Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 18 aprile 2001 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 23 luglio 2016 |
Commentari • 39
- 1. Esenzione marittimi: quando i 183 giorni valgono anche a terraFederico Migliorini · https://fiscomania.com/ · 19 dicembre 2025
Il lavoro marittimo non si esaurisce nella sola navigazione, anche quando la nave sosta in Italia. A queste conclusioni la sentenza n. 277/2024 della C.G.T. della Toscana, in relazione ai 183 giorni di imbarco del marittimo per ottenere l'esenzione fiscale. La Corte di Giustizia Tributaria della Toscana ha accolto l'appello di un comandante di yacht accertato dall'Agenzia delle Entrate, riconoscendo l'esenzione fiscale prevista dall'art. 5, comma 5, della Legge n. 88/2001. La sentenza n. 277/2024 del 26 febbraio 2024 ribalta la decisione di primo grado e afferma un principio fondamentale: l'attività marittima non coincide esclusivamente con la navigazione in mare. Questa vicenda …
Leggi di più… - 2. Personale hotel e ristorazione su navi: l'esenzione fiscaleDott. Federico Migliorini | Commercialista | Fiscalità Internazionale · https://fiscomania.com/ · 9 febbraio 2026
Il Decreto MIT 25/2025 e la Circolare MIT 26608/2025 hanno rivoluzionato la fiscalità del personale alberghiero e di ristorazione imbarcato su navi. Chef, camerieri, baristi e personale hotel sono ora lavoratori marittimi a tutti gli effetti e possono applicare l'esenzione fiscale dei 183 giorni anche senza libretto di navigazione, utilizzando documentazione alternativa come il registro vidimato dall'Autorità Marittima, timesheet firmati dal Comandante e Sea Service Testimonials. Il Decreto MIT n. 25 del 25 febbraio 2025 ha rivoluzionato la definizione di lavoratore marittimo in Italia, includendo per la prima volta in modo esplicito il personale alberghiero, chef, camerieri e personale …
Leggi di più… - 3. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ricorso iscritto al n. 17 del registro ricorsi 2023, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, tra le altre, in riferimento agli artt. 117, primo comma, 3 e 9 della Costituzione e 14 e 17 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 36 e 38 della legge della Regione Siciliana 22 febbraio 2023, n. 2 (Legge di stabilità regionale 2023-2025). 1.1.- L'art. 36 della legge reg. Siciliana, rubricato «Modifiche di norme in …
Leggi di più… - 4. Demanio costiero e uso generale: la “scarsità della risorsa naturale” (nota a TAR Puglia, Lecce, nn. 1223 e 1224 del 2023)Giuseppina Mari · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Giuseppina Mari Sommario: 1. Premessa e oggetto del contributo; 2. Le sentenze del TAR Lecce nn. 1223 e 1224 del 2023; 3. Le ragioni della demanialità; 4. Gestione amministrativa tra uso generale e uso particolare; 5. La pianificazione del demanio costiero; 6. La scarsità delle risorse naturali secondo l'Adunanza plenaria: critica e rischio di una confutazione basata, a sua volta, su dati meramente quantitativi; 7. Considerazioni conclusive. 1. Premessa e oggetto del contributo Le sentenze del TAR Lecce nn. 1223 e 1224 del 2 novembre 2023 si inseriscono nell'annosa e complessa vicenda relativa all'applicazione della direttiva servizi 2006/123/CE (direttiva Bolkestein) con riguardo …
Leggi di più… - 5. Demanio e patrimonio dello stato e delle regioniAvv. Antonino Sugamele · https://www.avvocatosugamele.it/news/pagina/1 · 25 giugno 2024
Demanio e patrimonio dello stato e delle regioni - Concessioni demaniali marittime - Norme della regione siciliana - Legge di stabilità regionale 2023 - 2025 - Differimento, al 30 aprile 2023, del termine per la presentazione della richiesta di proroga delle concessioni demaniali marittime. - Questione di legittimità costituzionale: artt. 36 e 38 della legge della regione siciliana 22/02/2023, n.2. - Illegittimità costituzionale - Cessata materia del contendere Corte Costituzionale|Sentenza|24 giugno 2024| n. 109 Data udienza 16 aprile 2024 Demanio e patrimonio dello stato e delle regioni - Concessioni demaniali marittime - Norme della regione siciliana - Legge di stabilità regionale …
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Giurisprudenza • +500
- 1. TAR Roma, sez. 5S, sentenza 24/10/2024, n. 18544Provvedimento: Pubblicato il 24/10/2024 N. 18544/2024 REG.PROV.COLL. N. 07016/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Stralcio) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7016 del 2010, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Magnani, con domicilio digitale presso la pec come da Registri di Giustizia e domicilio eletto ex art. 25 c.p.a. presso il suo studio in Roma, via C. Monteverdi, 20; contro Comune di Fiumicino, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentato e difeso dall'avv. Elena Conte, con domicilio digitale presso …Leggi di più...
