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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 26/11/2025, n. 4807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4807 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice Andrea Luce, ha deliberato di pronunziare la seguente
SENTENZA
nel processo civile iscritto al n. 1159/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi,
rimesso in decisione all'udienza del giorno 5 novembre 2025 e pendente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa, per procura speciale alle liti allegata alla citazione, dall'avvocato
DI ZI (C.F. , presso il cui studio elettivamente domicilia C.F._2
in Buccino, alla Via Roma n. 45
-attrice-
E
AS S.r.l., con sede in Battipaglia, alla Via Primo Baratta n. 24 (P. IVA ), P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avvocato Pasquale
GA (C.F. ), presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._3
Buccino, alla Via Tempone n. 24
-convenuta-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
1.- Con citazione notificata il 15 febbraio 2024, evocò in giudizio Parte_1
dinanzi a questo Tribunale la AS S.r.l., per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni che le erano derivati dalle lesioni personali patite in conseguenza dell'infortunio occorsole a Buccino il 12 ottobre 2022, alle ore 22,00 circa, allorquando “nell'area
pedonale adiacente al fabbricato condominiale di Via Santo Stefano n. 24”, “Mentre
transitava a piedi per raggiungere i ganci della spazzatura”, era inciampata e caduta al suolo “a causa delle sconnessioni e di una buca presente sulla pavimentazione”,
procurandosi “trauma distorsivo caviglia destra, frattura astragalo piede destro”. L'attrice,
invocata la responsabilità ex art. 2051 c.c. della concessionaria del servizio di distribuzione del gas metano, che aveva eseguito i lavori di scavo “per riparare perdita di gas dal tubo
di alimentazione dei contatori di smistamento del fabbricato condominiale”, dedusse che la zona in cui si era verificato l'incidente non era transennata ed era priva di segnali di pericolo e, lamentati i postumi temporanei e permanenti che le erano derivati, chiese: “IN
VIA PRINCIPALE, - Accertare e dichiarare che la convenuta ET SRL in persona
del suo legale rappresentante p.t., concessionaria del comune di Buccino (SA) del servizio
distribuzione gas-metano, custode degli impianti, è l'esclusiva responsabile ex art. 2051
cc in ordine alla produzione dell'evento dannoso del 12.10.2022 descritto in premessa;
-
accertare che nell'occasione l'attrice ha riportato i danni da lesioni personali indicati;
- per
l'effetto, condannare la convenuta ET SRL in persona del suo l.r.p.t. al
risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'attrice per Parte_1
complessivi € 16.601,00 – comprensivi di danno biologico con incremento per sofferenza,
e danno non patrimoniale con personalizzazione massima, nonché delle spese mediche
sostenute – ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre
rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. Con
vittoria di spese, e compensi di causa. IN VIA SUBORDINATA, - accertato che la
convenuta ET SRL, impresa che ha eseguito nell'estate 2022 i lavori per la
riparazione di una perdita di gas dalle tubature di smistamento al fabbricato condominiale
di Via Santo Stefano, 24, in Buccino, non ha ripristinato i luoghi a regola d'arte, né ha
approntato cautele e accorgimenti opportuni per il passaggio dei pedoni transennando la zona e segnalare il pericolo;
- accertato che il 12.10.2022 l'attrice riportava lesioni personali
a seguito della caduta, inciampando nelle sconnessioni e in una buca presente sulla
pavimentazione, non visibile, non transennata né altrimenti segnalatasi, formatesi a
seguito dei lavori eseguiti dalla convenuta, non ripristinati a regola d'arte; - accertare e
dichiarare che la convenuta ET SRL in persona del suo l.r.p.t., custode degli
impianti ed impresa esecutrice dei lavori, è l'esclusiva responsabile ex art. 2043 cc in
ordine alla produzione dell'evento dannoso del 12.10.2022, - per l'effetto, condannarla, in
persona del suo l.r.p.t. al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite
dall'attrice per complessivi € 16.601,00 – comprensivi di danno Parte_1
biologico con incremento per sofferenza, e danno non patrimoniale con personalizzazione
massima, nonché delle spese mediche sostenute – ovvero nella somma diversa minore o
maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di
legge sulla somma rivalutata. Con vittoria di spese e compensi di causa”.
La società convenuta, ritualmente evocata in giudizio, fu dichiarata contumace, con provvedimento del 26 aprile 2024.
All'udienza del 27 gennaio 2025 furono escussi i testimomi addotti da parte attrice.
La AS S.r.l. si costituì il 27 febbraio 2025, eccependo l'improcedibilità,
l'inammissibilità e l'improponibilità della domanda attorea per mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita e l'infondatezza dell'azionata pretesa risarcitoria;
la convenuta, poi, negò ogni sua responsabilità, essendosi l'incidente verificato a ottobre
2022, mentre il suo intervento sui luoghi risaliva all'estate precedente, sussistendo sul tratto di strada numerose irregolarità, essendo la buca di grosse dimensioni e perfettamente visibile, avendo ripristinato lo stato dei luoghi dopo la riparazione del tubo del gas, col livellamento del terreno;
ancora, la società contestò l'entità del danno lamentato e del richiesto risarcimento, in specie a titolo di personalizzazione. La AS
S.r.l., quindi, chiese: “rigettare la domanda perché inammissibile, improponibile ed
improcedibile, per carenza di legittimazione attiva e passiva, nonché totalmente infondate in fatto ed in diritto, e comunque indimostrata, con condanna alle spese ed onorari di lite,
senza attribuzione”.
All'udienza del 5 novembre 2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti,
sostanzialmente conformi a quelle formulate con gli atti introduttivi, è stata introitata a sentenza.
2.- La costituzione della AS S.r.l., seppur tardiva rispetto al termine di cui all'art. 166 c.p.c., impone la revoca della dichiarazione della sua contumacia.
3.- È assolta la condizione di procedibilità della domanda attorea, risultando la citazione preceduta dal (vano) invito alla negoziazione assistita del 15 gennaio 2024 (v. in prod. att).
4.- La domanda attrice va rigettata.
Premesso che parte attrice qualifica e riconduce espressamente la sua domanda all'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c., è principio consolidato che il criterio di imputazione della responsabilità di cui alla detta norma ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore dell'evento lesivo e della derivazione causale del danno dalla cosa rimessa alla custodia del convenuto, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima,
che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1,
c.c. e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva;
in tale ottica, il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno estraneo alla cosa dev'essere parametrato sulla natura della cosa stessa e sulla sua pericolosità, sicché, quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è tale da essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più influente deve considerarsi l'efficienza causale dell'imprudente condotta della vittima, fino ad interromperne il nesso tra la cosa ed il danno ed escludere,
dunque, la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. (cfr. tra le tante Cass., Sez. 6 – 3,
ordinanze n. 27724 del 30/10/2018, n. 2345 del 29/01/2019, n. 9315 del 03/04/2019 e n.
17873 del 27/08/2020).
Va, per altro, precisato che la responsabilità del custode si fonda non su un titolo giuridico (la proprietà, un diritto reale, ecc.), ma su un rapporto di fatto, ovvero la possibilità
per il custode di esercitare un potere di fatto sulla cosa stessa. Da tanto derivano due corollari: il primo è che, mancando la signoria sulla cosa, viene meno la qualità di custode e, con essa, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.; il secondo è che il custode, in quanto titolare del potere di fatto sulla cosa, risponde dei danni provocati da questa, ma non può
essere chiamato a rispondere dei danni causati non già dalla cosa, ma dalle modalità con cui l'appaltatore, chiamato ad eseguire lavori di restauro o manutenzione, ha eseguito questi ultimi.
Ebbene, se attribuisce alla convenuta la custodia dell'impianto (si Parte_1
legge al rigo 3 di pagina 3 della citazione che la AS S.r.l. “è custode degli impianti”),
va chiarito che la caduta fu, nella tesi dell'attrice, conseguenza non già delle condizioni di quell'impianto, ma dello stato dell'area interessata dai lavori, non adeguatamente sistemata (per avere semplicemente detta società riempito lo scavo con materiale inerte,
poi dilavato dagli agenti atmosferici: cfr. a pagina 1 e 2 della citazione), area che può
ragionevolmente dubitarsi fosse ancora nella custodia della Metags S.r.l., posto che l'intervento era avvenuto e si era concluso nell'estate del 2022, laddove il sinistro per cui
è causa si era verificato nel mese di ottobre dello stesso anno. Se, invero, detta area deve ritenersi, alla stregua delle allegazioni delle parti, di pertinenza del , è utile CP_1
richiamare la giurisprudenza di legittimità (tra le ultime, ove ulteriori riferimenti, Cass.,
ordinanze n. 4288/2024 e n. 31949/2023) che afferma la responsabilità del custode per le i danni causati dalle condizioni in cui versa la res in custodia anche quando questa sia modificata ed in quanto e come sia stata modificata, tranne il solo caso in cui la modifica sia avvenuta con modalità tali (immediatamente prima, ad esempio) da escludere oggettivamente la possibilità una qualsiasi pronta reazione;
sicché, se il danno è causato dai lavori alla res in custodia in costanza dei medesimi, la simultaneità della condotta dell'esecutore dei lavori elide il nesso causale con la cosa, questa regredendo a mera occasione del sinistro, mentre qualora il danno dipende dalla res in custodia come risultante all'esito dei lavori ed una volta questi cessati da tempo idoneo a consentire il ripristino di una oggettiva possibilità di intervento o adeguamento da parte del custode,
torna pur sempre la cosa custodita, sia pure modificata o manomessa, ad essere ciò che cagiona il danno, regredendo i lavori e le modifiche a causa remota.
Per altro verso, la prova orale non ha confermato la verità storica dell'incidente per come riferita da parte attrice: invero, nessuno dei testimoni escussi ha confermato di aver visto cadere al suolo, perché inciampata nella buca presente sull'area Parte_2
indicata in citazione, così avvalorando la tesi della riferibilità causale dell'incidente alle condizioni di quella.
La teste , madre dell'attrice, così ha risposto alle domande Testimone_1
poste: “Sul capo 1) della prova riportato in memoria secondo termine di parte attrice,
risponde si è vero. Conosco la circostanza in quanto riferitami da mia figlia e da mia sorella
che per prima è accorsa in aiuto di mia figlia. Mi sono precipitata sul luogo sito Per_1
all'interno dell'area condominiale ed ho verificato la presenza di una buca ricoperta in modo
grossolano con materiale inerte. La buca era stata lasciata dalla ditta AS. I lavori non
erano stati richiesti dal che mi risulta del tutto ignaro dell'inizio di questi lavori, CP_1
come mi fu poi riferito dall'amministratore. Sul capo 2. Si è vero. Nulla segnalava la
presenza della buca. Sul capo 4 si è vero. Sul capo 5. Si è vero. La presenza del muro di
cinta del e del muro posto a confine con l'adiacente strada provinciale crea un CP_1
cono d'ombra in quel tratto di strada. Riconosco dalle foto esibitemi lo stato dei luoghi.
Confermo che quanto ivi raffigurato e la buca che si nota corrisponde esattamente al tratto
di strada in atti ed all'insidia che ha provocato la caduta di mia figlia.” Ebbene, la conferma dei capi 1 e 2 [così, rispettivamente, articolati: “1) Vero che la sera del 12.10.2022, alle ore
22,00 circa, nell'area pedonale adiacente al fabbricato condominiale di Via Santo Stefano
n. 24, in Buccino, inciampava e cadeva a terra riportando le lesioni Parte_1
personali refertate dal P.S. dell'Ospedale di Oliveto Citra” e “2) Vero che nell'occasione
inciampava nelle sconnessioni e nella buca di piccole dimensioni presente sulla
pavimentazione, non visibile, non transennata né altrimenti segnalata”] va intesa riferita alle lesioni patite dall'attrice e alla presenza sull'area di sconnessioni e della buca, non anche alla dinamica della caduta, alla quale la teste ha chiarito di non avere personalmente assistito, in quanto giunta sul posto dopo l'accaduto, e riferitale dalla stessa attrice e dalla sorella.
La seconda testimone, , zia dell'attrice, ha così riferito: “Sul capo 1) Testimone_2
della prova riportato in memoria secondo termine di parte attrice, risponde si è vero.
Conosco la circostanza in quanto ho sentito qualcuno che gridava per un forte dolore.
Accorsa ho visto mia IP a terra a ridosso di una buca posta fra il condomino dove abita
mia sorella, ovvero la mamma di mia IP, e la strada provinciale. Mia IP era distesa
su un lato a terra e lamentava un forte dolore al piede. Ho constatato la presenza di una
buca abbastanza profonda non molto visibile per l'ombra dell'adiacente muro. La buca era
stata lasciata dalla ditta AS a seguito di lavori di scavo eseguiti nell'anno 2022. Non
so se l'amministratore del condominio di mia sorella era a conoscenza dei lavori. Sul capo
2. Si è vero. Nulla segnalava la presenza della buca. Non c'era niente che avvisasse i
pedoni del pericolo. Sul capo 4 si è vero. Sul capo 5. Si è vero. So che mia IP è stata
trasportata in ospedale perché aveva riportato delle fratture al piede. Ancora oggi non
cammina bene. Riconosco dalle foto esibitemi lo stato dei luoghi. Confermo che quanto ivi
raffigurato e la buca che si nota corrisponde esattamente sia al tratto di strada in atti che
all'insidia che ha provocato la caduta di mia figlia. Preciso che la buca era ancora più
profonda di quello che appare.” Neppure tale teste ha assistito all'incidente, essendo accorsa sul posto dopo aver sentito le grida di dolore della vittima, sicché non può confermare che la caduta al suolo di fosse dovuta alla buca o alle Parte_1
sconnessioni.
Premesso che né l'attrice né le due testimoni riferiscono della presenza di altri soggetti sul luogo dell'incidente, deve inferirsi che entrambe le testi abbiano ricevuto informazioni sulla dinamica dell'accaduto dalla prima: non pare inutile rammentare che in tema di prova testimoniale, i testimoni de relato actoris depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa (cfr. tra le tante Cass., Sez. 1 - , Ordinanza n. 45430 del 20/02/2025).
Neppure giova alla tesi dell'attrice la testimonianza di , dipendente Testimone_3
della AS S.r.l., il quale ha solo dichiarato: “Sul capo 4) Si è vero. Io stesso ho eseguito
i citati lavori. Ricordo di aver sistemato il passaggio utilizzando materiale di risulta in attesa
del successivo ripristino a regola d'arte … Non mi risulta l'esecuzione dell'intervento di
ripristino da parte della mia azienda … Ricordo la presenza sul posto di pali
dell'illuminazione dall'altra parte della strada … Riconosco dalle foto esibitemi lo stato dei
luoghi”.
5.- A non diversa conclusione si giunge riqualificando la domanda attrice come diretta all'affermazione della responsabilità ex art. 2043 c.c. della Metags S.r.l., rea di non avere adeguatamente ripristinato l'area dopo il suo intervento.
L'imputazione della responsabilità aquiliana, che opera in termini soggettivi, richiede la dimostrazione (il cui onere grava sul danneggiato) non solo della colpa del soggetto convenuto (e che ben può essere esclusa o ridotta laddove sia dimostrato che l'anomalia dell'area risultava percepibile con l'ordinaria diligenza e che, quindi, il danno fosse evitabile), ma di tutti gli elementi della fattispecie costitutiva, anche (e prima) della verità
del fatto illecito o antigiuridico: nella specie, come detto, non v'è prova tranquillizzante che fosse caduta al suolo inciampando nella buca o nelle sconnessioni presenti Parte_1 sull'area aperta antistante il fabbricato condominiale (e, secondo quanto si desume dalle allegazioni delle parti, di pertinenza del ). CP_1
6.- La soccombenza dell'attrice ne impone la condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore di AS S.r.l., che direttamente attribuisce all'avvocato Pasquale
GA, dichiaratosene anticipatario, e che liquida in € 600,00 per la fase di studio, €
600,00 per la fase introduttiva ed € 1.000,00 per la fase conclusionale in applicazione dei parametri dettati dai decreti del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche, tenuto conto del valore della lite (calcolata con riferimento al disputatum), della natura delle questioni trattate, dell'attività professionale svolta nelle varie fasi del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1) revoca la dichiarazione di contumacia di AS S.r.l.;
2) rigetta le domande dell'attrice ; Parte_1
3) condanna l'indicata attrice a pagare a AS S.r.l. le spese di lite Parte_1
che liquida € 2.200,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15 % di quei compensi, IVA e CAP come per legge,
e che direttamente attribuisce all'avvocato Pasquale GA.
Salerno, 26 novembre 2025.
Il giudice dott. Andrea Luce
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice Andrea Luce, ha deliberato di pronunziare la seguente
SENTENZA
nel processo civile iscritto al n. 1159/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi,
rimesso in decisione all'udienza del giorno 5 novembre 2025 e pendente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa, per procura speciale alle liti allegata alla citazione, dall'avvocato
DI ZI (C.F. , presso il cui studio elettivamente domicilia C.F._2
in Buccino, alla Via Roma n. 45
-attrice-
E
AS S.r.l., con sede in Battipaglia, alla Via Primo Baratta n. 24 (P. IVA ), P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avvocato Pasquale
GA (C.F. ), presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._3
Buccino, alla Via Tempone n. 24
-convenuta-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
1.- Con citazione notificata il 15 febbraio 2024, evocò in giudizio Parte_1
dinanzi a questo Tribunale la AS S.r.l., per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni che le erano derivati dalle lesioni personali patite in conseguenza dell'infortunio occorsole a Buccino il 12 ottobre 2022, alle ore 22,00 circa, allorquando “nell'area
pedonale adiacente al fabbricato condominiale di Via Santo Stefano n. 24”, “Mentre
transitava a piedi per raggiungere i ganci della spazzatura”, era inciampata e caduta al suolo “a causa delle sconnessioni e di una buca presente sulla pavimentazione”,
procurandosi “trauma distorsivo caviglia destra, frattura astragalo piede destro”. L'attrice,
invocata la responsabilità ex art. 2051 c.c. della concessionaria del servizio di distribuzione del gas metano, che aveva eseguito i lavori di scavo “per riparare perdita di gas dal tubo
di alimentazione dei contatori di smistamento del fabbricato condominiale”, dedusse che la zona in cui si era verificato l'incidente non era transennata ed era priva di segnali di pericolo e, lamentati i postumi temporanei e permanenti che le erano derivati, chiese: “IN
VIA PRINCIPALE, - Accertare e dichiarare che la convenuta ET SRL in persona
del suo legale rappresentante p.t., concessionaria del comune di Buccino (SA) del servizio
distribuzione gas-metano, custode degli impianti, è l'esclusiva responsabile ex art. 2051
cc in ordine alla produzione dell'evento dannoso del 12.10.2022 descritto in premessa;
-
accertare che nell'occasione l'attrice ha riportato i danni da lesioni personali indicati;
- per
l'effetto, condannare la convenuta ET SRL in persona del suo l.r.p.t. al
risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'attrice per Parte_1
complessivi € 16.601,00 – comprensivi di danno biologico con incremento per sofferenza,
e danno non patrimoniale con personalizzazione massima, nonché delle spese mediche
sostenute – ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre
rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. Con
vittoria di spese, e compensi di causa. IN VIA SUBORDINATA, - accertato che la
convenuta ET SRL, impresa che ha eseguito nell'estate 2022 i lavori per la
riparazione di una perdita di gas dalle tubature di smistamento al fabbricato condominiale
di Via Santo Stefano, 24, in Buccino, non ha ripristinato i luoghi a regola d'arte, né ha
approntato cautele e accorgimenti opportuni per il passaggio dei pedoni transennando la zona e segnalare il pericolo;
- accertato che il 12.10.2022 l'attrice riportava lesioni personali
a seguito della caduta, inciampando nelle sconnessioni e in una buca presente sulla
pavimentazione, non visibile, non transennata né altrimenti segnalatasi, formatesi a
seguito dei lavori eseguiti dalla convenuta, non ripristinati a regola d'arte; - accertare e
dichiarare che la convenuta ET SRL in persona del suo l.r.p.t., custode degli
impianti ed impresa esecutrice dei lavori, è l'esclusiva responsabile ex art. 2043 cc in
ordine alla produzione dell'evento dannoso del 12.10.2022, - per l'effetto, condannarla, in
persona del suo l.r.p.t. al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite
dall'attrice per complessivi € 16.601,00 – comprensivi di danno Parte_1
biologico con incremento per sofferenza, e danno non patrimoniale con personalizzazione
massima, nonché delle spese mediche sostenute – ovvero nella somma diversa minore o
maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di
legge sulla somma rivalutata. Con vittoria di spese e compensi di causa”.
La società convenuta, ritualmente evocata in giudizio, fu dichiarata contumace, con provvedimento del 26 aprile 2024.
All'udienza del 27 gennaio 2025 furono escussi i testimomi addotti da parte attrice.
La AS S.r.l. si costituì il 27 febbraio 2025, eccependo l'improcedibilità,
l'inammissibilità e l'improponibilità della domanda attorea per mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita e l'infondatezza dell'azionata pretesa risarcitoria;
la convenuta, poi, negò ogni sua responsabilità, essendosi l'incidente verificato a ottobre
2022, mentre il suo intervento sui luoghi risaliva all'estate precedente, sussistendo sul tratto di strada numerose irregolarità, essendo la buca di grosse dimensioni e perfettamente visibile, avendo ripristinato lo stato dei luoghi dopo la riparazione del tubo del gas, col livellamento del terreno;
ancora, la società contestò l'entità del danno lamentato e del richiesto risarcimento, in specie a titolo di personalizzazione. La AS
S.r.l., quindi, chiese: “rigettare la domanda perché inammissibile, improponibile ed
improcedibile, per carenza di legittimazione attiva e passiva, nonché totalmente infondate in fatto ed in diritto, e comunque indimostrata, con condanna alle spese ed onorari di lite,
senza attribuzione”.
All'udienza del 5 novembre 2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti,
sostanzialmente conformi a quelle formulate con gli atti introduttivi, è stata introitata a sentenza.
2.- La costituzione della AS S.r.l., seppur tardiva rispetto al termine di cui all'art. 166 c.p.c., impone la revoca della dichiarazione della sua contumacia.
3.- È assolta la condizione di procedibilità della domanda attorea, risultando la citazione preceduta dal (vano) invito alla negoziazione assistita del 15 gennaio 2024 (v. in prod. att).
4.- La domanda attrice va rigettata.
Premesso che parte attrice qualifica e riconduce espressamente la sua domanda all'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c., è principio consolidato che il criterio di imputazione della responsabilità di cui alla detta norma ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore dell'evento lesivo e della derivazione causale del danno dalla cosa rimessa alla custodia del convenuto, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima,
che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1,
c.c. e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva;
in tale ottica, il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno estraneo alla cosa dev'essere parametrato sulla natura della cosa stessa e sulla sua pericolosità, sicché, quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è tale da essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più influente deve considerarsi l'efficienza causale dell'imprudente condotta della vittima, fino ad interromperne il nesso tra la cosa ed il danno ed escludere,
dunque, la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. (cfr. tra le tante Cass., Sez. 6 – 3,
ordinanze n. 27724 del 30/10/2018, n. 2345 del 29/01/2019, n. 9315 del 03/04/2019 e n.
17873 del 27/08/2020).
Va, per altro, precisato che la responsabilità del custode si fonda non su un titolo giuridico (la proprietà, un diritto reale, ecc.), ma su un rapporto di fatto, ovvero la possibilità
per il custode di esercitare un potere di fatto sulla cosa stessa. Da tanto derivano due corollari: il primo è che, mancando la signoria sulla cosa, viene meno la qualità di custode e, con essa, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.; il secondo è che il custode, in quanto titolare del potere di fatto sulla cosa, risponde dei danni provocati da questa, ma non può
essere chiamato a rispondere dei danni causati non già dalla cosa, ma dalle modalità con cui l'appaltatore, chiamato ad eseguire lavori di restauro o manutenzione, ha eseguito questi ultimi.
