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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/05/2025, n. 2608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2608 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R. 9564/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Serafina Aceto Presidente Rel./Est.
Dott. Isabella Messina Giudice
Dott. Chantal Dameglio Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 9564/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. FANFANI DANIELA che la rappresenta e Parte_1
difende in virtù di procura in atti
ricorrente
contro
, con il patrocinio dell'avv. LUCREZI DANIELA che lo rappresenta e Controparte_1
difende in virtù di procura in atti
resistente
con l'intervento del Curatore speciale del minore, avv. COSTANTINI ROBERTA,
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: , nato a [...] il [...]. Persona_1
Collegio del 23 maggio 2025
CONCLUSIONI
Per parte resistente, per parte resistente e per il Curatore speciale del minore come da verbale di udienza del 01.04.2025
Per il P.M.: nulla ha opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 29.05.2024, parte ricorrente adiva il Tribunale, chiedendo la modifica del provvedimento provvisorio del Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta del
26.4.2024. In particolare, parte ricorrente chiedeva, in punto responsabilità genitoriale sul minore
, disporsi che la stessa venisse esercitata in via esclusiva dalla madre;
chiedeva, poi, Per_1 confermarsi la residenza abituale del minore presso l'abitazione materna;
chiedeva, infine, disporsi a carico del padre un contributo al mantenimento del figlio minore pari ad euro 200,00 mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie.
Con decreto del 13.4.2024, il Giudice fissava udienza di convocazione delle parti avanti a sé al
29.1.2025.
Con memoria di costituzione del 01.08.2024, si costituiva in giudizio parte resistente.
Con ordinanza del 11.10.2024, il Giudice, letto il provvedimento trasmesso dal T.M. in data
8.10.2024, trasmetteva gli atti alla Procura affinché valutasse, previa eventuale acquisizione del fascicolo pendente, se rinnovare in questa sede le domande pendenti dinanzi al T.M, entro il
30.11.2024.
In data 16.12.2024, si costituiva in giudizio il Curatore speciale del minore;
successivamente, Per_1 con memoria ex art 473 bis 16 c.p.c. del 27.12.2024, il Curatore designato chiedeva, in via preliminare, disporsi la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi sociali e di NPI/Psicologia; chiedeva disporsi indagine sociale sul nucleo familiare;
chiedeva disporsi incontri padre-figlio in luogo neutro alla presenza di operatori;
chiedeva, poi, disporsi che i Servizi attivassero un intervento di educativa domiciliare in favore di;
inoltre, chiedeva disporsi che il Servizio interno al Per_1 carcere attivasse, in collaborazione con il Servizio territorialmente competente per , ogni Per_1 opportuno intervento di sostegno alle capacità genitoriali del sig. con invito al medesimo CP_1
a farsi prendere in carico dal CSM e proseguire la presa in carico con il Servizio per le CP_1 dipendenze;
infine, chiedeva disporsi che tutti i Servizi coinvolti inviassero relazioni trimestrali e che il Servizio Sociale fornisse, all'interno della propria relazione, altresì i rimandi in merito al rendimento scolastico, e di relazione con i pari, del minore. Nel merito, formulando anche istanze istruttorie, chiedeva disporsi l'affidamento esclusivo rafforzato del minore alla madre Sig.ra con possibilità per il padre di incontrare il minore nei tempi e nei modi ritenuti Parte_1 opportuni dal Servizio Sociale. In punto mantenimento, si rimetteva alla quantificazione del
Tribunale.
Con ordinanza del 14.1.2025, il Giudice, preso atto della richiesta, datata 30.12.2024, pervenuta da parte resistente, con riferimento alla richiesta di poter partecipare all'udienza fissata per il giorno
29.1.2025, disponeva la traduzione del detenuto.
