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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 19/09/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott. ssa Michela Palladino Giudice
3) dott.ssa Maria Iandiorio Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2641 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2024,
avente ad oggetto ""domanda congiunta e cumulata di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio ", vertente
TRA
(c.f.: ), nata ad [...] il [...] E Parte_1 C.F._1
(c.f.: ), nato ad [...] il [...], rapp. e difesi Controparte_1 C.F._2
dall'avv. Carmelina Forgione
ricorrenti
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 15.7.2025; in data 31.12.2024 è pervenuto parere del p.m. sede che nulla ha opposto.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. 1.Con ricorso depositato in data 6.11.2024, e hanno esposto di Controparte_1 Parte_1
aver contratto matrimonio concordatario in data 6.5.2001 in Sturno (AV), atto n. 1, parte II, serie A,
registro atti di matrimonio anno 2001; dall'unione era nato il figlio in data 15.10.2005, Per_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
--tra le parti è intervenuta separazione legale giusta sentenza del Tribunale di Avellino del 19.12.2024
-dalla data della separazione a oggi non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno;
- non è possibile ricostituire l'unione materiale e spirituale;
dunque, non vi era alcuna possibilità di riconciliazione;
- intendono, quindi, chiedere congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate negli accordi in atti e meglio esplicitate in ricorso.
All'udienza del 15.7.2025, tenuta nelle forme della trattazione scritta, i coniugi hanno ribadito al giudice relatore nelle note scritte la impossibilità di una ricostituzione del vincolo coniugale.
2. La domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
E', infatti, provato il titolo a suo sostegno (separazione consensuale omologata come da sentenza indicata) e sussistono i presupposti di legge (artt.3, 4, 5, della legge 1° dicembre '70 n.898, integrati e modificati dalla l. 06/03/1987, n. 74 e dalla l. n. 55 del 2015); in particolare, è decorso il termine di legge a decorrere dal dicembre 2024, nel procedimento di separazione definito con la sentenza indicata;
da quella data è perdurato lo stato di separazione, come ribadito dalle parti personalmente nelle note di udienza.
Non può più essere ricostituita, perciò, la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
3. Quanto alle pattuizioni accessorie, il Collegio prende atto che le parti hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso, ivi da intendersi riportate e trascritte.
Le condizioni del divorzio concordate sono conformi alle vigenti disposizioni in materia e non contrastano con l'interesse della prole, con l'ordine pubblico e con il buon costume.
4. Va, dunque, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate dalle parti.
5. Trattandosi di procedimento di divorzio su domanda congiunta, per il quale non è ipotizzabile alcuna soccombenza, le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da (c.f.: Parte_1
), nata ad [...] il [...] E (c.f.: C.F._1 Controparte_1
), nato ad [...] il [...] in data 6.5.2001 in Sturno (AV), atto n. 1, C.F._2
parte II, serie A, registro atti di matrimonio anno 2001 alle condizioni concordate dalle parti;
2) compensa interamente tra le parti le spese processuali;
3) manda alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune ove il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di sua competenza.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 18.9.2025 Il Presidente Il Giudice
Dott. Raffaele Califano dott.ssa Maria Iandiorio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott. ssa Michela Palladino Giudice
3) dott.ssa Maria Iandiorio Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2641 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2024,
avente ad oggetto ""domanda congiunta e cumulata di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio ", vertente
TRA
(c.f.: ), nata ad [...] il [...] E Parte_1 C.F._1
(c.f.: ), nato ad [...] il [...], rapp. e difesi Controparte_1 C.F._2
dall'avv. Carmelina Forgione
ricorrenti
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 15.7.2025; in data 31.12.2024 è pervenuto parere del p.m. sede che nulla ha opposto.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. 1.Con ricorso depositato in data 6.11.2024, e hanno esposto di Controparte_1 Parte_1
aver contratto matrimonio concordatario in data 6.5.2001 in Sturno (AV), atto n. 1, parte II, serie A,
registro atti di matrimonio anno 2001; dall'unione era nato il figlio in data 15.10.2005, Per_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
--tra le parti è intervenuta separazione legale giusta sentenza del Tribunale di Avellino del 19.12.2024
-dalla data della separazione a oggi non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno;
- non è possibile ricostituire l'unione materiale e spirituale;
dunque, non vi era alcuna possibilità di riconciliazione;
- intendono, quindi, chiedere congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate negli accordi in atti e meglio esplicitate in ricorso.
All'udienza del 15.7.2025, tenuta nelle forme della trattazione scritta, i coniugi hanno ribadito al giudice relatore nelle note scritte la impossibilità di una ricostituzione del vincolo coniugale.
2. La domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
E', infatti, provato il titolo a suo sostegno (separazione consensuale omologata come da sentenza indicata) e sussistono i presupposti di legge (artt.3, 4, 5, della legge 1° dicembre '70 n.898, integrati e modificati dalla l. 06/03/1987, n. 74 e dalla l. n. 55 del 2015); in particolare, è decorso il termine di legge a decorrere dal dicembre 2024, nel procedimento di separazione definito con la sentenza indicata;
da quella data è perdurato lo stato di separazione, come ribadito dalle parti personalmente nelle note di udienza.
Non può più essere ricostituita, perciò, la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
3. Quanto alle pattuizioni accessorie, il Collegio prende atto che le parti hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso, ivi da intendersi riportate e trascritte.
Le condizioni del divorzio concordate sono conformi alle vigenti disposizioni in materia e non contrastano con l'interesse della prole, con l'ordine pubblico e con il buon costume.
4. Va, dunque, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate dalle parti.
5. Trattandosi di procedimento di divorzio su domanda congiunta, per il quale non è ipotizzabile alcuna soccombenza, le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da (c.f.: Parte_1
), nata ad [...] il [...] E (c.f.: C.F._1 Controparte_1
), nato ad [...] il [...] in data 6.5.2001 in Sturno (AV), atto n. 1, C.F._2
parte II, serie A, registro atti di matrimonio anno 2001 alle condizioni concordate dalle parti;
2) compensa interamente tra le parti le spese processuali;
3) manda alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune ove il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di sua competenza.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 18.9.2025 Il Presidente Il Giudice
Dott. Raffaele Califano dott.ssa Maria Iandiorio