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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 01/08/2025, n. 2381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2381 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3273/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marianna Galioto Presidente dott.ssa Rossella Milone Consigliere dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3273/2023 R.G. promossa
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Miriam Bosurgi (PEC e dall'avv. Roberto Email_1
Ferri (PEC ed elettivamente domiciliata presso lo studio Email_2 di quest'ultimo in Como, via Albertolli n. 19, come da procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto CP_1 C.F._1
Pietro Sidoti (PEC: ed Agrippino Sidoti (PEC Email_3
, con domicilio eletto presso il loro studio sito in Email_4
Milano, piazza Velasca n. 8, come da procura in atti.
APPELLATA
pagina 1 di 15 OGGETTO: mutuo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
“Si chiede che codesta Ecc.ma Corte d'Appello voglia:
- per tutti i motivi di cui al proprio atto di citazione in appello, nonché per quelli di cui agli atti di primo grado dell'esponente, da aversi qui per trascritti e riproposti, anche ai sensi dell'art. 346
c.p.c.;
- rigettati ogni avversa domanda, deduzione, eccezione ed istanza anche istruttoria;
- in accoglimento dell'appello proposto dall'esponente ed in riforma della sentenza impugnata:
a) rigettare ogni domanda proposta dalla sig.ra nei confronti di CP_1 [...] per tutte le ragioni e difese esposte in atti;
Parte_1
b) condannare la sig.ra e/o gli avv.ti Roberto Pietro Sidoti ed Agrippino Sidoti, per CP_1 quanto dagli stessi incassato in proprio quali procuratori all'incasso e/o difensori distrattari, a restituire a quanto da questa pagato in esecuzione della Parte_1 sentenza del Tribunale di Como n. 445/2023 qui impugnata, oltre interessi dalla data del pagamento al saldo;
c) condannare la sig.ra a rifondere a le spese CP_1 Parte_1 ed i compensi per la difesa in entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA (non deducibile per la
Banca), CPA e rimborso forfettario delle spese generali ed ogni altro accessorio di legge”.
Per CP_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, previa ogni più ampia e opportuna declaratoria, così giudicare:
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
1) rigettare integralmente l'appello proposto da e, per Parte_1
l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 445/23, resa dal Giudice del Tribunale di
Como, G. Bertollini, a definizione del giudizio RG 1368/21, emessa in data 18.04.2023 e pubblicata nella medesima data.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio di appello”.
pagina 2 di 15 IN FATTO E IN DIRITTO
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Como n. 445/2023, pubblicata in data 18/4/2023, con la quale, nell'ambito di una causa introdotta dalla sig.ra nei confronti della convenuta CP_1 Parte_1 con riferimento ad un contratto di mutuo rimborsabile con cessione di quote dello
[...] stipendio, stipulato tra le parti, è stato così deciso:
“1) In accoglimento della domanda proposta da nei confronti di CP_1 [...]
dichiara la nullità delle clausole del contratto di mutuo stipulato dalle Parte_1 parti in data 13.11.2009 e relative alla pattuizione di interessi, commissioni e altri costi del credito, ai sensi dell'art. 1815, comma secondo, c.c.;
2) Condanna alla restituzione, in favore di Parte_1 CP_1 dell'importo di € 6.901,67, oltre interessi al tasso legale con decorrenza dalla domanda giudiziale (29.03.2021) fino al pagamento effettivo;
3) Condanna la convenuta alla refusione delle spese processuali, in favore dell'attrice, che liquida in € 264,00 per esborsi ed € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA
e CPA come per legge”.
Vicende processuali
1) In data 13/11/2009 la sig.ra aveva stipulato con CP_1 Parte_1 un contratto di mutuo, per l'importo lordo di euro 17.976,00, da rimborsarsi con la
[...] cessione di quote dello stipendio (precisamente n. 84 quote mensili per l'importo) di euro
214,00 ciascuna.
Il contratto prevedeva i seguenti costi:
a) interessi € 2.631,89;
b) commissioni bancarie € 178,02;
c) imposta sostitutiva € 37,92;
d) commissioni dovute all'intermediario € 2.462,71;
e) spese registrazione e notifica € 0,00;
f) premi polizze assicurative € 1.629,05.
pagina 3 di 15 Ne derivava un importo “netto” dell'operazione di euro 11.036,41.
Tenuto conto di tali elementi, venivano, quindi, indicati in contratto i seguenti dati: TAN 4,6%;
TEG 10,99% (tasso effettivo globale senza considerare le spese assicurative); TAEG 16,27%
(tasso effettivo globale comprensivo di tutti costi).
2) La sig.ra , in relazione a tale contratto, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale CP_1 di Como, esponendo, in particolare, quanto segue: Parte_1
- che “il premio relativo alle suddette polizze veniva dalla finanziaria addebitato alla consumatrice contestualmente all'erogazione del finanziamento e ricompreso nel piano di ammortamento”;
- che “il totale delle rate dovute dalla sig.ra era pari a n. 84, dovendosi sin d'ora CP_1 evidenziare come, secondo lo schema contrattuale del finanziamento oggetto di esame, tali rate ricomprendessero tutti gli oneri contrattuali dovuti dalla consumatrice (commissioni, spese, costi assicurativi), calcolati in via anticipata, ma effettivamente maturati (e addebitati) di mese in mese”;
- che “a fine novembre 2017, la sig.ra provvedeva a portare a termine il contratto di CP_1 finanziamento”;
- che, all'epoca della stipula del contratto il TSU era pari al 13,77%;
- che in giurisprudenza era stato chiarito che (ai fini della verifica del superamento del TSU), ad esclusione di quanto dovuto per imposte e tasse, tutti i costi collegati all'erogazione del credito, ivi compresi quelli della polizza assicurativa, dovevano essere ricompresi nel calcolo del TEG, con la conseguenza che, nel caso, questo sarebbe stato pari non a 10,99% ma a
15,938%, con conseguente superamento del TSU (pari 13,77%);
- che, pertanto, doveva essere dichiarata la gratuità del contratto ex art. 1815 c.c. con conseguente diritto dell'attrice alla restituzione dell'importo di euro 6.901,67 a titolo di interessi, commissioni e spese indebitamente corrisposti.
3) Costituendosi in giudizio la convenuta contestando gli Parte_1 assunti dell'attrice, chiedeva il rigetto delle domande da questa proposte.
La parte convenuta, in particolare:
- eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto restitutorio azionato da parte attrice, dovendosi far decorrere la prescrizione dalla conclusione del contratto di mutuo;
pagina 4 di 15 - eccepiva l'irripetibilità delle somme pretese in restituzione ai sensi dell'art. 2034 c.c., in quanto corrisposte in esecuzione di un'obbligazione naturale;
- deduceva il colpevole ritardo con cui la parte attrice aveva esercitato l'azione restitutoria;
- contestava la ricorrenza dell'asserita usura in quanto i costi assicurativi obbligatori, imposti dall'art. 54 d.p.r. n. 180/1950, non erano contemplati nel calcolo del T.E.G.M. al momento della stipula del contratto di finanziamento.
