Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 19/06/2025, n. 12052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12052 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 12052/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03362/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3362 del 2022, proposto da ME Italy S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Anglani, Angelo Raffaele Cassano e Giorgio Bitonto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Federconsumatori, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento n. 29970 adottato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“AGCM” o “Autorità”) in data 11 gennaio 2022 e notificato a GameStop Italy S.r.l. (“GameStop” o “Società”) il 21 gennaio 2022 (“Provvedimento”, doc. 1);
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ivi compreso in particolare il provvedimento del 19 ottobre con cui l'Autorità ha rigettato gli impegni proposti da GameStop ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo (doc. 2) e con riserva di motivi aggiunti;
nonché in subordine per la riduzione della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dall'Autorità.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2025 il dott. Filippo Maria Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.I fatti di causa sono i seguenti.
L’esponente è soggetto attivo nel settore della distribuzione e vendita di console , videogames , accessori, informatica di consumo e prodotti digitali in genere.
Tale attività è svolta attraverso punti vendita fisici e per mezzo del sito di e-commerce www.gamestop.it.
In data 15 giugno 2021, è stato avviato nei confronti della ricorrente società il procedimento de quo, avente ad oggetto le condotte poste in essere dal professionista nell’ambito dell’attività di e-commerce, consistenti:
- i) nell’immediato addebito di pagamento, al momento dell’ordine online, dei prodotti acquistati dai consumatori;
- ii) nell’annullamento unilaterale degli ordini dei consumatori, il cui pagamento risultava già addebitato;
- iii) nella diffusione di informazioni decettive e/o omissive riguardo l’effettiva disponibilità dei prodotti venduti online, i tempi di consegna e lo stato delle relative spedizioni;
- iv) nella ritardata/mancata consegna dei prodotti acquistati e regolarmente pagati dai consumatori; - v) in ritardi e ostacoli in relazione all’esercizio dei diritti di recesso e rimborso dei consumatori;
- vi) nell’omessa o inadeguata assistenza post-vendita da parte del professionista, che non si sarebbe fatto carico dei reclami e delle richieste dei consumatori.
Oggetto del procedimento erano, inoltre, le condotte relative al mancato rispetto della disciplina in tema di informazioni precontrattuali per i consumatori e di diritto di recesso nei contratti a distanza, nella misura in cui non risultavano indicate in maniera chiara e comprensibile talune informazioni, necessarie in tale tipo di contratti, e cioè: - le caratteristiche principali dei beni e dei servizi; -l’indirizzo geografico ove il professionista è stabilito e il suo numero di telefono e l’indirizzo di posta elettronica; - le condizioni, i termini e le procedure per esercitare il diritto di recesso, ivi incluso il modulo per l’esercizio del diritto di recesso; - il promemoria dell’esistenza della garanzia legale di conformità per i beni; - la possibilità di servirsi di un meccanismo extragiudiziale di reclamo e ricorso.
Il procedimento è stato avviato a seguito della ricezione da parte dell’Autorità di numerose segnalazioni, a partire dal mese di luglio 2020, nonché da alcune verifiche effettuate d’ufficio.
Tra le segnalazioni pervenute ve ne era anche una presentata il 23 novembre 2020 da Federconsumatori, la quale riferiva di aver «ricevuto numerose segnalazioni da parte di consumatori che avevano riscontrato i problemi descritti in atti con l’acquisto di prodotti tramite il negozio fisico e online ME.
In data 24 giugno 2021 sono stati effettuati accertamenti ispettivi presso la sede della società.
In data 2 luglio 2021, la ricorrente ha eseguito l’accesso agli atti del procedimento, cui ha fatto seguito, il 26 luglio 2021, il deposito di una nota contenente precisazioni circa le vicende riportate dai consumatori nelle segnalazioni sino a quel momento acquisite al fascicolo.
Contestualmente, la parte depositava altresì una nota contenente le informazioni richieste in sede di comunicazione di avvio.