Con memoria del 24.1.2025, parte resistente, in via principale, chiedeva disporsi la presa in carico del nucleo familiare e del minore da parte dei servizi sociali, psicologia/NPI dell'età evolutiva (già incaricati dal T.M. con provvedimento provvisorio del 26.03.2024), al fine di proseguire, anche in collaborazione con i servizi interni all'Istituto penitenziario, il monitoraggio del nucleo;
chiedeva autorizzarsi la collaborazione tra la Psicologa privata incaricata dalla madre con il Servizio pubblico;
chiedeva disporsi la ripresa della relazione padre/figlio, con incontri e videochiamate in luogo neutro ed alla presenza di un educatore, secondo i tempi e le modalità rimesse alla valutazione del Servizio CP_ Sociale;
chiedeva, poi, disporsi la presa in carico del sig. da parte del e del CSM;
CP_1 chiedeva, infine, affidarsi il minore in via esclusiva alla madre, limitatamente al periodo di detenzione in carcere del sig. nonché disporsi a carico di quest'ultimo un contributo al mantenimento di CP_1 figlio, da quantificarsi anche alla luce dell'assenza di capacità reddituale del sig. . Nel merito, CP_1 nonché in via principale, chiedeva affidarsi in via condivisa il minore ad entrambi i Persona_1 genitori, con collocazione principale presso la madre;
chiedeva disporsi che il padre potesse vedere e tenere con sé il figlio secondo modalità e tempi da stabilirsi;
chiedeva determinarsi il quantum del padre un contributo al mantenimento del figlio posto a carico del padre;
chiedeva, infine, disporsi la presa in carico del minore e della coppia genitoriale, con facoltà di attivare interventi di sostegno al nucleo e di monitoraggio della situazione. In via subordinata, chiedeva disporsi l'affidamento esclusivo del minore alla madre e l'attivazione di ogni intervento a supporto e sostegno della responsabilità genitoriale per il padre, nonché disporsi tempi e modalità visita padre – minore.
All'udienza del 29.01.2025, avanti al Giudice Relatore, le parti comparivano personalmente e venivano sentite;
all'esito, il Giudice provvedeva in conformità dell'accordo raggiunto e rimetteva la causa al Collegio per l'adozione di un provvedimento provvisorio, disponendo, altresì, un rinvio al fine di verificare l'avvio degli interventi richiesti dai Servizi Sociali. Con decreto del 31.01.2025, il Giudice provvedeva come da dispositivo fissava udienza per disamina delle relazioni e precisazione delle conclusioni definitive al 01.4.2025.
All'udienza del 01.04.2025, le parti chiedeva confermarsi le condizioni di cui al decreto n. 1145/25 del 31.01.2025 e il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto
*** §§§§§ ***
Il Collegio ritiene di poter confermare le condizioni di cui al decreto provvisorio. 1145/25 del
31.01.2025, nulla ostandovi. Esse, infatti, appaiono rispondenti ai bisogni della prole minorenne, anche alla luce della situazione attuale del signor . CP_1
Le spese del curatore devono porsi a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna, trattandosi di decisione assunta, su istanza della ricorrente e previa riunione con il procedimento avanti al T.M., nell'interesse della prole minorenne e tenuto conto dell'esito della stessa (con la precisazione che al curatore speciale non viene liquidata la fase istruttoria non avendo depositato memorie né istanze istruttorie ed essendo la sua costituzione intervenuta già dinanzi al Tm).
Le spese di lite tra le parti e sono compensate in Parte_1 Controparte_1 conformità all'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale modifica delle statuizioni del provvedimento provvisorio del Tribunale per i Minorenni del
Piemonte e della Valle d'Aosta del 26.4.2024, così provvede:
DISPONE l'affidamento esclusivo rafforzato del minore alla madre, con residenza anagrafica presso quest'ultima;
DÀ ATTO che l'Assegno Unico verrà percepito interamente dalla signora.
DISPONE a carico del padre un contributo al mantenimento del figlio pari a 50,00 euro Per_1
mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie (fintanto che perdura lo stato di detenzione), con aumento a 150,00 euro dal mese successivo a quello conclusivo dello stato di detenzione, oltre al 50% delle spese straordinarie;
CONFERMA la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi sociali e di Psicologia/NPI che dovranno immediatamente attivare tutti gli interventi a favore del minore e nucleo, così come già disposto dal TM, delegando agli stessi la gestione del calendario e delle modalità di visite padre/minore;
DISPONE che con il supporto dei Servizi e della collaborazione della Casa Circondariale vengano attivate e svolte le videochiamate padre-figlio, come già in calendario;
PRESCRIVE alle parti di proseguire con i singoli percorsi individuali.
DICHIARA compensate le spese di lite tra le parti e Parte_1 CP_1
.
[...]
Dichiara tenuti e condanna e a rifondere, in solido Parte_1 Controparte_1
fra loro, in favore del curatore speciale avv. COSTANTINI ROBERTA, le spese di lite che si liquidano complessivamente (sia per la fase dinanzi al Tm sia per la fase dinanzi al TO) in € 3.808 oltre rimborso forfetario del 15%, CPA ed IVA se dovuta, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dell'Erario.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23 maggio 2025.
