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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 11/04/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. 4041/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente Relatore
Patrizia Medica Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4041/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FEDERICA DI Parte_1 C.F._1
BENEDETTO, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ANTONELLA POSA, CP_1 C.F._2
giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per la descrizione delle domande e delle posizioni difensive delle parti ci si riporta alla sentenza non definitiva n. 727/2024 R.G. 4041/2023, pubblicata in data 22.5.2024, con cui questo Tribunale ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti.
Con ordinanza del 22.5.2024 la causa è stata rimessa in istruttoria per la decisione sulle ulteriori domande concernenti la figlia minore Per_1
Con ordinanza del 30.9.2024 sono state confermate le condizioni stabilite in sede di separazione, con le seguenti specificazioni:
“…le spese di baby sitter, non essendo previste all'epoca dell'accordo di separazione, sono da ritenersi straordinarie e devono seguire la disciplina del Protocollo Famiglia del Tribunale di
Pescara”.
All'udienza dell'1.4.2025 le parti hanno concordato le seguenti condizioni relative alla regolamentazione della responsabilità genitoriale:
1. il resistente sarà tenuto a versare a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore la somma mensile di € 350,00, con decorrenza dal maggio 2025, con rivalutazione annuale Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come disciplinate dal Protocollo famiglia del Tribunale di Pescara.
2. L'Assegno unico universale per la figlia sarà percepito per intero dalla CP_1
3. Viene confermato l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con Per_1
collocamento prevalente della stessa presso la madre, e viene altresì confermato il regolamento del diritto di visita previsto in sede di separazione e confermato con i provvedimenti provvisori ed urgenti nel presente giudizio, che vengono di seguito riportati:
“- il padre avrà con sé a settimane alterne il sabato dalle ore 14,30 alle 21,00 e la domenica Per_1
dalle ore 10,30 alle ore 21,00 cenata;
nella settimana del weekend il martedì con orario 14,30 – 21,00
e nella settimana senza weekend il martedì stesso orario di cui sopra ed il venerdì dalle 10,30 – 21,30 cenate;
- a partire da Settembre 2022 la bambina, andando all'asilo, distante dall'abitazione paterna, starà con il padre a settimane alterne dall'uscita dall'asilo alla domenica sera ore 21,00 senza pernotto con gli orari su indicati per il fine settimana paterno, con esclusione di esercizio del diritto di visita paterno durante la settimana;
nella settimana senza week – end la bambina starà con il padre il venerdì dall'uscita dall'asilo alle ore 21,00 cenate;
- a partire dal 1 Marzo 2023 il padre avrà con sé anche con pernotto nel fine settimana di sua Per_1
spettanza dal venerdì alla domenica, nel periodo estivo e durante le festività, come sopra concordato;
pagina 2 di 4 - durante il periodo estivo, a partire dal 2023, per giorni 14 frazionati in due periodi tra Luglio e
Agosto da concordare entro il 15 Giugno di ogni anno sospendendosi il diritto di visita ordinario;
- durante le vacanze natalizie di quest'anno starà con il padre la Vigilia di Natale, il pranzo Per_1
del 26, la Vigilia di Capodanno e il giorno 7 Gennaio;
a partire dal 2023 per una settimana, alternatamente tra quella di Natale (dalle ore 9,00 del 23 Dicembre alle ore 12,00 del 30 Dicembre) e quella successiva di Capodanno (da quest'ultima data alle ore 22,00 del 5 Gennaio);
- durante le vacanze pasquali, alternando Pasqua e Pasquetta;
- i compleanni saranno rispettivamente alternati tra madre e padre, possibilmente trascorrendo i festeggiamenti tutti assieme;
le feste dei parenti stretti saranno alternate tra i genitori rispettivi;
- le parti potranno comunque variare le modalità indicate fermi, nella sostanza, i tempi minimi così stabiliti”;
4. quando la figlia minore starà con il padre, il medesimo dovrà mandare un messaggio alla per CP_1
informarla sullo stato della figlia, riportandola comunque a casa entro le 21:30.
5. Il padre presta il consenso per il campus estivo, ad esclusione dei 15 giorni in cui starà con lui.
Detto accordo può essere recepito dal collegio in quanto conforme all'interesse della figlia minore delle parti e non in contrasto con norme imperative.
Le spese di lite, atteso l'esito concordato della controversia, vanno dichiarate compensate tra le parti:
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) recepisce le condizioni di divorzio concordate dalle parti e riportate nella parte motiva;
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Pescara 11 aprile 2025
Il Presidente estensore
Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente Relatore
Patrizia Medica Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4041/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FEDERICA DI Parte_1 C.F._1
BENEDETTO, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ANTONELLA POSA, CP_1 C.F._2
giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per la descrizione delle domande e delle posizioni difensive delle parti ci si riporta alla sentenza non definitiva n. 727/2024 R.G. 4041/2023, pubblicata in data 22.5.2024, con cui questo Tribunale ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti.
Con ordinanza del 22.5.2024 la causa è stata rimessa in istruttoria per la decisione sulle ulteriori domande concernenti la figlia minore Per_1
Con ordinanza del 30.9.2024 sono state confermate le condizioni stabilite in sede di separazione, con le seguenti specificazioni:
“…le spese di baby sitter, non essendo previste all'epoca dell'accordo di separazione, sono da ritenersi straordinarie e devono seguire la disciplina del Protocollo Famiglia del Tribunale di
Pescara”.
All'udienza dell'1.4.2025 le parti hanno concordato le seguenti condizioni relative alla regolamentazione della responsabilità genitoriale:
1. il resistente sarà tenuto a versare a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore la somma mensile di € 350,00, con decorrenza dal maggio 2025, con rivalutazione annuale Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come disciplinate dal Protocollo famiglia del Tribunale di Pescara.
2. L'Assegno unico universale per la figlia sarà percepito per intero dalla CP_1
3. Viene confermato l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con Per_1
collocamento prevalente della stessa presso la madre, e viene altresì confermato il regolamento del diritto di visita previsto in sede di separazione e confermato con i provvedimenti provvisori ed urgenti nel presente giudizio, che vengono di seguito riportati:
“- il padre avrà con sé a settimane alterne il sabato dalle ore 14,30 alle 21,00 e la domenica Per_1
dalle ore 10,30 alle ore 21,00 cenata;
nella settimana del weekend il martedì con orario 14,30 – 21,00
e nella settimana senza weekend il martedì stesso orario di cui sopra ed il venerdì dalle 10,30 – 21,30 cenate;
- a partire da Settembre 2022 la bambina, andando all'asilo, distante dall'abitazione paterna, starà con il padre a settimane alterne dall'uscita dall'asilo alla domenica sera ore 21,00 senza pernotto con gli orari su indicati per il fine settimana paterno, con esclusione di esercizio del diritto di visita paterno durante la settimana;
nella settimana senza week – end la bambina starà con il padre il venerdì dall'uscita dall'asilo alle ore 21,00 cenate;
- a partire dal 1 Marzo 2023 il padre avrà con sé anche con pernotto nel fine settimana di sua Per_1
spettanza dal venerdì alla domenica, nel periodo estivo e durante le festività, come sopra concordato;
pagina 2 di 4 - durante il periodo estivo, a partire dal 2023, per giorni 14 frazionati in due periodi tra Luglio e
Agosto da concordare entro il 15 Giugno di ogni anno sospendendosi il diritto di visita ordinario;
- durante le vacanze natalizie di quest'anno starà con il padre la Vigilia di Natale, il pranzo Per_1
del 26, la Vigilia di Capodanno e il giorno 7 Gennaio;
a partire dal 2023 per una settimana, alternatamente tra quella di Natale (dalle ore 9,00 del 23 Dicembre alle ore 12,00 del 30 Dicembre) e quella successiva di Capodanno (da quest'ultima data alle ore 22,00 del 5 Gennaio);
- durante le vacanze pasquali, alternando Pasqua e Pasquetta;
- i compleanni saranno rispettivamente alternati tra madre e padre, possibilmente trascorrendo i festeggiamenti tutti assieme;
le feste dei parenti stretti saranno alternate tra i genitori rispettivi;
- le parti potranno comunque variare le modalità indicate fermi, nella sostanza, i tempi minimi così stabiliti”;
4. quando la figlia minore starà con il padre, il medesimo dovrà mandare un messaggio alla per CP_1
informarla sullo stato della figlia, riportandola comunque a casa entro le 21:30.
5. Il padre presta il consenso per il campus estivo, ad esclusione dei 15 giorni in cui starà con lui.
Detto accordo può essere recepito dal collegio in quanto conforme all'interesse della figlia minore delle parti e non in contrasto con norme imperative.
Le spese di lite, atteso l'esito concordato della controversia, vanno dichiarate compensate tra le parti:
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) recepisce le condizioni di divorzio concordate dalle parti e riportate nella parte motiva;
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Pescara 11 aprile 2025
Il Presidente estensore
Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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