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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/11/2025, n. 4450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4450 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio, composto dai sigg.ri magistrati:
dott. CE LA Presidente
dott.ssa BR AM Giudice rel. ed est.
dott.ssa Monica Montante Giudice nella causa iscritta al n. 6252/2023 R.G., vertente tra
nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso l'avv. Chiara Damiata, rappresentante e difensore;
ricorrente
e
, nato a [...] il [...], residente in [...], non Controparte_1
rappresentato né difeso;
resistente contumace con l'intervento del Pubblico Ministero, avente ad oggetto: regolamentazione affidamento e mantenimento figlio naturale, scaduto il termine del 5/11/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; ha emesso la seguente
SENTENZA
1. Breve excursus del giudizio.
Con ricorso depositato il 2/5/2023 , premesso di aver intrattenuto Parte_1 una relazione sentimentale con e di aver instaurato una convivenza more Controparte_1
uxorio, in costanza della quale è nato il figlio (a Palermo il 10/1/2015), ha Per_1
esposto: che, dopo l'avvio della convivenza (presso un immobile di proprietà dei genitori della ricorrente) e durante la gravidanza, si è mostrato violento e geloso;
Controparte_1
che il resistente non ha mai inteso svolgere attività lavorativa, contando sull'aiuto
1 economico dei genitori della ricorrente, i quali hanno provveduto ad ogni esigenza del bambino;
di aver cessato la convivenza nel mese di settembre del 2016 e di avere interrotto da quel momento ogni rapporto con il resistente;
che il padre non ha alcun contatto con il figlio, del quale si è sempre disinteressato;
di aver instaurato con nuova convivenza con
, in costanza della quale è nato il figlio (il 6/10/2019); di Controparte_2 Per_2
incontrare notevoli difficoltà per le questioni di maggiore importanza relative al figlio che necessitano anche del consenso del padre;
che il ricorrente non ha mai Per_1
corrisposto nulla a titolo di mantenimento;
che il minore non conosce neppure l'aspetto e la voce del padre;
che, in data 1/12/2022, ha sporto querela a carico di Controparte_1
per abbandono di minore e violazione degli obblighi di assistenza familiare.
Sulla base di quanto esposto, ha chiesto: l'affidamento super esclusivo del minore, con collocamento prevalente presso di sé; di porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere per il figlio la somma mensile di € 250,00, oltre alle spese extra assegno e ad eventuali assegni familiari.
, nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo, non si è Controparte_1
costituito in giudizio rimanendo, quindi, contumace.
All'udienza dell'11/1/2024, è comparsa la sola parte ricorrente e, sulla base di quanto dalla stessa dichiarato, il Giudice delegato ha emesso i provvedimenti provvisori ed urgenti ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c. In particolare, con ordinanza del 12/1/2024, ha: disposto l'affidamento esclusivo del minore alla madre, anche per le decisioni di maggiore interesse;
posto a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la somma mensile di € 250,00, con decorrenza dal deposito del ricorso, oltre al 50% delle spese extra assegno;
ammesso parzialmente le richieste istruttorie di parte ricorrente.
Proseguito il giudizio nella perdurante contumacia del resistente ed espletata la prova testimoniale, scaduto il termine del 5/11/2025 fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa
è stata assunta in decisione sulla base delle conclusioni rassegnate da parte ricorrente.
2. Regime di affidamento e di mantenimento del figlio minore.
Con riferimento al regime di affidamento del minore , va evidenziato che ai Per_1
sensi dell'articolo 337 quater cod. civ. l'affidamento esclusivo del figlio ad uno solo dei genitori può essere disposto soltanto quando vi siano elementi concreti che consentano di ritenere che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse della minore.
2 Nel caso di specie, ha manifestato un grave disinteresse nei confronti Controparte_1
del figlio, desumibile, tra l'altro, da quanto esposto dalla ricorrente, la quale ha rappresentato che il padre non ha contatti con il bambino da quando quest'ultimo aveva circa un anno. Inoltre, ha rappresentato l'impossibilità di rintracciare il resistente, anche tramite l'ausilio dei genitori dello stesso, nonché le difficoltà riscontrate nella gestione del bambino per ogni questione che richiede la presenza dell'altro genitore.
A ciò deve aggiungersi il totale disinteresse materiale manifestato dal resistente nei riguardi del figlio minore, al cui mantenimento lo stesso non ha mai contribuito economicamente. Altresì, assume rilevanza il comportamento processuale del resistente, il quale, non costituendosi nel presente procedimento, non ha preso posizione su quanto allegato dalla ricorrente in merito al rapporto con il figlio.
