Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 18/03/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2515 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA I coniugi:
1. nato a [...] in data [...] C.F. Controparte_1
C.F._1
2. nata a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti e difesi rispettivamente dall'avv. BERTUCCINI LUCA e dall'avv. FRANCHINI MATTEO matrimonio celebrato in CESENA il 14/08/2010 hanno proposto ricorso per separazione consensuale. Il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza. I coniugi hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso Il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa. Le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge. Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio, alle stesse condizioni della separazione, come precisato nelle note scritte, allegate alla dichiarazione di non volersi riconciliare ed insistere nel ricorso. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche
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P.Q.M.
visto il parere favorevole del p.m.; visto l'art. 473-bis.47 e ss. c.p.c. OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate:
1) autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) affidare i figli minori e congiuntamente ad Persona_1 Persona_2 entrambi i genitori con collocamento prevalente degli stessi presso la madre.
3) assegnare la casa coniugale alla signora che ci vivrà con i propri Parte_1 figli minori;
casa che resterà di proprietà di entrambe le parti ricorrenti e per la quale entrambi stanno sostenendo le spese per il mutuo in maniera uguale (circa €. 527,00 al mese ciascuna) 4) quanto alla regolamentazione del diritto di visita il padre potrà vedere e tenere con sé i figli:
Persona_1
- 1^ settimana: il martedì, il giovedì ed il venerdì il padre prenderà entro le PE ore 18:30, trascorreranno la notte insieme e poi lo accompagnerà a scuola il giorno seguente.
- 2^ settimana: il martedì il padre prenderà entro le ore 18:30 e lo PE accompagnerà a scuola il giorno seguente. Il sabato lo prende alle 13:00 all'uscita da scuola, rimane tutto il fine settimana con lui e la madre riprenderà il figlio il lunedì all'uscita di scuola. Sveva PE
- 1^ settimana: il martedì dalle 18:00 alle 21:00 oltre al sabato mattina dalle 09:00 alle 14:00.
- 2^ settimana: il martedì dalle 18:00 alle 21:00, oltre al sabato e alla domenica dalla mattina fino al pomeriggio. Entrambi i genitori si impegnano affinché , data la tenera età e la delicatezza Per_2 nell'affrontare la nuova situazione familiare, possa presto rimanere con il padre negli stessi giorni ed orari di PE
Periodo delle festività di Natale e di Pasqua:
2 come previsto dal protocollo del Tribunale di Forlì, i bimbi trascorreranno il giorno di Natale e di Santo Stefano con un genitore, mentre a Capodanno staranno con l'altro, alternandosi annualmente (per l'anno corrente 2024 trascorreranno il Natale con la madre ed il capodanno con il padre). Stessa alternanza a Pasqua e Pasquetta, prevedendo 3 giorni con il padre (per la prossima Pasqua 2025 i bambini staranno con il padre). Periodo delle vacanze estive: i bambini trascorreranno fino a 15 giorni col padre, anche in periodi non consecutivi, da concordare preventivamente con la madre. 5) Porre a carico del signor un assegno mensile totale di euro Controparte_1
550,00 (cinquecentocinquanta) a titolo di concorso al mantenimento dei figli (€. 275,00 per ciascun figlio) da pagarsi mediante bonifico bancario accreditato sul conto corrente intestato alla signora entro e non oltre il giorno 10 di Parte_1 ogni mese;
nulla invece il signor dovrà versare per il mantenimento della PE coniuge. L'assegno di mantenimento verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT. 6) Porre a carico del signor il pagamento del 50% delle spese PE straordinarie sostenute per i piccoli e , purché previamente concordate PE Per_2
e debitamente documentate dalla madre. Nello specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio;
spese, che i genitori sanno già essere necessarie, per le lezioni scolastiche private di apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto PE scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN e, comunque, da individuarsi secondo i termini e le modalità di cui all'art. 15 del protocollo di intesa per la gestione dei processi in materia di famiglia del Tribunale di Forlì del 27 luglio 2016 che qui deve intendersi integralmente riprodotto. 7) La signora continuerà a percepire l'assegno unico Inps per i figli Pt_1 PE
e , nella misura del 100% come avviene già da ora e come accordato con l'ex Per_2 coniuge. Contestualmente il signor si obbliga a non richiedere l'assegno PE unico Inps, rinunciandovi in favore della moglie.
8) La signora tratterrà anche la pensione di invalidità del figlio e fin Pt_1 PE quando questa sarà riconosciuta nulla chiederà al padre in merito alle spese mediche relative alla patologia del bambino.
9) Il signor ha già provveduto a lasciare la casa coniugale portando via PE con sé i propri effetti personali. Entro giorni 7 dall'udienza presidenziale, egli provvederà a ritirare le residue cose sue personali tuttora giacenti nel garage della casa coniugale.
10) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
3 ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CESENA (atto n. 76 p. 1 anno 2010). PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del relatore. Forlì, 14/03/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
4 N. R.G. 2515/2024 V.G.
TRIBUNALE DI FORLI'
Il Tribunale composto da: dott. Massimo Di Patria Presidente dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice visti gli atti della causa n. r.g. 2515/2024 V.G., pendente tra
Controparte_1
Assistito e difeso dall'avv. BERTUCCINI LUCA e
Parte_1
Assistito e difeso dall'avv. FRANCHINI MATTEO
che in data odierna è stata emessa sentenza di separazione consensuale;
che le parti hanno congiuntamente formulato richiesta di divorzio;
che la relativa domanda è procedibile alla scadenza del termine indicato all'art. 3, n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, sicché la causa deve essere rimessa sul molo del Presidente-Relatore per i provvedimenti di cui all'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c.;
P.Q.M.
rimette la causa sul ruolo del Relatore per la causa di divorzio;
DISPONE
che l'udienza di comparizione venga sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
ASSEGNA alle parti il termine perentorio del 12/11/2025 ore 9.00 per il deposito delle note;
DESIGNA relatore se stesso;
AVVERTE
- che il giudice provvederà entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note;
- che, se nessuna delle parti depositerà le note nel termine assegnato, il giudice assegnerà un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fisserà udienza;
5 - che, se nessuna delle parti depositerà le note nel nuovo termine o comparirà all'udienza, il giudice ordinerà la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarerà l'estinzione del processo;
- che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui sopra è considerato data di udienza a tutti gli effetti. RISERVA ogni ulteriore decisione all'esito. Forlì, 14/03/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
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