Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 17/04/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai
Sigg.:
Dott. Antonio MATANO Presidente
Dott.ssa Giuseppina FINAZZI Consigliere
Dott.ssa Silvia MOSSI Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa in grado d'appello con ricorso depositato in Cancelleria il giorno 11.11.2024 iscritta al n. 374/2024 R.G.
Sezione Lavoro e posta in discussione all'udienza collegiale del
17.04.2025
d a
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maurizio Parte_1
Riommi del foro di Perugia, Daniele Verduchi del foro di Roma e
Andrea Pesenti del foro di Bergamo, quest'ultimo domiciliatario OGGETTO:
Altre ipotesi giusta delega in atti
RICORRENTE APPELLANTE
c o n t r o
in persona
Controparte_1
del CP_2
APPELLATO CONTUMACE
In punto: appello a sentenza n. 1016 del 2024 del Tribunale di
Bergamo.
Conclusioni:
Del ricorrente appellante:
Come da ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1016 del 2024 del Tribunale di Bergamo
sezione lavoro veniva accertato il diritto di , docente Parte_1
alle dipendenze del immesso in ruolo Controparte_1
dall'01.09.2016, al riconoscimento per intero del servizio pre-ruolo prestato con contratti di lavoro a tempo determinato, con conseguente condanna del resistente al pagamento delle differenze CP_1
retributive liquidate in motivazione in € 3.331,98.
Le spese di lite e della CTU espletata in corso di causa per la corretta quantificazione del credito venivano integralmente compensate tra le parti.
Il ha impugnato la sentenza nel capo relativo alla Pt_1
compensazione delle spese di lite e di CTU.
Nonostante la regolare notifica dell'appello, il
[...]
è rimasto contumace in questo grado del Controparte_1
giudizio.
All'udienza la causa è stata discussa e all'esito della camera di consiglio è stata data lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha prestato servizio alle dipendenze del Parte_1
appellato con plurimi contratti a tempo determinato come CP_1
insegnante di scuola secondaria di secondo grado dal 5 febbraio 2005 - 3 -
al 31 agosto 2016 ed è stato immesso in ruolo con decorrenza giuridica dall'01.09.2016 ed economica dal 16.09.2016.
Con decreto dell'01.09.2017 l'Amministrazione scolastica ha provveduto a effettuare la ricostruzione di carriera riconoscendogli un'anzianità pre-ruolo ai fini giuridici ed economici di anni 8 e mesi 6
secondo il meccanismo previsto dall'art. 485 del d.lgs. n. 197/1994.
Egli ha agito in giudizio invocando la violazione del principio della parità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato sancito dalla clausola 4
dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/UE, chiedendo di far accertare il proprio diritto all'integrale riconoscimento del servizio pre-ruolo a seguito della ricostruzione di carriera disposta dal e l'inquadramento nel corretto gradone stipendiale ex CP_1
CCNL comparto scuola con condanna del al pagamento CP_1
delle differenze retributive maturate.
Il ha contestato la fondatezza della domanda CP_1
ritenendo legittima la ricostruzione di carriera effettuata e corretto il livello stipendiale attribuito al ricorrente.
Il giudice, richiamata la giurisprudenza della Corte di
Giustizia in tema di divieto di discriminazione fondato sulla clausola
4 dell'Accordo quadro e i principi affermati dalla Corte di Cassazione
in materia di riconoscimento del servizio pre-ruolo del personale scolastico in applicazione del principio della parità di trattamento tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, ha disposto l'espletamento di una CTU contabile al fine di verificare se - 4 -
l'anzianità riconosciuta al ricorrente nel decreto di ricostruzione della carriera fosse inferiore rispetto a quella che sarebbe stata riconosciuta a un docente di ruolo per la stessa attività di docenza.
