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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 19/03/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 27/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Dario Colasanti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione
27/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], con il patrocinio dell'Avv. ROBERTA
PIROTTA
e
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente a Parte_2 C.F._2
Casatenovo, via Madonnina n. 77/A, con il patrocinio dell'Avv. ROBERTA PIROTTA con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
“Chiedono
All'Ill.mo Presidente del Tribunale di Lecco, previa udienza tramite trattazione scritta, di voler emettere decreto pronunciando le seguenti condizioni:
1) la casa di abitazione della famiglia in Casatenovo, Via Madonnina, n° 77/A di proprietà esclusiva del signor resta assegnata allo stesso con tutti gli arredi in essa Parte_1 contenuti, ad eccezione dei beni indicati nell'elenco di cui al doc. n° 4, che sono di proprietà della signora e che la stessa provvederà ad asportare con le tempistiche indicate alla Pt_2 condizione n° 3. La signora ha già lasciato da tempo la casa di abitazione familiare e Pt_2 si è trasferita asportando i propri beni personali ad eccezione dei beni sopra indicati;
2) durante la convivenza la signora grazie a quanto ricavato dalla vendita di un Pt_2 immobile di sua proprietà esclusiva, ha contribuito alle spese di manutenzione straordinaria sostenute per apportare migliorie all'immobile di proprietà del signor e per questo, Parte_1 quest'ultimo si impegna a corrisponderle l'importo di €55.000,00. Il signor che Parte_1 si ritirerà dal lavoro per pensionamento a far data dal mese di luglio 2025, corrisponderà tale somma entro i 30 giorni successivi all'erogazione del TFR da parte del datore di lavoro.
3) La signora attualmente domiciliata in Cinisello, si impegna a trasferirsi in un Pt_2 immobile sito entro il raggio di 15 Km dall'abitazione del signor entro 12 mesi, Parte_1 da quando avrà percepito la somma di cui al punto 2, ed entro i successivi 30 giorni provvederà ad asportare i beni mobili indicati nel doc. 4;
4) la figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori con collocazione prevalente Per_1 presso l'abitazione del padre. I genitori si impegnano a collaborare tra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura della minore, garantendo un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione; all'educazione, e alla salute ed i relativi costi dovranno essere assunte di comune accordo fra i genitori tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, nonché delle effettive possibilità economiche dei genitori;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana) verranno assunte disgiuntamente da ciascun genitore quando avrà la minore con sé;
5) Attualmente la signora stante la distanza tra il proprio domicilio e l'abitazione del Pt_2 signor tiene con sé durante la settimana solo in orario diurno ogni volta che Parte_1 Per_1 le è possibile, previo accordo con il padre, e così continuerà a fare fin quando non si verificheranno le condizioni di cui ai numeri 2 e 3, e la tiene altresì a week end alternati dal venerdì sera alla domenica sera;
Quando, come previsto al punto 3, la signora i sarà trasferita in un immobile più vicino Pt_2 all'abitazione del signor considerato che il suo turno di lavoro si articola su 6 Parte_1 giorni la settimana (dal lunedì al sabato) dalle ore 05.00 alle ore 12.00, la signora Pt_2 preleverà ogni giorno all'uscita da scuola e la terrà con sé sino alle ore 19.00 nei giorni Per_1 di lunedì, mercoledì e venerdì, e sino alle ore 21.00 nei giorni di martedì e giovedì. Il signor avrà facoltà di trascorrere con l'intero pomeriggio, o parte di esso, fino a Parte_1 Per_1 due volte la settimana, previo accordo con la madre;
pagina 2 di 4 6) trascorrerà i week end in modo alternato con il papà dal venerdì sera al lunedì Per_1 mattina e con la mamma dal venerdì mezzogiorno alla domenica sera alle 21.00;
7) Durante le vacanze natalizie trascorrerà, ad anni alterni, con un genitore dalla chiusura della scuola al 25 dicembre sera e con l'altro genitore il giorno di S. Stefano. Per l'anno 2025 trascorrerà il giorno di S. Stefano con il padre.
8) Per le festività pasquali trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore il giorno di Per_1
Pasqua o del Lunedì dell'Angelo. Per l'anno 2025 trascorrerà con la madre il giorno di Pasqua e con il padre il Lunedì dell'Angelo.
9) Durante le vacanze estive trascorrerà fino a 15 giorni (anche non consecutivi) con Per_1 ciascun genitore, periodo durante il quale saranno sospesi i diritti di visita dell'altro genitore.