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- 2. TAR Roma, sez. 5T, sentenza 07/04/2025, n. 6854Provvedimento: Pubblicato il 07/04/2025 N. 06854/2025 REG.PROV.COLL. N. 00936/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 936 del 2022, proposto da PP RA, rappresentato e difeso dagli avvocati Elena Provenzani, Stefano Zunarelli, Vincenzo Cellamare, con domicilio eletto in Roma, via Ruggero Fauro, n. 43 e con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC come da Registri di Giustizia; contro Roma Capitale, in persona del legale rappresentante p.t ., rappresentato e difeso dall'avvocato Fiammetta Lorenzetti, con …Leggi di più...
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- 3. Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 01/08/2024, n. 1031Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati: Dr Silvia Rita Fabrizio– Presidente Dr. Francesco S. Filocamo - Consigliere Dr. Maria Luisa Martini - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al R.G.142/2021 tenuta in decisione all'udienza del 8.11.2023 promossa da (P.I.: , in persona del legale rappresentante p.t. - Parte_1 P.IVA_1 (P.I.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante; - Controparte_2 (P.I.: ), in persona del legale rappresentante p.t., (già [...] P.IVA_3 ; - Controparte_3 …Leggi di più...
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- 4. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brindisi, sez. I, sentenza 20/03/2025, n. 130Provvedimento: Sentenza n. 130/2025 Depositato il 20/03/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 1, riunita in udienza il 24/01/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale: CARPINO SALVATORE, Presidente ESPOSITO LUCIA, Relatore LISI PIETRO, Giudice in data 24/01/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 451/2024 depositato il 22/05/2024 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Ag. Entrate Direzione Provinciale Brindisi elettivamente …Leggi di più...
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- 5. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 25/02/2025, n. 1659Provvedimento: Pubblicato il 25/02/2025 N. 01659/2025REG.PROV.COLL. N. 06232/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6232 del 2024, proposto dalla società Arcobaleno Beach S.r.l., rappresentata e difesa dagli Avvocati Prof. Stefano Zunarelli e Vincenzo Cellamare, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia; contro Roma Capitale, in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocato Fiammetta Lorenzetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. Finalita' e campo di applicazione 1. Le disposizioni di cui alla presente legge, nell'ambito delle competenze di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 30 ottobre 1999, sono dirette ad incentivare, con misure di carattere straordinario e transitorio, gli investimenti delle imprese marittime per il rinnovo e l'ammodernamento della flotta, con l'obiettivo di assicurare lo sviluppo del trasporto marittimo, in particolare del trasporto di merci e di quello a breve e medio raggio, e la tutela degli interessi occupazionali del settore.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono finalizzate anche alla promozione e alla costruzione di navi cisterna a basso impatto ambientale e dotate dei piu' elevati standard di sicurezza in conformita' alla politica comunitaria ed internazionale sulla sicurezza dei mari e compatibilmente con le tecnologie disponibili, al fine di prevenire gli incidenti in mare o limitarne le conseguenze.
3. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano agli investimenti in avanzata fase di realizzazione (( nell'anno 2003 )) o in tale anno avviati per l'ammodernamento ed il rinnovo della flotta da parte di soggetti aventi titolo ad essere proprietari di navi italiane ai sensi dell' articolo 143 del codice della navigazione , inclusi i Gruppi europei di interesse economico (GEIE) di cui al regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio del 25 luglio 1985 ed al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240 , sempreche' gli investimenti riguardino lavori eseguiti da imprese di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a) e b), della legge 14 giugno 1989, n. 234 , o da cantieri dell'Unione europea.
4. Per "investimenti in avanzata fase di realizzazione nell'anno 2000" si intendono esclusivamente gli investimenti effettuati da parte di soggetti che alla data del 1° gennaio 2000 erano in possesso dei requisiti di cui all' articolo 143 del codice della navigazione e per i quali i pagamenti sono effettuati nel corso di tale anno o negli anni successivi.
5. I benefici di cui alla presente legge sono accordati per iniziative di investimento relative alle unita' navali di cui all' articolo 2 della legge 28 dicembre 1999, n. 522 , con esclusione di quelle per le quali siano state concesse agevolazioni pubbliche finalizzate a ridurre l'onere degli interessi.
6. Per il completamento degli interventi di cui all' articolo 6 della legge 31 luglio 1997, n. 261 , e' autorizzato un ulteriore limite di impegno di durata decennale pari a lire 450 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. - Articolo 2Art. 2. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 7 LUGLIO 2016, N. 122))
- Articolo 3Art. 3. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 7 LUGLIO 2016, N. 122))