CASS
Sentenza 23 aprile 2003
Sentenza 23 aprile 2003
Massime • 1
Il termine di decadenza previsto dall'art. 3 della legge n.210 del 1992 per la proposizione della domanda amministrativa di indennizzo per le patologie derivanti da vaccinazioni non si estende analogicamente alle ipotesi di epatiti post - trasfusionali, in quanto trattasi di norma eccezionale, per la quale vige il divieto di applicazione analogica ; ne consegue che, per il caso delle epatiti post - trasfusionali verificatesi prima delle modifiche introdotte dalla legge n.238 del 1997, la domanda è proponibile nell'ordinario termine di prescrizione decennale, a decorrere dal momento in cui l'avente diritto ha avuto conoscenza del danno.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/04/2003, n. 6500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6500 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2003 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento