ti Davide Ferrante e Manlio Ferrara;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di previdenza (opposizione a sanzione amministrativa).
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 19 maggio 2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 10 maggio 2022 ha proposto Parte_1 opposizione, chiedendone la revoca o in subordine la rideterminazione, avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-000070175 notificata l'11 aprile 2022, con cui l' CP_1 ingiungeva il pagamento della complessiva somma di € 20.506,60, di cui € 20.500,00 a titolo di sanzione amministrativa ed € 6,60 a titolo di spese (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 15 aprile 2024 l' ha chiesto il rigetto del CP_1 ricorso, evidenziando, però, di aver rideterminato, riducendolo, l'importo della sanzione (cfr. memoria).
1 Con le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate l'11 marzo 2025 parte ricorrente, rappresentando e dimostrando di aver estinto l'obbligazione con il pagamento della sanzione rideterminata, ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere con la condanna di controparte al rimborso delle spese di lite.
Verificato il pagamento attoreo, la materia del contendere va dichiarata cessata per l'intervenuta estinzione dell'obbligazione sanzionatoria.
Le spese di lite, invece, meritano di essere integralmente compensate risultando configurata una parziale soccombenza reciproca.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, dichiara cessata la materia del contendere;
dispone l'integrale compensazione delle spese giudiziali.
Così deciso il 20/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4589/2022 R.G.L. vertente tra
(c.f. , parte rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dagli avv.ti Davide Ferrante e Manlio Ferrara;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di previdenza (opposizione a sanzione amministrativa).
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 19 maggio 2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 10 maggio 2022 ha proposto Parte_1 opposizione, chiedendone la revoca o in subordine la rideterminazione, avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-000070175 notificata l'11 aprile 2022, con cui l' CP_1 ingiungeva il pagamento della complessiva somma di € 20.506,60, di cui € 20.500,00 a titolo di sanzione amministrativa ed € 6,60 a titolo di spese (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 15 aprile 2024 l' ha chiesto il rigetto del CP_1 ricorso, evidenziando, però, di aver rideterminato, riducendolo, l'importo della sanzione (cfr. memoria).
1 Con le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate l'11 marzo 2025 parte ricorrente, rappresentando e dimostrando di aver estinto l'obbligazione con il pagamento della sanzione rideterminata, ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere con la condanna di controparte al rimborso delle spese di lite.
Verificato il pagamento attoreo, la materia del contendere va dichiarata cessata per l'intervenuta estinzione dell'obbligazione sanzionatoria.
Le spese di lite, invece, meritano di essere integralmente compensate risultando configurata una parziale soccombenza reciproca.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, dichiara cessata la materia del contendere;
dispone l'integrale compensazione delle spese giudiziali.
Così deciso il 20/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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