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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/01/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
N. 11948/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA GIUDICE DI MILANO
Eleonora De Carlo quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
nella causa promossa
da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MASCARUCCI BARBARA
PARTE RICORRENTE
1/5
C.F./ P.I. ) Controparte_1 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: retribuzione - pagamento somme
All'udienza di discussione, il difensore della parte ricorrente concludeva come da verbale di udienza.
FATTO E DIRITTO
1. Con il depositato ricorso, ha convenuto in giudizio Parte_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “favore Controparte_1
della SI.ra (C.F. , a titolo provvisorio, Parte_1 C.F._1 dell'importo lordo pari a € 8.465,68.= o quel diverso importo maggiore o minore che riterrà di giustizia ex art. 423 c. 1 e 2 c.p.c.; in via principale: rilevata la situazione di fatto e di diritto quale sopra esposta, condannare il datore di lavoro (P.I. ), Controparte_1 P.IVA_1
con sede in Limbiate (MB) , Via Trieste n. 97, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della SI.ra (C.F. Parte_1
, dell'importo complessivo lordo pari a € 8.465,68.=, o quel C.F._1
diverso importo maggiore e/o minore che meglio risulterà in corso di causa e/o liquidato in via equitativa, per le causali di cui sopra, oltre interessi legali e moratori come da CCNL applicato, e rivalutazione monetaria sino al saldo effettivo”; con vittoria di spese. rimaneva contumace nel presente processo. Controparte_1
2. All'odierna udienza di discussione, dichiarata la contumacia di parte resistente, il procuratore di parte ricorrente concludeva, chiedendo l'accoglimento delle domande di cui alle conclusioni sopra indicate, mentre nessuno compariva per parte convenuta.
3. Le domande di parte ricorrente sono fondate per i seguenti motivi.
Attraverso la produzione del contratto di lavoro, della lettera di licenziamento e delle buste paga, provava, infatti, la Parte_1
2/5 sussistenza e la durata del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, intercorso tra e dal 1°.
2.2022 al Parte_1 Controparte_1
17.3.2024.
Riguardo alle rivendicate differenze retributive, giova richiamare i seguenti consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza, secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore
l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (Cassazione Sez. 3,
Sentenza n. 3373 del 12/02/2010).
Gravava, quindi, su l'onere di provare di avere Controparte_1
assolto integralmente ai propri obblighi retributivi, a fronte delle rivendicazioni economiche di parte ricorrente per non avere ricevuto il pagamento dei seguenti importi:
o TFR € 1.960,00
o Tredicesima mensilità 2023 € 1.547,40
o Mensilità di Febbraio 2024 € 1.585,09
3/5 o Mensilità di Marzo 2024 € 919,37
o Tredicesima mensilità 2024 € 386,85
o Quattordicesima mensilità 2024 € 1.160,55
o Mancato preavviso € 1.203,53
o Ferie € 7 15,30
o Festività abolite € - 12,25
Dall'ammontare complessivo di euro € 9.465,68, parte ricorrente detraeva quanto versato a seguito di diffida con conseguente debito residuo di parte resistente di euro 8.465,68. Quest'ultimo comprende anche l'indennità sostitutiva del preavviso: quest'ultima spetta alla parte ricorrente a fronte del licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo senza concessione di preavviso lavorato.
deve essere condannata quindi a corrispondere in Controparte_1 favore di la somma pari a € 8.465,68 per i titoli di cui in Parte_1
ricorso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
4. In applicazione dell'articolo 91 c.p.c., in quanto Controparte_1
soccombente, va condannata al pagamento delle spese di lite in favore di
, determinate come da dispositivo. In particolare, le spese di Parte_1
lite sono determinate nel loro ammontare in base ai parametri ministeriali fissati per le cause di lavoro, disciplinati dal D.M. n. 55/2014, recante "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", come da ultimo aggiornato. Le spese legali devono essere, quindi, liquidate in applicazione dei parametri predetti, dato atto del valore della presente causa, considerata la bassa complessità della causa, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria. Nella liquidazione del compenso deve essere riconosciuta la maggiorazione fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in considerazione della modalità di redazione del ricorso che consente la navigazione ipertestuale.
Sentenza esecutiva ex art. 431 cpc.
PQM
4/5 Disattesa o assorbita ogni diversa istanza o eccezione, condanna al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma pari a € 8.465,68 per i titoli di cui in ricorso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo. Condanna CP_1
al pagamento in favore di delle spese di lite
[...] Parte_1 determinate in € 2.400,00, oltre spese generali 15% e accessori di legge. Sentenza esecutiva.
Milano, 28/01/2025
La Giudice del Lavoro
Eleonora De Carlo
5/5