Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 15/04/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18476 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
FRANCESCO RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 18476/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. BOSCHETTO LUANA, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Montichiari, via Mantova, n. 250
e
(c.f. ), con l'avv. ARBOSTI MAURO, Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Brescia, P.zza Della Vittoria, n. 8
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 26.2.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario tra i sigg.ri e;
Parte_2 Parte_1
- ordinarsi all'Ufficiale di Stato Civile dei Comuni di ED e Calvisano di procedere alla relativa annotazione prescritta dall'art. 3 e 10 L. 898/1970 dell'emittenda sentenza nel Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009 al nr. 6, Parte II Serie A;
In ordine alla prole:
- I figli e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 Per_2
presso la madre, in Calvisano (BS), via Antonio Meucci 23.
con almeno un pernotto infrasettimanale durante il week-end di competenza della madre, salvo quanto maggiormente concordato secondo i desideri dei figli;
I fine-settimana verranno gestiti alternativamente tra i genitori. Durante il week-end assegnato al padre, quest'ultimo potrà tenere con sé i figli dalle ore 13.00 del sabato fino alle ore 20.30 della domenica.
- In alternativa il pernotto dei minori presso il padre potrà essere sostituito con una giornata suppletiva mensile dalle ore 09.00 alle ore 20.30, da concordare previamente con la madre nel rispetto dei desideri e degli impegni scolastici dei figli. Tale giornata non rientra nel computo dei giorni di visita riservati al Sig. ma sostituisce unicamente il pernotto in ossequio alle Pt_1
volontà dei figli, in particolare di . Per_2
- In ogni caso, verranno sempre preliminarmente valutate le esigenze anche scolastiche dei minori,
nonché lavorative dei genitori.
- Durante le vacanze natalizie e pasquali, il padre avrà diritto di tenere i figli con sé per almeno sette e tre giorni, anche consecutivi, previo accordo con la madre, sempre valutando preliminarmente gli interessi dei minori, le esigenze lavorative dei genitori e gestendo comunque alternativamente le principali festività.
- Durante le vacanze estive il padre avrà diritto di tenere i figli con sé per quindici giorni, anche consecutivi, valutando preliminarmente gli interessi dei minori;
- Il periodo consecutivo afferente le vacanze estive, dovrà essere comunicato dal padre alla madre entro la fine di maggio di ogni anno.
- Il sig. corrisponderà alla sig.ra moglie l'importo mensile di € Parte_1 Parte_2
250,00 (duecentocinquanta/00) a titolo di contributo nel mantenimento della figlia nonché Per_1
€ 250,00 (trecento/00) a titolo di contributo nel mantenimento del figlio e così Per_2 complessivamente € 500,00 (cinquecento/00) mensili, da versare alla madre entro il 15 di ogni mese, con calcolo annuale della rivalutazione secondo gli indici Istat, fino alla completa autosufficienza economica dei figli.
- L'Assegno Unico rimarrà suddiviso nella misura del 50% tra i coniugi;
- Il padre si obbliga, altresì, a corrispondere alla madre entro giorni 15 dalla presentazione, la metà delle spese straordinarie, da questa sostenute per i figli, come da Protocollo del Tribunale di Brescia, fino alla completa autosufficienza economica degli stessi.
- La casa coniugale, sita in Calvisano (BS) via Antonio Meucci 23, resta assegnata in godimento alla sig.ra la quale vi abiterà unitamente ai figli. Pt_2
In ordine ai rapporti tra coniugi: - Il mutuo ipotecario fondiario n. 08/60637233, acceso presso la banca Intesa Sanpaolo spa, fil. di
ED (Bs), intestato ad entrambi i coniugi e gravante sulla casa coniugale, rimarrà in essere alle medesime condizioni;
- I ricorrenti si impegnano a versare, ciascuno, il 50% della rata mensile del suindicato mutuo, fino all'estinzione dello stesso;
- Il conto corrente n. 03189/1000/00004822 acceso presso , fil. di ED Controparte_1
(BS), cointestato ad entrambi i coniugi, rimarrà aperto sino ad estinzione del mutuo;
- Verranno mantenuti i libretti bancari per i figli e la contribuzione volontaria dei genitori;
- La macchina Dacia Sandero tg. EY 417 FP di proprietà della sig.ra rimarrà in Pt_2
godimento esclusivo alla stessa.
- I coniugi si prestano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo di documenti validi per l'espatrio, anche afferenti i minori.
Così intendendosi risolto ogni rapporto di natura economico-patrimoniale, nessuno escluso.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti ex art. 92 c.p.c.
- si rinuncia all'impugnazione dell'emananda sentenza.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso datato il 3.10.2024 e proponevano Parte_1 Parte_2
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in ED (BS) il
5.9.2009, da cui erano nati i figli il 26.11.2010 ed il 10.4.2014, Persona_3 Persona_4
premettendo che, dopo la comparizione delle parti in data 29.3.2022 dinanzi al Presidente del
Tribunale di Brescia nel giudizio di separazione, il 8.4.2022 veniva omologata la separazione consensuale e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza.
Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte.
Comunicato il ricorso al Pubblico Ministero, all'udienza celebrata a trattazione scritta le parti, assistite dal rispettivo difensore, precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse pronunciato il divorzio alle condizioni trascritte in epigrafe.
***
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta.
Ricorrono le condizioni per la pronuncia divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett.
b della legge n. 898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n. 162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di “dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”. Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti il presidente del tribunale nel giudizio di separazione (2022), è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni, il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi corrispondente all'interesse e alle esigenze dei figli minori.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
celebrato a Ghrdi (BS) il 5.9.2009, trascritto nel registro degli atti di Parte_2 matrimonio del predetto Comune dell'anno 2009, parte II^, serie A, n. 9;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 10.4.2025
Il Presidente est.
Costanza Teti