Accertato dal CTU che, sebbene il ricorrente avesse prestato servizio per 9 anni, 1 mese, e 28 giorni effettivi, il gli aveva CP_1
riconosciuto ai fini giuridici ed economici solo 8 anni e 6 mesi, il giudice ha provveduto a disapplicare l'art. 485 cit., che prevede il riconoscimento per intero dei servizi pre-ruolo solo per i primi quattro anni e per i due terzi nel periodo eccedente, nonché ai fini economici per il restante terzo, per contrasto con la Clausola 4 dell'Accordo
quadro e ha dichiarato il diritto del ricorrente all'integrale riconoscimento del servizio pre-ruolo effettivamente prestato nonchè
alla collocazione nella fascia stipendiale corretta e al conseguente pagamento delle differenze retributive medio tempore maturate.
Le spese di lite e della CTU venivano interamente compensate tra le parti.
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Il censura la sentenza sul capo relativo alla Pt_1
compensazione delle spese di lite, criticando la motivazione posta dal giudice a fondamento della decisione (“stante la complessità della
questione e i numerosi interventi legislativi e giurisprudenziali
succedutisi, fino al recente approdo della Cassazione, si ravvisano
ragioni per compensare integralmente le spese di lite…”).
Afferma che detta motivazione si pone in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia europea e della - 5 -
Corte di Cassazione che da tempo hanno affermato i principi applicati dal giudice nella sentenza, e che, di conseguenza, non vi è alcun contrasto giurisprudenziale che giustifichi la decisione assunta dal
Tribunale di compensare le spese di lite.
Lamenta, inoltre, la violazione degli art.li 91 e 92 c.p.c. e del principio della soccombenza in quanto il ricorso è stato accolto integralmente e, ciononostante, il giudice ha deciso di compensare le spese al di fuori delle ipotesi consentite dal legislatore.
La decisione di compensare le spese di lite non sarebbe neppure conforme ai principi affermati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77 del 7 Marzo 2018, che ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 92 c.p.c. nella parte in cui non prevede la possibilità di compensare parzialmente o integralmente le spese del giudizio anche nel caso di “altre analoghe gravi eccezionali ragioni”,
a suo dire non ricorrenti nel caso di specie.
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Ciò premesso, come noto, nel regime di regolamentazione delle spese di lite il criterio cardine dettato dall'art. 91 c.p.c. è il principio della soccombenza, al quale è tuttavia possibile derogare ai sensi dell'art. 92 c.p.c..
L'art. 92 c.p.c., come da ultimo novellato dall'art.13 del d.l.
132/2014, conv. nella l.162/2014, e come recentemente interpretato dalla Corte Costituzionale con la sent. n. 77/2018 cit., prevede che la compensazione delle spese di lite è permessa nel caso di reciproca soccombenza, ovvero, in alternativa, quando ricorra una delle due - 6 -
ipotesi tassative previste dalla stessa norma, dell'assoluta novità della questione trattata o del mutamento di giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ovvero ancora, quando ricorra l'ipotesi a queste assimilabile, elaborata in sede di interpretazione della norma in conformità alla Costituzione, dei gravi ed eccezionali motivi (la Corte
Cost. ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, potendo queste ultime rivenirsi anche in situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto,
della lite, dovendo estendersi, in simmetria, l'ipotesi prevista dalla disposizione dell'assoluta novità della questione - che è riconducibile,
più in generale, ad una situazione di oggettiva e marcata incertezza,
non orientata dalla giurisprudenza - anche ad altre analoghe situazioni, appunto, di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite, parimenti riconducibili a “gravi ed eccezionali ragioni”).
Dunque, il perimetro della compensazione delle spese è stato ampliato rispetto alla riduzione effettuata dal legislatore nel 2014 allo scopo di contenere il contenzioso civile e la tassatività introdotta nel
2014 è stata ritenuta dalla Corte costituzionale lesiva del principio di ragionevolezza e di uguaglianza in quanto esclude altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa (cfr. tra le altre
Cass. sez, lav. n. 812 del 16.01.2020).
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Tanto precisato in linea di diritto, ritiene il Collegio che la peculiarità del caso concreto sia idonea a giustificare la parziale compensazione delle spese di primo grado per i motivi di seguito esposti.
