CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVIII, sentenza 09/02/2026, n. 2049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2049 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2049/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SORRENTINO ARMANDO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12512/2025 depositato il 01/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Dubbioso - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
S.a.p. Na. Sistema Ambiente Provincia Di Napoli Spa - 06520871218
elettivamente domiciliato presso sapna@pec
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250094371736000 TARI 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2208/2026 depositato il
09/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbale ed atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La “Ricorrente_1 S.A.S. di Nominativo_1”, difesa come in atti, con ricorso notificato il 13.6.2025 e costituzione in giudizio effettuata il giorno 1 del mese successivo, impugna:
- la cartella di pagamento n. 07120250094371736000;
- notificata da: Agenzia Entrate Riscossione di Napoli;
- Ente creditore: SAPNA per il Comune di Napoli;
- anno d'imposta: 2012;
- tributo: Tari;
- data di notifica atto dichiarato dalla difesa attorea a pagina 3 del ricorso: 14.6.2025;
- importo complessivo: € 4.698,88;
ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:
-) omessa notifica atti prodromici;
-) decadenza.
Il 10.7.2025 si costituisce l'ADER che contrasta le doglianze avverse e chiede il rigetto del ricorso.
La SAPNA non si costituisce nel giudizio.
La difesa attorea non produce memorie di replica.
Il 6.2.2026, trattata la causa come da verbale di udienza, il G.U. si riserva;
successivamente, sciolta la riserva, così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Il G.U. rileva d'ufficio che parte attrice ha dichiarato, senza fornirne prova, di aver ricevuto la cartella il
14.6.2025 mentre il ricorso risulta notificato alle convenute con pec del 13.6.2025, dunque il giorno precedente a quello asserito della notifica della cartella controversa.
Il G.U., a causa della palese incongruenza, rilevata d'ufficio, non ha potuto effettuare la dovuta verifica della tempestività, ex art. 21, comma 1, del D. L.vo 546/92, dell'impugnazione dell'atto.
Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile con compensazione delle spese di lite poiché la causa è stata decisa su questioni preliminari senza entrare nel merito della vicenda.
P.Q.M.
Il G.U. dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SORRENTINO ARMANDO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12512/2025 depositato il 01/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Dubbioso - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
S.a.p. Na. Sistema Ambiente Provincia Di Napoli Spa - 06520871218
elettivamente domiciliato presso sapna@pec
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250094371736000 TARI 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2208/2026 depositato il
09/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbale ed atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La “Ricorrente_1 S.A.S. di Nominativo_1”, difesa come in atti, con ricorso notificato il 13.6.2025 e costituzione in giudizio effettuata il giorno 1 del mese successivo, impugna:
- la cartella di pagamento n. 07120250094371736000;
- notificata da: Agenzia Entrate Riscossione di Napoli;
- Ente creditore: SAPNA per il Comune di Napoli;
- anno d'imposta: 2012;
- tributo: Tari;
- data di notifica atto dichiarato dalla difesa attorea a pagina 3 del ricorso: 14.6.2025;
- importo complessivo: € 4.698,88;
ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:
-) omessa notifica atti prodromici;
-) decadenza.
Il 10.7.2025 si costituisce l'ADER che contrasta le doglianze avverse e chiede il rigetto del ricorso.
La SAPNA non si costituisce nel giudizio.
La difesa attorea non produce memorie di replica.
Il 6.2.2026, trattata la causa come da verbale di udienza, il G.U. si riserva;
successivamente, sciolta la riserva, così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Il G.U. rileva d'ufficio che parte attrice ha dichiarato, senza fornirne prova, di aver ricevuto la cartella il
14.6.2025 mentre il ricorso risulta notificato alle convenute con pec del 13.6.2025, dunque il giorno precedente a quello asserito della notifica della cartella controversa.
Il G.U., a causa della palese incongruenza, rilevata d'ufficio, non ha potuto effettuare la dovuta verifica della tempestività, ex art. 21, comma 1, del D. L.vo 546/92, dell'impugnazione dell'atto.
Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile con compensazione delle spese di lite poiché la causa è stata decisa su questioni preliminari senza entrare nel merito della vicenda.
P.Q.M.
Il G.U. dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese.