Articolo 1 della Legge 10 dicembre 1953, n. 934
Versione
30 dicembre 1953
Art. 1. Articolo unico.

Le alunne che, nell'anno scolastico 1952-1953, al termine del corso quinquennale dell'Istituto tecnico femminile in esperimento presso le Scuole di magistero professionale per la donna, superano gli esami di Stato per l'abilitazione professionale alle attivita' tecniche femminili consegnano il relativo diploma di abilitazione.
Tale diploma, rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione, ha pieno valore per l'ammissione alle stesse classi di concorso alle quali danno adito i diplomi di abilitazione delle Scuole di magistero professionale per la donna.
Al diploma predetto, sono, altresi', estesi, in quanto titolo di studio di Istituti medi di istruzione di secondo grado, gli stessi effetti riconosciuti dalle vigenti disposizioni ai titoli di abilitazione rilasciati dagli altri Istituti tecnici.
La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Entrata in vigore il 30 dicembre 1953