Art. 8. (Trasferimento dei compiti di attuazione
degli interventi nel settore marittimo) 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, agli interventi di cui all' articolo 1, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343 , a quelli di cui all' articolo 4, comma 1 , all' articolo 6, comma 1 , ed all' articolo 6-bis del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 , e successive modificazioni, nonche' a quelli di cui all' articolo 9 della legge 28 dicembre 1999, n. 522 , provvede il Ministero dei trasporti e della navigazione. 2. Agli oneri relativi agli interventi di cui al comma 1, si provvede a carico delle autorizzazioni di spesa disposte a favore della gestione commissariale del Fondo gestioni istituti contrattuali lavoratori portuali di cui all' articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 , considerando le autorizzazioni medesime corrispondentemente ridotte. 3. Per garantire con carattere di stabilita' il corretto espletamento delle ampliate funzioni di vigilanza, programmazione e controllo ministeriale in connessione alla riorganizzazione dei settori della navigazione marittima ed aerea, nonche' lo svolgimento delle funzioni operative connesse a provvedimenti a favore del settore portuale e dell'armamento di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto in cui definisce un programma di attivita' su base triennale stabilendo le priorita', i tempi e le modalita' di attuazione delle predette funzioni in modo da assicurarne la realizzazione. Per le finalita' del presente comma, a decorrere dall'anno 2001, il fondo unico di amministrazione, istituito dall'articolo 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto ministeri per il quadriennio 1998-2001, e' integrato dell'importo di lire 4.800 milioni da destinare in sede di contrattazione integrativa alla definizione di specifici progetti e piani di incentivazione rivolti al personale dei livelli funzionali del Ministero dei trasporti e della navigazione appartenente al ruolo del soppresso Ministero della marina mercantile e al ruolo della ex Direzione generale dell'aviazione civile, utilizzato per il raggiungimento dei predetti obiettivi. All'onere derivante dal presente comma, quantificato in 4.800 milioni di lire a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. 4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 8, comma 1:
- Il testo dell' art. 1, comma 3, lettere b) e c) del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287 , recante: "Misure straordinarie ed urgenti in favore del settore portuale e delle imprese navalmeccaniche ed armatoriali" (Gazzetta Ufficiale 19 luglio 1995, n. 167), convertito, in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 343 (Gazzetta Ufficiale 19 agosto 1995, n. 193) e' il seguente:
"3. A valere sulle medesime risorse di cui al comma 1, anche mediante le modalita' di cui al comma 2, il commissario liquidatore provvede altresi agli interventi, valutati in complessive lire 100 miliardi, a favore dell'armamento, per la concessione:
(Omissis).
b) di un contributo mensile per il periodo di imbarco, non superiore a dodici mesi, pari a lire due milioni per ciascun allievo ufficiale di macchina e di coperta, impiegato entro il 31 dicembre 1996;
c) di un contributo pari agli oneri connessi alla frequenza ai corsi, compreso vitto e alloggio, resi obbligatori dalla legge 21 novembre 1985, n. 739 , nonche' ai corsi per la formazione di personale di bordo polivalente e ai corsi di preparazione all'esercizio delle stazioni di bordo del sistema globale marittimo di soccorso e di sicurezza, denominato "GMDSS - Global Maritime System and Safety System", indetti entro la medesima data del 31 dicembre 1996."
- Il testo degli articoli 4, comma 1, 6, comma 1, e 6-bis del citato decreto-legge n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 , e' il seguente:
"Art. 4. - 1. Ai soggetti che esercitano l'attivita' produttiva di reddito di cui al comma 2, e' attribuito un credito d'imposta in misura corrispondente all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale di bordo imbarcato sulle navi iscritte nel registro internazionale, da valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi. Detto credito non concorre alla formazione del reddito imponibile. Il relativo onere e' posto a carico della gestione commissariale del Fondo di cui all'art. 6, comma 1."
"Art. 6. - 1. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, a decorrere dal 1o gennaio 1998, le imprese armatrici, per il personale avente i requisiti di cui all' art. 119 del codice della navigazione ed imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale di cui all'art. 1, nonche' lo stesso personale suindicato sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge. Il relativo onere e' a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione di cui all' art. 1, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58 , ed e' rimborsato su conforme rendicontazione".
"Art. 6-bis (Benefici per imprese armatoriali che esercitano la pesca). - 1. Fatto salvo quanto disposto all'art. 1, per la salvaguardia dei livelli occupazionali propri dei segmenti di appartenenza, i benefici di cui agli articoli 4 e 6, sono estesi alle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti e, nel limite del 70 per cento, a quelle che esercitano la pesca mediterranea.
2. Al maggior onere derivante dalla estensione dei benefici previsti dal presente decreto-legge alle navi da pesca, valutato in lire 6.600 milioni annue, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione".
- Il testo dell'art. 9 della citata legge 28 dicembre 1999, n. 522 e' il seguente:
"Art. 9 (Sgravi contributivi per le imprese di cabotaggio marittimo). - 1. Dal 1o gennaio 1999, i benefici previsti dall' art. 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 , con le modalita' previste dalla stessa norma, sono estesi per il triennio 1999 - 2001, nel limite massimo dell'80 per cento, alle imprese impegnate nei servizi marittimi di cabotaggio, per gli oneri contributivi relativi al personale avente i requisiti di cui all' art. 119 del codice della navigazione , ed imbarcato su navi di bandiera italiana che, per almeno il 50 per cento del loro impiego complessivo nell'anno, effettuano servizi di trasporto passeggeri, merci, misti o di crociera tra porti nazionali.
2. Le imprese armatoriali nei cui confronti sia stato accertato, dai competenti organi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il mancato rispetto dei contratti di lavoro del personale di bordo decadono dai benefici concessi ai sensi del comma 1. Al fine di consentire il controllo del rispetto delle disposizioni del presente articolo, le imprese armatoriali che si avvalgono degli sgravi di cui al comma 1, devono corredare i prospetti di liquidazione dei contributi previdenziali con una certificazione, rilasciata dalla Capitaneria di porto ove le stesse imprese hanno costituito il turno particolare previsto dai contratti, la quale attesti i nominativi dei marittimi iscritti nel turno particolare secondo le norme previste dai contratti collettivi. La decadenza dai benefici di cui al comma 1, consegue altresi' alla violazione delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro, qualora dalla violazione stessa consegua condanna penale per il datore di lavoro.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 41.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999 e di lire 23.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000 in favore della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione, di cui all' art. 1, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58 . Dalla data di entrata in vigore della presente legge non e' consentita l'iscrizione nelle matricole e nei registri nazionali di navi adibite al trasporto passeggeri provenienti da registri stranieri, costruite da oltre venti anni. All' art. 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 , dopo le parole: "come sostituito dall'art. 7" sono aggiunte le seguenti: ", salvo che per le navi da carico di oltre 650 tonnellate di stazza lorda e nei limiti di un viaggio di cabotaggio mensile quando il viaggio di cabotaggio segua o preceda un viaggio in provenienza o diretto verso un altro Stato".
Nota all'art. 8, comma 2:
- Il testo dell' art. 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 e' il seguente:
"8. In favore della gestione commissariale del Fondo di cui all'art. 6, comma 1, e' autorizzata l'assegnazione della somma di lire 90 miliardi per l'anno 1997, lire 345,5 miliardi per l'anno 1998, lire 250 miliardi per gli anni 1999 e 2000, restando prorogata fino allo stesso anno 2000, la durata di detto Fondo, e di lire 156 miliardi a decorrere dall'anno 2001, restando confermate le modalita' di cui all' art. 4 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58 .".
Nota all'art. 8, comma 3:
- Il testo dell'art. 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 1998/2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 1999, n. 46, supplemento ordinario, e' il seguente:
"Art. 31 (Fondo unico di amministrazione). - 1. E' costituito presso ciascuna amministrazione un Fondo unico alimentato dalle seguenti risorse economiche:
gli importi di cui agli stanziamenti degli articoli 36 e 37 del primo C.C.N.L. del comparto ministeri, sottoscritto il 16 maggio 1995, compresi quelli finalizzati a finanziare gli istituti di cui all'art. 38 dello stesso contratto;
la percentuale prevista al punto 2, commi 1 e 2 degli importi corrispondenti a quanto stanziato per le prestazioni di lavoro straordinario risultanti negli appositi capitoli dei bilanci delle amministrazioni, ivi comprese le quote di tali stanziamenti percepite dal personale contrattualizzato dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno;
i risparmi di gestione riferiti alle spese del personale; fatte salve le quote che disposizioni di legge riservano a risparmio del fabbisogno complessivo;
le risorse provenienti da specifiche disposizioni normative che destinano risparmi all'incentivazione del personale;
le somme derivanti dall'attuazione dell' art. 43 della legge n. 449/1997 ;
le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi dell'art. 1, commi da 57 e segg. della legge n. 662/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;
i trattamenti economici che recano incrementi al personale sulla base di disposizioni, di leggi, regolamenti o atti amministrativi generali;
gli importi relativi all'indennita' di amministrazione del personale cessato dal servizio non riutilizzati in conseguenza di nuove assunzioni;