In data 10 agosto 2021, ME ha depositato una proposta di impegni ai sensi dell’art. 27, co. 7 del Codice del consumo e dell’art. 9 del Regolamento sulle procedure istruttorie, che è stata rigettata dall’Autorità in data 19 ottobre 2021.
In data 12 novembre 2021, è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria, successivamente prorogata al 10 dicembre 2021 in accoglimento di un’istanza formulata dalla Società. In data 10 dicembre 2021 è pervenuta la memoria finale di ME.
Nella stessa data è stato richiesto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il parere ex art. 27, co. 6, Codice del consumo, che è pervenuto in data 30 dicembre 2021.
A conclusione del procedimento è stato adottato il provvedimento impugnato, con il quale sono state accertate due pratiche commerciali scorrette in violazione, rispettivamente, degli artt. 20, 21, 22, 24 e 25 (pratica A)) e 20, 22, 24 e 25 (pratica B)) del Codice del consumo, nonché una violazione dell’art. 49, co. 1, lettere c), h), n) e v) dello stesso Codice, (condotte sub lettera C)).
In relazione alle predette violazioni sono state irrogate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: 500.000 Euro per la pratica A, 150.000 Euro per la pratica B e 100.000 Euro per le condotte sub lettera C.
La ricorrente ha contestato la legittimità del provvedimento, denunciando vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, con riferimento a tutte tre le divisate pratiche commerciali.
In via generale, l’istante ha contestato l’errata applicazione del criterio della diligenza professionale; ha quindi contestato nel merito l’esistenza delle condotte; ha altresì lamentato l’erroneità del rigetto degli impegni proposti e, da ultimo, è insorta avverso la determinazione della sanzione, che sarebbe frutto di erronea duplicazione e viziata da sproporzione.
Si è costituita in giudizio l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, ampiamente argomentando nel senso del rigetto del gravame.
La causa è stata chiamata all’udienza pubblica del 5 marzo 2025 e quivi trattenuta in decisione.
2. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Infondato è il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente assume che l'accertamento effettuato dall’Autorità si sarebbe fondato su di un improprio intendimento del parametro della diligenza professionale, come previsto dall'articolo 20, comma 2 e dall'articolo 18, comma 1, lett. h) del Codice del Consumo.
Segnatamente, parte istante deduce che l’Antitrust non avrebbe per nulla tenuto in considerazione la situazione eccezionale che caratterizzava il periodo di tempo in cui si collocavano le condotte oggetto di contestazione e cioè il periodo di emergenza sanitaria da COVID-19. Le oggettive criticità che incontravano le imprese in tale torno di tempo avrebbero dovuto suscitare nell’amministrazione una concezione meno rigida dello standard di diligenza. Dal che si sarebbe inferita la stessa tenuità dei disservizi rilevati dall'amministrazione, anche considerando che, per lo più, i consumatori avrebbero alla fine ricevuto il prodotto acquistato, avrebbero comunque ottenuto il rimborso di quanto pagato e avrebbero in molti casi ottenuto la stessa assistenza richiesta.
Il Collegio rileva, per converso, che, con ragionamento logico e immune da travisamenti, l'amministrazione ha ritenuto che l'emergenza sanitaria non poteva atteggiarsi ad esimente o comunque a circostanza che potesse abbassare il livello di diligenza professionale richiesta ai professionisti.
Si osserva che la situazione di emergenza non ha avuto alcuna influenza sul fatto che il professionista accettasse ordini pur sapendo di non avere la disponibilità in magazzino dei prodotti richiesti. Chè anzi, deve apprezzarsi la posizione di debolezza dei consumatori (e correlativamente la diligenza alta richiedibile alle imprese del settore) i quali erano maggiormente stimolati ad acquistare i prodotti della ricorrente, ancora più utilizzati durante la maggiore (forzata) permanenza domiciliare.
In generale, ancora, il contesto economico eccezionale legato alla pandemia non può essere qualificato come una causa che possa giustificare la prospettazione di offerte decettive e la messa in essere di comportamenti scorretti nei riguardi del pubblico consumeristico, anche tenendo presente che la mancata diligenza professionale è stata contestata dall'Autorità con riferimento ad adempimenti rispetto ai quali non ha rilevato alcuna impossibilità di esecuzione, ma semmai una colpevole inettitudine originaria del professionista (che accettava ordini pur sapendo di non poter onorare le consegne in tempo utile).
3. Deve anche essere disattesa la seconda doglianza con cui la parte ricorrente lamenta che le condotte contestate non potrebbero essere intese quali pratiche commerciali ai sensi della pertinente normativa settoriale.
Sul punto deve rilevarsi che, dal punto di vista soggettivo, è indubbia la qualità di professionista dell'esponente società, così come è indubbio il rapporto asimmetrico con i clienti/consumatori.
Ciò premesso, è emerso che la società ha accettato nel 2021 un numero di ordini più che doppio rispetto all'anno precedente, per lo più per prodotti non presenti in magazzino.
Deve dunque essere contraddetta l’asserita sporadicità delle criticità rilevate dall'Autorità.
Né può dirsi che le criticità fossero marginali, in quanto essi si sono sostanziate in reiterate mancate e/o ritardate consegne, in disfunzioni frequenti nei rimborsi, nella mancata assistenza post-vendita nei confronti del compratore; tipiche condotte che rientrano nei pertinenti articoli della normativa di protezione richiamata nel provvedimento gravato.
4. Tanto premesso, devono poi essere respinti i motivi di ricorso più propriamente incentrati sul merito delle pratiche scorrette imputate alla ricorrente.
Quanto alla pratica sub a), nell'ambito della quale è stata sanzionata l'ingannevolezza delle informazioni relative alle caratteristiche dell'offerta e le criticità verificatesi nel processo di vendita online, deve osservarsi quanto segue.
L'Autorità ha esattamente evidenziato che sul sito web della ricorrente erano offerti in vendita prodotti presenti in magazzino (o nei punti vendita materiali) ma anche prodotti che non erano per nulla disponibili o perché esauriti e fuori catalogo o perché da ordinare presso soggetti terzi.
Al riguardo è corretta la determinazione amministrativa, posto che si dava un’evidente omissione informativa, nella misura in cui la mancanza del prodotto era evincibile solo dalle condizioni di vendita e non veniva evidenziata subito al momento del “primo contatto” con il consumatore (che, proprio nella situazione di emergenza pandemica, contava sulla pronta consegna di un prodotto verosimilmente destinato allo svago durante la permanenza domiciliare).
Si aggiunga che le stesse informazioni sui tempi di consegna contenute nelle condizioni di vendita (come ben esplicitato nel corpo del provvedimento gravato) erano tutt'altro che chiare, in quanto non consentivano comunque di conoscere (prima dell'acquisto e del pagamento del bene) l’esatta tempistica di consegna del bene al domicilio del consumatore.
5. Sotto altro profilo, anche qui con un ragionamento del tutto coerente che resiste al sindacato estrinseco del TAR, l'Autorità ha qualificato scorrette la prassi consistente nell'immediato addebito di pagamento dei prodotti acquistati dai consumatori, al momento dell'ordine online.
In particolare l'Autorità ha rilevato che ME procedeva all'addebito al cliente del corrispettivo dei prodotti acquistati online o al momento dell'invio dell'ordine (per il pagamento degli ordini di acquisto) o dieci giorni prima dell'evasione dell'ordine (per il pagamento di prodotti prenotati). L’ingannevolezza della condotta è stata ritratta, in disparte il frequente annullamento degli ordini per indisponibilità del prodotto, dal fatto che il professionista di fatto trasferiva sui consumatori il rischio di non riuscire a perfezionare gli ordini di prodotti non disponibili.
All'impresa era di fatto riservata la facoltà di cancellazione unilaterale dell'ordine, come previsto dalle condizioni di vendita applicate, a fronte di contestuale addebito immediato del prezzo all’acquirente (il cui rimborso era, per altro, oltremodo problematico).