Il Presidente Rel./Est
Dr. Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Serafina Aceto Presidente Rel./Est.
Dott. Isabella Messina Giudice
Dott. Chantal Dameglio Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 9564/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. FANFANI DANIELA che la rappresenta e Parte_1
difende in virtù di procura in atti
ricorrente
contro
, con il patrocinio dell'avv. LUCREZI DANIELA che lo rappresenta e Controparte_1
difende in virtù di procura in atti
resistente
con l'intervento del Curatore speciale del minore, avv. COSTANTINI ROBERTA,
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: , nato a [...] il [...]. Persona_1
Collegio del 23 maggio 2025
CONCLUSIONI
Per parte resistente, per parte resistente e per il Curatore speciale del minore come da verbale di udienza del 01.04.2025
Per il P.M.: nulla ha opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 29.05.2024, parte ricorrente adiva il Tribunale, chiedendo la modifica del provvedimento provvisorio del Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta del
26.4.2024. In particolare, parte ricorrente chiedeva, in punto responsabilità genitoriale sul minore
, disporsi che la stessa venisse esercitata in via esclusiva dalla madre;
chiedeva, poi, Per_1 confermarsi la residenza abituale del minore presso l'abitazione materna;
chiedeva, infine, disporsi a carico del padre un contributo al mantenimento del figlio minore pari ad euro 200,00 mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie.
Con decreto del 13.4.2024, il Giudice fissava udienza di convocazione delle parti avanti a sé al
29.1.2025.
Con memoria di costituzione del 01.08.2024, si costituiva in giudizio parte resistente.
Con ordinanza del 11.10.2024, il Giudice, letto il provvedimento trasmesso dal T.M. in data
8.10.2024, trasmetteva gli atti alla Procura affinché valutasse, previa eventuale acquisizione del fascicolo pendente, se rinnovare in questa sede le domande pendenti dinanzi al T.M, entro il
30.11.2024.
In data 16.12.2024, si costituiva in giudizio il Curatore speciale del minore;
successivamente, Per_1 con memoria ex art 473 bis 16 c.p.c. del 27.12.2024, il Curatore designato chiedeva, in via preliminare, disporsi la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi sociali e di NPI/Psicologia; chiedeva disporsi indagine sociale sul nucleo familiare;
chiedeva disporsi incontri padre-figlio in luogo neutro alla presenza di operatori;
chiedeva, poi, disporsi che i Servizi attivassero un intervento di educativa domiciliare in favore di;
inoltre, chiedeva disporsi che il Servizio interno al Per_1 carcere attivasse, in collaborazione con il Servizio territorialmente competente per , ogni Per_1 opportuno intervento di sostegno alle capacità genitoriali del sig. con invito al medesimo CP_1
a farsi prendere in carico dal CSM e proseguire la presa in carico con il Servizio per le CP_1 dipendenze;
infine, chiedeva disporsi che tutti i Servizi coinvolti inviassero relazioni trimestrali e che il Servizio Sociale fornisse, all'interno della propria relazione, altresì i rimandi in merito al rendimento scolastico, e di relazione con i pari, del minore. Nel merito, formulando anche istanze istruttorie, chiedeva disporsi l'affidamento esclusivo rafforzato del minore alla madre Sig.ra con possibilità per il padre di incontrare il minore nei tempi e nei modi ritenuti Parte_1 opportuni dal Servizio Sociale. In punto mantenimento, si rimetteva alla quantificazione del
Tribunale.
Con ordinanza del 14.1.2025, il Giudice, preso atto della richiesta, datata 30.12.2024, pervenuta da parte resistente, con riferimento alla richiesta di poter partecipare all'udienza fissata per il giorno
29.1.2025, disponeva la traduzione del detenuto.