L. 24.600 pro-capite mensili per tredici mesi con decorrenza dal mese di maggio 1999;
L. 15.000 pro-capite mensili per tredici mesi disponibili dal 31 dicembre 1999 ed a valere dal mese successivo.".
degli interventi nel settore marittimo) 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, agli interventi di cui all' articolo 1, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343 , a quelli di cui all' articolo 4, comma 1 , all' articolo 6, comma 1 , ed all' articolo 6-bis del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 , e successive modificazioni, nonche' a quelli di cui all' articolo 9 della legge 28 dicembre 1999, n. 522 , provvede il Ministero dei trasporti e della navigazione. 2. Agli oneri relativi agli interventi di cui al comma 1, si provvede a carico delle autorizzazioni di spesa disposte a favore della gestione commissariale del Fondo gestioni istituti contrattuali lavoratori portuali di cui all' articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 , considerando le autorizzazioni medesime corrispondentemente ridotte. 3. Per garantire con carattere di stabilita' il corretto espletamento delle ampliate funzioni di vigilanza, programmazione e controllo ministeriale in connessione alla riorganizzazione dei settori della navigazione marittima ed aerea, nonche' lo svolgimento delle funzioni operative connesse a provvedimenti a favore del settore portuale e dell'armamento di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto in cui definisce un programma di attivita' su base triennale stabilendo le priorita', i tempi e le modalita' di attuazione delle predette funzioni in modo da assicurarne la realizzazione. Per le finalita' del presente comma, a decorrere dall'anno 2001, il fondo unico di amministrazione, istituito dall'articolo 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto ministeri per il quadriennio 1998-2001, e' integrato dell'importo di lire 4.800 milioni da destinare in sede di contrattazione integrativa alla definizione di specifici progetti e piani di incentivazione rivolti al personale dei livelli funzionali del Ministero dei trasporti e della navigazione appartenente al ruolo del soppresso Ministero della marina mercantile e al ruolo della ex Direzione generale dell'aviazione civile, utilizzato per il raggiungimento dei predetti obiettivi. All'onere derivante dal presente comma, quantificato in 4.800 milioni di lire a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. 4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 8, comma 1:
- Il testo dell' art. 1, comma 3, lettere b) e c) del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287 , recante: "Misure straordinarie ed urgenti in favore del settore portuale e delle imprese navalmeccaniche ed armatoriali" (Gazzetta Ufficiale 19 luglio 1995, n. 167), convertito, in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 343 (Gazzetta Ufficiale 19 agosto 1995, n. 193) e' il seguente:
"3. A valere sulle medesime risorse di cui al comma 1, anche mediante le modalita' di cui al comma 2, il commissario liquidatore provvede altresi agli interventi, valutati in complessive lire 100 miliardi, a favore dell'armamento, per la concessione:
(Omissis).
b) di un contributo mensile per il periodo di imbarco, non superiore a dodici mesi, pari a lire due milioni per ciascun allievo ufficiale di macchina e di coperta, impiegato entro il 31 dicembre 1996;
c) di un contributo pari agli oneri connessi alla frequenza ai corsi, compreso vitto e alloggio, resi obbligatori dalla legge 21 novembre 1985, n. 739 , nonche' ai corsi per la formazione di personale di bordo polivalente e ai corsi di preparazione all'esercizio delle stazioni di bordo del sistema globale marittimo di soccorso e di sicurezza, denominato "GMDSS - Global Maritime System and Safety System", indetti entro la medesima data del 31 dicembre 1996."
- Il testo degli articoli 4, comma 1, 6, comma 1, e 6-bis del citato decreto-legge n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 , e' il seguente:
"Art. 4. - 1. Ai soggetti che esercitano l'attivita' produttiva di reddito di cui al comma 2, e' attribuito un credito d'imposta in misura corrispondente all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale di bordo imbarcato sulle navi iscritte nel registro internazionale, da valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi. Detto credito non concorre alla formazione del reddito imponibile. Il relativo onere e' posto a carico della gestione commissariale del Fondo di cui all'art. 6, comma 1."
"Art. 6. - 1. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, a decorrere dal 1o gennaio 1998, le imprese armatrici, per il personale avente i requisiti di cui all' art. 119 del codice della navigazione ed imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale di cui all'art. 1, nonche' lo stesso personale suindicato sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge. Il relativo onere e' a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione di cui all' art. 1, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58 , ed e' rimborsato su conforme rendicontazione".
"Art. 6-bis (Benefici per imprese armatoriali che esercitano la pesca). - 1. Fatto salvo quanto disposto all'art. 1, per la salvaguardia dei livelli occupazionali propri dei segmenti di appartenenza, i benefici di cui agli articoli 4 e 6, sono estesi alle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti e, nel limite del 70 per cento, a quelle che esercitano la pesca mediterranea.
2. Al maggior onere derivante dalla estensione dei benefici previsti dal presente decreto-legge alle navi da pesca, valutato in lire 6.600 milioni annue, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione".