E' vero che il , non riconoscendo per intero il CP_1
servizio pre-ruolo svolto dall'appellante, ha tenuto una condotta in contrasto con il principio di parità di trattamento e non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato affermato dalla clausola 4 dell'Accordo quadro,
direttamente applicabile nell'ordinamento interno, ciò determinando la soccombenza del resistente. CP_1
Come evidenziato dall'appellante, inoltre, sul principio della parità di trattamento tra personale a termine e personale a tempo indeterminato circa le condizioni di impiego sia la giurisprudenza della Corte di Giustizia che quella di legittimità sono intervenute con svariate pronunce (v. solo in via esemplificativa Corte di Giustizia
sent. del 20.9.2018, in causa C-466/17, e sent. Cass. n. 31149 Per_1
del 2019).
All'epoca dell'introduzione del giudizio, dunque, non vi era più alcuna incertezza interpretativa sul tema del riconoscimento del servizio pre-ruolo ai fini della ricostruzione di carriera nel settore scolastico, avendo la giurisprudenza comunitaria e nazionale ormai da tempo affermato i principi cardine che sono stati applicati dal
Tribunale.
Si ritiene, invece, condivisibile la sentenza laddove ha - 8 -
attribuito rilievo al fine della delibazione delle spese di lite alla complessità della questione trattata.
In particolare, occorre evidenziare che l'accertamento in concreto della ricorrenza o meno della discriminazione non è stato semplice nel caso specifico, tenuto conto del numero elevato delle supplenze svolte dall'appellante nel lungo periodo pre-ruolo, tanto è
vero che il giudice ha ritenuto di dovere demandare a un ctu il compito di verificare se il calcolo dell'anzianità di servizio in base al criterio del computo integrale dei periodi di lavoro effettivo fosse più
o meno favorevole rispetto a quello risultante dalla ricostruzione di carriera operata dall'Amministrazione scolastica.
Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ritiene, quindi, che ricorrano validi motivi per compensare per metà le spese di primo grado con conseguente condanna del appellato, risultato CP_1
soccombente, a rifondere al ricorrente la restante metà.
Circa la quantificazione delle spese di lite, l'appellante domanda la liquidazione delle spese del primo grado secondo i parametri previsti per le cause di valore indeterminabile,
evidenziando che la parte avrebbe potuto chiedere soltanto una sentenza di accertamento del diritto alla corretta ricostruzione di carriera e riservare ad altro giudizio la domanda di differenze retributive, ciò avvalorando la considerazione della natura del giudizio introdotto come caratterizzato dalla pluralità delle domande proposte.
Dall'esame del ricorso, invero, si evince che la richiesta di - 9 -
riconoscimento del servizio pre-ruolo e del conseguente inserimento nel gradone stipendiale corretto è stata formulata dal docente allo specifico fine di ottenere la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle differenze retributive.
Il ricorrente, in altre parole, non ha proposto una pluralità di
Contr domande bensì un'unica domanda di condanna del al pagamento delle differenze retributive, rispetto alla quale il riconoscimento dell'intera anzianità di servizio al compimento del
18° anno di servizio con il recupero dell'anzianità accantonata in sede di prima ricostruzione di carriera si pone come meramente incidentale e strumentale a consentire al docente di godere di una retribuzione più
elevata e di recuperare le differenze retributive medio tempore maturate.
Non è corretto, pertanto, il richiamo effettuato dall'appellante alla giurisprudenza di legittimità che afferma il principio per cui, ove siano state proposte più domande, alcune di valore indeterminabile e altre di valore determinato, la controversia deve essere ritenuta di valore indeterminabile laddove l'applicazione dello scaglione tariffario previsto per le cause di valore indeterminabile consenta il riconoscimento di compensi superiori rispetto a quelli che deriverebbero applicando lo scaglione applicabile per le cause di valore determinato (v. sul punto Cass. ord. n. 22719 del 2022
richiamata dall'appellante).
Tali principi, infatti, non si ritengono calzanti nel caso specifico in cui, giova ribadire, il docente ha agito in giudizio con lo - 10 -
scopo di ottenere il pagamento delle differenze retributive dallo stesso quantificate nella somma riconosciuta dal giudice.