La signora si impegna a comunicare entro il 30 aprile di ogni anno al signor Parte_2 il periodo in cui terrà con sé. Entrambi i genitori si impegnano a Parte_1 Per_1 comunicare all'altro il luogo ove trascorreranno il periodo di vacanza e ad essere sempre raggiungibili telefonicamente.
10) Resta inteso che i genitori potranno in qualsiasi momento prevedere, purché consensualmente, diverse modalità di visita compatibilmente con gli obblighi scolastici ed impegni della figlia e nel rispetto della libertà di organizzazione di entrambi. Il tutto risulta meglio specificato e dettagliato nel piano genitoriale che si allega.
Per_ 11) La figlia maggiorenne , attualmente non ancora economicamente indipendente, manterrà la residenza presso l'abitazione paterna ed ha manifestato la volontà di trascorrere con la madre i medesimi tempi previsti per la sorella Per_1
12) In virtù del fatto che entrambe le figlie trascorreranno con i genitori tempi pressoché paritetici, il mantenimento avverrà in modo diretto, mentre le spese straordinarie saranno sostenute al 50% ed il genitore che di volta in volta le sopporterà, avrà diritto al rimborso della quota dietro presentazione del giustificativo contabile. Per la determinazione delle spese straordinarie si farà riferimento al protocollo in uso presso il Tribunale di Lecco, che si produce sub doc. 12.
13) L'assegno unico verrà percepito al 50% da ciascun genitore e ciascun genitore godrà delle detrazioni fiscali per i figli a carico in ragione del 50%
14) I genitori si rilasciano vicendevole consenso alla richiesta di rilascio e/o rinnovo di passaporto o di documento equipollente valido per l'espatrio relativo alla figlia minore in conformità alla disciplina vigente.
15) Spese legali compensate.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
anno intrattenuto una relazione more uxorio Parte_1 Parte_2 dalla quale sono nate due figlie: nata a [...] il [...], Persona_3
pagina 3 di 4 maggiorenne ma non economicamente indipendente, e nata a Persona_4
Vimercate l'11/03/2013, minorenne.
Con ricorso ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 08/01/2025, le parti, dato atto della fine della loro relazione sentimentale, hanno chiesto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio in conformità alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo le parti fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c., il quale ha espresso parare favorevole.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici concordate tra le parti, come sopra riportate, e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Lecco, 14 marzo 2025
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Dario Colasanti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione
27/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], con il patrocinio dell'Avv. ROBERTA
PIROTTA
e
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente a Parte_2 C.F._2
Casatenovo, via Madonnina n. 77/A, con il patrocinio dell'Avv. ROBERTA PIROTTA con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
“Chiedono
All'Ill.mo Presidente del Tribunale di Lecco, previa udienza tramite trattazione scritta, di voler emettere decreto pronunciando le seguenti condizioni:
1) la casa di abitazione della famiglia in Casatenovo, Via Madonnina, n° 77/A di proprietà esclusiva del signor resta assegnata allo stesso con tutti gli arredi in essa Parte_1 contenuti, ad eccezione dei beni indicati nell'elenco di cui al doc. n° 4, che sono di proprietà della signora e che la stessa provvederà ad asportare con le tempistiche indicate alla Pt_2 condizione n° 3. La signora ha già lasciato da tempo la casa di abitazione familiare e Pt_2 si è trasferita asportando i propri beni personali ad eccezione dei beni sopra indicati;
2) durante la convivenza la signora grazie a quanto ricavato dalla vendita di un Pt_2 immobile di sua proprietà esclusiva, ha contribuito alle spese di manutenzione straordinaria sostenute per apportare migliorie all'immobile di proprietà del signor e per questo, Parte_1 quest'ultimo si impegna a corrisponderle l'importo di €55.000,00. Il signor che Parte_1 si ritirerà dal lavoro per pensionamento a far data dal mese di luglio 2025, corrisponderà tale somma entro i 30 giorni successivi all'erogazione del TFR da parte del datore di lavoro.