4) Il Tribunale di Como, con la sentenza impugnata in questa sede, dopo aver richiamato le circostanze pacifiche in causa relative al contenuto del contratto di mutuo ed alla sua avvenuta integrale estinzione, e dopo aver circoscritto il thema decidendum alla questione dell' usurarietà del mutuo in ragione della necessaria inclusione delle spese assicurative tra gli oneri da considerare ai fini del superamento del tasso soglia ex art. 1815, secondo comma, c.c., con la conseguente gratuità del mutuo, ha, anzitutto, ritenuto infondate le eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta:
- quanto all'eccezione di prescrizione, ha richiamato che “nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata” (cfr. Cass. 30 agosto 2011, n. 17798; Cass. 10 febbraio 2023); che “la stipula del contratto di mutuo genera, in altre parole, un rapporto unitario, a fronte del quale il pagamento delle singole rate costituisce una forma di adempimento frazionato dell'unica obbligazione, con la conseguenza che il credito derivante dall'indebito pagamento non può dirsi scaduto fino alla completa estinzione dell'operazione di credito”; che, nel caso, la convenuta aveva contestato la data di novembre 2017 quale momento di estinzione del finanziamento solo nelle note di replica e quindi tardivamente;
che, comunque, anche a volere considerare il mese di dicembre 2016, alla data della notifica dell'atto di citazione (29.03.2021) “il credito restitutorio della CP_1 ancora non era prescritto, trovando applicazione il termine decennale di cui all'art. 2946 c.c.”;
- ha ritenuto infondata l'eccezione di irripetibilità ex art. 2034 c.c. in quanto doveva ritenersi pacifico tra le parti che la sig.ra aveva eseguito i pagamenti in esecuzione di un CP_1 contratto di mutuo quale rapporto giuridicamente rilevante e tale da consentire la ripetizione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.;
pagina 5 di 15 - ha ritenuto infondata ed irrilevante la generica allegazione della convenuta circa l'asserito colpevole ritardo dell'attrice nell'esercizio dell'azione di ripetizione.
Quanto al merito, dopo aver svolto un'ampia motivazione sull'evoluzione della giurisprudenza che è giunta ad affermare la necessità di includere i costi assicurativi nel calcolo del TEG, considerato che era pacifico tra le parti “che, alla data di stipula del contratto (13.11.2009), il tasso soglia previsto per le operazioni del tipo “prestiti contro cessione del quito dello stipendio” era pari al 13,77% ... che il TEG, ricalcolato in modo tale da ricomprendere i costi assicurativi fosse pari al 15,938%”, ha ritenuto che dovesse essere “dichiarata la nullità della pattuizione relativa a costi e interessi, ai sensi dell'art. 1815, secondo comma, c.c., con conseguente condanna dell'istituto di credito alla restituzione di quanto versato dal mutuatario, a titolo di interessi, commissioni e costi vari.
Il predetto importo è, dunque, dato dalla somma di € 2.631,89 per interessi, € 178,02 per commissioni, € 2.462,71 per altre spese ed € 1.629,05 per costi assicurativi, per un totale di €
6.901,67. Allo stesso, costituente debito di valuta, devono inoltre aggiungersi gli interessi al tasso legale dalla data di notifica della citazione (29.03.2021) al pagamento effettivo”.
5) Contro tale sentenza ha proposto appello la quale ha Parte_1 chiesto il rigetto di ogni domanda proposta dalla sig.ra con condanna di questa alla CP_1 restituzione di quanto pagato in esecuzione della sentenza impugnata, previa riforma della sentenza per i seguenti motivi:
i) erroneità del rigetto dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla CP_2
ii) insussistenza di alcuna usurarietà del contratto di mutuo oggetto di causa;
iii) erronea determinazione dell'importo dovuto in restituzione alla sig.ra in linea capitale. CP_1
6) Si è costituita in giudizio l'appellata sig.ra la quale, contestando i motivi di CP_1 appello ed insistendo sulle difese già svolte in primo grado, ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
7) Sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
8) Ad avviso della Corte l'appello può ritenersi solo in parte fondato, con conseguente rideterminazione dell'importo dovuto in restituzione dalla mutuante odierna appellante (e conseguente condanna della parte appellata a restituire quanto la stessa avesse già ricevuto pagina 6 di 15 in più, in base alla sentenza impugnata, rispetto a quanto riconosciutole con la presente sentenza) per i motivi di seguito indicati.
9) Va, anzitutto, richiamato che con il proprio primo motivo di appello l'odierna appellante censurando il rigetto dell'eccezione di prescrizione da essa Parte_1 sollevata, ha richiamato:
- che il capitale finanziato sarebbe stato “pari ad € 15.344,11 (cfr. l'art. 1 del contratto, ove si indica l'importo lordo del finanziamento in € 17.976,00 ed il totale degli interessi in €
2.631,89), con regolare erogazione del capitale finanziato avvenuta al netto degli altri costi pattuiti in contratto (subito integralmente decurtati in sede di erogazione e con avvio dell'ammortamento a partire dal mese di gennaio 2010 mediante il pagamento di rate mensili alle scadenze pattuite, ciascuna delle quali rate era comprensiva di quote di ammortamento del capitale e di rimborso degli interessi”;
- che il finanziamento era giunto alla sua naturale scadenza nel dicembre 2016 a seguito del versamento di tutte le 84 rate mensili;
- che prima della notifica dell'atto di citazione avversario (avvenuta il 29 marzo 2021) alcuna domanda restitutoria era stata mai avanzata;
- che “alla data di notifica dell'avverso atto di citazione (i.e. 29 marzo 2021) era già ampiamente decorso il termine decennale per ottenere la ripetizione di quanto pagato in maniera asseritamente indebita in relazione a tutte le voci di costo diverse dagli interessi, nonché in relazione all'importo di € 768,41 e pari alla quota interessi pagata dalla sig.ra CP_1 con le rate scadute tra gennaio 2010 e febbraio 2011”;
- che, del resto, “dalla data di scadenza di ciascuna rata decorre il dies a quo della prescrizione, che deve ritenersi maturata per tutti i pagamenti effettuati con le rate scadute ante decennio (ossia ante 29 marzo 2011, considerato che l'avverso atto di citazione è stato notificato il 29 marzo 2021)”;
- che sarebbero inconferenti “i richiami del Giudice alla natura di rapporto c.d. “unitario” del contratto di mutuo al fine di respingere l'eccezione di prescrizione … e ciò perché … il principio dell'unitarietà dell'obbligazione restitutoria gravante sul mutuatario – applicato dal
Tribunale – riguarda la prescrizione del diritto di credito del mutuante e non la prescrizione del diritto alla ripetizione di pagamenti privi di valido titolo, regolati dalla disciplina dell'indebito, con la conseguenza che – come ben chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
pagina 7 di 15 con il celebre arresto n. 24418/2010 – il diritto della sig.ra di ottenere la restituzione CP_1 delle somme “indebitamente” versate per “usurarietà” delle stesse si prescrive (a tutto voler concedere) nel termine decennale a decorrere dal pagamento delle voci di costo stesse o – in subordine – di ciascuna singola rata, posto che detto pagamento ha l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens”.
9.1) La parte appellata ha contestato l'eccezione di prescrizione ex adverso CP_1 sollevata sostenendo che questa deve farsi decorrere dall'estinzione del contratto di mutuo;
che, del resto, la Cassazione ha più volte evidenziato “il carattere “unitario” del rapporto di mutuo, specificando che la divisione dell'obbligo restitutorio in rate non fa dei singoli pagamenti dei rapporti giuridici autonomi da cui poter far decorrere i termini prescrizionali (cfr
Cass. n. 18951/8.8.2013; Cass. n. 17798/30.08.2011; Cass, n. 10127/14.5.2005; Cass., n.
2262/9.4.1984)”.
10) Con il proprio secondo motivo di appello l'appellante ha, invece, contestato il ragionamento che ha consentito di dichiarare l'usurarietà del mutuo (ossia con l'inclusione dei costi assicurativi nel calcolo del TEG) richiamando il fatto che “le Istruzioni della Banca d'Italia
e dell'Ufficio Italiano Cambi vigenti all'epoca della stipula del finanziamento disponessero invece la loro esclusione dal calcolo del tasso effettivo globale medio e, dunque, dal tasso soglia rilevato per la corrispondente categoria di operazioni nel D.M. del 24 settembre 2009”.