- Il testo dell'art. 9 della citata legge 28 dicembre 1999, n. 522 e' il seguente:
"Art. 9 (Sgravi contributivi per le imprese di cabotaggio marittimo). - 1. Dal 1o gennaio 1999, i benefici previsti dall' art. 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 , con le modalita' previste dalla stessa norma, sono estesi per il triennio 1999 - 2001, nel limite massimo dell'80 per cento, alle imprese impegnate nei servizi marittimi di cabotaggio, per gli oneri contributivi relativi al personale avente i requisiti di cui all' art. 119 del codice della navigazione , ed imbarcato su navi di bandiera italiana che, per almeno il 50 per cento del loro impiego complessivo nell'anno, effettuano servizi di trasporto passeggeri, merci, misti o di crociera tra porti nazionali.
2. Le imprese armatoriali nei cui confronti sia stato accertato, dai competenti organi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il mancato rispetto dei contratti di lavoro del personale di bordo decadono dai benefici concessi ai sensi del comma 1. Al fine di consentire il controllo del rispetto delle disposizioni del presente articolo, le imprese armatoriali che si avvalgono degli sgravi di cui al comma 1, devono corredare i prospetti di liquidazione dei contributi previdenziali con una certificazione, rilasciata dalla Capitaneria di porto ove le stesse imprese hanno costituito il turno particolare previsto dai contratti, la quale attesti i nominativi dei marittimi iscritti nel turno particolare secondo le norme previste dai contratti collettivi. La decadenza dai benefici di cui al comma 1, consegue altresi' alla violazione delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro, qualora dalla violazione stessa consegua condanna penale per il datore di lavoro.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 41.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999 e di lire 23.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000 in favore della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione, di cui all' art. 1, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58 . Dalla data di entrata in vigore della presente legge non e' consentita l'iscrizione nelle matricole e nei registri nazionali di navi adibite al trasporto passeggeri provenienti da registri stranieri, costruite da oltre venti anni. All' art. 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 , dopo le parole: "come sostituito dall'art. 7" sono aggiunte le seguenti: ", salvo che per le navi da carico di oltre 650 tonnellate di stazza lorda e nei limiti di un viaggio di cabotaggio mensile quando il viaggio di cabotaggio segua o preceda un viaggio in provenienza o diretto verso un altro Stato".
Nota all'art. 8, comma 2:
- Il testo dell' art. 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 e' il seguente:
"8. In favore della gestione commissariale del Fondo di cui all'art. 6, comma 1, e' autorizzata l'assegnazione della somma di lire 90 miliardi per l'anno 1997, lire 345,5 miliardi per l'anno 1998, lire 250 miliardi per gli anni 1999 e 2000, restando prorogata fino allo stesso anno 2000, la durata di detto Fondo, e di lire 156 miliardi a decorrere dall'anno 2001, restando confermate le modalita' di cui all' art. 4 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58 .".
Nota all'art. 8, comma 3:
- Il testo dell'art. 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 1998/2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 1999, n. 46, supplemento ordinario, e' il seguente:
"Art. 31 (Fondo unico di amministrazione). - 1. E' costituito presso ciascuna amministrazione un Fondo unico alimentato dalle seguenti risorse economiche:
gli importi di cui agli stanziamenti degli articoli 36 e 37 del primo C.C.N.L. del comparto ministeri, sottoscritto il 16 maggio 1995, compresi quelli finalizzati a finanziare gli istituti di cui all'art. 38 dello stesso contratto;
la percentuale prevista al punto 2, commi 1 e 2 degli importi corrispondenti a quanto stanziato per le prestazioni di lavoro straordinario risultanti negli appositi capitoli dei bilanci delle amministrazioni, ivi comprese le quote di tali stanziamenti percepite dal personale contrattualizzato dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno;
i risparmi di gestione riferiti alle spese del personale; fatte salve le quote che disposizioni di legge riservano a risparmio del fabbisogno complessivo;
le risorse provenienti da specifiche disposizioni normative che destinano risparmi all'incentivazione del personale;
le somme derivanti dall'attuazione dell' art. 43 della legge n. 449/1997 ;
le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi dell'art. 1, commi da 57 e segg. della legge n. 662/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;
i trattamenti economici che recano incrementi al personale sulla base di disposizioni, di leggi, regolamenti o atti amministrativi generali;
gli importi relativi all'indennita' di amministrazione del personale cessato dal servizio non riutilizzati in conseguenza di nuove assunzioni;
L. 24.600 pro-capite mensili per tredici mesi con decorrenza dal mese di maggio 1999;
L. 15.000 pro-capite mensili per tredici mesi disponibili dal 31 dicembre 1999 ed a valere dal mese successivo.".