Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/06/2025, n. 1369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1369 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto I Sezione Civile, composto dai Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott.ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.4623 /2024 R.G.A.C. introitata all'udienza del 03/06/2025
TRA
nata a [...] il [...] C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Vitalba Calò ed elettivamente domiciliata C.F._1
presso lo studio legale della stessa sito in AN (TA)alla Via Millo n. 51 , in virtù di mandato in calce al ricorso ricorrente
E
, nato a [...] il [...] C.F. Controparte_1
C.F._2
convenuto contumace con l'intervento del Pubblico Ministero intervenuto ex lege
OGGETTO: Ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: Per l'attrice: cessazione degli effetti civili del matrimonio. Per il P.M. cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23/10/2024, esponeva di aver contratto Parte_1
matrimonio con in AN (TA) in data 31/05/1997; che dal Controparte_1
matrimonio nascevano due figli, e;
che il Tribunale di Taranto con Persona_1 Per_2
sentenza n. 475/2014 aveva pronunciato la loro separazione personale;
chiedeva pertanto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni riportate nell'atto introduttivo.
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In tale udienza venivano confermati i provvedimenti provvisori della separazione, ad eccezione del concorso paterno al mantenimento dei figli ,divenuti maggiorenni . Quindi la causa , in assenza di richieste istruttorie della ricorrente che, autorizzata a precisare le conclusioni, dichiarava di rinunciare alle pretese economiche riguardanti i figli chiedendo pronunciarsi solo sentenza di divorzio, veniva trattenuta in decisione .
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Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del convenuto che non si è presentato all'udienza di comparizione personale e, nonostante la rituale notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituito in giudizio.
Anche in considerazione di tale circostanza, espressiva del disinteresse del convenuto per la sua vicenda matrimoniale, nonché del fatto che i coniugi vivono separati ininterrottamente dal giorno della comparizione personale innanzi al Giudice Delegato dal Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale, deve ritenersi definitivamente compromessa la comunione materiale e morale di vita tra gli stessi. Il lungo periodo di separazione, per più di diciassette anni e la mancata riconciliazione, sono gli indici di valutazione legale del venire meno del contenuto sostanziale del matrimonio, secondo la legge civile.
Ciò rilevato, non può che dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, sussistendo i presupposti di cui all'art. 3 lett. 2 b) della legge 898/1970.
Quanto alle pronunce accessorie deve rilevarsi che la ricorrente ha rinunciato alle pretese economiche riguardanti i figli ,divenuti maggiorenni, chiedendo esclusivamente pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, sicché nulla deve disporsi al riguardo (cfr verbale udienza del
03/06/2025).
La natura della controversia e l'interesse dell'attrice alla pronuncia giustificano la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella sua composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro , con l'intervento del P.M. in sede, Parte_1 Controparte_1
così dispone:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in MANDURIA (TA) in data
31/05/1997 da , nata a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...], matrimonio registrato Controparte_1
2 al n.3, parte II , serie A , dei registri dell'Ufficio di Stato civile del Comune di MANDURIA (TA) dell'anno 1997 .
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3) Nulla deve disporsi in ordine al contributo paterno al mantenimento dei figli, avendo parte ricorrente espressamente rinunciato a tale richiesta.
4)Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 06/06/2025 in Taranto
Il Giudice est. Il Presidente
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