L'appellante ha, quindi, lamentato che tale operazione ermeneutica si porrebbe in contrasto con diverse norme di legge e con la “necessità di simmetria dei termini del raffronto, emergente a chiare lettere dal testo della legge e dalla sentenza n. 16303/2018 delle Sezioni
Unite”, principio che “è stato ribadito dalle Sezioni Unite anche più di recente con la sentenza n. 19597/2020, con cui la Suprema Corte ha affermato che “va confermata la piena razionalità del c.d. principio di simmetria, in continuità con quanto affermato dalla Corte
(Cass., sez. un., 20 giugno 2018, n. 16303; nonché Cass. 3 novembre 2016, n. 22270; Cass.
22 giugno 2016, n. 12965), secondo cui deve esservi simmetria tra il tasso effettivo globale medio rilevato trimestralmente a norma dell'art. 2, comma 1 della legge n. 108 del 1996 ed il tasso effettivo globale della singola operazione. Tutto ciò, atteso sia il contenuto letterale delle disposizioni che disciplinano il T.e.g. ed il T.e.g.m., ovvero l'art. 644, comma 4, c.p. e
l'art. 2, comma 1, della legge n. 108 del 1996”.
pagina 8 di 15 10.1) La parte appellata ha contestato tale motivo di appello richiamando il CP_1 consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito che richiede l'inclusione dei costi assicurativi nel calcolo del TEG anche con riferimento ai contratti stipulati in un'epoca in cui la Banca d'Italia non considerava tali costi nel calcolo del TEGM.
11) Con il proprio terzo motivo di appello, infine, l'appellante ha censurato la sentenza del
Tribunale nella parte in cui “il primo Giudice ha accertato il diritto della mutuataria sig.ra CP_1 di ottenere la restituzione dell'intero importo di € 6.901,67 (corrispondente alla somma di tutto quanto pagato dalla cliente per interessi corrispettivi, commissioni bancarie e di intermediazione e premi assicurativi) e pronunciato conseguente condanna della al CP_2 pagamento di detto importo oltre interessi, ritenendo il Giudice di prime cure che a tanto conducesse la ritenuta usurarietà del finanziamento e conseguente nullità della clausola determinativa degli interessi e gratuità del mutuo”.
Tale statuizione sarebbe errata per il fatto che “tutte queste voci di costo ulteriori rispetto agli interessi erano incluse nel capitale finanziato dalla (ossia nel “valore attualizzato del CP_2 prestito” pari come da contratto ad € 15.344,11 ossia al montante lordo al netto degli interessi); che “solo l'importo di € 2.631,89 poteva essere ritenuto non più dovuto in forza della ritenuta nullità della clausola determinativa degli interessi (“Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”: art. 1815, c. 2 c.c.); che “i residui costi del credito diversi dagli interessi sono appunto inclusi nel capitale finanziato e comunque sono destinati per larga parte a pagamenti dovuti a terzi (€ 2.462,71 sono andati infatti a beneficio della procuratrice mandataria e dell'agente, mentre i residui € 1.629,05 sono andati alle compagnie assicurative)”.
11.1) La parte appellata ha contestato tale motivo di appello sostenendo che la CP_1 conseguenza della gratuità del contratto di mutuo non possa che implicare l'obbligo per la mutuante di rimborsare alla cliente (non solo gli interessi ma) tutti i costi sostenuti e connessi al finanziamento in quanto “il corrispettivo di cui all'art. 644 c.p. si riferisce infatti alla pattuizione tanto degli interessi quanto degli altri vantaggi, in conformità al tenore logico- testuale del citato art. 644 c.p., come connotato afferente alla funzione degli stessi interessi o vantaggi nell'ambito della complessiva portata causale del rapporto contrattuale”.
12) Ad avviso della Corte i predetti motivi di appello, in quanto connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
pagina 9 di 15 Con riguardo alla questione della ritenuta usurarietà del contratto di mutuo per cui è causa, va detto che, come rilevato dal giudice di primo grado, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di pronunciarsi ripetutamente sulla questione dell'inclusione delle spese assicurative nel calcolo del tasso contrattuale (TEG) rilevante ai fini della verifica del carattere usurario del contratto di finanziamento.
Va, infatti, richiamato che con sentenza n. 8806/2017, in materia di assicurazione facoltativa, la Corte di Cassazione aveva affermato che “ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo” (Cass. 5/4/2017 n. 8806): al riguardo, è stata sottolineata la centralità sistematica dell'art. 644 c.p. che, al comma quarto, ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario, chiede di tenere conto di “commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”.
Quanto alla “remuneratività” dei costi assicurativi relativi alle operazioni di finanziamento con cessione del quinto della retribuzione, va richiamato che la Cassazione ha affermato che le polizze assicurative previste nei contratti di cessione del quinto dello stipendio non derivano dal solo adempimento degli obblighi di legge ma hanno anche natura remunerativa e devono quindi essere incluse nella verifica dell'usura (Cass. 24/9/2018 n. 22458): tale orientamento ha trovato conferma nelle successive sentenze di legittimità che hanno rilevato come la funzione dell'assicurazione obbligatoriamente prevista dall'art. 54 del D.P.R., n. 180 del 1950 sia quella di “garantire il mutuante, nel caso in cui per qualsiasi ragione venga a mancare la disponibilità dello stipendio del mutuatario” (Cass.20/8/2020 n. 17461).
Nel medesimo arresto del 2018, peraltro, la Suprema Corte ha rilevato che la deroga prevista nel paragrafo C4 delle Istruzioni (nella parte in cui esclude le spese per assicurazioni e garanzie derivanti dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge dal calcolo del tasso-soglia usura) non può consentire la pretermissione della regola generale dettata nella prima parte del paragrafo (“Ai sensi della legge il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni,
pagina 10 di 15 remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito”) riproduttiva della norma penale di cui al comma 4 dell'art. 644 c.p.
Secondo il giudice di legittimità, l'espressa inclusione delle spese di assicurazione con le successive Istruzioni della Banca d'Italia del 2009, lungi dal dimostrare che, per il periodo antecedente alla loro emanazione, le suddette spese non rientrassero dal calcolo del TEG, rivelerebbe in realtà “l'acquisita consapevolezza da parte dell'Istituto della complessità e delicatezza dello snodo valutativo inerente le spese accessorie, e segnatamente del loro carattere remunerativo, risolto in maniera tranciante mediante la loro espressa inclusione tra gli elementi di calcolo del TEG, alle condizioni indicate”.
A ulteriore suffragio di tale consolidato orientamento, la Suprema Corte ha rilevato, in una recente sentenza riguardante un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio stipulato ante 2009, che “ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo” (Cass. 1/2/2022 n. 3025).
Va, infine, richiamato il più ancor recente arresto della Corte di Cassazione che, con ordinanza 20247/2023, nel cassare la sentenza del giudice di merito che aveva respinto la domanda del mutuatario, con riguardo alla questione del raffronto tra dati asseritamente non omogenei, ha affermato che “la soluzione data dalla Corte territoriale, che ha fittiziamente scorporato una voce di costo per il mutuatario al solo scopo di consentire la comparazione tra dati astrattamente assunti come omogenei, non è solo poco ragionevole, ma anche difforme dall'indirizzo – cui si deve dare continuità – secondo cui, ai fini della valutazione della natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito”.
