Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 21/05/2025, n. 1758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1758 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale di Firenze, in persona del giudice dott.ssa Caterina Condò
nel procedimento iscritto al n. 3983/2024 R.G. promosso da
, nata il [...] ad [...] - Brasile, residente in [...]Parte_1
Justino França, 591, Apto.53 - Sumaré - Brasile;
, nata il [...] a Parte_2
Campinas - Brasile, residente in [...], 591, Apto.53 - Sumaré - Brasile;
[...]
, nata il [...] a [...] - Brasile, residente in [...], Parte_3
591, Apto.53 - Sumaré - Brasile;
nato il [...] a [...] - Parte_4
Brasile, residente in [...], 311 - Sumaré - Brasile;
Parte_5
nato il [...] a [...] - Brasile, residente in [...], 768 - Itanhaém -
Brasile; , nato il [...] a [...] – Brasile, residente in [...]Parte_6
Rubens Marcos Rocha, 768 - Itanhaém – Brasile, rappresentato in questo atto dall'affidatario legale da sopra generalizzato;
nato il [...] a [...] – Pt_5 Parte_5 Parte_7
Brasile, residente in [...], 1450, Qd.10 Lt.02 - Peruibe - Brasile;
Parte_8
nato il [...] ad [...] – Brasile, residente in [...]
[...]
Vasconcellos, 400 - Sumaré - Brasile;
tutti con il patrocinio dell'avv. Alessandro Vernice
( , come da procure speciali in atti;
C.F._1
RICORRENTI
Contro
, (c.f. , in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE-Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria
Ha pronunziato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da note depositate il 23/04/2025: “Voglia codesto Ill.mo
Giudice, disattesa ogni contraria istanza NEL MERITO: accogliere la domanda dichiarando il
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competente di procedere a tutte le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nel registro degli stati ci - vili e della cittadinanza di parti ricorrenti.”
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato il 4/04/2024 gli istanti, cittadini brasiliani, hanno invocato il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendenti diretti del cittadino italiano nato il [...] a [...], provincia di Firenze, da e Parte_9 Per_1
in seguito emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano, Persona_2
(docc.2-3).
Con decreto del 11/06/2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 16/05/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Firenze che non ha precisato le conclusioni.
La difesa ha depositato note di trattazione unitamente a prova della rituale notifica al convenuto del ricorso e del decreto di fissazione udienza effettuata il 29/01/2025 presso l'Avvocatura dello Stato di
Firenze, suo difensore ex lege. Poiché il non si è costituito in giudizio occorre dichiararne CP_1
la contumacia.
1- L'INTERESSE AD AGIRE
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_1
Pag. 2 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Sul punto i ricorrenti, vantanti una discendenza diretta per linea maschile, hanno dedotto di aver tentato di presentare le loro richieste per via amministrativa al Consolato d'Italia di San Paolo tramite la piattaforma “Prenot@mi” ma di non esservi riusciti per mancanza di posti disponibili. All'uopo hanno prodotto le “catture di schermo” dei tentativi eseguiti nel corso del mese di gennaio 2024 che si sono risolti negativamente per esaurimento dei posti disponibili, (doc.24). Hanno prodotto anche documentazione tratta dal sito internet della predetta Autorità consolare dalla quale risulta come nel luglio 2023 fossero in convocazione i richiedenti inseriti nelle liste di attesa degli anni 2013 e 2014,
(doc.25).
Alla luce delle emergenze di causa ritiene il Tribunale che gli attori, tenuto conto che l'art. 2 Legge
n. 241 del 7.08.1990 stabilisce che i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi e che, quanto ai termini previsti per il riconoscimento della cittadinanza, l'art. 3 del D.P.R n. 362/1994 (Regolamento recante disciplina di acquisto della cittadinanza italiana) prevede che la pubblica amministrazione procedente debba provvedere sulla domanda entro 730 giorni (termine che il D.P.C.M. 33\2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza italiana), per la ormai nota situazione di sostanziale paralisi burocratica in cui versano i Consolati d'Italia in Sud America, in particolare quelli di Argentina e Brasile, si trovino in una situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione delle loro richieste nei tempi previsti dalla legge e, comunque, entro una tempistica ragionevole.
E' del resto considerazione di mero buon senso che se lo straniero che ritiene di avere diritto allo status di cittadino italiano jure sanguinis potesse ottenere l'esame della sua pratica in tempi ragionevoli per via amministrativa, non affronterebbe i costi (quantomeno da anticipare) e i tempi di una causa civile da instaurare in Italia.