Ebbene, se attribuisce alla convenuta la custodia dell'impianto (si Parte_1
legge al rigo 3 di pagina 3 della citazione che la AS S.r.l. “è custode degli impianti”),
va chiarito che la caduta fu, nella tesi dell'attrice, conseguenza non già delle condizioni di quell'impianto, ma dello stato dell'area interessata dai lavori, non adeguatamente sistemata (per avere semplicemente detta società riempito lo scavo con materiale inerte,
poi dilavato dagli agenti atmosferici: cfr. a pagina 1 e 2 della citazione), area che può
ragionevolmente dubitarsi fosse ancora nella custodia della Metags S.r.l., posto che l'intervento era avvenuto e si era concluso nell'estate del 2022, laddove il sinistro per cui
è causa si era verificato nel mese di ottobre dello stesso anno. Se, invero, detta area deve ritenersi, alla stregua delle allegazioni delle parti, di pertinenza del , è utile CP_1
richiamare la giurisprudenza di legittimità (tra le ultime, ove ulteriori riferimenti, Cass.,
ordinanze n. 4288/2024 e n. 31949/2023) che afferma la responsabilità del custode per le i danni causati dalle condizioni in cui versa la res in custodia anche quando questa sia modificata ed in quanto e come sia stata modificata, tranne il solo caso in cui la modifica sia avvenuta con modalità tali (immediatamente prima, ad esempio) da escludere oggettivamente la possibilità una qualsiasi pronta reazione;
sicché, se il danno è causato dai lavori alla res in custodia in costanza dei medesimi, la simultaneità della condotta dell'esecutore dei lavori elide il nesso causale con la cosa, questa regredendo a mera occasione del sinistro, mentre qualora il danno dipende dalla res in custodia come risultante all'esito dei lavori ed una volta questi cessati da tempo idoneo a consentire il ripristino di una oggettiva possibilità di intervento o adeguamento da parte del custode,
torna pur sempre la cosa custodita, sia pure modificata o manomessa, ad essere ciò che cagiona il danno, regredendo i lavori e le modifiche a causa remota.
Per altro verso, la prova orale non ha confermato la verità storica dell'incidente per come riferita da parte attrice: invero, nessuno dei testimoni escussi ha confermato di aver visto cadere al suolo, perché inciampata nella buca presente sull'area Parte_2
indicata in citazione, così avvalorando la tesi della riferibilità causale dell'incidente alle condizioni di quella.
La teste , madre dell'attrice, così ha risposto alle domande Testimone_1
poste: “Sul capo 1) della prova riportato in memoria secondo termine di parte attrice,
risponde si è vero. Conosco la circostanza in quanto riferitami da mia figlia e da mia sorella
che per prima è accorsa in aiuto di mia figlia. Mi sono precipitata sul luogo sito Per_1
all'interno dell'area condominiale ed ho verificato la presenza di una buca ricoperta in modo
grossolano con materiale inerte. La buca era stata lasciata dalla ditta AS. I lavori non
erano stati richiesti dal che mi risulta del tutto ignaro dell'inizio di questi lavori, CP_1
come mi fu poi riferito dall'amministratore. Sul capo 2. Si è vero. Nulla segnalava la
presenza della buca. Sul capo 4 si è vero. Sul capo 5. Si è vero. La presenza del muro di
cinta del e del muro posto a confine con l'adiacente strada provinciale crea un CP_1
cono d'ombra in quel tratto di strada. Riconosco dalle foto esibitemi lo stato dei luoghi.
Confermo che quanto ivi raffigurato e la buca che si nota corrisponde esattamente al tratto
di strada in atti ed all'insidia che ha provocato la caduta di mia figlia.” Ebbene, la conferma dei capi 1 e 2 [così, rispettivamente, articolati: “1) Vero che la sera del 12.10.2022, alle ore
22,00 circa, nell'area pedonale adiacente al fabbricato condominiale di Via Santo Stefano
n. 24, in Buccino, inciampava e cadeva a terra riportando le lesioni Parte_1
personali refertate dal P.S. dell'Ospedale di Oliveto Citra” e “2) Vero che nell'occasione
inciampava nelle sconnessioni e nella buca di piccole dimensioni presente sulla
pavimentazione, non visibile, non transennata né altrimenti segnalata”] va intesa riferita alle lesioni patite dall'attrice e alla presenza sull'area di sconnessioni e della buca, non anche alla dinamica della caduta, alla quale la teste ha chiarito di non avere personalmente assistito, in quanto giunta sul posto dopo l'accaduto, e riferitale dalla stessa attrice e dalla sorella.
La seconda testimone, , zia dell'attrice, ha così riferito: “Sul capo 1) Testimone_2
della prova riportato in memoria secondo termine di parte attrice, risponde si è vero.
Conosco la circostanza in quanto ho sentito qualcuno che gridava per un forte dolore.