Con memoria del 24.1.2025, parte resistente, in via principale, chiedeva disporsi la presa in carico del nucleo familiare e del minore da parte dei servizi sociali, psicologia/NPI dell'età evolutiva (già incaricati dal T.M. con provvedimento provvisorio del 26.03.2024), al fine di proseguire, anche in collaborazione con i servizi interni all'Istituto penitenziario, il monitoraggio del nucleo;
chiedeva autorizzarsi la collaborazione tra la Psicologa privata incaricata dalla madre con il Servizio pubblico;
chiedeva disporsi la ripresa della relazione padre/figlio, con incontri e videochiamate in luogo neutro ed alla presenza di un educatore, secondo i tempi e le modalità rimesse alla valutazione del Servizio CP_ Sociale;
chiedeva, poi, disporsi la presa in carico del sig. da parte del e del CSM;
CP_1 chiedeva, infine, affidarsi il minore in via esclusiva alla madre, limitatamente al periodo di detenzione in carcere del sig. nonché disporsi a carico di quest'ultimo un contributo al mantenimento di CP_1 figlio, da quantificarsi anche alla luce dell'assenza di capacità reddituale del sig. . Nel merito, CP_1 nonché in via principale, chiedeva affidarsi in via condivisa il minore ad entrambi i Persona_1 genitori, con collocazione principale presso la madre;
chiedeva disporsi che il padre potesse vedere e tenere con sé il figlio secondo modalità e tempi da stabilirsi;
chiedeva determinarsi il quantum del padre un contributo al mantenimento del figlio posto a carico del padre;
chiedeva, infine, disporsi la presa in carico del minore e della coppia genitoriale, con facoltà di attivare interventi di sostegno al nucleo e di monitoraggio della situazione. In via subordinata, chiedeva disporsi l'affidamento esclusivo del minore alla madre e l'attivazione di ogni intervento a supporto e sostegno della responsabilità genitoriale per il padre, nonché disporsi tempi e modalità visita padre – minore.
All'udienza del 29.01.2025, avanti al Giudice Relatore, le parti comparivano personalmente e venivano sentite;
all'esito, il Giudice provvedeva in conformità dell'accordo raggiunto e rimetteva la causa al Collegio per l'adozione di un provvedimento provvisorio, disponendo, altresì, un rinvio al fine di verificare l'avvio degli interventi richiesti dai Servizi Sociali. Con decreto del 31.01.2025, il Giudice provvedeva come da dispositivo fissava udienza per disamina delle relazioni e precisazione delle conclusioni definitive al 01.4.2025.
All'udienza del 01.04.2025, le parti chiedeva confermarsi le condizioni di cui al decreto n. 1145/25 del 31.01.2025 e il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto
*** §§§§§ ***
Il Collegio ritiene di poter confermare le condizioni di cui al decreto provvisorio. 1145/25 del
31.01.2025, nulla ostandovi. Esse, infatti, appaiono rispondenti ai bisogni della prole minorenne, anche alla luce della situazione attuale del signor . CP_1
Le spese del curatore devono porsi a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna, trattandosi di decisione assunta, su istanza della ricorrente e previa riunione con il procedimento avanti al T.M., nell'interesse della prole minorenne e tenuto conto dell'esito della stessa (con la precisazione che al curatore speciale non viene liquidata la fase istruttoria non avendo depositato memorie né istanze istruttorie ed essendo la sua costituzione intervenuta già dinanzi al Tm).
Le spese di lite tra le parti e sono compensate in Parte_1 Controparte_1 conformità all'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale modifica delle statuizioni del provvedimento provvisorio del Tribunale per i Minorenni del
Piemonte e della Valle d'Aosta del 26.4.2024, così provvede:
DISPONE l'affidamento esclusivo rafforzato del minore alla madre, con residenza anagrafica presso quest'ultima;
DÀ ATTO che l'Assegno Unico verrà percepito interamente dalla signora.
DISPONE a carico del padre un contributo al mantenimento del figlio pari a 50,00 euro Per_1
mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie (fintanto che perdura lo stato di detenzione), con aumento a 150,00 euro dal mese successivo a quello conclusivo dello stato di detenzione, oltre al 50% delle spese straordinarie;
CONFERMA la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi sociali e di Psicologia/NPI che dovranno immediatamente attivare tutti gli interventi a favore del minore e nucleo, così come già disposto dal TM, delegando agli stessi la gestione del calendario e delle modalità di visite padre/minore;
DISPONE che con il supporto dei Servizi e della collaborazione della Casa Circondariale vengano attivate e svolte le videochiamate padre-figlio, come già in calendario;
PRESCRIVE alle parti di proseguire con i singoli percorsi individuali.
DICHIARA compensate le spese di lite tra le parti e Parte_1 CP_1
.
[...]
Dichiara tenuti e condanna e a rifondere, in solido Parte_1 Controparte_1
fra loro, in favore del curatore speciale avv. COSTANTINI ROBERTA, le spese di lite che si liquidano complessivamente (sia per la fase dinanzi al Tm sia per la fase dinanzi al TO) in € 3.808 oltre rimborso forfetario del 15%, CPA ed IVA se dovuta, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dell'Erario.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23 maggio 2025.
Il Presidente Rel./Est
Dr. Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.