La Suprema Corte di Cassazione ha, quindi, ribadito che “Ai fini della valutazione circa la natura usuraria di un contratto di mutuo, nel tasso di interesse deve essere conteggiato
pagina 11 di 15 anche il costo dell'assicurazione sostenuto dal debitore per ottenere il credito, in base all'art.
644, comma 4, c.p.; né, peraltro, assume rilevanza la diversa indicazione contenuta nelle istruzioni della Banca d'Italia poiché esse, avendo natura di norme secondarie, devono conformarsi a tale norma primaria di riferimento e non sono vincolanti ove si sovrappongano al dettato di quest'ultima, non potendo intaccarne la precisa portata precettiva” (Cass.
24/10/2023 n. 29501).
Alla luce dei principi sopra descritti, a cui questa Corte ha già mostrato di doversi adeguare
(cfr. ad esempio, Corte Appello Milano, Sez. I Civ., sent. n. 5/2024; Corte Appello Milano,
Sez. I Civ. sent. n. 1190/2021), non può non conseguire l'accertamento della nullità per usurarietà della clausola di pattuizione degli interessi prevista nel contratto di finanziamento stipulato dalla sig.ra in data 13/11/2009 con l'appellante CP_1 Parte_1
stante l'evidente superamento del Tasso Soglia Usura – pacificamente fissato,
[...] per il periodo di stipulazione del contratto, al 13,77 % – da parte del TEG correttamente calcolato (ossia del tasso effettivo globale comprensivo delle spese di assicurazione), essendo questo pari al 15,938%.
Con riguardo alle conseguenze della rilevata usura, va richiamato il disposto dell'art. 1815, comma 2, c.c., secondo il quale la clausola negoziale che prevede interessi usurari “è nulla e non sono dovuti interessi”.
Sotto tale profilo, va richiamato che il giudice di primo grado, in accoglimento della domanda di restituzione azionata dall'attrice , ha condannato l'odierna appellante CP_1 [...] alla restituzione di quanto versato dalla mutuataria sia a titolo di Parte_1 interessi sia a titolo di commissioni e costi vari e, quindi, al complessivo importo di euro
6.901,67, costituito dalla somma di € 2.631,89 per interessi, € 178,02 per commissioni, €
2.462,71 per altre spese ed € 1.629,05 per costi assicurativi.
Peraltro, ad avviso del collegio, tenuto conto del dato normativo sopra citato (art. 1815 co. 2
c.c. secondo cui “non sono dovuti interessi”), il riconoscimento del carattere usurario del mutuo implica l'accoglimento della pretesa restitutoria con riferimento ai soli interessi corrispettivi indebitamente pagati - pari, come detto, all'importo di euro 2.631,89 – e non anche con riferimento agli ulteriori costi addebitati alla mutuataria.
Rispetto alla pretesa restitutoria di euro 2.631,89, così rideterminata con riferimento alla sola quota di interessi corrispettivi indebitamente pagati in sede di esecuzione del contratto di pagina 12 di 15 mutuo per cui è causa, si pone, quindi, la questione dell'eccezione di prescrizione sollevata e riproposta dalla parte appellante, con il proprio primo motivo di appello, con riferimento agli importi pagati a titolo di interessi per il periodo anteriore al 29/3/2011 (ossia 10 anni prima della notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado).
Ad avviso della Corte, la doglianza in proposito svolta dalla parte appellante deve ritenersi fondata, posto che il carattere unitario del rapporto di mutuo, in base al quale il giudice di primo grado ha motivato il rigetto dell'eccezione di prescrizione, vale per giustificare la decorrenza della prescrizione, a partire dalla scadenza dell'ultima rata, rispetto al diritto al rimborso della somma mutuata vantato dal mutuante (così la giurisprudenza citata nella sentenza impugnata: Cass. 30 agosto 2011 n. 17798; Cass. 10 febbraio 2023 n. 4232) ma non anche rispetto al diritto alla restituzione degli interessi indebitamente pagati, diritto la cui prescrizione, in base ai principi generali, non può che farsi decorrere dalla data dell'effettivo pagamento, volta per volta avvenuto con il pagamento delle rate di rimborso del mutuo.
Pertanto, in accoglimento del relativo motivo di appello di parte appellante deve ritenersi l'avvenuta prescrizione del diritto alla restituzione degli importi pagati a titolo di interessi per il periodo da gennaio 2010 a febbraio 2011 per l'importo indicato da parte appellante (e in alcun modo contestato, nella sua quantificazione, dalla parte appellata) di euro 768,41, sì da doversi quantificare l'ammontare delle somme da riconoscersi all'odierna parte appellata nel complessivo importo di euro 1.863,48 (in luogo del maggior importo di euro 6.901,67 riconosciuto nella sentenza impugnata), somma da maggiorarsi degli interessi legali dalla data della domanda al saldo.
15) Quanto alle spese, avuto riguardo all'esito del giudizio (conclusosi con il parziale accoglimento della domanda restitutoria avanzata in causa dalla parte attrice odierna appellata), ricorrono i presupposti per disporre un criterio di analoga parziale compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, sì da doversi porre a carico dell'appellante la quota del 50% delle spese di lite sostenute dall'appellata Parte_1
, come liquidate in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 13 agosto CP_1
2022, n. 147, con liquidazione dei compensi ai parametri medi di tariffa e con esclusione, quanto al presente grado di appello, dei compensi riferibili alla fase istruttoria–trattazione, trattandosi di attività non tenutasi in detto grado.
pagina 13 di 15 16) Infine, in accoglimento della relativa domanda di parte appellante (che ha documentato, sub docc. 2A e 4A di aver già corrisposto alla parte appellata quanto a questa riconosciuto nella sentenza impugnata), va condannata la parte appellata a restituire alla parte appellante quanto da questa già pagato in più (per capitale, interessi e spese) rispetto a quanto ad essa riconosciuto con la presente sentenza.
Inoltre, diversamente da quanto richiesto dalla parte appellante nelle proprie conclusioni, non va disposta la condanna alla restituzione (con riferimento alle spese di lite) direttamente nei confronti dei difensori dell'odierna parte appellata, posto che nella sentenza impugnata non è stata disposta la distrazione delle spese in loro favore né risulta che la distrazione delle spese fosse stata nemmeno richiesta dai difensori in questione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'appellante avverso Parte_1 la sentenza del Tribunale di Como n. 445/2023, pubblicata in data 18/4/2023, in parziale accoglimento dell'appello e riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1) accerta l'ammontare delle somme dovute in restituzione (a titolo di interessi indebitamente pagati) dall'appellante alla parte appellata nel Parte_1 Parte_1 CP_1 complessivo importo di euro 1.863,48 (in luogo del maggior importo di euro 6.901,67 riconosciuto nella sentenza impugnata), somma da maggiorarsi degli interessi legali dalla data della domanda al saldo;
2) condanna l'appellante a rimborsare all'appellata Parte_1 CP_1 la quota del 50% delle spese di lite da questa sostenute nei due gradi di giudizio,
[...] liquidate, per tale quota:
A) quanto al giudizio di primo grado, in complessivi euro 1.402,00, di cui euro 132,00 per esborsi ed euro 1.270,00 per compenso, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e
C.P.A. come per legge;
B) quanto al presente giudizio di appello, in complessivi euro 1.000,00 per compenso, oltre
15% per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
pagina 14 di 15 3) condanna la parte appellata a restituire alla parte appellante CP_1 [...] quanto da questa già pagato in più (per capitale, interessi e spese) Parte_1 rispetto a quanto riconosciuto con la presente sentenza
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 7/5/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Lorenzo Orsenigo dott.ssa Marianna Galioto
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marianna Galioto Presidente dott.ssa Rossella Milone Consigliere dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3273/2023 R.G. promossa
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Miriam Bosurgi (PEC e dall'avv. Roberto Email_1
Ferri (PEC ed elettivamente domiciliata presso lo studio Email_2 di quest'ultimo in Como, via Albertolli n. 19, come da procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto CP_1 C.F._1
Pietro Sidoti (PEC: ed Agrippino Sidoti (PEC Email_3
, con domicilio eletto presso il loro studio sito in Email_4
Milano, piazza Velasca n. 8, come da procura in atti.