3) La signora attualmente domiciliata in Cinisello, si impegna a trasferirsi in un Pt_2 immobile sito entro il raggio di 15 Km dall'abitazione del signor entro 12 mesi, Parte_1 da quando avrà percepito la somma di cui al punto 2, ed entro i successivi 30 giorni provvederà ad asportare i beni mobili indicati nel doc. 4;
4) la figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori con collocazione prevalente Per_1 presso l'abitazione del padre. I genitori si impegnano a collaborare tra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura della minore, garantendo un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione; all'educazione, e alla salute ed i relativi costi dovranno essere assunte di comune accordo fra i genitori tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, nonché delle effettive possibilità economiche dei genitori;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana) verranno assunte disgiuntamente da ciascun genitore quando avrà la minore con sé;
5) Attualmente la signora stante la distanza tra il proprio domicilio e l'abitazione del Pt_2 signor tiene con sé durante la settimana solo in orario diurno ogni volta che Parte_1 Per_1 le è possibile, previo accordo con il padre, e così continuerà a fare fin quando non si verificheranno le condizioni di cui ai numeri 2 e 3, e la tiene altresì a week end alternati dal venerdì sera alla domenica sera;
Quando, come previsto al punto 3, la signora i sarà trasferita in un immobile più vicino Pt_2 all'abitazione del signor considerato che il suo turno di lavoro si articola su 6 Parte_1 giorni la settimana (dal lunedì al sabato) dalle ore 05.00 alle ore 12.00, la signora Pt_2 preleverà ogni giorno all'uscita da scuola e la terrà con sé sino alle ore 19.00 nei giorni Per_1 di lunedì, mercoledì e venerdì, e sino alle ore 21.00 nei giorni di martedì e giovedì. Il signor avrà facoltà di trascorrere con l'intero pomeriggio, o parte di esso, fino a Parte_1 Per_1 due volte la settimana, previo accordo con la madre;
pagina 2 di 4 6) trascorrerà i week end in modo alternato con il papà dal venerdì sera al lunedì Per_1 mattina e con la mamma dal venerdì mezzogiorno alla domenica sera alle 21.00;
7) Durante le vacanze natalizie trascorrerà, ad anni alterni, con un genitore dalla chiusura della scuola al 25 dicembre sera e con l'altro genitore il giorno di S. Stefano. Per l'anno 2025 trascorrerà il giorno di S. Stefano con il padre.
8) Per le festività pasquali trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore il giorno di Per_1
Pasqua o del Lunedì dell'Angelo. Per l'anno 2025 trascorrerà con la madre il giorno di Pasqua e con il padre il Lunedì dell'Angelo.
9) Durante le vacanze estive trascorrerà fino a 15 giorni (anche non consecutivi) con Per_1 ciascun genitore, periodo durante il quale saranno sospesi i diritti di visita dell'altro genitore.
La signora si impegna a comunicare entro il 30 aprile di ogni anno al signor Parte_2 il periodo in cui terrà con sé. Entrambi i genitori si impegnano a Parte_1 Per_1 comunicare all'altro il luogo ove trascorreranno il periodo di vacanza e ad essere sempre raggiungibili telefonicamente.
10) Resta inteso che i genitori potranno in qualsiasi momento prevedere, purché consensualmente, diverse modalità di visita compatibilmente con gli obblighi scolastici ed impegni della figlia e nel rispetto della libertà di organizzazione di entrambi. Il tutto risulta meglio specificato e dettagliato nel piano genitoriale che si allega.
Per_ 11) La figlia maggiorenne , attualmente non ancora economicamente indipendente, manterrà la residenza presso l'abitazione paterna ed ha manifestato la volontà di trascorrere con la madre i medesimi tempi previsti per la sorella Per_1
12) In virtù del fatto che entrambe le figlie trascorreranno con i genitori tempi pressoché paritetici, il mantenimento avverrà in modo diretto, mentre le spese straordinarie saranno sostenute al 50% ed il genitore che di volta in volta le sopporterà, avrà diritto al rimborso della quota dietro presentazione del giustificativo contabile. Per la determinazione delle spese straordinarie si farà riferimento al protocollo in uso presso il Tribunale di Lecco, che si produce sub doc. 12.
13) L'assegno unico verrà percepito al 50% da ciascun genitore e ciascun genitore godrà delle detrazioni fiscali per i figli a carico in ragione del 50%
14) I genitori si rilasciano vicendevole consenso alla richiesta di rilascio e/o rinnovo di passaporto o di documento equipollente valido per l'espatrio relativo alla figlia minore in conformità alla disciplina vigente.
15) Spese legali compensate.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
anno intrattenuto una relazione more uxorio Parte_1 Parte_2 dalla quale sono nate due figlie: nata a [...] il [...], Persona_3
pagina 3 di 4 maggiorenne ma non economicamente indipendente, e nata a Persona_4
Vimercate l'11/03/2013, minorenne.
Con ricorso ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 08/01/2025, le parti, dato atto della fine della loro relazione sentimentale, hanno chiesto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio in conformità alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo le parti fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c., il quale ha espresso parare favorevole.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici concordate tra le parti, come sopra riportate, e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Lecco, 14 marzo 2025
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada
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