Accorsa ho visto mia IP a terra a ridosso di una buca posta fra il condomino dove abita
mia sorella, ovvero la mamma di mia IP, e la strada provinciale. Mia IP era distesa
su un lato a terra e lamentava un forte dolore al piede. Ho constatato la presenza di una
buca abbastanza profonda non molto visibile per l'ombra dell'adiacente muro. La buca era
stata lasciata dalla ditta AS a seguito di lavori di scavo eseguiti nell'anno 2022. Non
so se l'amministratore del condominio di mia sorella era a conoscenza dei lavori. Sul capo
2. Si è vero. Nulla segnalava la presenza della buca. Non c'era niente che avvisasse i
pedoni del pericolo. Sul capo 4 si è vero. Sul capo 5. Si è vero. So che mia IP è stata
trasportata in ospedale perché aveva riportato delle fratture al piede. Ancora oggi non
cammina bene. Riconosco dalle foto esibitemi lo stato dei luoghi. Confermo che quanto ivi
raffigurato e la buca che si nota corrisponde esattamente sia al tratto di strada in atti che
all'insidia che ha provocato la caduta di mia figlia. Preciso che la buca era ancora più
profonda di quello che appare.” Neppure tale teste ha assistito all'incidente, essendo accorsa sul posto dopo aver sentito le grida di dolore della vittima, sicché non può confermare che la caduta al suolo di fosse dovuta alla buca o alle Parte_1
sconnessioni.
Premesso che né l'attrice né le due testimoni riferiscono della presenza di altri soggetti sul luogo dell'incidente, deve inferirsi che entrambe le testi abbiano ricevuto informazioni sulla dinamica dell'accaduto dalla prima: non pare inutile rammentare che in tema di prova testimoniale, i testimoni de relato actoris depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa (cfr. tra le tante Cass., Sez. 1 - , Ordinanza n. 45430 del 20/02/2025).
Neppure giova alla tesi dell'attrice la testimonianza di , dipendente Testimone_3
della AS S.r.l., il quale ha solo dichiarato: “Sul capo 4) Si è vero. Io stesso ho eseguito
i citati lavori. Ricordo di aver sistemato il passaggio utilizzando materiale di risulta in attesa
del successivo ripristino a regola d'arte … Non mi risulta l'esecuzione dell'intervento di
ripristino da parte della mia azienda … Ricordo la presenza sul posto di pali
dell'illuminazione dall'altra parte della strada … Riconosco dalle foto esibitemi lo stato dei
luoghi”.
5.- A non diversa conclusione si giunge riqualificando la domanda attrice come diretta all'affermazione della responsabilità ex art. 2043 c.c. della Metags S.r.l., rea di non avere adeguatamente ripristinato l'area dopo il suo intervento.
L'imputazione della responsabilità aquiliana, che opera in termini soggettivi, richiede la dimostrazione (il cui onere grava sul danneggiato) non solo della colpa del soggetto convenuto (e che ben può essere esclusa o ridotta laddove sia dimostrato che l'anomalia dell'area risultava percepibile con l'ordinaria diligenza e che, quindi, il danno fosse evitabile), ma di tutti gli elementi della fattispecie costitutiva, anche (e prima) della verità
del fatto illecito o antigiuridico: nella specie, come detto, non v'è prova tranquillizzante che fosse caduta al suolo inciampando nella buca o nelle sconnessioni presenti Parte_1 sull'area aperta antistante il fabbricato condominiale (e, secondo quanto si desume dalle allegazioni delle parti, di pertinenza del ). CP_1
6.- La soccombenza dell'attrice ne impone la condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore di AS S.r.l., che direttamente attribuisce all'avvocato Pasquale
GA, dichiaratosene anticipatario, e che liquida in € 600,00 per la fase di studio, €
600,00 per la fase introduttiva ed € 1.000,00 per la fase conclusionale in applicazione dei parametri dettati dai decreti del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche, tenuto conto del valore della lite (calcolata con riferimento al disputatum), della natura delle questioni trattate, dell'attività professionale svolta nelle varie fasi del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1) revoca la dichiarazione di contumacia di AS S.r.l.;
2) rigetta le domande dell'attrice ; Parte_1
3) condanna l'indicata attrice a pagare a AS S.r.l. le spese di lite Parte_1
che liquida € 2.200,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15 % di quei compensi, IVA e CAP come per legge,
e che direttamente attribuisce all'avvocato Pasquale GA.
Salerno, 26 novembre 2025.
Il giudice dott. Andrea Luce