Articolo 36 della Legge 3 aprile 1958, n. 460
Articolo 35Articolo 37
Versione
23 maggio 1958
Art. 36.
Il sottufficiale, nei cui riguardi si verifichi una delle cause di cessazione dai servizio permanente previste dal presente capo, cessa dal servizio anche se si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare.
Qualora il procedimento si concluda con una sentenza o con un giudizio della Commissione provinciale di disciplina che importi la perdita del grado, la cessazione del sottufficiale dal servizio permanente si considera avvenuta, ad ogni effetto, per tale causa e con la medesima decorrenza con la quale era stata disposta.
Entrata in vigore il 23 maggio 1958