Pag. 3 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea Nella fattispecie deve pertanto riconoscersi la sussistenza di un contenzioso con la P.A. e l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo sostanzialmente il diritto affermato conseguirsi in termini ragionevoli solamente in via giudiziale.
2- NEL MERITO
Parte ricorrente, sulla scorta della documentazione prodotta in giudizio, ha ricostruito la propria discendenza come segue: il capostipite contraeva matrimonio in Brasile, in data Parte_9
07.01.1901 con (doc.4) con la quale generava il figlio nato il CP_2 Persona_3
12.09.1904 in Brasile, (doc.5). Quest'ultimo contraeva matrimonio il 09.12.1931 con Persona_4
(doc.6) in seguito al quale nascevano in Brasile due figli: l'11.03.1942
[...] Persona_5
(doc.7) e il 28.01.1933, (doc.15), i quali avrebbero dato vita a due distinti rami Persona_6
della famiglia ai quali i ricorrenti hanno dedotto di appartenere.
- Discendenti ramo familiare di Persona_5
Il predetto contraeva matrimonio il 04.01.1968 a Porto Ferreira/SP, Brasile, con Persona_7
(doc.8), con la quale generava i ricorrenti nato il 04.11.1972 ad Parte_8
Adamantina/SP, Brasile, (doc.9), nato il [...] a [...]/SP, Parte_4
Brasile, (doc.10) e nata il [...] ad [...]/SP, Brasile, (doc.11) che, a Parte_1
seguito del matrimonio contratto il 14.02.1997 con , ha assunto il nome Persona_8 [...]
, (doc.12). Dall'unione coniugale di questi ultimi sono nate le ricorrenti Parte_1 [...]
il 29.08.2001 a Campinas/SP, Brasile, (doc.13) e il Parte_2 Parte_3
20.06.2004 a Campinas/SP Brasile, (doc.14).
- Discendenti ramo familiare di Persona_6
Il predetto contraeva matrimonio il 19.09.1953 a San Paolo/SP, Brasile con Controparte_3
(doc.16) generando due figli: i) ricorrente nato il [...] a [...] Parte_5
Paolo/SP, Brasile, (doc.17), il quale contraeva matrimonio il 26.11.1988 con Persona_9
, (doc.19), generando il ricorrente nato il [...] San Paolo/SP, Brasile,
[...] Parte_7
(doc.20); ii) nata il [...] a [...]/SP, Brasile, (doc.18) Parte_10
la quale, sposatasi il 25.06.1977 con (doc.21), generava la figlia ER [...]
nata il [...] a [...]/SP, Brasile, (doc.22). Quest'ultima ha generato Persona_11
il ricorrente nato il [...] a [...]/SP, Brasile, minorenne Parte_6 rappresentato nel presente giudizio dal sig. da titolare dell'affidamento Pt_5 Parte_5
esclusivo come da documentazione in atti, (docc.23-01b).
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I ricorrenti hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in quanto diretti discendenti del capostipite il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano come risulta dal Parte_9
certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, (doc.3), ai sensi delle disposizioni del Codice civile del 1865, al tempo vigenti, ha trasmesso la cittadinanza al figlio nato nel 1904 e che, in mancanza di emergenze di segno contrario, è stato Persona_3
in grado a sua volta, ai sensi dell'art. 1 Legge 555 del 1912, di trasmetterla ai figli Persona_5
e dai quali i ricorrenti discendono.
[...] Persona_6
La linea di discendenza riportata in ricorso e sopra illustrata trova riscontro nella documentazione prodotta, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865
e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche
l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei richiedenti dal capostipite italiano Parte_9
. Non essendosi verificati passaggi generazionali per linea femminile in epoca
[...] precostituzionale, non è necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale
n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione
Pag. 5 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
3- LE SPESE DI LITE
Le spese di lite devono essere compensate, considerato il consistente incremento del numero di richieste amministrative di riconoscimento della cittadinanza italiana, con oggettiva difficoltà per i di gestire le relative procedure, come risulta dall'iscrizione a ruolo di un numero sempre Pt_11
crescente di cause di accertamento della cittadinanza presso questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani jure sanguinis
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite.
Si comunichi,
Firenze, 20.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Condò
Pag. 6 di 6