APPELLATA
pagina 1 di 15 OGGETTO: mutuo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
“Si chiede che codesta Ecc.ma Corte d'Appello voglia:
- per tutti i motivi di cui al proprio atto di citazione in appello, nonché per quelli di cui agli atti di primo grado dell'esponente, da aversi qui per trascritti e riproposti, anche ai sensi dell'art. 346
c.p.c.;
- rigettati ogni avversa domanda, deduzione, eccezione ed istanza anche istruttoria;
- in accoglimento dell'appello proposto dall'esponente ed in riforma della sentenza impugnata:
a) rigettare ogni domanda proposta dalla sig.ra nei confronti di CP_1 [...] per tutte le ragioni e difese esposte in atti;
Parte_1
b) condannare la sig.ra e/o gli avv.ti Roberto Pietro Sidoti ed Agrippino Sidoti, per CP_1 quanto dagli stessi incassato in proprio quali procuratori all'incasso e/o difensori distrattari, a restituire a quanto da questa pagato in esecuzione della Parte_1 sentenza del Tribunale di Como n. 445/2023 qui impugnata, oltre interessi dalla data del pagamento al saldo;
c) condannare la sig.ra a rifondere a le spese CP_1 Parte_1 ed i compensi per la difesa in entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA (non deducibile per la
Banca), CPA e rimborso forfettario delle spese generali ed ogni altro accessorio di legge”.
Per CP_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, previa ogni più ampia e opportuna declaratoria, così giudicare:
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
1) rigettare integralmente l'appello proposto da e, per Parte_1
l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 445/23, resa dal Giudice del Tribunale di
Como, G. Bertollini, a definizione del giudizio RG 1368/21, emessa in data 18.04.2023 e pubblicata nella medesima data.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio di appello”.
pagina 2 di 15 IN FATTO E IN DIRITTO
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Como n. 445/2023, pubblicata in data 18/4/2023, con la quale, nell'ambito di una causa introdotta dalla sig.ra nei confronti della convenuta CP_1 Parte_1 con riferimento ad un contratto di mutuo rimborsabile con cessione di quote dello
[...] stipendio, stipulato tra le parti, è stato così deciso:
“1) In accoglimento della domanda proposta da nei confronti di CP_1 [...]
dichiara la nullità delle clausole del contratto di mutuo stipulato dalle Parte_1 parti in data 13.11.2009 e relative alla pattuizione di interessi, commissioni e altri costi del credito, ai sensi dell'art. 1815, comma secondo, c.c.;
2) Condanna alla restituzione, in favore di Parte_1 CP_1 dell'importo di € 6.901,67, oltre interessi al tasso legale con decorrenza dalla domanda giudiziale (29.03.2021) fino al pagamento effettivo;
3) Condanna la convenuta alla refusione delle spese processuali, in favore dell'attrice, che liquida in € 264,00 per esborsi ed € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA
e CPA come per legge”.
Vicende processuali
1) In data 13/11/2009 la sig.ra aveva stipulato con CP_1 Parte_1 un contratto di mutuo, per l'importo lordo di euro 17.976,00, da rimborsarsi con la
[...] cessione di quote dello stipendio (precisamente n. 84 quote mensili per l'importo) di euro
214,00 ciascuna.
Il contratto prevedeva i seguenti costi:
a) interessi € 2.631,89;
b) commissioni bancarie € 178,02;
c) imposta sostitutiva € 37,92;
d) commissioni dovute all'intermediario € 2.462,71;
e) spese registrazione e notifica € 0,00;
f) premi polizze assicurative € 1.629,05.
pagina 3 di 15 Ne derivava un importo “netto” dell'operazione di euro 11.036,41.
Tenuto conto di tali elementi, venivano, quindi, indicati in contratto i seguenti dati: TAN 4,6%;
TEG 10,99% (tasso effettivo globale senza considerare le spese assicurative); TAEG 16,27%
(tasso effettivo globale comprensivo di tutti costi).
2) La sig.ra , in relazione a tale contratto, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale CP_1 di Como, esponendo, in particolare, quanto segue: Parte_1
- che “il premio relativo alle suddette polizze veniva dalla finanziaria addebitato alla consumatrice contestualmente all'erogazione del finanziamento e ricompreso nel piano di ammortamento”;
- che “il totale delle rate dovute dalla sig.ra era pari a n. 84, dovendosi sin d'ora CP_1 evidenziare come, secondo lo schema contrattuale del finanziamento oggetto di esame, tali rate ricomprendessero tutti gli oneri contrattuali dovuti dalla consumatrice (commissioni, spese, costi assicurativi), calcolati in via anticipata, ma effettivamente maturati (e addebitati) di mese in mese”;
- che “a fine novembre 2017, la sig.ra provvedeva a portare a termine il contratto di CP_1 finanziamento”;
- che, all'epoca della stipula del contratto il TSU era pari al 13,77%;
- che in giurisprudenza era stato chiarito che (ai fini della verifica del superamento del TSU), ad esclusione di quanto dovuto per imposte e tasse, tutti i costi collegati all'erogazione del credito, ivi compresi quelli della polizza assicurativa, dovevano essere ricompresi nel calcolo del TEG, con la conseguenza che, nel caso, questo sarebbe stato pari non a 10,99% ma a
15,938%, con conseguente superamento del TSU (pari 13,77%);
- che, pertanto, doveva essere dichiarata la gratuità del contratto ex art. 1815 c.c. con conseguente diritto dell'attrice alla restituzione dell'importo di euro 6.901,67 a titolo di interessi, commissioni e spese indebitamente corrisposti.
3) Costituendosi in giudizio la convenuta contestando gli Parte_1 assunti dell'attrice, chiedeva il rigetto delle domande da questa proposte.
La parte convenuta, in particolare:
- eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto restitutorio azionato da parte attrice, dovendosi far decorrere la prescrizione dalla conclusione del contratto di mutuo;
pagina 4 di 15 - eccepiva l'irripetibilità delle somme pretese in restituzione ai sensi dell'art. 2034 c.c., in quanto corrisposte in esecuzione di un'obbligazione naturale;
- deduceva il colpevole ritardo con cui la parte attrice aveva esercitato l'azione restitutoria;
- contestava la ricorrenza dell'asserita usura in quanto i costi assicurativi obbligatori, imposti dall'art. 54 d.p.r. n. 180/1950, non erano contemplati nel calcolo del T.E.G.M. al momento della stipula del contratto di finanziamento.