Tale modalità è stata ritenuta lesiva della libertà negoziale del consumatore, anche perché, come motivato in modo plausibile nell’atto gravato, si è trattato di una condotta associata molto spesso all’offerta di sconti a tempo sul prodotto (da accettare in tempi ristrettissimi e che dunque ancora di più inducevano il consumatore a valutare l’acquisto in modo non sufficientemente ponderato).
Il provvedimento, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, ha ben spiegato che i clienti, dopo essere stati indotti ad effettuare l'ordine in base alla prospettata disponibilità immediata del bene, subivano dapprima il prelievo subitaneo del relativo importo e poi l'annullamento unilaterale del contratto da parte del professionista.
In ciò l'Autorità ha ravvisato anche la divisata cifra di aggressività, in linea con la giurisprudenza costante, la quale ha più volte affermato che è sanzionabile la condotta del professionista il quale induce i consumatori ad effettuare l'ordine online in base alla prospettata disponibilità del prodotto e poi gli impone il blocco/prelievo delle somme, unilateralmente dal professionista (prima della conclusione del contratto e del successivo annullamento o mancato perfezionamento dell’ordine); risultando così di fatto i compratori privati della temporanea disponibilità di risorse economiche anche di notevole importo, e anche impossibilitati a cambiare prodotto, a effettuare ulteriori acquisti e/o procedere immediatamente ad individuare un diverso fornitore presso cui ripetere il tentativo di acquisto.
Come osservato nel provvedimento, la limitazione della facoltà di scelta sopra descritta integra tutti gli elementi della pratica commerciale scorretta, sotto il profilo dell'aggressività, incidendo, mediante indebito condizionamento, sulla libertà di scelta dei consumatori in relazione ai prodotti offerti online, inducendoli ad assumere una decisione di natura commerciale che altrimenti non avrebbero preso.
In relazione alla definizione di “pratica aggressiva”, è stato affermato che l’indebito condizionamento che la contraddistingue comprende tutti i casi in cui, pur senza vere e proprie molestie o coercizioni, sia comunque rinvenibile uno sfruttamento, da parte del professionista, di una posizione di potere rispetto al consumatore per esercitare una pressione tale da limitare notevolmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole.
6. Anche le censure mosse nei riguardi della valutazione della pratica sub b) devono essere respinte. L'Autorità ha contestato alla ricorrente un secondo comportamento scorretto che si è sostanziato: -nella mancata o ritardata consegna dei prodotti venduti online; - nell'assenza di adeguate informazioni sullo stato di consegna degli ordini; - negli ostacoli frapposti all'esercizio dei diritti di recesso e rimborso da parte dei consumatori; - nell’omessa o inadeguata prestazione del servizio di assistenza post vendita.
Al riguardo, deve premettersi come sia emersa una differenza essenziale tra ordini effettuati dai consumatori e ordini effettivamente evasi ed esitati in consegna finale.
Per altro, come dedotto in modo condivisibile della difesa erariale, il fatto che i corrieri siano riusciti a recapitare ai destinatari finali un rilevante numero dei beni loro consegnati dal professionista, dimostra che non vi era alcun disservizio nella consegna che fosse causato dal lockdown e dalla chiusura delle zone rosse e che dunque la condotta scorretta non era in alcun modo imputabile a problemi di logistica legate alle criticità della situazione di emergenziale.
Ciò precisato, il provvedimento ha rimarcato, come detto, che un rilevante numero di ordini non sono stati consegnati ai clienti finali. In particolare a fronte di circa 241.000 ordini ricevuti nel 2020, vi sono state circa 181.000 consegne ai corrieri; mentre, a fronte di circa 78.500 ordini ricevuti nei primi 5 mesi del 2021, le consegne e i corrieri sono stati circa 58.000.
Del resto, nell'ottica assunta dall’amministrazione, hanno rilevato anche gli annullamenti unilaterali disposti dall'impresa, in quanto sintomatici del fatto che il bene non era nella disponibilità dei magazzini e dunque non poteva essere venduto ai consumatori.