Il ricorrente, in particolare, ha quantificato l'ammontare della somma richiesta in € 3.331,95, che è stata confermata dal CTU e riconosciuta in sentenza, così che la liquidazione delle spese del primo grado deve essere parametrata al valore della controversia compreso tra € 1.100 ed € 5.200 e non a quello per le cause di valore indeterminabile.
Va riconosciuto, invece, l'incremento della liquidazione previsto dall'art. comma 1 bis del D.M. 55/2014 per l'ipotesi degli atti redatti con modalità telematiche muniti di collegamenti ipertestuali con conseguente accoglimento del rilievo sollevato dall'appellante sul punto.
L'analisi del ricorso di primo grado consente, infatti, di accertare che l'atto è stato redatto con tecniche informatiche idonee a consentire l'immediata consultazione della documentazione allegata all'atto, oltre che la ricerca testuale di parole all'interno dell'atto stesso e dei documenti prodotti in giudizio.
Le modalità telematiche adottate nel ricorso, dunque, integrano i presupposti previsti dall'art. 4, comma 1 bis, del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, secondo il quale “Il compenso
determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è
ulteriormente aumentato fino al 30% quando gli atti depositati con
modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee
ad agevolarne la consultazione o la fruizione e in particolare quando - 11 -
esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei
documenti allegati nonché la navigazione all'interno dell'atto”.
Va, pertanto, riconosciuto il diritto del ricorrente alla liquidazione delle spese del primo grado mediante applicazione dell'incremento del 30% delle competenze ex art. 4, comma 1 bis, del
D.M. 55/2014, come aggiornato dal DM 147/2022 (che ha eliminato la locuzione “di regola” contenuta nel testo previgente).
In conclusione, in considerazione del valore della causa si ritiene corretto liquidare le spese del giudizio di primo grado (con applicazione dei valori minimi, tenuto conto della serialità della controversia quanto alle questioni di diritto ad essa sottese) nella misura complessiva di € 1.314,00 che, con l'incremento del 30% per i collegamenti ipertestuali, diventa pari a € 1.708,20 oltre accessori di legge, la cui metà il Ministero dovrà versare al ricorrente.
Va accolto, infine, il rilievo sollevato dall'appellante circa la decisione del giudice di compensare integralmente anche le spese della CTU che, avendo confermato la correttezza dell'importo richiesto in ricorso per differenze retributive, resteranno per intero a carico del soccombente, nella misura già liquidata dal CP_1
giudice.
***
Infine, come evidenziato dall'appellante, va osservato che, a causa di un refuso, nella motivazione della sentenza il Tribunale,
facendo proprie le conclusioni del CTU, ha quantificato l'anzianità di servizio effettivo nel pre-ruolo svolto dal ricorrente in 9 anni, 1 mese, - 12 -
e 18 giorni anziché in 9 anni, 1 mese, e 28 giorni, come, invece,
accertato nella relazione tecnica d'ufficio; la sentenza va dunque corretta in tale punto della motivazione.
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L'accoglimento dell'appello nei limi esposti giustifica la condanna del soccombente a rimborsare all'appellante le CP_1
spese di questo grado di giudizio che, tenuto conto del valore della res litigiosa (€ 1.708,20), vengono liquidate, sempre secondo i parametri minimi (per le medesime ragioni sopra esposte), nella misura di €
962,00, oltre accessori di legge.
PQM
1) in parziale riforma della sentenza n. 1016/2024 del
Tribunale di Bergamo sezione lavoro, compensa per metà le spese di primo grado e condanna il resistente al pagamento in favore CP_1
del ricorrente della restante metà nella misura di € 854,00 oltre accessori di legge e condanna altresì il al Controparte_1
pagamento delle spese di CTU liquidate dal giudice di primo grado;
2) condanna il appellato al pagamento in favore CP_1
dell'appellante della somma di € 962,00, oltre accessori di legge, per spese del presente grado di giudizio.
Brescia, 17 aprile 2025
Il Consigliere estensore
(Dott.ssa Silvia Mossi)
Il Presidente
(dott. Antonio Matano)