4) Il Tribunale di Como, con la sentenza impugnata in questa sede, dopo aver richiamato le circostanze pacifiche in causa relative al contenuto del contratto di mutuo ed alla sua avvenuta integrale estinzione, e dopo aver circoscritto il thema decidendum alla questione dell' usurarietà del mutuo in ragione della necessaria inclusione delle spese assicurative tra gli oneri da considerare ai fini del superamento del tasso soglia ex art. 1815, secondo comma, c.c., con la conseguente gratuità del mutuo, ha, anzitutto, ritenuto infondate le eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta:
- quanto all'eccezione di prescrizione, ha richiamato che “nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata” (cfr. Cass. 30 agosto 2011, n. 17798; Cass. 10 febbraio 2023); che “la stipula del contratto di mutuo genera, in altre parole, un rapporto unitario, a fronte del quale il pagamento delle singole rate costituisce una forma di adempimento frazionato dell'unica obbligazione, con la conseguenza che il credito derivante dall'indebito pagamento non può dirsi scaduto fino alla completa estinzione dell'operazione di credito”; che, nel caso, la convenuta aveva contestato la data di novembre 2017 quale momento di estinzione del finanziamento solo nelle note di replica e quindi tardivamente;
che, comunque, anche a volere considerare il mese di dicembre 2016, alla data della notifica dell'atto di citazione (29.03.2021) “il credito restitutorio della CP_1 ancora non era prescritto, trovando applicazione il termine decennale di cui all'art. 2946 c.c.”;
- ha ritenuto infondata l'eccezione di irripetibilità ex art. 2034 c.c. in quanto doveva ritenersi pacifico tra le parti che la sig.ra aveva eseguito i pagamenti in esecuzione di un CP_1 contratto di mutuo quale rapporto giuridicamente rilevante e tale da consentire la ripetizione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.;
pagina 5 di 15 - ha ritenuto infondata ed irrilevante la generica allegazione della convenuta circa l'asserito colpevole ritardo dell'attrice nell'esercizio dell'azione di ripetizione.
Quanto al merito, dopo aver svolto un'ampia motivazione sull'evoluzione della giurisprudenza che è giunta ad affermare la necessità di includere i costi assicurativi nel calcolo del TEG, considerato che era pacifico tra le parti “che, alla data di stipula del contratto (13.11.2009), il tasso soglia previsto per le operazioni del tipo “prestiti contro cessione del quito dello stipendio” era pari al 13,77% ... che il TEG, ricalcolato in modo tale da ricomprendere i costi assicurativi fosse pari al 15,938%”, ha ritenuto che dovesse essere “dichiarata la nullità della pattuizione relativa a costi e interessi, ai sensi dell'art. 1815, secondo comma, c.c., con conseguente condanna dell'istituto di credito alla restituzione di quanto versato dal mutuatario, a titolo di interessi, commissioni e costi vari.
Il predetto importo è, dunque, dato dalla somma di € 2.631,89 per interessi, € 178,02 per commissioni, € 2.462,71 per altre spese ed € 1.629,05 per costi assicurativi, per un totale di €
6.901,67. Allo stesso, costituente debito di valuta, devono inoltre aggiungersi gli interessi al tasso legale dalla data di notifica della citazione (29.03.2021) al pagamento effettivo”.
5) Contro tale sentenza ha proposto appello la quale ha Parte_1 chiesto il rigetto di ogni domanda proposta dalla sig.ra con condanna di questa alla CP_1 restituzione di quanto pagato in esecuzione della sentenza impugnata, previa riforma della sentenza per i seguenti motivi:
i) erroneità del rigetto dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla CP_2
ii) insussistenza di alcuna usurarietà del contratto di mutuo oggetto di causa;
iii) erronea determinazione dell'importo dovuto in restituzione alla sig.ra in linea capitale. CP_1
6) Si è costituita in giudizio l'appellata sig.ra la quale, contestando i motivi di CP_1 appello ed insistendo sulle difese già svolte in primo grado, ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
7) Sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
8) Ad avviso della Corte l'appello può ritenersi solo in parte fondato, con conseguente rideterminazione dell'importo dovuto in restituzione dalla mutuante odierna appellante (e conseguente condanna della parte appellata a restituire quanto la stessa avesse già ricevuto pagina 6 di 15 in più, in base alla sentenza impugnata, rispetto a quanto riconosciutole con la presente sentenza) per i motivi di seguito indicati.
9) Va, anzitutto, richiamato che con il proprio primo motivo di appello l'odierna appellante censurando il rigetto dell'eccezione di prescrizione da essa Parte_1 sollevata, ha richiamato:
- che il capitale finanziato sarebbe stato “pari ad € 15.344,11 (cfr. l'art. 1 del contratto, ove si indica l'importo lordo del finanziamento in € 17.976,00 ed il totale degli interessi in €
2.631,89), con regolare erogazione del capitale finanziato avvenuta al netto degli altri costi pattuiti in contratto (subito integralmente decurtati in sede di erogazione e con avvio dell'ammortamento a partire dal mese di gennaio 2010 mediante il pagamento di rate mensili alle scadenze pattuite, ciascuna delle quali rate era comprensiva di quote di ammortamento del capitale e di rimborso degli interessi”;
- che il finanziamento era giunto alla sua naturale scadenza nel dicembre 2016 a seguito del versamento di tutte le 84 rate mensili;
- che prima della notifica dell'atto di citazione avversario (avvenuta il 29 marzo 2021) alcuna domanda restitutoria era stata mai avanzata;
- che “alla data di notifica dell'avverso atto di citazione (i.e. 29 marzo 2021) era già ampiamente decorso il termine decennale per ottenere la ripetizione di quanto pagato in maniera asseritamente indebita in relazione a tutte le voci di costo diverse dagli interessi, nonché in relazione all'importo di € 768,41 e pari alla quota interessi pagata dalla sig.ra CP_1 con le rate scadute tra gennaio 2010 e febbraio 2011”;
- che, del resto, “dalla data di scadenza di ciascuna rata decorre il dies a quo della prescrizione, che deve ritenersi maturata per tutti i pagamenti effettuati con le rate scadute ante decennio (ossia ante 29 marzo 2011, considerato che l'avverso atto di citazione è stato notificato il 29 marzo 2021)”;
- che sarebbero inconferenti “i richiami del Giudice alla natura di rapporto c.d. “unitario” del contratto di mutuo al fine di respingere l'eccezione di prescrizione … e ciò perché … il principio dell'unitarietà dell'obbligazione restitutoria gravante sul mutuatario – applicato dal
Tribunale – riguarda la prescrizione del diritto di credito del mutuante e non la prescrizione del diritto alla ripetizione di pagamenti privi di valido titolo, regolati dalla disciplina dell'indebito, con la conseguenza che – come ben chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
pagina 7 di 15 con il celebre arresto n. 24418/2010 – il diritto della sig.ra di ottenere la restituzione CP_1 delle somme “indebitamente” versate per “usurarietà” delle stesse si prescrive (a tutto voler concedere) nel termine decennale a decorrere dal pagamento delle voci di costo stesse o – in subordine – di ciascuna singola rata, posto che detto pagamento ha l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens”.
9.1) La parte appellata ha contestato l'eccezione di prescrizione ex adverso CP_1 sollevata sostenendo che questa deve farsi decorrere dall'estinzione del contratto di mutuo;
che, del resto, la Cassazione ha più volte evidenziato “il carattere “unitario” del rapporto di mutuo, specificando che la divisione dell'obbligo restitutorio in rate non fa dei singoli pagamenti dei rapporti giuridici autonomi da cui poter far decorrere i termini prescrizionali (cfr
Cass. n. 18951/8.8.2013; Cass. n. 17798/30.08.2011; Cass, n. 10127/14.5.2005; Cass., n.
2262/9.4.1984)”.
10) Con il proprio secondo motivo di appello l'appellante ha, invece, contestato il ragionamento che ha consentito di dichiarare l'usurarietà del mutuo (ossia con l'inclusione dei costi assicurativi nel calcolo del TEG) richiamando il fatto che “le Istruzioni della Banca d'Italia
e dell'Ufficio Italiano Cambi vigenti all'epoca della stipula del finanziamento disponessero invece la loro esclusione dal calcolo del tasso effettivo globale medio e, dunque, dal tasso soglia rilevato per la corrispondente categoria di operazioni nel D.M. del 24 settembre 2009”.