Del resto, va considerato che le allegazioni della ricorrente hanno trovato adeguato riscontro nelle dichiarazioni rese all'udienza del 10/4/2024 dai testi e Testimone_1
, i quali hanno confermato quanto segue: “vero è che dal mese di settembre Testimone_2
2016 il sig. si è reso irreperibile ed è scomparso dalla vita della sig.ra e Controparte_1 Pt_1 del figlio è che il sig. ha omesso ogni forma di Controparte_3 Controparte_1 mantenimento in favore del piccolo . Controparte_4
Orbene, la situazione di fatto esistente impone a questo Tribunale la decisione di discostarsi dal modello ordinario di affidamento, essendo più confacente all'interesse del minore l'affidamento esclusivo alla madre , che si è sempre presa cura Parte_1 del figlio. Invero, la gestione paritaria della responsabilità genitoriale con soggetto disinteressato si palesa di impossibile realizzazione, tenendo conto che occorrerebbe di volta in volta chiedere ed ottenere l'autorizzazione del Tribunale in surroga del consenso paterno per il compimento dei più disparati atti che necessitino della volontà congiunta dei titolari della responsabilità genitoriale (si pensi all'assenso per l'iscrizione scolastica e per le gite ivi organizzate, per i documenti validi per l'espatrio, per i trattamenti sanitari, ecc.).
Per le ragioni qui esposte, quindi, va confermato l'affidamento esclusivo del minore alla madre, già statuito in via provvisoria dal Giudice delegato, nella forma rafforzata di cui all'art. 337 quater comma III c.c., ossia avente ad oggetto anche le decisioni di maggior interesse che lo riguardano.
3 Quanto al regime di visita, pare opportuno prevedere un regime di frequentazione con il padre tale da consentire al minore, nel futuro, il superamento dell'attuale situazione di distacco e l'instaurarsi di un auspicabile significativo rapporto genitoriale, al momento inesistente. Pertanto, deve essere delegata al Servizio Spazio Neutro di Palermo la calendarizzazione degli incontri, su impulso del resistente, il quale, quindi, potrà contattare il suddetto servizio per riattivare il rapporto con il minore, secondo le modalità indicate dagli operatori dello stesso.
Relativamente alle statuizioni di natura economica, poi, va anzitutto osservato che l'art. 316 bis c.c. dispone che i genitori devono adempiere ai loro obblighi, nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Inoltre, secondo l'art. 337 ter c.c., il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità da determinare valutando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunta da ciascun genitore.
In merito alla condizione economica delle parti, ha esposto di aver Parte_1
costituito un nuovo nucleo familiare, di cui fanno parte il nuovo compagno ed il figlio avuto da quest'ultimo. Ha aggiunto, inoltre, di non svolgere attività lavorativa e che l'unico reddito della famiglia è quello percepito dal compagno.
In merito alla posizione del resistente, invece, non vi è alcun elemento sulla cui base poter ricostruire la di lui situazione economica o lavorativa.
Ebbene, considerato che ogni genitore deve, a prescindere dai propri redditi, concorrere al mantenimento del figlio minore, al fine di garantire al medesimo almeno il minimo vitale, va posto in capo a l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
la somma di € 200,00 a titolo di mantenimento ordinario del figlio, entro il giorno 5 di ogni mese e soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del 2/7/2019 in vigore presso il Tribunale di Palermo.
Infine, dal disposto affidamento esclusivo del minore alla madre deriva ex lege il diritto della medesima alla percezione dell'intero assegno unico.
3. Spese di lite.
4 Le spese del giudizio, tenuto conto della contumacia del resistente, vanno lasciate a carico della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella contumacia di , così Controparte_1
provvede:
• dispone l'affidamento esclusivo del minore (nato a [...] il Per_1
10/1/2015) alla madre, , anche per le decisioni di maggiore interesse, Parte_1 dunque nella forma c.d. rafforzata (c.d. affidamento super esclusivo), con collocamento prevalente presso la stessa;
• regolamenta il diritto di visita paterno come in parte motiva;
• pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 [...]
la somma di € 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del Parte_1
figlio entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese extra-assegno, secondo il Protocollo del 2/7/2019, in vigore presso il Tribunale di Palermo;
• dichiara che ha diritto alla percezione dell'intero assegno Parte_1
unico;
• lascia le spese di lite a carico della ricorrente.
Palermo, camera di consiglio del 6 novembre 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
BR AM CE LA
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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