Detto altrimenti, è risultato che ME ha consapevolmente acquisito ordini online oltre l'effettiva disponibilità nel proprio magazzino dei prodotti offerti in vendita, così accettando il rischio di non riuscire a dare esecuzione al contratto; realizzandosi la tipica fattispecie inadempitiva della cd. “inettitudine originaria” del debitore.
Né può ravvisarsi la dedotta marginalità della condotta, considerata la sua potenzialità dannosa e la consolidata giurisprudenza secondo cui la circostanza che la condotta del professionista coinvolto sia stata tenuta un numero limitato di volte o abbia interessato un numero contenuto di consumatori è del tutto irrilevante al fine di escluderne l’illiceità, atteso che né la normativa interna, né quella euro unitaria recano indizi che consentano di affermare che l’azione o l’omissione da parte del professionista debba presentare carattere reiterato o riguardare più di un consumatore.
7. Quanto alla asserita unicità della condotta, che sarebbe stata arbitrariamente scissa in due pratiche distinte dall'Antitrust, osserva il Collegio che le mancate consegne e i ritardi sono stati considerati sotto due prospettive e sono state valutate quali elementi sintomatici di due distinte pratiche scorrette, differenti sia da un punto di vista materiale che da un punto di vista giuridico.
Per un verso, l’Autorità ha contestato all’impresa l'omessa o ingannevole informativa sulla disponibilità e sui tempi di consegna del bene nella fase precontrattuale; per altro verso, l’amministrazione ha rilevato la successiva ed effettiva omessa o ritardata consegna nel momento dell'esecuzione del contratto.
Come si vede, si tratta di due condotte fenomenicamente e giuridicamente diverse, che dunque sono state valutate e qualificate separatamente.
Ancora più in particolare con riferimento alla pratica sub a), è, come visto, stata contestata l’ingannevolezza delle informazioni sulle caratteristiche dei prodotti venduti come specifico riferimento alla disponibilità immediata del bene e ai tempi di consegna del medesimo; mentre, per quanto riguarda la pratica sub b), la qualificazione dei ritardi e delle omesse consegne è stata intesa in termini di aggressività in quanto collegata all'addebito immediato del prezzo del bene acquistato, che condizionava il comportamento negoziale dei consumatori, nel senso di far loro sopportare comunque l'esecuzione ritardata del contratto pur di non perdere il corrispettivo subito versato al momento dell'ordine.
8. Il provvedimento è corretto anche nella parte nella quale ha rilevato la carenza di adeguate informazioni in ordine al tracking del bene compravenduto.
E’risultato infatti che l'acquirente riceveva scarse informazioni sullo stato di consegna dell'ordine e ciò è pure confermato dal fatto che tra le misure adottate successivamente all'avvio del procedimento vi è stata proprio quella di rafforzare il tracciamento delle attività dei corrieri.
E’ altresì emerso che ME semplicemente inviava agli acquirenti una mail molto generica, nella quale si limitava a confermare la gestione interna dell'ordine, senza fornire però alcun riferimento completo circa la spedizione e il suo tracciamento.
9. Logica e coerente è anche la valutazione dell'Autorità in ordine ai divisati ostacoli frapposti all'esercizio del diritto di recesso e di rimborso da parte dei consumatori.
L'amministrazione ha rilevato come l'esercizio del diritto di recesso fosse non chiaro e difficilmente praticabile a causa delle incerte e farraginose modalità proposte dal Professionista.
Da una parte, era infatti previsto nelle condizioni di vendita che tale diritto potesse essere esercitato esclusivamente via posta elettronica; per altro verso, era prevista la possibilità di ricorrere a diversi mezzi di comunicazione, che se scelti dal consumatore, dovevano essere comunque “doppiati” dall’invio di una raccomandata AR (da inviarsi entro 48 ore), con cui confermare ciò che già era stato detto.
Si aggiunga che il diritto risolutorio era ulteriormente incerto, perché, per lettera delle condizioni, poteva essere esercitato solo nel caso di “prolungato e ingiustificato ritardo nella consegna”. Concetto questo incerto, che poteva dare luogo a facili contestazioni da parte del venditore, a fronte di un rimedio che la normativa consumeristica riconosce in via agevole al compratore.