L'appellante ha, quindi, lamentato che tale operazione ermeneutica si porrebbe in contrasto con diverse norme di legge e con la “necessità di simmetria dei termini del raffronto, emergente a chiare lettere dal testo della legge e dalla sentenza n. 16303/2018 delle Sezioni
Unite”, principio che “è stato ribadito dalle Sezioni Unite anche più di recente con la sentenza n. 19597/2020, con cui la Suprema Corte ha affermato che “va confermata la piena razionalità del c.d. principio di simmetria, in continuità con quanto affermato dalla Corte
(Cass., sez. un., 20 giugno 2018, n. 16303; nonché Cass. 3 novembre 2016, n. 22270; Cass.
22 giugno 2016, n. 12965), secondo cui deve esservi simmetria tra il tasso effettivo globale medio rilevato trimestralmente a norma dell'art. 2, comma 1 della legge n. 108 del 1996 ed il tasso effettivo globale della singola operazione. Tutto ciò, atteso sia il contenuto letterale delle disposizioni che disciplinano il T.e.g. ed il T.e.g.m., ovvero l'art. 644, comma 4, c.p. e
l'art. 2, comma 1, della legge n. 108 del 1996”.
pagina 8 di 15 10.1) La parte appellata ha contestato tale motivo di appello richiamando il CP_1 consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito che richiede l'inclusione dei costi assicurativi nel calcolo del TEG anche con riferimento ai contratti stipulati in un'epoca in cui la Banca d'Italia non considerava tali costi nel calcolo del TEGM.
11) Con il proprio terzo motivo di appello, infine, l'appellante ha censurato la sentenza del
Tribunale nella parte in cui “il primo Giudice ha accertato il diritto della mutuataria sig.ra CP_1 di ottenere la restituzione dell'intero importo di € 6.901,67 (corrispondente alla somma di tutto quanto pagato dalla cliente per interessi corrispettivi, commissioni bancarie e di intermediazione e premi assicurativi) e pronunciato conseguente condanna della al CP_2 pagamento di detto importo oltre interessi, ritenendo il Giudice di prime cure che a tanto conducesse la ritenuta usurarietà del finanziamento e conseguente nullità della clausola determinativa degli interessi e gratuità del mutuo”.
Tale statuizione sarebbe errata per il fatto che “tutte queste voci di costo ulteriori rispetto agli interessi erano incluse nel capitale finanziato dalla (ossia nel “valore attualizzato del CP_2 prestito” pari come da contratto ad € 15.344,11 ossia al montante lordo al netto degli interessi); che “solo l'importo di € 2.631,89 poteva essere ritenuto non più dovuto in forza della ritenuta nullità della clausola determinativa degli interessi (“Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”: art. 1815, c. 2 c.c.); che “i residui costi del credito diversi dagli interessi sono appunto inclusi nel capitale finanziato e comunque sono destinati per larga parte a pagamenti dovuti a terzi (€ 2.462,71 sono andati infatti a beneficio della procuratrice mandataria e dell'agente, mentre i residui € 1.629,05 sono andati alle compagnie assicurative)”.
11.1) La parte appellata ha contestato tale motivo di appello sostenendo che la CP_1 conseguenza della gratuità del contratto di mutuo non possa che implicare l'obbligo per la mutuante di rimborsare alla cliente (non solo gli interessi ma) tutti i costi sostenuti e connessi al finanziamento in quanto “il corrispettivo di cui all'art. 644 c.p. si riferisce infatti alla pattuizione tanto degli interessi quanto degli altri vantaggi, in conformità al tenore logico- testuale del citato art. 644 c.p., come connotato afferente alla funzione degli stessi interessi o vantaggi nell'ambito della complessiva portata causale del rapporto contrattuale”.
12) Ad avviso della Corte i predetti motivi di appello, in quanto connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
pagina 9 di 15 Con riguardo alla questione della ritenuta usurarietà del contratto di mutuo per cui è causa, va detto che, come rilevato dal giudice di primo grado, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di pronunciarsi ripetutamente sulla questione dell'inclusione delle spese assicurative nel calcolo del tasso contrattuale (TEG) rilevante ai fini della verifica del carattere usurario del contratto di finanziamento.
Va, infatti, richiamato che con sentenza n. 8806/2017, in materia di assicurazione facoltativa, la Corte di Cassazione aveva affermato che “ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo” (Cass. 5/4/2017 n. 8806): al riguardo, è stata sottolineata la centralità sistematica dell'art. 644 c.p. che, al comma quarto, ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario, chiede di tenere conto di “commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”.
Quanto alla “remuneratività” dei costi assicurativi relativi alle operazioni di finanziamento con cessione del quinto della retribuzione, va richiamato che la Cassazione ha affermato che le polizze assicurative previste nei contratti di cessione del quinto dello stipendio non derivano dal solo adempimento degli obblighi di legge ma hanno anche natura remunerativa e devono quindi essere incluse nella verifica dell'usura (Cass. 24/9/2018 n. 22458): tale orientamento ha trovato conferma nelle successive sentenze di legittimità che hanno rilevato come la funzione dell'assicurazione obbligatoriamente prevista dall'art. 54 del D.P.R., n. 180 del 1950 sia quella di “garantire il mutuante, nel caso in cui per qualsiasi ragione venga a mancare la disponibilità dello stipendio del mutuatario” (Cass.20/8/2020 n. 17461).
Nel medesimo arresto del 2018, peraltro, la Suprema Corte ha rilevato che la deroga prevista nel paragrafo C4 delle Istruzioni (nella parte in cui esclude le spese per assicurazioni e garanzie derivanti dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge dal calcolo del tasso-soglia usura) non può consentire la pretermissione della regola generale dettata nella prima parte del paragrafo (“Ai sensi della legge il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni,
pagina 10 di 15 remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito”) riproduttiva della norma penale di cui al comma 4 dell'art. 644 c.p.
Secondo il giudice di legittimità, l'espressa inclusione delle spese di assicurazione con le successive Istruzioni della Banca d'Italia del 2009, lungi dal dimostrare che, per il periodo antecedente alla loro emanazione, le suddette spese non rientrassero dal calcolo del TEG, rivelerebbe in realtà “l'acquisita consapevolezza da parte dell'Istituto della complessità e delicatezza dello snodo valutativo inerente le spese accessorie, e segnatamente del loro carattere remunerativo, risolto in maniera tranciante mediante la loro espressa inclusione tra gli elementi di calcolo del TEG, alle condizioni indicate”.
A ulteriore suffragio di tale consolidato orientamento, la Suprema Corte ha rilevato, in una recente sentenza riguardante un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio stipulato ante 2009, che “ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo” (Cass. 1/2/2022 n. 3025).
Va, infine, richiamato il più ancor recente arresto della Corte di Cassazione che, con ordinanza 20247/2023, nel cassare la sentenza del giudice di merito che aveva respinto la domanda del mutuatario, con riguardo alla questione del raffronto tra dati asseritamente non omogenei, ha affermato che “la soluzione data dalla Corte territoriale, che ha fittiziamente scorporato una voce di costo per il mutuatario al solo scopo di consentire la comparazione tra dati astrattamente assunti come omogenei, non è solo poco ragionevole, ma anche difforme dall'indirizzo – cui si deve dare continuità – secondo cui, ai fini della valutazione della natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito”.
La Suprema Corte di Cassazione ha, quindi, ribadito che “Ai fini della valutazione circa la natura usuraria di un contratto di mutuo, nel tasso di interesse deve essere conteggiato
pagina 11 di 15 anche il costo dell'assicurazione sostenuto dal debitore per ottenere il credito, in base all'art.
644, comma 4, c.p.; né, peraltro, assume rilevanza la diversa indicazione contenuta nelle istruzioni della Banca d'Italia poiché esse, avendo natura di norme secondarie, devono conformarsi a tale norma primaria di riferimento e non sono vincolanti ove si sovrappongano al dettato di quest'ultima, non potendo intaccarne la precisa portata precettiva” (Cass.
24/10/2023 n. 29501).
Alla luce dei principi sopra descritti, a cui questa Corte ha già mostrato di doversi adeguare
(cfr. ad esempio, Corte Appello Milano, Sez. I Civ., sent. n. 5/2024; Corte Appello Milano,
Sez. I Civ. sent. n. 1190/2021), non può non conseguire l'accertamento della nullità per usurarietà della clausola di pattuizione degli interessi prevista nel contratto di finanziamento stipulato dalla sig.ra in data 13/11/2009 con l'appellante CP_1 Parte_1
stante l'evidente superamento del Tasso Soglia Usura – pacificamente fissato,
[...] per il periodo di stipulazione del contratto, al 13,77 % – da parte del TEG correttamente calcolato (ossia del tasso effettivo globale comprensivo delle spese di assicurazione), essendo questo pari al 15,938%.
Con riguardo alle conseguenze della rilevata usura, va richiamato il disposto dell'art. 1815, comma 2, c.c., secondo il quale la clausola negoziale che prevede interessi usurari “è nulla e non sono dovuti interessi”.
Sotto tale profilo, va richiamato che il giudice di primo grado, in accoglimento della domanda di restituzione azionata dall'attrice , ha condannato l'odierna appellante CP_1 [...] alla restituzione di quanto versato dalla mutuataria sia a titolo di Parte_1 interessi sia a titolo di commissioni e costi vari e, quindi, al complessivo importo di euro
6.901,67, costituito dalla somma di € 2.631,89 per interessi, € 178,02 per commissioni, €
2.462,71 per altre spese ed € 1.629,05 per costi assicurativi.
Peraltro, ad avviso del collegio, tenuto conto del dato normativo sopra citato (art. 1815 co. 2
c.c. secondo cui “non sono dovuti interessi”), il riconoscimento del carattere usurario del mutuo implica l'accoglimento della pretesa restitutoria con riferimento ai soli interessi corrispettivi indebitamente pagati - pari, come detto, all'importo di euro 2.631,89 – e non anche con riferimento agli ulteriori costi addebitati alla mutuataria.
Rispetto alla pretesa restitutoria di euro 2.631,89, così rideterminata con riferimento alla sola quota di interessi corrispettivi indebitamente pagati in sede di esecuzione del contratto di pagina 12 di 15 mutuo per cui è causa, si pone, quindi, la questione dell'eccezione di prescrizione sollevata e riproposta dalla parte appellante, con il proprio primo motivo di appello, con riferimento agli importi pagati a titolo di interessi per il periodo anteriore al 29/3/2011 (ossia 10 anni prima della notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado).
Ad avviso della Corte, la doglianza in proposito svolta dalla parte appellante deve ritenersi fondata, posto che il carattere unitario del rapporto di mutuo, in base al quale il giudice di primo grado ha motivato il rigetto dell'eccezione di prescrizione, vale per giustificare la decorrenza della prescrizione, a partire dalla scadenza dell'ultima rata, rispetto al diritto al rimborso della somma mutuata vantato dal mutuante (così la giurisprudenza citata nella sentenza impugnata: Cass. 30 agosto 2011 n. 17798; Cass. 10 febbraio 2023 n. 4232) ma non anche rispetto al diritto alla restituzione degli interessi indebitamente pagati, diritto la cui prescrizione, in base ai principi generali, non può che farsi decorrere dalla data dell'effettivo pagamento, volta per volta avvenuto con il pagamento delle rate di rimborso del mutuo.
Pertanto, in accoglimento del relativo motivo di appello di parte appellante deve ritenersi l'avvenuta prescrizione del diritto alla restituzione degli importi pagati a titolo di interessi per il periodo da gennaio 2010 a febbraio 2011 per l'importo indicato da parte appellante (e in alcun modo contestato, nella sua quantificazione, dalla parte appellata) di euro 768,41, sì da doversi quantificare l'ammontare delle somme da riconoscersi all'odierna parte appellata nel complessivo importo di euro 1.863,48 (in luogo del maggior importo di euro 6.901,67 riconosciuto nella sentenza impugnata), somma da maggiorarsi degli interessi legali dalla data della domanda al saldo.
15) Quanto alle spese, avuto riguardo all'esito del giudizio (conclusosi con il parziale accoglimento della domanda restitutoria avanzata in causa dalla parte attrice odierna appellata), ricorrono i presupposti per disporre un criterio di analoga parziale compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, sì da doversi porre a carico dell'appellante la quota del 50% delle spese di lite sostenute dall'appellata Parte_1
, come liquidate in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 13 agosto CP_1
2022, n. 147, con liquidazione dei compensi ai parametri medi di tariffa e con esclusione, quanto al presente grado di appello, dei compensi riferibili alla fase istruttoria–trattazione, trattandosi di attività non tenutasi in detto grado.
pagina 13 di 15 16) Infine, in accoglimento della relativa domanda di parte appellante (che ha documentato, sub docc. 2A e 4A di aver già corrisposto alla parte appellata quanto a questa riconosciuto nella sentenza impugnata), va condannata la parte appellata a restituire alla parte appellante quanto da questa già pagato in più (per capitale, interessi e spese) rispetto a quanto ad essa riconosciuto con la presente sentenza.
Inoltre, diversamente da quanto richiesto dalla parte appellante nelle proprie conclusioni, non va disposta la condanna alla restituzione (con riferimento alle spese di lite) direttamente nei confronti dei difensori dell'odierna parte appellata, posto che nella sentenza impugnata non è stata disposta la distrazione delle spese in loro favore né risulta che la distrazione delle spese fosse stata nemmeno richiesta dai difensori in questione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'appellante avverso Parte_1 la sentenza del Tribunale di Como n. 445/2023, pubblicata in data 18/4/2023, in parziale accoglimento dell'appello e riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1) accerta l'ammontare delle somme dovute in restituzione (a titolo di interessi indebitamente pagati) dall'appellante alla parte appellata nel Parte_1 Parte_1 CP_1 complessivo importo di euro 1.863,48 (in luogo del maggior importo di euro 6.901,67 riconosciuto nella sentenza impugnata), somma da maggiorarsi degli interessi legali dalla data della domanda al saldo;
2) condanna l'appellante a rimborsare all'appellata Parte_1 CP_1 la quota del 50% delle spese di lite da questa sostenute nei due gradi di giudizio,
[...] liquidate, per tale quota:
A) quanto al giudizio di primo grado, in complessivi euro 1.402,00, di cui euro 132,00 per esborsi ed euro 1.270,00 per compenso, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e
C.P.A. come per legge;
B) quanto al presente giudizio di appello, in complessivi euro 1.000,00 per compenso, oltre
15% per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
pagina 14 di 15 3) condanna la parte appellata a restituire alla parte appellante CP_1 [...] quanto da questa già pagato in più (per capitale, interessi e spese) Parte_1 rispetto a quanto riconosciuto con la presente sentenza
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 7/5/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Lorenzo Orsenigo dott.ssa Marianna Galioto
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