Quanto al rimborso, lo stesso professionista ha ammesso l'esistenza di difficoltà, ricollegate al fatto che il recesso e l'annullamento degli ordini prevedevano l'utilizzo di due distinte piattaforme informatiche che non erano in grado di dialogare tra loro, con conseguente necessità di interventi manuali da parte degli operatori e riveniente rallentamento dell'eventuale restituzione della somma già pagata.
Si osserva come i dati presentati in sede procedimentale da professionista non siano per nulla univoci e attendibili, per le motivazioni plausibili espresse nel corpo del provvedimento. Inoltre i dati relativi ai tempi di rimborso neppure coprivano le ipotesi di annullamento unilateralmente disposta da professionisti.
10. Anche il giudizio sull’omessa e inadeguata prestazione del servizio di assistenza post vendita, come espresso dall’Autorità, è immune dai vizi lamentati il ricorso.
Dall’istruttoria è emerso che nel 2020 il numero delle segnalazioni di richieste al servizio clienti è aumentato e non è stato gestito in maniera regolare.
La stessa ME, nel corso procedimento, ha riconosciuto che i tempi di evasione delle richieste di assistenza si sono sensibilmente allungati e che il 14% dei ticket creati da novembre 2020 fino a febbraio 2021 sono stati gestiti solo attraverso una risposta via e-mail del tutto generica e non risolutiva.
Si aggiungano la lentezza e la lunghezza dei tempi medi di prima disposta al cliente ed il fatto che il servizio di assistenza è stato di fatto riorganizzato solo a partire dal mese di dicembre 2020, con ciò confermandosi l’esistenza delle criticità nel periodo precedente.
11. Deve essere respinta anche la doglianza indirizzata avverso il contestato mancato rispetto degli obblighi informativi nei contratti a distanza, di cui all’articolo 49, comma 1, lett. c), h), n) e v) del Codice del consumo.
Carenti infatti sono risultate le informazioni al consumatore inerenti: - ai recapiti e ai mezzi di comunicazione; - alle condizioni, ai termini e alle procedure per esercitare il recesso; - ai moduli utilizzabili, alla garanzia legale, nonché alla possibilità di gestire stragiudizialmente i reclami e i ricorsi. L’istruttoria ha dimostrato, anche attraverso l’esame degli screenshot, che tali informazioni difettavano di chiarezza e di comprensibilità, in quanto riportate in un documento non immediatamente accessibile da parte dell’utente.
12. Quanto alle doglianze indirizzate avverso il rigetto degli impegni proposti dal professionista in data 10 agosto 2021, giova rinviare alla granitica giurisprudenza della sezione, la quale ha più volte chiarito che l’istituto si caratterizza per l’ampia discrezionalità di cui gode l’Autorità nell’accogliere o nel respingere le offerte di impegno a cessare dal comportamento scorretto da parte dei soggetti che risultano destinatari dell’apertura di una procedura di infrazione. Tale lata discrezionalità si estrinseca, più nel dettaglio, in una duplice direzione: anzitutto nell’accertare se il caso, per la sua gravità intrinseca e per la natura manifesta della scorrettezza accertata, merita in ogni caso la finalizzazione del procedimento sanzionatorio, che resterebbe altrimenti inibita dall’accettazione della dichiarazione di impegno; in secondo luogo, nella valutazione dei contenuti specifici della dichiarazione espressiva dello ius poenitendi.
Detto altrimenti, l’istituto degli "impegni", di cui all'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo, trova un limite nella gravità e nella manifesta scorrettezza della pratica in accertamento e si caratterizza per un'ampia discrezionalità dell'Autorità nell'accogliere o respingere tali proposte, sia su tale punto sia sulla effettiva idoneità degli impegni proposti a rimuovere le situazioni che hanno dato causa alle contestazioni, "rientrando la valutazione tecnico - discrezionale degli impegni presentati nella sfera di esercizio dell'ampio potere che compete all'Autorità" (Tar Lazio, Roma, sez. I, 20 febbraio 2020, n. 2245; 8 febbraio 2018, n. 1523; 11 settembre 2018, n. 9269; 9 aprile 2019, n. 4621; 16 aprile 2019, n. 4923).
Nel caso de quo, nella determinazione di rigetto l’Autorità ha rappresentato che gli impegni presentati afferivano a condotte che per la loro manifesta illiceità e gravità avrebbero potuto integrare fattispecie per le quali l’articolo 27, comma 7, come anche richiamato dall’art. 66, comma 3, del Codice del Consumo, non può trovare applicazione in ragione dell’elevato grado di offensività e insidiosità, anche per il momento storico in cui si sono collocate.
Tali valutazioni, sindacabili in sede giurisdizionale ab extrinseco, non risultano irragionevoli, né viziate da travisamento.
Nè rileva la dedotta disparità di trattamento rispetto ad altre pratiche commerciali commesse da altre imprese, posto che si tratta di un fatto in linea generale del tutto irrilevante, nella misura in cui l’eventuale diversa attività espletata nei confronti di situazioni apparentemente analoghe non può mai viziare l’atto con cui l’Autorità ha correttamente rigettato gli impegni, né può viziare in via derivata il procedimento di accertamento della pratica commerciale scorretta.
13. Da ultimo deve essere respinto il motivo di ricorso con cui si contesta il quantum sanzionatorio.
Si rileva che, nella spendita del proprio potere discrezionale, l'amministrazione si è attenuta ai criteri individuati dall'articolo 11 della legge n. 689 del 1981, richiamato dall'articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo, valorizzando la gravità e la durata/diffusione della violazione.
Ed invero, dal provvedimento emerge che l’Autorità ha tenuto presenti la gravità della violazione, le dimensioni economiche della ricorrente, la specificità del settore (nevralgico) dell'energia e il momento storico in cui si è collocata la condotta. L’illecito in questione è illecito di pericolo e conta la sua potenzialità dannosa.
In conclusione, il Collegio osserva come la sanzione complessiva sia frutto di un prudente contemperamento di tutti i fattori di incidenza (positiva e negativa) sul quantum, che l'Autorità ha determinato in maniera ragionevole. Si aggiunga, a riprova della proporzionalità della quantificazione, che le sanzioni Antitrust devono comunque essere calcolate in misura tale da assicurare la finalità di prevenzione e deterrenza (speciale e generale) per le quali pure esse sono previste.
Anche qui peraltro deve essere respinta la traccia di disparità di trattamento rispetto ad altri casi, espressamente citati dalla ricorrente.
In disparte la non sovrapponibilità dei casi, giova rilevare che, come dedotto in modo condivisibile dall’Avvocatura, mentre gli operatori del trasporto pubblico (di cui al “caso Flixbus” citato dalla ricorrente) sono stati effettivamente penalizzati dall’emergenza sanitaria, l’attività commerciale svolta dalla ricorrente ha avuto una rilevante crescita durante i periodi di isolamento, in quanto i consumatori erano spinti a acquistare le consolle e i prodotti di svago messi in vendita dall’esponente. Di qui la non identità degli interessi considerati dall’Antitrust e la fisiologica differenza nella determinazione della sanzione (che, nel caso di cui controversia, si è assestata su livelli più alti, proprio in ragione della verosimile maggiore insidiosità della pratica scorretta).
Quanto poi alla contestata duplicazione di sanzione, giova rilevare ribadire quanto già affermato in ordine alla duplicità delle condotte e alla eterogeneità delle pratiche contestate sub a) e sub b).
14. Alla luce delle superiori considerazioni, tutti motivi di ricorso sono infondati e la domanda deve essere respinta. Né vi è luogo per accedere alla richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE.
Le spese seguono la soccombenza come da liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società ricorrente a rifondere le spese di lite in favore dell’Autorità intimata, che si liquidano in complessivi € 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente
Filippo Maria Tropiano, Consigliere, Estensore
Alberto Ugo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Maria Tropiano | Roberto Politi |
IL SEGRETARIO